Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2025, n. 33704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33704 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
composta da:
33704-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
NO De AM
- Presidente -
DO NI
Sent. n.sez. 602 PU - 18/04/2025
TI OS
RI D'AR
R.G. 1370/2025
TE CC
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) ON TO, nato a [...] il [...] 2) SS DA, nato a [...], il [...] 3) AL CA, nato a [...] il [...] 4) TA LO, nato a [...] il [...] 5) OM GA, nato a [...] il [...] 6) ON NO, nato a [...], il [...] 7) AM LA, nato a [...], il [...] 8) ZE LO, nato a [...] l'[...] 9) AR IA IA, nata a [...], il [...] 10) CC SE, nato a [...], il [...]
avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere TE CC;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori delle parti civili:
Avv. SE Pompeo Pinto, in sostituzione: dell'Avv. SE Novara per SICINDUSTRIA ENTE LOCALE e ASS. ANTI RACKET E ANTIUSURA TRAPANI;
dell'Avv. Davide Bambina, per ASSOC. ANTIRACKET ANTIUSURA ALCAMESE;
dell'Avv. RC Campagna per PASQUALE CALAMIA, in sostituzione per delega dell'Avv. Giovanni Crimi per CODICI SICILIA;
Avv. Loredana Tulino in sostituzione: dell'Avv. SE Gandolfo in difesa di LA VERITÀ VIVE ENTE GENERICO;
dell'Avv. CO Vasile per COMUNE DI CASTELVETRANO;
dell'Avv. Kathya Ziletti per COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA;
dell'Avv. CO Cutraro per CENTRO STUDI PIO LA TORRE, i quali hanno chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alle memorie e/o note spese
Uditi i difensori degli imputati: - Avv. Luca Cianferoni per DA SS e NO ON;
- Avv. Valerio Vianello Accorretti per GA OM e, in sostituzione per delega dell'Avv. CO Oddo, per LA AM, e dell'Avv.
Favoroso, per LO ZE;
- Avv. SE Fiorello Lillo per TO ON;
- Avv. Luigi Miceli per LO TA;
- Avv. Roberto IO Tricoli per LO TA;
- Avv. SE Pantaleo per TO ON e SE CC;
IA TI
- Avv. CO Miceli per IA IA AR e, in sostituzione per delega dell'Avv. ZO Salvo, per CA AL, i quali si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi, richiamando la documentazione allegata, e hanno chiesto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 15 febbraio 2022, il Tribunale di Marsala ha disposto la condanna di: - TO ON per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1B) e trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen.
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aggravato (capo 16), riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione;
DA SS per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1 A), estorsione aggravata (capo 21), incendio aggravato (capo 22), riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 25 di reclusione;
- CA AL per il reato di estorsione tentata aggravata (capo 9) e, esclusa l'aggravante delle più persone riunite, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 4.000.00 di multa;
-LO TA per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2), alla pena di anni 16 di reclusione;
- GA OM per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1A), estorsione aggravata (capo 3) e 6), quest'ultimo riqualificato in danneggiamento tentato aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis. 1 cod. pen.), riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 25 di reclusione;
- NO ON per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1 B), alla pena di anni 18 di reclusione - LA AM per il reato trasferimento fraudolento di valori aggravato (capo 4) alla pena di anni 4 di reclusione;
- LO ZE per il reato trasferimento fraudolento di valori (capo 5), alla pena di anni 4 di reclusione;
- IA IA AR per il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512- bis cod. pen. aggravato (capo 16), alla pena di anni 4 di reclusione;
- SE CC per i reati di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-- bis cod. pen. aggravato (capo 16) e favoreggiamento aggravato (capo 20), quest'ultimo limitatamente alla condotta commessa in data 29 aprile 2015, riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione;
ha dichiarato CC, ON, TA, OM, ON, SS interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
AR, AL, ZE e AM interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
ha applicato:
nei confronti di ON, TA, ON la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3 e nei confronti di OM e SS la misura di sicurezza detentiva della assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 2; nei confronti di ON, TA, ON NO, OM, SS la pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni 3;
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ha disposto la confisca dei conti correnti, dei beni e delle armi in sequestro (come da dispositivo); ha condannato ON, OM, SS, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite LA AS e Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle suddette parti civili disponendone il pagamento in favore dello Stato limitatamente a quelle spettanti alla Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese;
ha condannato tutti gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Comune di Campobello di MA, Comune di EL, Associazione Antimafie e Antiracket - La Verità vive! Onlus, Codici Sicilia nonché alla rifusione delle spese processuali disponendone il pagamento in favore dello Stato limitatamente a quelle spettanti agli enti Associazione Antimafie e Antiracket-La Verità Vive!- Onlus e Codici Sicilia;
ha condannato ON, TA, ON, OM, SS e AL, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Associazione Antiracket ed Antiusura Trapani, Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus, Sicindustria, nonché alla rifusione delle spese processuali;
ha assolto CC dal delitto di cui al capo 20), limitatamente alle condotte commesse in epoca successiva al 29 aprile 2015.
2. Con sentenza pronunciata in data 28 marzo 2024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha cosi statuito: - ha assolto SE CC dal reato di cui al capo 20) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena inflitta, previa esclusione dell'aumento ex art. 416-bis.1 cod. pen., ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., in anni 5 di reclusione;
ha rideterminato la pena inflitta a TO ON in anni 11 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti di cui al capo 1B); - ha assolto GA OM dal reato di cui al capo 6) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non diversi procedere nei confronti dello stesso imputato per il reato di cui al capo 3), previamente riqualificato in quello di cui all'art. 393 cod. pen., per mancanza di querela, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 22 di reclusione;
- ha rideterminato la pena inflitta a DA SS in anni 22 e mesi 6 di reclusione, previa esclusione della recidiva e con la riduzione a mesi 6 dell'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 22);
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- ha sostituto la misura di sicurezza della assegnazione a casa di lavoro applicata a OM e SS con la libertà vigilata per la durata di anni 3; ha confermato nel resto la appellata sentenza, con condanna di AR, TA, ON, AL, ZE e AM al pagamento delle ulteriori spese processuali;
ha condannato tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle ulteriori spese sostenute per la difesa delle parti civili Comune di Campobello di MA, Comune di EL, Associazione Antimafie e Antiracket - La Verità vive! - Onlus, Codici Sicilia, disponendo, per questi ultimi e limitatamente agli imputati che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento in favore dell'Erario; ha condannato ON, TA, OM, SS, ON anche alla refusione delle spese per la difesa delle parti civili LA AS, Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle suddette parti civili disponendone il pagamento in favore dello Stato limitatamente a quelle spettanti alla Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, disponendo, per quest'ultima e limitatamente agli imputati che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento in favore dell'Erario; ha condannato ON, TA, ON, OM, SS e AL, anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Associazione Antiracket ed Antiusura Trapani, Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus, e Sicindustria.
3. Hanno proposto ricorso gli imputati con atti dei rispettivi difensori, in cui hanno dedotto i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso nell'interesse di TO ON (Avv. Lillo Fiorello) 4. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e vizi di motivazione. La condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso è fondata essenzialmente sulla sua vicinanza a ZO La CI condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel procedimento stralciato definito con il rito abbreviato, ma con esclusione del ruolo direttivo inizialmente contestato - senza considerare la genesi e la natura lavorativa del loro rapporto, posto che La CI lo aveva ingaggiato quale autista e factotum nella sua azienda agricola. La Corte d'appello avrebbe evidenziato pochi elementi significativi del suo inserimento nella consorteria, nella sostanza inconsistenti, quali: la partecipazione a due soli "riunioni riservate" con altri membri dell'organizzazione mafiosa, avvenute il 7 dicembre 2013 e il 21 ottobre 2014,
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laddove egli era stato spettatore passivo della prima, in cui avevano colloquiato La CI e RO IZ, soggetto estraneo agli ambienti malavitosi, mentre il contenuto della seconda, avvenuto tra il detto La CI, GA OM ed altro soggetto, era stato solo indirettamente ricostruito alla stregua della intercettazione ambientale avvenuta subito dopo, ed avrebbe riguardato temi di nessuna rilevanza;
l'essere stato ON definito l'alter ego di La CI da tale CA ER (persona, non meglio identificata, ma comunque avulsa dal contesto mafioso) in relazione ad un diverbio avvenuto a Palermo nel quartiere Brancaccio, benché il nome di ON fosse stato speso a fini meramente autoprotettivi e il racconto di IT SI sul punto fosse del tutto privo di riscontri;
- l'avere ON assicurato il continuo scambio informativo e l'organizzazione di incontri tra soggetti di vertice di Cosa Nostra, laddove nei confronti di La CI il ruolo apicale è stato escluso e nonostante vi sia prova di una sola occasione in cui ON avrebbe informato il figlio del sodale ZO TT che La CI lo attendeva per incontrarlo. La Corte di appello non ha considerato, quali elementi di inequivoco segno contrario alla sua intraneità, che: nessuno dei collaboratori di giustizia ha individuato ON quale partecipe dell'articolazione mafiosa di Campobello di MA;
le conversazioni di interesse investigativo in cui il ricorrente interloquisce con La CI sono pochissime, nonostante il costante monitoraggio cui egli è stato sottoposto per anni;
dal 2017 egli ha preso progressivamente le distanze dal sodalizio (pregando i sodali di non recarsi più a casa sua, in quanto si era trasferito nel quartiere un Carabiniere), allontanamento che mai gli sarebbe stato consentito, in base alle rigide regole dell'affiliazione. In contrasto con l'evoluzione registrata nella giurisprudenza di legittimità, non è stata individuata una condotta di partecipazione attiva riferibile al ricorrente, che si sia tradotta in un contributo rivelatore di "affectio societatis".
4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 512-bis cod. pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 16). Travisamento delle risultanze istruttorie. La Corte non ha correttamente interpretato i seguenti dati emersi dall'attività istruttoria: -i legami imprenditoriali ed economici tra il sodale SE TT e IA IA AR, in forza del quale il primo, esercente un'agenzia di onoranze funebri in EL, aveva stipulato un contratto di concessione in uso del carro funebre
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in favore della ditta di AR (ciò che spiega l'espressione: «Io qua ci mangio>, pronunciata da TT); IL MM, individuato come primo gestore di fatto della Agenzia di AR, ne era stato estromesso per ordine di GA OM, per avere falsamente affermato essere destinati al mantenimento in carcere del sodale TO SS una parte dei proventi che lo stesso MM aveva trattenuto per sé (v. telefonata di cui al progr. n. 7557 del 3 febbraio 2015); - La CI non è subentrato a MM nella agenzia AR, essendo stato solo destinatario di un donativo di valore simbolico (500,00 euro), in occasione di alcuni funerali, non assimilabile ad una forma di partecipazione agli utili;
- ON aveva ricevuto dalla ditta AR solo modeste provvigioni "per ogni morto che portava", onde il suo interessamento, attraverso un dipendente dell'ospedale di EL, al fine di avere notizia del decesso di persone originarie di Campobello di MA. La Corte di appello non avrebbe dato conto, incorrendo in travisamento della prova per omissione, di elementi di prova ontologicamente incompatibili con la qualità di dominus fittizio che il ricorrente avrebbe assunto, unitamente a La CI, nella gestione della agenzia. Di preminente rilievo risultano, al riguardo: la conversazione n. 27 del 28 luglio 2025 in cui TT, a colloquio con DO ZO, riferiva al suo interlocutore di «non dare soldi a nessuno», nemmeno a La CI, se non 100,00 euro per funerale, prospettando che il monopolio nel settore lo avrebbe prima o poi assunto proprio ZO (La CI), che avrebbe stabilito i corrispettivi;
- la conversazione n. 8167 del 26 novembre 2015, in cui CC si era lamentato con La CI del fatto che i familiari di un soggetto deceduto si erano rivolti direttamente a TO ON e non a lui o a sua moglie;
- l'avvio della collaborazione di TO ON con SE ON, titolare di altra impresa di pompe funebri, dopo che aveva cessato quella con CC;
- l'esortazione rivolta da TT a SE CC, nella conversazione del 28 luglio 2015, a ridurre l'importo della provvigione - da 400,00 a 200,00 euro - da corrispondere a ON. La sentenza non ha evidenziato la ricorrenza degli indici presuntivi della interposizione fittizia, come enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ossia: la concentrazione in capo all'interponente dei poteri di gestione e controllo sui soci fittizi;
la disponibilità in capo al primo di documentazione relativa alla società;
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una redditualità storica dei presunti interposti incompatibile con l'intrapresa di iniziative imprenditoriali;
l'assenza di esperienza imprenditoriale degli interposti;
lo svolgimento concomitante da parte degli interposti di altra attività professionale;
i pregressi rapporti di collaborazione tra i medesimi soggetti ed i loro contatti reciproci, con riferimento all'attualità;
la distribuzione di utili ai soci occulti.
4.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 416- bis.
1. cod. pen. e vizi di motivazione. L'istruttoria non ha consentito di accertare che l'occultamento giuridico dell'attività imprenditoriale fosse inteso ad implementare la forza ed il prestigio del sodalizio di stampo mafioso, attraverso il controllo di una attività economica, e non invece al soddisfacimento di un mero interesse economico privatistico dell'agente.
4.3. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis, cod. pen. con riferimento alle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto.
4.3.1. Quanto alla prima, l'accertata disponibilità di armi da parte di alcuni sodali coimputati non dimostra che le stesse fossero preordinate al raggiungimento delle finalità dell'associazione mafiosa e non, invece, dei singoli, né al riguardo è sufficiente richiamare la notoria dotazione di armi da parte di Cosa Nostra.
4.3.2. Quanto alla seconda aggravante, non è provata la diffusa e capillare infiltrazione del sodalizio mafioso nelle attività economiche e commerciali esistenti sul territorio, né che le strutture produttive asseritamente controllate dall'associazione fossero state finanziate attraverso l'apporto di capitali illeciti della consorteria. L'aggravante in questione esige, inoltre, una significativa dimensione dell'attività economica su cui incide, che non va identificata in singole operazioni commerciali o nella gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento di strutture produttive dirette a prevalere nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi. Sarebbe stato necessario acquisire la prova del reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, in quanto solo questa "spirale sinergica" è idonea a giustificare un più severo intervento repressivo.
Ricorso nell'interesse di DA SS (Avv. Luca Cianferoni) 5. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen.
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A DA SS è stato attribuito un ruolo direttivo nella organizzazione criminale imperante in MA del Vallo, sulla base di argomenti non consistenti sul piano logico e giuridico. Anzitutto è, stata erroneamente ritenuta la sua designazione da parte dal precedente capo mandamento, TO ON, tenuto conto che SS non aveva una precedente storia associativa e che il naturale candidato alla successione, secondo il c.d. criterio dinastico seguito da Cosa Nostra, avrebbe dovuto essere IF AT, figlio dello storico apicale IAno AT. Inoltre: i) la sentenza non ha individuato i componenti della "famiglia mafiosa" di MA del Vallo;
ii) non ha alcuna valenza indiziaria la richiesta di informazioni da parte di SS in ordine alle circostanze dell'omicidio Marciano;
iii) le risultanze della perizia trascrittiva disposta in sede di rinnovazione istruttoria e la consulenza della difesa hanno comprovato l'inesattezza di alcuni passaggi delle precedenti trascrizioni.
5.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dell'art. 521 cod. proc. pen. per "immutatio facti", essendo stata pronunciata condanna per una condotta diversa da quella ascritta in contestazione e anche da quella accertata nella sentenza di primo grado. Da reggente del mandamento mafioso di MA del Vallo, come gli viene ascritto nell'imputazione, SS è stato individuato nelle sentenze di merito ora come capo mandamento, ora come direttivo.
5.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., per mancanza degli elementi costitutivi del reato di partecipazione associativa ed omessa risposta alle deduzioni difensive. Non consta che SS abbia intrattenuto rapporti con EO SS DE e neppure con la sorella di lui o con prossimi congiunti. I suoi contatti con GA OM hanno avuto inizio, dopo la lunga carcerazione, solo nel luglio 2017. Egli non è noto ai collaboratori di giustizia (tra cui ZO AC) e ad altri sodali, ad eccezione di NO ON. La Corte territoriale non ha dato riscontro alle censure della difesa, che ha prospettato una alternativa lettura dei rapporti tra SS e RC BU, coimputato dell'episodio dell'attentato incendiario all'autoarticolato di proprietà di NI SA. Sono state valorizzate le vicende relative: al contrasto tra IO ON, fratello del coimputato NO ON, e LO, esitato nella denuncia sporta nei confronti del primo, che in seguito è stato assolto, sebbene a tale vicenda SS sia rimasto estraneo e non si
conosca l'effettivo tenore della conversazione che sarebbe avvenuta tra il medesimo e ON presso il bar Colorado;
al danneggiamento nei confronti della ditta D'Alberti neppure correttamente individuata in sentenza, posto che la stessa, come emerso dall'istruttoria, non insisteva su via Delle Ginestre - sebbene la vicenda sia rimasta di tenore oscuro.
5.3. Illogicità manifesta della motivazione e omesso esame degli esiti della rinnovazione in appello. Travisamento di prova decisiva, con riferimento alle intercettazioni dei colloqui tra ON e TA. La Corte di appello ha omesso di valutare le deduzioni difensive formulate nella memoria depositata all'udienza del 28 febbraio 2024 (il cui contenuto è stato riprodotto nel corpo del ricorso), che si era doluta di errori di interpretazione dei riferimenti alla persona dell'imputato o ad altri soggetti, contenuti nella sentenza di primo grado, dipesi da una trascrizione dei colloqui intercettati (anche in diversi procedimenti, tra cui il procedimento "Hesperia") non sempre aderente al loro effettivo contenuto, come dimostrato dalla consulenza del tecnico di parte Indorato, su cui lo stesso ricorrente aveva fornito in giudizio indicazioni esplicative. Più in dettaglio, sono emersi dalla rinnovazione dell'istruttoria: - l'assenza di coinvolgimento di SS nelle dinamiche imprenditoriali del settore dei giochi d'azzardo, facenti capo a CA HN IN (circostanza confermata dal teste Tranchida); - l'assenza di contenuto del biglietto che, secondo l'accusa, sarebbe stato recapitato da SS, per il tramite di Benedetto Riti, a RC BU, capo della decina di Petrosino, del mandamento di Marsala, che era stato "battezzato" da CO BU (secondo quanto riferito dai testi BO e Tranchida). Sono inutilizzabili le intercettazioni ai fini della prova del reato di danneggiamento seguito da incendio, aggravato dalla modalità mafiosa. Il reato di cui all'art. 424 cod. pen. non rientra nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni indicati dall'articolo 266 cit., comma 1, cod. proc. pen., non essendo previsto l'arresto obbligatorio in flagranza in ragione del titolo o del limite edittale di pena, mentre la deroga al divieto di circolazione delle risultanze dell'attività captativa tra procedimenti diversi non può essere correlata ratione temporis alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1, in quanto applicabile solo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020; Inoltre, resta di tenore oscuro l'episodio del danneggiamento seguito da incendio dell'autocarro di proprietà di NI SA, mentre, in relazione all'atto intimidatorio (attentato dinamitardo, mai portato ad esecuzione) ai danni della ditta D'Alberti Costruzioni S.a.s., è stata formulata solo un'ipotesi investigativa, mai sfociata in una contestazione specifica.
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5.4. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all' aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Le censure sulla interpretazione della telefonata n. 2296 dell'11 settembre 2017 tra il ricorrente e ON, che i Giudici di merito hanno inteso come riferita al possesso di armi, non sono state riscontrate dalla Corte di appello. Per converso, la contestazione elevata per reati in materia di armi nei confronti di SI è del tutto ininfluente, perché questi non apparteneva al mandamento di MA e SS non vi ha avuto alcun tipo di rapporto.
5.5. Vizi della motivazione per omesso esame di un motivo di appello espressamente devoluto, in relazione all'aggravante dell'associazione armata di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen.
5.6. Inosservanza o erronea applicazione in relazione alla aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. I Giudici di merito hanno ritenuto corretta la contestazione della circostanza, prestando acritica adesione alla tesi sostenuta dal Tribunale, per cui essa fonderebbe sul dato che le aziende di TA erano dedite al riciclaggio, senza rilevare che al ricorrente non è mai stata contestata la partecipazione al clan. La tesi sostenuta è incurante della linea ermeneutica disegnata dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 4565/2023, pronunciata sul troncone del medesimo procedimento definito con giudizio abbreviato, e n. 29190/2024, pronunciata nei confronti di CA HN IN, le quali avevano rilevato la mancanza di prova dell'impiego di capitali provenienti da Cosa nostra nelle attività economiche di cui il sodalizio mafioso intendeva acquisire il controllo.
5.7. Inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 110, 629, 416-bis.1 cod. pen. L'aggravante ex art. 416-bis.1, relativa alla finalità agevolativa, è stata esclusa con sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato GI, separatamente giudicato (v. sent. Sez.
1. n. 39836 del 2023). Dalla intercettazione tra SS e ON, ritenuta al riguardo probante, emerge chiaramente come il ricorrente non avesse notizia delle dinamiche sottese al contratto di noleggio degli apparecchi per il gioco del poker collocati nel bar "Woodhouse" condotto da IO e IN. L'espressione, riferita a GI, secondo la quale "MA comanda su Marsala" non può essere ritenuta dimostrativa ex se della finalità agevolativa del sodalizio, non potendosi sostenere che la imposizione di quei dispositivi ne abbia accresciuto il "prestigio" criminale.
5.8. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 414
cod. proc. pen.
È richiama la questione "affrontata in sentenza a p. 257", ribadendo i motivi di cui alla sentenza in appello e sono riprodotte le eccezioni relative alla inutilizzabilità
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probatoria delle intercettazioni relative al reato di cui all'art. 424 cod. pen., in quanto non ammissibili in relazione a tale fattispecie.
5.9. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62- bis cod. pen. Sono state negate le circostanze attenuanti generiche al ricorrente, sebbene riconosciute invece ad altri imputati, secondo un criterio puramente casuale, in violazione del principio di parità di trattamento e sebbene SS si sia sottoposto ad esame ed abbia partecipato al giudizio rendendo più volte dichiarazioni spontanee. 5.10, Insussistenza del ruolo apicale in capo al ricorrente (primo motivo contenuto nella memoria inoltrata a questa Corte il 17 aprile 2025). L'attribuzione del ruolo di capo mandamento al SS trova smentita nell'assenza di contatti tra lo stesso ed il capoclan EO SS DE, ai tempi latitante, ma con ogni probabilità presente nel territorio di EL (ove sarebbe stato in seguito tratto in arresto), nonché nella mancata assunzione di responsabilità in relazione a tale latitanza da parte del ricorrente, nella quale, nella veste di capomandamento, non poteva non essere coinvolto.
5.11. Non configurabilità dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. (secondo motivo contenuto nella memoria inoltrata a questa Corte il 17 aprile 2025). L'aggravante sussiste quando "l'arricchimento procede dall'associazione criminale verso l'attività lecita e non viceversa", come sembra essere accaduto nel caso di specie (v. in tal senso Sez. 6, n. 44523 del 29/10/2024, Moraca).
Ricorso nell'interesse di CA AL (Avv. ZO Salvo) 6. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. e dell'art. 629 cod. pen. e vizi della motivazione. La Corte di appello ha disatteso la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dal collaboratore di giustizia LO SA in data 16 febbraio 2016 ed acquisite ai sensi degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. dopo il suo decesso, sebbene lo stato di malattia del SA, affetto da neoplasia, fosse già accertato come irreversibile alla data del 27 luglio 2013, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere escusso in incidente probatorio. È stata ritenuta la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravata ai danni della ditta "Ing. Cutrona Liborio", individuata come aggiudicataria della gara di appalto per la riqualificazione del comune di EL, in difetto di prova sulla effettiva aggiudicazione. Da ultimo, i colloqui telefonici non sono stati correttamente interpretati.
6.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
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L'aggravante non è configurabile né nella forma del metodo, né in quella della agevolazione mafiosa, posto che AL è stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con sentenza irrevocabile. La Corte di appello ha ritenuto provata la condizione di coartazione psicologica della persona offesa sebbene non siano state ricostruite le modalità della richiesta estorsiva.
Ricorso nell'interesse di LO TA (Avv. Roberto IO Tricoli e Avv. Luigi Miceli).
7. Violazione di legge processuale e vizi di motivazione in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza non ha riscontrato le censure difensive in relazione agli esiti della rinnovazione istruttoria effettuata in appello, formulate con memoria difensiva tempestivamente depositata in data 27 febbraio 2024. In particolare, la sentenza non ha in alcun modo considerato: -il contenuto della deposizione resa dal maggiore RO Calamusa in diverso procedimento celebrato nei confronti del ricorrente (per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 4, commi 1 e 4-bis, legge 401 del 1989), alle date del 1 febbraio 2023 e 15 febbraio 2023, da cui è emerso che: i) nel corso di quella indagine non fu mai riscontrato materiale passaggio di denaro da parte di TA in favore di RO AL, né di suoi congiunti, ossia di esponenti del nucleo familiare di EO SS DE;
ii) in epoca coeva alle indagini espletate nel presente procedimento il Maggiore Calamusa intrattenne un rapporto di interlocuzione con TA - che inizialmente era stato ritenuto vittima del clan nell'ambito del quale gli consiglio di non allontanare RO AL per non compromettere l'esito delle investigazioni;
- la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte, n. 45657 del 20 settembre 2023, conclusiva del giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati, che, nell'escludere la sussistenza dell'aggravante di cui al comma sesto dell'articolo 416-bis cod. pen. ha anche escluso che vi sia stata cointeressenza economica tra CO GU, imparentato con EO SS DE, e TA;
- la totale assenza di riferimenti a TA nel materiale sequestrato a seguito dell'arresto del capomafia SS DE. Parimenti, la Corte d'appello non ha menzionato le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente all'udienza del 13 ottobre 2023. 7.1. Omessa motivazione e travisamento della prova in relazione agli elementi a discarico indicati nei motivi di appello e nella memoria difensiva depositata in secondo grado. La sentenza di merito si caratterizza per plurime omissioni valutative.
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Con riferimento alle attività imprenditoriali afferenti il settore delle scommesse, le omissioni sono tali da non potersi affermare che la progressiva espansione economica dell'attività di TA sia stata assicurata dall'appoggio del clan.
Esse riguardano:
- le dichiarazioni del teste Bellante, il quale ha inquadrato la genesi dell'incontro tra TA e i AC, avvenuto nel 2009, nell'ambito della fisiologica attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente nel settore del poker online. le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LO SA e IO AM, da cui risulta che GU aveva manifestato l'intendimento di esautorare TA, acquisendone le attività imprenditoriali non di appoggiarlo;
- le dichiarazioni del colonnello Lo Pane, il quale ha escluso di avere svolto alcuno specifico accertamento sulle agenzie affiliate al pannello gestito da TA;
-I'sms del 10 febbraio 2012, scambiato tra GU e AC, da cui emerge che gli interlocutori neppure sapevano quali fossero le agenzie del ricorrente;
- le dichiarazioni di AM, il quale non ha mai riferito di essere stato costretto, come ritenuto dai Giudici, a rinunciare al proprio credito di oltre un milione di euro nei confronti di TA perchè questi era protetto da Cosa Nostra. Con riferimento alle attività imprenditoriali relative al settore della ristorazione: -la ritenuta esistenza di una società di fatto tra TA, TO, AM e i figli di RO AL, GA e CO, con riferimento alla pizzeria Miros, intestata al ricorrente trova smentita nelle conversazioni intercettate il 20 dicembre 2017 e il 27/12/2017, in cui RO AL chiedeva a TA se avesse inteso cedere l'attività commerciale, in tal caso proponendo di rilevarla per sé e per il proprio figlio;
-le pretese cointeressenze di AM nell'attività in questione trovano smentita nell'avvenuto licenziamento del ricorrente da parte di TA, perché valutato inaffidabile.
7.2. Contraddittorietà della motivazione. La motivazione della sentenza impugnata è distonica con la contestazione. La Corte ha ritenuto che TA abbia preservato l'autonomia delle proprie attività imprenditoriali, laddove nel capo di imputazione si contesta al ricorrente di avere messo a disposizione dell'associazione mafiosa le proprie risorse economiche e imprenditoriali. Illogicamente la sentenza argomenta che l'evoluzione imprenditoriale dell'imputato sarebbe da ricondursi ad accordi con GU, il quale, come detto, aveva cercato di estrometterlo, e, inoltre, che TA avesse un evidente debito di riconoscenza verso AL, laddove il ricorrente non revocò il
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licenziamento di AM dalla pizzeria, nonostante le pressioni di AL, che aveva chiesto di riassumerlo, e licenziò dal centro scommesse lo stesso figlio di lui, all'insaputa di questi.
7.3. Violazione di legge in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Dalla condotta del ricorrente, come ricostruita in sentenza, non emerge che egli abbia apportato al sodalizio un contributo concreto e dotato di rilevanza causale, in termini rafforzamento delle capacità operative della consorteria criminale, di cui ha frequentato due soli esponenti, ai quai sarebbe stato contiguo, ossia GU e AL. Difetta l'elemento soggettivo del reato, che richiede il dolo diretto, non essendo acquisita prova che il TA si fosse rappresentato l'utilità del proprio contributo per la realizzazione del programma criminoso. Le Sezioni Unite Chioccini del 19 dicembre 2019 hanno altresì ribadito, in linea con Sezioni Unite Dimitry, che l'azione del concorrente esterno si connota per la atipicità e, al contempo, per la "necessarietà in un dato ambito temporale", sicché lo stato di "fibrillazione" del sodalizio resta un requisito selettivo della fattispecie, requisito che, nella specie, non appare sussistere.
7.4. Inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La sentenza si limita a motivare l'applicazione della aggravante su base presuntiva e richiamando l'incontestato principio per cui essa si applica a ciascun partecipante al sodalizio criminoso che sia consapevole del possesso delle armi da parte degli altri ovvero che lo abbia colpevolmente ignorato, principio tuttavia non estensibile al concorrente esterno in quanto non partecipe.
7.5. Inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. L'interesse da parte di Cosa Nostra per le attività imprenditoriali gestite dal ricorrente è stato affermato in termini del tutto generici, senza tuttavia individuare i finanziamenti che sarebbero stati effettuati dal sodalizio. Con riguardo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande della pizzeria Miros, la sentenza ha omesso ogni motivazione sulle intercettazioni, riportate nella trattazione del secondo motivo di ricorso, da cui si evince che non è mai sorto un rapporto societario di fatto con gli AL.
7.6. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62- bis cod. pen. ed all'art. 99 cod. pen., nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato assertivamente motivato, senza tener conto: i) del corretto comportamento processuale del ricorrente (in
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ragione del quale la pena irrogata è stata contenuta nel minimo edittale); ii) dell giudizio prognostico favorevole espresso dal Tribunale del riesame, che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'accordo finalizzato al mantenimento di una posizione economica lecitamente acquisita è, a tutto concedere, elemento identificativo dell'imprenditore vittima.
Ricorso nell'interesse di GA OM (Avv. Valerio Vianello Accorretti) 8. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione I Giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese dal collaboratore LO SA il 16 dicembre 2013, il 16 febbraio 2014 e il 16 febbraio 2016, acquisite dopo il decesso del propalante, malgrado l'evoluzione peggiorativa della malattia neoplastica, al momento in cui è stato reso l'ultimo interrogatorio, potesse evincersi dalla certificazione sanitaria relativa alla incompatibilità con il regime carcerario, con conseguente sottoposizione agli arresti domiciliari, del 22 aprile 2016; sicché sarebbe stato necessario chiederne l'audizione con incidente probatorio, nel rispetto del contraddittorio delle parti.
8.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Non è attribuibile al OM un ruolo apicale, sulla base del solo criterio di nomina dinastico in favore dei congiunti di EO SS DE e per il sol fatto che i sodali si confrontassero con lo stesso latitante, rispettando una rigorosa gerarchia, per tutte le decisioni di rilievo. La Corte di appello non ha riscontrato le specifiche deduzioni difensive relative: al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche (compiutamente indicate) che sono di valenza neutra, o non riferibili alla persona di OM, ovvero univocamente conducenti ad attribuire allo stesso un ruolo collaterale rispetto al TT e non viceversa;
- alla inattendibilità del propalato del Fogazza, essendo stati enucleati elementi di riscontro privi di tale valenza.
8.2. Inosservanza ed erronea applicazione del comma quarto dell'art. 416- bis cod. pen. Il motivo è sovrapponibile a quello presentato nell'interesse di TO ON.
8.3. Inosservanza ed erronea applicazione del comma sesto dell'art. 416- bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo è sovrapponibile a quello formulato nell'interesse di TO ON.
8.4. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod.
pen.
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In presenza di diverse aggravanti ad effetto speciale (recidiva specifica ed aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen.) avrebbe dovuto essere applicato il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cit., con applicazione di quella più grave, motivando gli ulteriori aumenti.
8.5. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte dato conto delle modalità di esercizio del suo potere discrezionale, nel denegare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorso nell'interesse di NO ON (Avv. Luca Cianferoni) 9. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Non possono ritenersi significativi della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso gli indicatori fattuali valorizzati dai Giudici di merito tra cui: -la precedente condanna, irrevocabile, irrogata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Marsala, definitiva l'1 dicembre 2011, per i delitti di tentata estorsione aggravata e di danneggiamento aggravato a seguito di incendio, commessi con le modalità di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen., attesa la risalenza nel tempo del fatto;
-il rapporto di vicinanza, di natura solo amicale, di ON con DA SS, nato dalla protratta, comune detenzione;
- la vicenda del contrasto con EL LO, posto che, se ON fosse stato davvero un esponente dell'associazione mafiosa, questi non ne avrebbe denunciato il fratello IO;
- l'atto intimidatorio (attentato dinamitardo, mai portato ad esecuzione) ai danni della ditta D'Alberti Costruzioni S.a.s., posto che dagli inquirenti è stata formulata solo un'ipotesi investigativa, mai sfociata in una contestazione. Rilevano invece, in senso ostativo alla configurabilità di una condotta di partecipazione sostenuta da "affectio societatis": che nessun collaboratore abbia fatto riferimento al ON;
che lo stesso si sia interfacciato con il solo SS, del quale si era guadagnato la fiducia e che con lui intratteneva esclusivamente un rapporto di interlocuzione privilegiata.
9.1. Inosservanza o erronea applicazione del comma quarto dell'art. 416- bis cod. pen. Il motivo è sovrapponibile a quello presentato nell'interesse di TO ON.
9.2. Inosservanza ed erronea applicazione del comma sesto dell'art. 416- bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo è sovrapponibile a quello formulato nell'interesse di TO ON.
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9.3. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen., nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è stato motivato ed è stata irrogata una pena sproporzionata per eccesso, con conseguente frustrazione della sua finalità rieducativa.
Ricorso nell'interesse di LA AM (Avv. CO Oddo) 10. Violazione di legge e vizi di motivazione, quanto al dinego di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, non è provato che AM conoscesse la caratura criminale di AL, dal quale ha solo ricevuto confidenze in ordine alle sue cointeressenze mafiose e non ha intrattenuto rapporti con altri esponenti del clan, se non con il coimputato. 10.1. Violazione di legge e vizi di motivazione, quanto al dinego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza reca una motivazione meramente apparente, basata sulla assenza di elementi giustificativi della attenuazione. 10.2. Violazione di legge, quanto all'omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva, malgrado l'avvenuto deposito di procura speciale in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza.
Ricorso nell'interesse di LO ZE (Avv. IA Teresa
Favoroso)
11. Vizi di motivazione della sentenza in relazione alla dedotta violazione degli artt. 430 e 430-bis cod. proc. pen. La Corte di merito non ha correttamente inteso la doglianza difensiva, diffondendosi sulla inutilizzabilità dell'attività integrativa di indagine svolta successivamente all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis cod. proc. pen. Per converso, il deposito, presso la segreteria del Pubblico Ministero, di un'informativa di reato contenente tra i suoi allegati gli esiti dell'attività captativa si è risolto in un "escamotage" per consentire l'ingresso nelle battute conclusive del procedimento, al sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di intercettazioni ambientali che avrebbero dovuto essere inserite nel fascicolo d'accusa perché preesistenti. 11.1. Violazione di legge, per lesione del diritto di difesa, in relazione al rigetto della richiesta di acquisire copia del registro dei corrispettivi e delle fatture di acquisto di "Distribuzione abbigliamento s.r.l." e di consentire ai difensori di
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accedere ai locali della ditta per effettuare riprese fotografiche ritraenti le dimensioni dei locali e la qualità degli arredi. 11.2. Vizi di motivazione in ordine alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, nelle forme dell'agevolazione mafiosa. Nessuna riunione operativa risulta essere avvenuta nell'immobile individuato in sentenza quale base logistica della consorteria. 11.3. Mancanza o illogicità della motivazione, quanto al dinego delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto tenere conto, anche attraverso elementi di attenuazione, del minimo apporto economico dato dall'impresa al sodalizio criminale.
Ricorsi nell'interesse di SE CC (Avv. SE Pantaleo) e di IA IA AR (Avv. CO Miceli) 12. I ricorsi constano ciascuno di quattro motivi, nella sostanza sovrapponibili, che si espongono congiuntamente: 12.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizi della motivazione. Difettano gli elementi costitutivi del reato di trasferimento fraudolento di valori ascritto ai ricorrenti, dal momento che ON e La CI non hanno mai impiegato risorse economiche né conferito alcunché ai fini della acquisizione delle quote societarie della agenzia di pompe funebri di IA IA AR. L'intromissione nella gestione non è dimostrativa della esistenza di un rapporto societario occulto, in difetto di accertamento sulla titolarità sostanziale delle quote e sulla finalizzazione del ricorso allo schermo interpositorio ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione. 12.2. Vizi della motivazione in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 16). Dopo avere affermato, sulla base del rapporto intercorso tra IL MM ed i coniugi AR-CC, che questi ultimi furono meri intestatari fittizi della società, la Corte di merito ha contraddittoriamente ritenuto che la provvista iniziale (di 7.500,00 euro) fu anticipata esclusivamente da CC, essendosi MM impegnato a restituirla, sicché non vi fu alcun conferimento da parte dei pretesi soci occulti. In realtà AR e CC, destinatari di richieste periodiche di danaro da parte di AZ LI, avevano richiesto specifica protezione alla consorteria mafiosa per continuare ad esercitare la propria attività e la Corte ha finito col trasformare il costo preteso dalla organizzazione criminale per il "servizio" reso, in un accordo societario - mai concluso sulla ripartizione degli utili.
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12.3. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. e vizi della motivazione. La Corte ha affermato che le risorse provenienti dall'impresa AR erano, almeno in parte, destinate al sostentamento dei familiari dei sodali detenuti;
l'istruttoria ha invece dimostrato che le richieste di danaro avanzate da MM e da ON, asseritamente orientate a tale scopo, erano destinate ad avvantaggiare gli stessi richiedenti e, in ogni caso, non furono neppure soddisfatte. CC non ha mai avuto alcuna volontà, e nemmeno la consapevolezza, di favorire il sodalizio mafioso. Che il settore delle onoranze funebri e l'attività che era stata dei ricorrenti fosse infiltrato dalla criminalità organizzata come si legge in sentenza - è smentito dalla duplice circostanza: i) della chiusura dell'attività di AR appena sei mesi dopo la pretesa acquisizione di quote da parte di ON e La CI;
ii) del rivolgersi di TO ON, una volta allontanato dai coniugi AR - CC, dai quali aveva percepito null'altro che una modesta provvigione (in ragione di 200,00 euro) per ciascun funerale procurato, ad altro imprenditore (SE ON) per lavorare alle sue dipendenze. Non è provato l'elemento soggettivo della contestata aggravante, nel senso precisato dalle Sezioni Unite, con sent. n. 8545 del 2001, ossia che la condotta interpositiva fosse finalizzata ad avvantaggiare la consorteria mafiosa, anziché i singoli associati, quand'anche di ruolo apicale come La CI e ON, che operarono come meri procacciatori. 12.4. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62- bis cod. pen. ed all'art. 99 cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionatorio. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate senza tener conto della grave compressione della libertà di iniziativa economica che i coniugi hanno dovuto subire, essendo stati costretti a chiudere l'impresa, con perdita dei capitali lecitamente investiti e venendo esposti a vessazioni da parte di affiliati o di soggetti contigui al crimine organizzato. AR, alla quale è addebitata una condotta temporalmente circoscritta, è rimasta ad oggi incensurata e non ha nemmeno pendenze giudiziarie, nonostante il decorso di un lungo periodo di tempo dai fatti per cui è processo. Le richieste di disapplicazione della recidiva quanto ad CC e di contenimento della pena entro il minimo edittale formulate per entrambi i ricorrenti sono state denegate sulla base di mere enunciazioni di principio.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono fondati ricorsi proposti nell'interesse di NO ON e, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nei confronti di GA OM, con conseguente annullamento della sentenza in parte qua e rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Sono infondati gli ulteriori motivi del ricorso proposto nell'interesse di OM
e tutti gli altri ricorsi.
Alcune premesse di metodo
2. Ad evitare inutili appesantimenti, è opportuno richiamare sin d'ora alcune premesse anche di tipo metodologico - a cui la Corte ha inteso conformarsi nella decisione.
2.1. Gli elementi probatori posti a base dei singoli fatti criminosi, nei termini analiticamente illustrati dal Giudice di primo grado, imputazione per imputazione, con ampi riferimenti al propalato dei collaboratori di giustizia, ai contenuti delle conversazioni intercettate (in buona parte trascritte), anche addotte a riscontro delle chiamate in reità, unitamente agli esiti delle operazioni investigative, talora basate sui servizi di osservazione ed esitate nei sequestri, sono stati per lo più richiamati in senso adesivo nella sentenza impugnata. Le statuizioni conformi nei due gradi, ovvero fondate sugli stessi criteri nella valutazione delle prove, si integrano a formare un unitario corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), con la conseguenza che le due sentenze costituiscono in tal caso una doppia conforme, e devono essere valutate congiuntamente. In tale evenienza, la deducibilità del vizio di travisamento della prova - che è stato dedotto nei ricorsi è subordinata alle condizioni, tra loro alternative: -i) che il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice;
ii) che entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze istruttorie, acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le tante, v. Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).
2.2. I motivi formulati nell'interesse del ricorrenti ON, SS, OM, TA, Glacalone, CC ed AR, talora estremamente articolati in fatto, tendono poi a frammentare il ragionamento probatorio, con la scissione dei singoli
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elementi indizianti e il tentativo di confutare la valenza dimostrativa di ciascuno di
essi.
Tale approccio si scontra con le consolidate regole valutative della prova indiziaria che ne impongono, invece, un apprezzamento unitario. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è difatti consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la astratta e relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", vale a dire con un alto grado di credibilità razionale, che sussiste anche nel caso in cui le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali o estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (in tal senso, tra le molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605-02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321).
2.3. Con tale approccio, o talvolta con rilievi di carattere meramente confutativo, si è inteso sollecitare una rivalutazione anche in fatto di singoli segmenti dell'istruttoria che appaiono, invece, correttamente interpretati in sede
di merito.
Al contrario, non possono essere considerate, perché ontologicamente non compatibili con il sindacato di legittimità, le censure che spesso attraverso la prospettazione di un vizio di illogicità o carenza motivazionale - orientano per una alternativa ricostruzione in fatto delle vicende sottoposte al vaglio di questa Corte, rispetto a quella delle sentenze di primo e di secondo grado. Va ribadito, in forza di un principio ampiamente sedimentato nel sistema processuale, che esula dai compiti del giudice di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ancorché siano indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Compete, invece, alla Corte di cassazione stabilire se quel giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente
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applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; di recente, si vedano nello stesso senso Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., dep. 2021, Rv. 280601). Più in dettaglio, costituisce questione di fatto l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, sicché essa resta rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). Parimenti, si svolge su un piano fattuale la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784), ovvero in presenza di un travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti anzitutto decisiva, ma anche incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558).
2.4. Sempre in relazione ai vizi motivazionali, l'omessa esposizione di elementi di valutazione o la denunzia di incongruenze argomentative, che i ricorrenti ON, SS, TA e OM, hanno lamentato e che avrebbero, secondo la prospettazione difensiva, determinato una diversa decisione, ma non inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo ad annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo lo si ripete - l'esame del complesso probatorio entro e il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).
2.5. Alcuni ricorsi (quelli nell'interesse di SS e di TA in particolare) pongono la questione della omessa valutazione di memorie difensive. Al riguardo, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, tale omissione valutativa non si riverbera ex se in vizio di nullità della sentenza, pur non potendo negarsi che abbia attitudine ad influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (tra le molte, v. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 27957801). Si tratta allora di valutare se i contenuti di tali memorie, come richiamati in ricorso, abbiano una
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effettiva attitudine ad incidere sulla decisione, circostanza che deve escludersi quando le questioni poste siano inammissibili o palesemente ininfluenti ai fini del decidere. E, in ogni caso, deve considerarsi che, nel giudizio di impugnazione, la facoltà delle parti di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dal termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Di Maio, Rv. 286729-01).
Motivi comuni
3. Comuni ai ricorsi proposti nell'interesse di ON, SS, TA, OM e ON sono i motivi inerenti alla configurabilità delle aggravanti contestate in relazione al reato di associazione mafiosa, o di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. L'aggravante relativa all'associazione armata.
3.1. In ordine alla aggravante della disponibilità di armi prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., le sentenze di merito hanno fatto applicazione del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui essa presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cfr., tra le altre, Sez. 5, n.1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; si veda anche Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677, che nel confermare il principio per cui l'aggravante in questione è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino, ha considerato la fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui per la ravvisabilità dell'aggravante in esame si è ritenuto necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi;
in senso conforme, si vedano Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez.1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254 - 01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 01). Deve invero distinguersi, per la configurabilità dell'aggravante in questione, tra mafie "storiche" e mafie "non tradizionali" o "atipiche".
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Per le prime tra cui rientra "cosa nostra" - la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, mentre solo per le seconde non si può prescindere dall'accertamento della concreta disponibilità di un armamento, deducibile, anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali (Sez.
2. n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05). In applicazione di tali principi, diversamente da quanto dedotto nei ricorsi, non costituisce un dato meramente presuntivo, né una semplificazione probatoria lesiva dei principi di personalità della responsabilità penale per fatto proprio colpevole, l'omesso accertamento della disponibilità di tali strumenti di offesa in capo ai singoli ricorrenti, ovvero la mancanza di elementi indicativi della consapevolezza o della incolpevole ignoranza, da parte del singolo, della dotazione di armi da parte della consorteria.
L'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.
3.2. Oggetto di censura è poi l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., connessa al reimpiego da parte dell'associazione di denaro proveniente da delitti.
3.2.1.Come noto, l'aggravante ricorre quando le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 25191 del 27/02/2014, lavarazzo, Rv. 259589
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01, hanno chiarito che l'aggravante in discorso ricorre «quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti». La norma di previsione stabilisce, dunque, una precisa correlazione logico- causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche». In particolare, l'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose ed il riferimento alle attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi.
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Sulla base di tale inquadramento dogmatico, si è puntualizzato come tale aggravante abbia natura oggettiva e vada riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi o l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Non è dunque necessario che il singolo associato si interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendono assumere a mantenere il controllo e, appartenendo al patrimonio conoscitivo comune che "cosa nostra" opera nel campo economico, utilizzando e reinvestendo i profitti derivanti dalle tipiche attività illecite del sodalizio, che tradizionalmente costituiscono parte integrante del proprio programma, ne discende, quale conseguenza obbligata, che ognuno dei partecipi debba considerarsi a conoscenza della ricorrenza della situazione di fatto che integra i presupposti di detta circostanza (in tal senso, Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463; Sez. 1, n. 51160 del 9/5/2018, in motivazione;
Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda ed altri, Rv. 268677 in motivazione;
Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334). Più in particolare, l'art. 416-bis cod. pen. prevede due tipologie di condotte tipiche che, per così dire, "esteriorizzano" il controllo del territorio: i) la prima ipotesi è contemplata dal terzo comma della fattispecie incriminatrice, in cui l'utilizzo del metodo e la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva sono finalizzate ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche e si concretano, ad esempio, nella capillare e diffusa imposizione di richieste estorsive alle imprese per lo svolgimento delle attività commerciali, manifatturiere od industriali che intendano insediarsi ed operare sul posto;
ii) la seconda, che concreta l'ipotesi aggravata di cui al successivo sesto comma, che si caratterizza per l'elemento "specializzante" rappresentato dal fatto che tali attività economiche siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (Sez.2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586-02) ed è il caso in cui le attività economiche operanti sul territorio siano direttamente "infiltrate" dalla criminalità organizzata attraverso l'utilizzazione dei proventi delle attività illecite proprie del sodalizio.
3.2.2. Tanto premesso, la ricostruzione delle sentenze di merito, estremamente analitica ed esente da profili di illogicità, ha condotto ad accertare la capillare infiltrazione di "cosa nostra" trapanese nel tessuto economico attraverso il reimpiego di capitali illeciti, con riferimento a due comparti di attività:
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- il settore delle onoranze funebri, a cui erano interessate le famiglie mafiose di EL e di Campobello di MA, che hanno dato vita ad un regime di sostanziale duopolio (come meglio si vedrà nell'esame delle posizioni di ON, AR e CC). Le attività erano gestite di fatto, rispettivamente, da RO AL e CA IN, da una parte, e SE TT, TO ON e ZO La CI, dall'altra, i quali ultimi avevano acquisito il controllo della agenzia funebre dei coniugi AR - CC;
- il settore del gioco e delle scommesse, in cui è emerso come LO TA e gli uomini del clan avessero acquisito una posizione di sostanziale monopolio. La ricostruzione è fondata sul rilievo di un ampio corredo investigativo costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori LO SA, IO AM e ER SO;
ma anche dai colloqui intercettati (di cui si segnalano: quello dell'8 agosto 2015, fra SE TT e DO ZO, i quali lamentavano che EO SS DE avesse adottato, non senza contrasti interni al gruppo, "la linea della c.d. sommersione", al fine di eludere le attenzioni degli inquirenti;
le ulteriori conversazioni riportate alle pag. 22 e ss. della sentenza, dimostrative sia del forte interesse degli uomini del clan per il settore del gioco e scommesse on line, ritenuto particolarmente redditizio, sia della riconducibilità a RO AL e a CO TO di alcune attività del ramo, nell'ambito di accordi ratificati dalla criminalità organizzata, che miravano in primo tempo ad estromettere TA il quale, come si vedrà, con gli uomini del clan scenderà di seguito a patti che ne propizieranno una straordinaria crescita imprenditoriale). Richiamando il contenuto delle intercettazioni riportate in sentenza, più dettagliatamente descritte con riferimento alla vicenda di TA, i Giudici del merito hanno, con argomentazioni immuni da vizi, rilevato come le programmate strategie di investimento economico si siano, infine, concretizzate, con l'acquisizione di varie attività imprenditoriali, così da influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza in quell'ambito territoriale. Dunque, andando oltre la mera ingerenza mafiosa che si esprime in termini di controllo del territorio, nel senso anzidetto, il clan ha perseguito in quei settori la diversa strategia degli investimenti, anche tramite prestanome, nelle più proficue attività economiche lecite, anche a fini di riciclaggio dei proventi delle correlate attività delittuose.
3.2.3. Ciò posto, sono fondate le deduzioni difensive là dove, ai fini della configurabilità della aggravante sotto il profilo dell'elemento materiale, ritengono necessario, in linea con i principi affermati dalla citata sentenza Sez. U lavarazzo, che il reinvestimento dei proventi mafiosi che è stato preso in considerazione dal legislatore sia quello che si caratterizza per una cospicua dimensione strutturale.
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Occorre, cioè, che l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi del programma del sodalizio non sia limitata a singole operazioni commerciali o alla gestione di singoli esercizi, ma si concreti nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrano beni o servizi analoghi (Sez. 5, n. 49334 del 5/11/2019, Corcione, Rv. 277653). Sempre sul piano quantitativo, rilevano anche la entità del finanziamento e dell'intrapresa attività economica cui esso sia diretto, dovendo l'iniziativa riferibile al sodalizio incidere in modo rilevante sul funzionamento di uno specifico mercato, in modo da condizionarne (a favore del sodalizio) l'operatività (Sez.6 n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Graziano). Se ciò è vero in linea generale, nondimeno non sono condivisibili le conseguenze che le difese ne hanno tratto. Ritiene questa Corte che i principi affermati dalle Sezioni Unite e ribaditi dalla giurisprudenza successiva, quanto alla necessità di una rilevante penetrazione mafiosa nel tessuto economico, con attitudine ad influire, alterandole, sulle regole della concorrenza, vadano relativizzati nel contesto di riferimento. E' in rapporto al bacino di utenza delle singole realtà economico - produttive che l'elemento dimensionale deve essere apprezzato, sicché anche l'infiltrazione in singole attività uniche presenti sul territorio per un determinato comparto, come, nella specie, le agenzie di onoranze funebri di Campobello e EL può integrare l'elemento di struttura della circostanza, ossia la penetrazione mafiosa, tale da giustificare il maggiore disvalore oggettivo del fatto ed il correlato incremento sanzionatorio. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha dato atto di come le articolazioni mafiose dei mandamenti di EL e MA del Vallo fossero inserite nel tessuto sociale ed economico del territorio di riferimento ed investissero in modo significativo nel settori delle onoranze funebri e dei giochi e delle scommesse.
3.2.4. Altro profilo di censura comune riguarda la mancanza di prova della provenienza dei finanziamenti investiti nelle indicate attività. Questa Corte ha affermato che, per ritenere l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, occorre che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, Stucci, Rv. 278796-01). Sul punto, i Giudici di merito hanno ritenuto che le attività economiche oggetto della vicenda processuale nei settori del gioco e scommesse online e delle onoranze funebri fossero finanziate in gran parte con i proventi economici delle attività estorsive, accertate da plurime pronunce divenute irrevocabili.
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Con inferenza logicamente fondata sui contenuti delle intercettazioni telefoniche relative alle posizioni degli imputati ON, CC, TA, AM - che non possono essere confutati, se non sulla base di una alternativa lettura, non compatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità - la Corte di appello ha ritenuto la natura illecita di tali risorse, per lo più provenienti dalle attività estorsive, posto che non è stato acquisito in giudizio alcun elemento da cui desumere la sussistenza di disponibilità patrimoniali lecite da parte dei predetti esponenti di "cosa nostra", a fronte di un significativo loro attivismo imprenditoriale. Peraltro, come si desume dal chiaro tenore letterale della disposizione di cui all'art. 416-bis, comma sesto, ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto, ben potendo il finanziamento essere di tipo misto, come nel caso in cui l'attività sia alimentata, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi.
3.2.5. Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, non è dato giungere a diversa conclusione, in ragione della pronunce della Seconda Sezione di questa Corte, n. 45657 del 20/09/2023, resa nei confronti di La CI ZO ed altri en. 29190 del 18/07/2024, resa nei confronti di CA HN IN, che hanno annullato le sentenze della Corte di appello relative ad altri procedimenti germinati dalla stessa indagine, proprio con riguardo alla configurabilità dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. Intanto, deve precisarsi che si tratta di sentenze di annullamento con rinvio, sicché, senza escludere la ricorrenza della circostanza in questione, le citate pronunce rescindenti hanno demandato ai Giudici di merito di rinnovare il giudizio sul punto, alla luce di principi che anche in questa Sede sono stati ribaditi e solo puntualizzati, con riferimento alla necessità di relativizzare l'analisi dell'elemento dimensionale ossia della entità della penetrazione mafiosa del sodalizio nel tessuto economico, con attitudine ad influire sulle regole della concorrenza al contesto territoriale di operatività dello stesso sodalizio. In ogni caso, v'è da dire che, trattandosi di giudizi celebrati con il rito abbreviato, le richiamate pronunce sono fondate su una differente base probatoria e su parametri di valutazione delle prove non del tutto coincidenti, sicché non è dato ipotizzare alcuna inconciliabilità tra la presente decisione e quelle richiamate dai ricorrenti. Una tale inconciliabilità è poi il caso di precisare - potrebbe assumere rilevanza in termini di potenziale contrasto tra giudicati non già per effetto di una diversa valutazione giudiziale, bensì con riferimento ad un'oggettiva inconciliabilità tra i fatti storici in esse accertati, che non è stata neppure ipotizzata dai deducenti.
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Del dedotto contrasto, proprio in considerazione del differente compendio dimostrativo e valutativo esaminato dalle pregresse decisioni, non si rinvengono dunque, nel caso che occupa, gli estremi.
Ricorso nell'interesse di TO ON
4.11 primo motivo, inerente alla condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di Campobello di MA, è infondato. La difesa ha reiterato censure che hanno trovato ampia risposta nelle conformi sentenze di merito (v. pag. 67 e ss. della sentenza di secondo grado, che richiama quella del primo Giudice). Gli elementi valorizzati hanno permesso ai Giudici di merito di ricostruire coerentemente in capo a TO ON il ruolo di alter ego di ZO La CI (la cui partecipazione all'associazione mafiosa, sia pure con esclusione del ruolo di vertice, è stata accertata nel separato giudizio definito con la sopra citata sentenza di questa Corte, Sez. 2,, n. 45657 del 2023), con il quale ON condivideva anche interessi economici legati alla gestione della agenzia di onoranze funebri formalmente intestata a IA IA AR, ma di fatto riconducibile al predetto. Si sono posti in rilievo, con coerenti argomentazioni: a) l'attivismo del ricorrente nella organizzazione e partecipazione a riunioni riservate con altri membri dell'organizzazione mafiosa (per le quali egli metteva a disposizione anche il proprio fondo, suggerendo le modalità per assicurare la riservatezza degli incontri); b) la conoscenza da parte del medesimo delle dinamiche associative (anche con riguardo a fatti estorsivi); c) il continuo scambio di informazioni con i sodali, anche di quelli investiti di un ruolo apicale. Un contributo attivo, dunque, non venuto meno nell'anno 2017, allorché ON assumeva una posizione più defilata nel medesimo contesto criminale, che gli avrebbe alienato il gradimento di altri sodali, e mai approdata, tuttavia, ad una scelta dissociativa. Le censure difensive sollecitano, attraverso una indebita parcellizzazione del materiali cognitivi, ovvero sulla base di rilievi di carattere puramente oppositivo, una alternativa e, per quanto precisato in premessa, non consentita, lettura di quelle risultanze. Per converso, alla luce di un ampio compendio dimostrativo, è stato fatto buon governo del principio in forza del quale, con riferimento al reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., la mera "contiguità compiacente", ossia i rapporti di "vicinanza" o "contiguità del singolo verso un determinato apparato mafioso o verso i partecipi oi capi del gruppo non costituiscono comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente
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effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5 n. 12753 del 17/01/2024, Marino;
Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, 268325-01; Sez. 1, n. 25799 del8/1/2015, Di Maio, Rv. 2639359). Le pronunce di questa Corte sul tema si allineano alla impostazione delle Sezioni Unite per cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). La sentenza Modaffari, in piena adesione a quanto già avevano ritenuto Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, ha dunque ribadito che "la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Ebbene, con riferimento a TO ON, sebbene non siano stati acquisiti dati probatori idonei a provare una affiliazione rituale di per sé inessenziale, come precisato dalle stesse Sezioni Unite Modaffari - la condotta di partecipazione, per quanto su esposto, non si è limitata al solo rapporto di prossimità con La CI, ma si si è tradotta in un contributo attivo, soprattutto logistico, causalmente rilevante alla operatività della consorteria.
4.1. Il secondo motivo, inerente al difetto degli elementi costitutivi del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 16), è parimenti reiterativo di doglianze che hanno trovato compiuto riscontro nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado. Il ricorrente si duole di un preteso travisamento delle risultanze istruttorie, al di fuori delle ipotesi in cui, alla stregua di quanto indicato in premessa, è consentita la prospettazione di un tale vizio, in presenza di "doppia conforme": e ciò, con riferimento ai legami imprenditoriali ed economici correlati all'esercizio delle onoranze funebri in EL ed al ruolo avuto dallo stesso ricorrente, di cui si limita a proporre una più riduttiva lettura, sul presupposto che abbia operato come mero procacciatore in favore della impresa della coimputata AR, la quale si sarebbe limitata a corrispondergli solo modeste provvigioni "per ogni morto che portava". La decisione impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha ricostruito come i coniugi AR-CC si prestarono a porre in essere una articolata serie di condotte tali da creare la falsa apparenza della esclusiva intestazione alla prima della titolarità dell'omonima impresa individuale avente ad oggetto l'esercizio di
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onoranze funebri, mentre la gestione preponderante dell'impresa - già esercitata dal momento della sua costituzione, nel 2014, da IL MM, appartenente alla famiglia mafiosa di Campobello era da ascriversi, a partire dal luglio del 2015, a La CI e a ON. Di costoro è precisato come avessero assunto la posizione di soci di fatto e fornito una iniziale provvista dopo avere "fatto i conti" dunque dopo avere liquidato anche le quote originariamente versate dai titolari avendo preso accordi sulla divisione degli utili in relazione all'ammontare degli incassi per ogni funerale, sicché, da quel momento, solo in misura marginale, limitata cioè alla continua negoziazione degli utili residuali da conseguire ed alla prestazione dell'attività materiale di erogazione dei servizi alla clientela, l'agenzia continuava a fare capo ai medesimi predetti coniugi. Risulta poi ampiamente argomentato come AR e CC fossero consapevoli della caratura criminale del La CI e perfettamente a conoscenza delle dinamiche relative alla gestione della impresa, anche con riguardo alla suddivisione territoriale di competenza con l'impresa esercente la stessa attività e riconducibile a SE TT, altro sodale vicino a GA OM, referente della famiglia mafiosa di EL, di cui era stato chiesto l'intervento proprio per assicurare una corretta ripartizione delle aree di rispettiva operatività. La ricostruzione, così operata, delle dinamiche aziendali, non è dunque incompatibile con la previsione di percentuali fisse di guadagno per ogni funerale, né, in ogni caso, può essere enfatizzata la carenza di alcuni degli indici presuntivi enucleati dalla difesa (la concentrazione in capo all'interponente dei poteri di gestione e controllo sui soci fittizi, la disponibilità in capo al primo di documentazione relativa alla società; una redditualità storica dei presunti interposti incompatibile con l'intrapresa di iniziative imprenditoriali;
l'assenza di esperienza imprenditoriale degli interposti;
il concomitante svolgimento da parte degli interposti di altra attività professionale;
i pregressi rapporti di collaborazione tra i medesimi soggetti ed i loro contatti reciproci, con riferimento all'attualità; la distribuzione di utili ai soci occulti) posto che lo schema interpositivo si è comunque realizzato in linea con il quadro di principi stabiliti da questa Suprema Corte. Peraltro, trattandosi di meri indicatori, è appena il caso di precisare che essi non devono tutti necessariamente concorrere, in quanto non costituiscono elementi di struttura della fattispecie incriminatrice. Sotto altro profilo, la circostanza che i coniugi AR-CC abbiano tentato di mantenere una minima partecipazione all'attività non esclude la configurabilità del reato.
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Invero, il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. risulta configurabile anche quando l'acquisto di fatto delle quote di una società avviene per una parte delle quote di un socio, così che questi per una frazione delle partecipazioni rimanga titolare effettivo e per altra frazione divenga soggetto interposto. Ciò accade nell'ipotesi in cui l'acquisto di fatto delle quote riguardi una società già operativa e lasci immutata la titolarità formale in capo agli interposti (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 03). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il reato in esame è, difatti, una fattispecie a forma libera per la cui integrazione non è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa sia inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, essendo sufficiente, come verificatosi nel caso in esame, la sussistenza di un fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla cosa. Anche la condotta di "attribuzione fittizia" - come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 25191 del 27/02/2014, lavarazzo, Rv. 259586- va intesa in modo estremamente ampio, potendo prescindere da un trasferimento in senso tecnico-giuridico. Essa rimanda non ai negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica individuabile attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione, ovvero per conto e nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta. Lo spazio di illiceità delineato dalla norma in relazione a manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, invero, «si connota per il fine perseguito dall'agente, individuato alternativamente nella elusione delle disposizioni in materia cli misure di prevenzione patrimoniale ovvero nella agevolazione o commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego». Che siffatte condotte siano state poste in essere al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale a carico di La CI risulta dalla circostanza che lo stesso, come rilevato nelle sentenze di merito, era stato destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché era certamente un soggetto esposto al rischio concreto dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.
4.2. Il terzo motivo, relativo alla aggravante della finalità di agevolazione mafiosa - oggi refluita nell'art. 416-bis.
1. cod. pen. - è parimenti aspecifico. I Giudici di merito hanno richiamato le risultanze dibattimentali che attestano la capillare infiltrazione di "cosa nostra" nel settore delle onoranze funebri nonché la stretta connessione tra le agenzie TT e AR, la prima attiva in EL, la seconda in Campobello, gestite sulla base di un accordo circa i rispettivi ambiti territoriali di espansione, intervenuto tra i sodali che avevano
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monopolizzato il mandamento, sotto la direzione dell'esponente apicale GA
OM.
Hanno poi argomentato diffusamente e senza incongruenze sulle modalità attraverso cui i proventi della impresa AR erano, in parte, destinati al sostentamento dei familiari dei sodali detenuti, alla stregua di quel che è emerso dal contenuto delle intercettazioni (è il caso della richiesta di denaro del MM da consegnare alla cognata di GA OM o il contribuito per AZ CA richiesto Da ON TO), sicché resta un mero enunciato la deduzione secondo cui l'occultamento giuridico dell'attività imprenditoriale era preordinato al soddisfacimento di un mero interesse economico privatistico degli agenti e non invece ad implementare la forza ed il prestigio del sodalizio di stampo mafioso, valutabili anche in termini di capacità di controllo delle relative attività economiche.
Ricorso nell'interesse di DA SS
5. Preliminarmente, deve darsi atto che sono stati formulati motivi aggiunti nella memoria depositata dall'Avv. Cianferoni in data 17 aprile 2025, che richiamano i motivi primo e settimo del ricorso, con l'allegazione di ulteriori precedenti giurisprudenziali a supporto delle deduzioni già svolte. La memoria risulta depositata oltre il termine di quindici giorni antecedenti l'udienza dinanzi a questa Corte. Detto termine risulta stabilito, a pena di decadenza, con riguardo ai motivi aggiunti, dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sicché dei motivi in essa memoria articolati non è possibile tenere conto. Deve poi evidenziarsi che, in tema di giudizio di cassazione, lo stesso termine di quindici giorni è previsto per il deposito di memorie difensive, con riguardo al rito camerale, dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. ed è ritenuto essere espressione di un principio generale funzionale alla salvaguardia delle esigenze di tutela del contraddittorio, sicché la sua inosservanza esime il giudice di legittimità dall'obbligo di prendere in esame il relativo contenuto (Sez. 3, n. 15486 del 21/03/2025, Schmidheiny, Rv. 287984-01).
5.1. Il primo motivo del ricorso, che lamenta l'attribuzione a SS di un ruolo direttivo nell'articolazione territoriale del mandamento di MA del Vallo, è reiterativo di doglianze su cui le sentenze di merito si sono ampiamente espresse e deve ritenersi, pertanto, non consentito in questa Sede. La sentenza impugnata ha desunto la integrazione dell'ipotesi delittuosa di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. con motivazione analitica e logicamente ineccepibile, da una serie di indicatori fattuali univocamente conducenti, quali: il
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rapportarsi del ricorrente agli apicali delle famiglie mafiose del mandamento, anche per definire le modalità di spartizione dei proventi;
l'avere egli sistematicamente impartito direttive ai sodali;
l'essere intervenuto, su richiesta degli stessi, per la risoluzione dei conflitti interni ed esterni al gruppo criminale;
l'avere distribuito i proventi rivenienti dalle attività illecite al sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti. Quanto alla piena riconoscibilità del ruolo, deve osservarsi che, alle stregua delle risultanze istruttorie, puntualmente vagliate dai Giudici di merito, del fatto che SS si muovesse "da padrone a Marsala", approfittando di un transitorio vuoto di potere, discutevano espressamente TA e il suocero TO ON, lamentando la mancata ascesa di IF, assai più gradito;
ma estremamente significativi sono stati ritenuti anche i rapporti intrattenuti dal ricorrente con GA OM, cognato dell'allora latitante EO SS DE, con il quale SS interagiva da pari a pari, discutendo questioni inerenti alle attività estorsive o comunque di assoluto rilievo per il controllo del territorio da parte della consorteria mafiosa (omicidio Marcianò). Di grande pregnanza, dopo l'attenta disamina di una lunga teoria di conversazioni intercettate, è stata ritenuta quella in cui RO AL, alle confidenze di IN sulle preoccupazioni che SS aveva manifestato, quanto alla possibilità di essere indagato per l'omicidio Marcianò, replicava - così marcando la differenza con il SS - di avere rifiutato di assumere incarichi direttivi (da "direttore d'orchestra") proprio per non esporsi ad eccessivi rischi. SS era dunque riconosciuto come capo nel contesto territoriale di riferimento, sicché è stata fatta corretta applicazione del principio per cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è solo necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482-01). Sotto altro profilo, le ragioni della impossibilità di una designazione di SS da parte di ON, precedente capo mandamento (correlate alla assenza di una sua storia associativa pregressa ed alla prevalenza, secondo il c.d. criterio dinastico stabilito da SS DE, di IF Agape, naturale candidato alla successione), sono state addotte dalla difesa sulla base di considerazioni soggettive, sfornite di adeguato sostegno probatorio. Al riguardo, in generale, le censure difensive sono fondate su una analisi frammentaria delle risultanze istruttorie, senza inficiarne la tenuta logica emergente dalla complessiva valutazione del compendio probatorio.
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Non è spiegato in ricorso se non in termini approssimativi - come i rilevati errori trascrittivi, per lo più relativi a conversazioni captate in diversi procedimenti o comunque inter alios, possano scalfire l'insieme degli elementi a carico. Sono stati estrapolati stralci di conversazioni, disancorati dal contesto, assumendo che ne sia stato stravolto il senso;
mentre non è spiegato per quale motivo il disposto supplemento di perizia, che ha evidenziato alcune discrasie nella trascrizione di poche conversazioni, sia valso a disarticolare, in tesi, la tenuta complessiva del ragionamento probatorio, fondato su un compendio istruttorio ricchissimo e coerentemente esaminato, dimostrativo del ruolo verticistico, di coordinamento del contributo degli associati, esercitato da SS con ampia autonomia decisionale, tale da integrare la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416- bis cod. pen.
5.2. Il secondo motivo è infondato.
Non vi è stato alcun difetto di correlazione idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni difensive, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., come invece dedotto dal ricorrente sul rilievo che la condanna abbia riguardato una condotta diversa da quella ascritta in contestazione e anche da quella accertata nella sentenza di primo grado. Al riguardo la difesa enfatizza la distinzione tra i ruoli di "reggente" e di capo. Una distinzione che, però, non ha fondamento nel dato normativo, ove non si rinviene un chiaro riferimento alla figura del "reggente". Si tratta, all'evidenza, di profili criminali sostanzialmente sovrapponibili, in cui la pretesa transitorietà del ruolo direttivo, che sembra connotare la figura del "reggente", non incide sulla sostanza dei relativi poteri, che sono gerarchicamente sovraordinati e di ampio rilievo organizzativo, nonché implicanti piena autonomia decisionale, come quelli tipicamente riconosciuti al capo. Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di rimarcare una sostanziale assimilabilità dei profili nelle pronunce in cui si è osservato che, in tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, e ciò sul presupposto che egli rivesta le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 04); di talché la diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto all'addebito in contestazione non sussiste.
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5.3. Il terzo e quarto motivo, ancora una volta vertenti sulla prova della intraneità del ricorrente al sodalizio, sono reiterativi e aspecificamente formulati.
5.3.1. La Corte di appello ha dato conto delle principali questioni sollevate dalla difesa in relazione agli esiti della rinnovazione ed integrazione della istruttoria effettuate in secondo grado, diffondendosi in una motivazione del tutto esaustiva. Le pretese omissioni valutative sollecitano una alternativa ricostruzione in fatto, basata su una differente interpretazione del contenuto dei colloqui intercettati, ma vertono su profili di cui la difesa non chiarisce la decisiva rilevanza, così sottraendosi alla prova di resistenza. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (tra le molte, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02).
5.3.2. Quanto alla dedotta eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, in relazione alla condanna per il reato di danneggiamento seguito da incendio, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. intercettazioni genericamente
indicate deve osservarsi quanto segue.
Le intercettazioni in discorso sono state acquisite nello stesso procedimento relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo l'accezione di "stesso procedimento", precisata dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che essa presuppone almeno l'esistenza di un vincolo di connessione tra reati, vincolo che, nella specie, è da identificarsi nella continuazione tra il reato associativo e il reato di cui all'art. 424 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. E tuttavia, accanto a tale requisito, l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso è subordinata alla ammissibilità delle intercettazioni stesse in relazione al diverso reato, che, nella specie, venendo in rilievo la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., non ricorre a norma dell'art. 266 cod. proc. pen. (v. sul punto Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01, secondo cui il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266, cod. proc. pen.).
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Né la deroga al divieto posto dall'art. 270 cod. proc. pen. sulla circolazione degli esiti dell'attività captativa può farsi discendere dalla contestata aggravante del metodo mafioso, in relazione al disposto dell'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies,
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cod. proc. pen., introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
7. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo statuito (con sentenza n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, Rv. 287005-01) che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.l. n. 161 del 2019, cit. ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 - si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020; laddove il presente procedimento è stato iscritto in epoca anteriore. Nondimeno, l'eccezione di inutilizzabilità in questa Sede formulata non può trovare accoglimento per non avere la difesa evidenziato la decisività probatoria di quelle captazioni, richiamandosi, al riguardo, il consolidato indirizzo di questa Corte per cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02).
5.4. L'ottavo motivo, in relazione al reato di estorsione aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., vertente sulla assenza dei presupposti per ritenere integrata la fattispecie aggravata, è ripropositivo di doglianze che tendono a sollecitare una alternativa ricostruzione in fatto, già compiutamente disattese dalla Corte territoriale con motivazione logicamente stringente. Dalle intercettazioni richiamate alle pagg. 255 e ss. della sentenza di appello sono stati desunti gli elementi di seguito indicati: la natura dell'intervento operato dal ricorrente, su richiesta di GI, presso il bar Fiocco, al fine di scongiurare che i titolari cambiassero la fornitura delle slot machine pregiudicando una società contigua al clan;
l'attivazione del capo mandamento, per comprendere se la decisione fosse autonoma o se fossero intervenuti gruppi criminali antagonisti per imporre i propri dispositivi;
la previsione, in tale seconda evenienza, di una violenta ritorsione;
l'invio di un emissario che aveva imposto, in termini perentori, di lasciare la situazione inalterata. Dalla motivazione della sentenza impugnata, il commento di GI, su MA che si era imposta ("comanda su Marsala") è chiaramente evocativo di logiche di controllo del territorio tipiche delle organizzazioni mafiose. Né può rilevare che l'aggravante detta sia stata esclusa con sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato GI, separatamente giudicato (Sez.
1. n. 39836 del 2023). Il rilievo è genericamente formulato e, in ogni caso, deve considerarsi che si tratta di circostanza di natura soggettiva, per la quale opera il principio affermato da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734,
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secondo cui l'avere agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso inerisce ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
5.5. Il nono motivo, relativo alla violazione dell'articolo 414 cod. proc. pen., formulato con riferimento al reato di cui al capo 22), originariamente iscritto contro ignoti, è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La difesa si è limitata a richiamare la questione "affrontata in sentenza a p. 257", che attiene al tema della necessità o meno della riapertura delle indagini in seguito all'aggiornamento delle iscrizioni in un procedimento nativo "contro ignoti". Al riguardo, va ribadito l'orientamento di questa Corte per cui l'autorizzazione prevista dall'art. 414 cod. proc. pen. non è richiesta in caso di mutamento dell'iscrizione del procedimento contro ignoti in procedimento contro noti, non sussistendo alcun potere-dovere del giudice in ordine alle relative determinazioni del pubblico ministero, fatta salva l'eventuale responsabilità disciplinare o penale di quest'ultimo (Sez. 1, n. 10332 del 15/11/2022, dep. 2023, Abbate, Rv. 284755 -02). Il principio si pone in continuità con la pronuncia delle Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Ignoti, Rv. 233198 - 01, in forza della quale il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
5.6. Il decimo motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. La doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche a SS, siccome concessa invece ad altri imputati secondo un criterio casuale, in violazione del principio di parità di trattamento, è generica, non essendo neppure indicate le ulteriori posizioni processuali esattamente sovrapponibili a quella dell'imputato, con riguardo ai parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen., per l'ipotizzato riconoscimento di elementi di attenuazione della pena. Peraltro, la sentenza ha compiutamente motivato rilevando che non è emerso alcun elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento di tale beneficio e ha, anzi, valorizzato, in senso ostativo, la riconosciuta gravità e la reiterazione delle condotte, nonché la rapidità della ascesa criminale del ricorrente.
Ricorso nell'interesse di CA AL 6. Il primo motivo, afferente alla inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dal collaboratore di giustizia LO SA in data 16
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febbraio 2016 ed acquisite ai sensi degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., dopo il decesso del propalante, è infondato. L'assunto secondo cui le dichiarazioni del collaboratore, affetto da neoplasia, potessero prevedibilmente divenire irripetibili - donde la necessità di assumerne la deposizione con incidente probatorio per essere stata già accertata la malattia come irreversibile alla data del 27 luglio 2013, non trova riscontro negli atti processuali (cui la Corte ha potuto accedere, in ragione della natura processuale dell'eccezione, come stabilito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01). In tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen. - disposizione richiamata dall'art. 513 cod. proc. pen. con riferimento all'imputato in procedimento connesso o interprobatoriamente collegato l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T., Rv. 280669-02). Dovendo farsi riferimento, al fine di valutare la prognosi di non ripetibilità delle dichiarazioni, a norma dell'art. 513 cod. proc. pen., al momento in cui sono stati resi gli interrogatori oggetto di lettura (l'ultimo dei quali risalente al 16 febbraio 2016), i Giudici di merito hanno rilevato, con motivazione adeguata e rispondente ai dati documentali, che all'epoca le condizioni di salute del medesimo, pur deteriorate, non rendevano prevedibile l'esito infausto della malattia. Una chiara diagnosi risulta essere stata resa solo in data 29 febbraio 2016, mentre lo stato avanzato della neoplasia era attestato solo nel successivo mese di aprile. È vero che la diagnosi di malattia tumorale sarebbe stata formulata già nel dicembre 2015, ma, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa istante, in data 28 gennaio 2016 l'Area sanitaria dell'istituto carcerario chiedeva l'urgente ricovero di SA "in quanto un ritardo di intervento nuocerebbe gravemente alla salute del detenuto e alla prognosi quoad vitam" trattandosi di "patologia neoplastica vescicale a rischio diffusivo metastatico viste le dimensioni del tumore". L'esito infausto era dunque condizionato al mancato intervento e non era prevedibile, se non in termini del tutto ipotetici, l'evoluzione peggiorativa, posto che l'intervento, di fatto, veniva disposto ed eseguito. In ogni caso, il motivo è inammissibile per aspecificità, essendosi eccepita l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività, in forza della c.d. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Sez.
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3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024
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02). Nella specie, dalle dichiarazioni del collaboratore secondo la ricostruzione della Corte di appello - risultano elementi probatori privi di decisiva rilevanza, vertendo le dichiarazioni del collaboratore esclusivamente sull'incontestato rapporto di parentela tra AL e La CI, dunque su uno specifico elemento di fatto. Tanto premesso, le ulteriori deduzioni difensive sono aspecifiche e, in ogni caso, sollecitano una differente valutazione delle risultanze istruttorie, là dove insistono sulle dichiarazioni del teste SC, operaio dell'impresa edile che ha intermediato con il titolare, il quale ha negato di avere subito intimidazioni o violenze, e di avere corrisposto alcunché (aspetto, questo, incontroverso, essendo contestata la fattispecie tentata). Del tutto ininfluente deve ritenersi, secondo i Giudici di merito, il mancato accertamento documentale dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta "Ing. Cutrona Liborio", esecutrice dei lavori in cantiere, trattandosi di un profilo di natura meramente formale. Così pure, sono inammissibili, per quanto esposto nelle premesse della presente decisione, le deduzioni difensive in ordine alla interpretazione del contenuto dei colloqui.
6.1.Il secondo motivo, avente ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 - ora trasfusa nella previsione di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.-, è infondato per le ragioni appresso indicate. Anzitutto non può essere accolto l'argomento difensivo per cui la configurabilità della aggravante sarebbe esclusa dalla assoluzione di AL dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con sentenza irrevocabile (v. sent. Sez. 2 del 26 febbraio 2021), posto che l'appartenenza ad una associazione di stampo mafioso non costituisce un presupposto soggettivo di essa. La circostanza è stata contestata nella duplice declinazione della agevolazione mafiosa e del "metodo" mafioso. La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che, quando contestata nella forma del c.d. "metodo mafioso", non è necessario che sia neppure dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, purché la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 -01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01); e, anzi, la configurabilità dell' aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non richiede necessariamente neppure la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di
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contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Galelli, Rv. 276109). Peraltro, non vi è contraddittorietà motivazionale nel riconoscimento della aggravante, rispetto all'epilogo proscioglitivo dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Nell'assolvere AL dal reato associativo per mancanza di prova di una sua organica compenetrazione nel tessuto organizzativo della consorteria mafiosa di EL, i Giudici di merito hanno evidenziato come egli nondimeno esprimesse, dal tenore dei colloqui, l'adesione ai valori tipici della sub-cultura mafiosa, e che pur senza fare realmente parte del sodalizio, si muovesse comunque ai margini di esso. Ancora, quanto ai presupposti di operatività della aggravante, deve sempre distinguersi tra finalità e metodo mafioso. A proposito della finalità, come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, in quanto inerisce ai motivi a delinquere;
dal che discende che essa si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Più in dettaglio, secondo le Sezioni Unite, l'aggravante concerne i motivi a delinquere e, ai fini della sua integrazione, si rende necessaria una puntuale verifica dell'elemento psicologico di finalizzazione della condotta;
in ossequio al principio di offensività, l'intenzione dell'agente deve avere pur sempre una connotazione di carattere oggettivo, come si era, del resto, già ritenuto per l'aggravante della finalità di terrorismo, sul rilievo che tali aspetti si pongono «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077). Specificamente, quel che la disposizione richiede, perché sia integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi, essendo estensibile al concorrente non partecipe di tale connotazione agevolativa della condotta, ove egli ne sia almeno consapevole, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute. La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe deve, in definitiva, essere oggetto di rappresentazione, non di
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volizione, che è aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può identificarsi nel mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta». Di qui il principio, sancito dalle Sezioni Unite, che l'aggravante è caratterizzata da dolo intenzionale e, nel reato concorsuale, si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità».
6.2. Nella specie, la Corte di appello ha motivato sulla ingerenza della famiglia mafiosa, in particolare del La CI, storico esponente della famiglia mafiosa e zio del ricorrente, nella vicenda estorsiva;
ma ha anche motivato sul metodo mafioso, evidenziando i presupposti della condizione di coartazione psicologica indotta nella persona offesa, che ne costituisce il nucleo essenziale. In tal senso depongono le risultanze della attività di intercettazione, e, in particolare, una sequenza di colloqui dal tenore volutamente criptico, con il richiamo a cautele di inequivoco significato (come quella di stralciare il foglietto su cui erano annotate le indicazioni): quello contenente la richiesta di un "regalo", abbinata ad una percentuale, che AL ripeteva a voce alta a sé stesso, nell'accingersi ad incontrare la persona offesa, unitamente al riferimento alla percentuale del 3%; quello da lui intrattenuto con il consigliere comunale TI CO, al quale il ricorrente aveva suggerito di affidare l'appalto ad una persona che già si era aggiudicata quelli per il rifacimento della piazza, siccome disponibile ad assumere le persone segnalate e ad elargire somme di denaro a titolo di riconoscenza;
quello in cui La CI chiedeva al nipote AL di assumere informazioni, poiché il soggetto estorto aveva riferito di avere adempiuto alle richieste, ma il denaro non era stato consegnato nelle 'mani giuste". Dunque, una serie di elementi ritenuti rappresentativi della c.d. "messa a posto" e adeguatamente espressi dalla Corte di appello a conferma della matrice mafiosa della condotta, desunta dalle entità e modalità della richiesta e dalla "regia" del
sodale La CI.
La valenza intimidatrice, come riconosciuto nella sentenza a carico di quest'ultimo, è fondata sull'autorità criminale dei latori della pretesa, sicchè è stata fatta corretta applicazione dei principi più volte ribaditi da questa Corte con riguardo alla estorsione c.d. "ambientale", in cui si è ritenuto che integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influenza di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e
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la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 22976 del13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01).
Ricorso nell'interesse di LO TA 7.11 primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso attengono alla prova del reato di concorso esterno in associazione mafiosa e sono aspecificamente formulati. Le censure difensive sono essenzialmente declinate in fatto e si risolvono in una non consentita sollecitazione ad accedere ad una alternativa ricostruzione della vicenda processuale. Vengono estrapolate, parcellizzandole, singole omissioni valutative con riguardo ad accertamenti per lo più negativi (mancato accertamento di passaggi di danaro da parte di TA in favore di RO AL e di suoi congiunti, ossia di esponenti del nucleo familiare di EO SS DE;
mancato accertamento di cointeressenze economiche del ricorrente con GU;
mancati accertamenti espletati sulle agenzie di scommesse;
mancanza di riferimenti alla persona del ricorrente nel materiale sequestrato in occasione dell'arresto di EO SS DE). Si lamenta, inoltre, il fatto che siano state ignorate le effettive ragioni del perdurare dei rapporti del ricorrente con RO AL, congiunto del capomafia SS DE, rapporti che gli inquirenti, con i quali TA aveva avviato una interlocuzione in quanto le sue aziende erano oggetto delle mire del clan, gli avevano suggerito di non troncare, per non pregiudicare le indagini in corso. Si è contestato, ancora, il mancato riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente all'udienza del 13 ottobre 2023. Ulteriori omissioni, relative ad aspetti specifici della istruttoria, anch'essi versati in fatto, riguarderebbero elementi a discarico indicati nei motivi di appello e nella memoria difensiva depositata in appello e atterrebbero alla ricostruzione del vincolo sinallagmatico tra la condotta di TA e l'organizzazione mafiosa, quanto alle attività imprenditoriali afferenti al settore delle scommesse e alle attività di ristorazione. Si è ipotizzato, sotto altro ma connesso profilo, il travisamento delle dichiarazioni di AM, il quale non avrebbe mai riferito di essere stato costretto a rinunciare al proprio credito di oltre un milione di euro nei confronti di TA perché questi era protetto da "cosa nostra". In realtà, il ricorrente non ha spiegato come tali elementi inficino il solido quadro ricostruttivo costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SA, AM e SO, i quali hanno illustrato le cointeressenze fra l'imputato, da
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una parte, e CO GU e i fratelli AC dall'altro, ai quali è subentrato, da ultimo, RO AL. Tali rapporti, come puntualmente spiegato in sentenza, hanno propiziato la straordinaria crescita imprenditoriale del TA, che da titolare, nel 2010, di un centro scommesse, tra il 2015 e il 2016 diveniva master per la "Betaland", ossia incaricato di creare e affiliare centri di commercializzazione (o centri scommesse) in una estesa area del territorio siculo, per conto della predetta società concessionaria, da cui percepiva nutrite provvigioni, calcolata sui volumi di gioco. Dopo la regolarizzazione fiscale, nel 2016 egli aveva stipulato un contratto di agenzia per la promozione di giochi pubblici online con la società proprietaria del marchio "Betaland", ed aveva affiliato alla propria rete ben 20 punti vendita e ricarica (c.d. punti di commercializzazione) per la provincia di Trapani e 43 per la provincia di Palermo. La Corte di merito ha illustrato nel dettaglio le cointeressenze fra TA e RO AL con riferimento alla pizzeria "Miros", le cui quote l'AL aveva rilevato, per sé ed i figli, nella misura del 40%. Di qui la argomentata conclusione che il ricorrente, al fine di assicurarsi un ampio sviluppo imprenditoriale nel contesto di riferimento ad alta densità mafiosa, fosse addivenuto a patti con esponenti dei clan imperanti sui territori: in una relazione connotata da reciprocità di vantaggi, il TA si era assicurato protezione e crescita imprenditoriale, mentre il sodalizio ne aveva tratto sostegno economico, sia con la partecipazione diretta dei sodali o di loro familiari alle attività imprenditoriali di lui (come nel caso della pizzeria "Miros"), sia attraverso la elargizione di somme di denaro che egli effettuava per il mantenimento dei detenuti (come nel caso di GU). Il teste di Polizia Giudiziaria Calamusa ha precisato che, se inizialmente TA sembrava aver subito le mire egemoniche di GU, intenzionato ad esautorarlo dal settore del "betting", in seguito le indagini avevano disvelato come, nei confronti di esponenti della famiglia mafiosa di EL, l'imprenditore non si ponesse affatto in atteggiamento di soggezione. Quanto alle attività imprenditoriali nel settore della ristorazione, egli aveva dato vita ad una società di fatto con TO, AM e i figli di RO AL, GA e CO, in relazione alla pizzeria "Miros", attività allo stesso ricorrente intestata.
7.1 Il quarto motivo è infondato.
Il ricorso lamenta la mancanza degli elementi costitutivi del concorso esterno in associazione mafiosa.
7.1.1.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui tale fattispecie è configurabile in capo alla persona che, priva della affectio
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societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181-01). Nel solco di una interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata verso un diritto penale del fatto e non dell'autore, il concorso esterno è poi necessariamente ancorato ad un modello «causalmente orientato che presuppone: a) un requisito negativo, ossia il non inserimento del soggetto nella consorteria;
b) un requisito positivo, dato dalla ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione» (tra le molte, in epoca recente, Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840-01, la quale ha anche precisato che la verifica, da operare "ex post", del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività; Sez. 6 n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807). Tali pronunce hanno precisato, in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01, che l'efficienza causale, rispetto alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, sicché non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua del comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale portata condizionante della condotta atipica del concorrente.
7.1.2. Tanto premesso, le decisioni di merito hanno argomentato in modo chiaro, alla luce dei materiali cognitivi raccolti, che la "contiguità compiacente" del TA, rispetto ad alcuni dei sodali, si è tradotta in un contributo dotato di rilevanza causale in termini di rafforzamento e di conservazione del sodalizio, secondo una verifica ex post, tali essendo il sostentamento economico dato ai congiunti del capoclan SS AR, in particolare alla sorella di lui, e le cointeressenze anche tradottesi in partecipazioni societarie occulte con gli
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AL e con GU nelle attività economiche gestite nei lucrosi settori della ristorazione e del "betting", come si è in precedenza evidenziato. Va invero, qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell" extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02). Secondo i principi fissati da questa Corte regolatrice, in particolare, deve ritenersi "colluso" e, dunque, concorrente esterno nell'associazione mafiosa, l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per il primo, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (tra le molte, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740). L'imprenditore "colluso" è dunque colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, con reciprocità di vantaggi per le parti contraenti dell'accordo, laddove deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samȧ, Rv. 242318). Ai fini della distinzione con la figura dell'imprenditore vittima, occorre guardare al diverso atteggiarsi, dal punto di vista materiale e psicologico, del rapporto del singolo con la societas sceleris. L'imprenditore "vittima" si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe, o lo induce, a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando tratti su di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè, aderisca alla "clausola contrattuale" proveniente dalla societas sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi nel c.d. "accordo"; nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di sudditanza nei confronti dell'altro contraente, ma ne accetta le condizioni quale clausola di un accordo
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sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica. D'altra parte, va ribadito che, nella ipotesi in cui si sia verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta struttura delinquenziale, dall'altro, deve escludersi la ricorrenza della esimente dello stato di necessità in favore di quest'ultimo, il quale, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell'esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento (Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000 dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219245), posto che egli avrebbe potuto sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134). A tali coordinate interpretative si sono attenuti i Giudici di merito, evidenziando, con motivazione congrua e logica, che TA aveva instaurato con la cosca mafiosa un rapporto continuativo di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'esercitare la propria attività godendo della protezione dalle influenze esterne negative e di una formidabile "sponsorizzazione" per la espansione delle proprie attività economiche, che tendevano ad acquisire una posizione egemone sul mercato;
mentre, per la consorteria, nell'ottenere utilità, tra cui, nella specie, elargizioni per i congiunti del capoclan EO SS AR ed assunzioni o partecipazioni societarie, ancorché occulte, in attività imprenditoriali. L'agire del TA, pur spinto da motivazioni affaristiche, essendo proiettato verso il conseguimento di una contropartita economica ossia l'acquisizione di una posizione egemone nel settore economico del "betting", ad altissima infiltrazione mafiosa - implicava comunque un'adesione piena alle logiche mafiose, che è avvenuta con la consapevolezza della rilevanza del proprio apporto al sodalizio stesso, essendogli ben nota la mafiosità dei suoi referenti. Nonostante i rapporti inizialmente tesi con GU, il quale aveva cercato di estrometterlo dal remunerativo settore delle scommesse e del gioco online, egli era giunto a patti con il clan. Per tale ordine di motivi, non coglie nel segno il ricorrente, là dove rileva una contraddittorietà logica, rispetto a tale ricostruzione, nella autonomia di scelte imprenditoriali del ricorrente rispetto ad AL, attestata dalla duplice circostanza di non avere TA revocato il licenziamento di AM dalla pizzeria, nonostante le insistenze del primo affinché lo riassumesse, e di avere estromesso dal centro scommesse lo stesso figlio di RO AL, all'insaputa di questi. Come osservato dai Giudici di merito, la volontà di TA di preservare uno spazio di autonomia delle sue imprese ed il carattere intermittente dei rapporti con
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i due principali referenti del clan, GU e AL, entrambi stretti congiunti di SS DE in un clima di contrasti anche interni al sodalizio - e le sue riserve nei loro confronti, dovute certamente anche a finalità di autoprotezione, sono del tutto coerenti con le scelte di un soggetto che non era inserito organicamente nella consorteria, ma ne favoriva le esigenze e gli obiettivi secondo una logica squisitamente imprenditoriale, di massimizzazione del proprio profitto, perseguita adottando le cautele necessarie a contenere i rischi, per intuibili esigenze autoprotettive. Sul piano dell'elemento psicologico, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, le remore espresse dal ricorrente a provvedere al sostegno economico di GU, a cui alla fine concedeva elargizioni economiche dichiaratamente "a titolo personale", in un contesto contraddistinto da conflittualità di rapporti, e la manifestata volontà di contrastare l'espansione di questo e degli affiliati AC nel settore delle scommesse in suo danno, non elidono il dolo. TA era infatti in contrapposizione con il GU, che aveva mire espansionistiche nel settore in cui operava, ma certamente non con le logiche del clan, che gli avevano consentito di acquisire, grazie alle suindicate condotte, una posizione di assoluta primazia nel settore delle scommesse (da sempre fortemente infiltrato dalla criminalità organizzata). Al riguardo deve ribadirsi che, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, per orientamento giurisprudenziale consolidato, occorre che l'agente, privo di affectio societatis, ossia della volontà di far parte dell'associazione di stampo mafioso, sia consapevole, come posto in rilievo dai Giudici di merito, dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento;
che agisca cioè con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio;
mentre deve, al contrario, escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione, da parte del concorrente, del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356-01).
7.2. Il quinto e il sesto motivo sono infondati. Si rinvia ai motivi comuni trattati in esordio della presente trattazione. Deve poi considerarsi che il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, in cui ha sostanzialmente richiamato le deduzioni poste a base del sesto motivo e prodotto, in allegato, la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte, n. 29120 del 2024, nei confronti di IN CA HN, della cui irrilevanza rispetto alle posizioni degli odierni ricorrenti, si è già detto supra (v. par.3.2.5.).
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Deve aggiungersi che non merita condivisione la tesi difensiva per cui, posto che l'aggravante si applica a ciascun partecipante al sodalizio criminoso che sia consapevole del possesso delle armi da parte degli altri ovvero che lo abbia colpevolmente ignorato, essa non sarebbe estensibile al concorrente esterno in quanto non partecipe. Va qui ribadito il principio espresso sin da epoca risalente e fondato sulla natura oggettiva delle aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, quella relativa all'avere l'associazione la disponibilità di armi e quella concernente l'illecito finanziamento di attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo secondo cui esse debbono intendersi riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. Ciò comporta, quale ulteriore corollario logico, l'applicabilità delle menzionate aggravanti anche al concorrente esterno, a condizione che sia consapevole dei presupposti fattuali oggetto delle medesime o che per colpa le ignori (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904 01 e con riferimento alla circostanza di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., la quale va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale, onde essa è valutabile, anche in difetto di formale contestazione, a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, ed anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori (Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro, Rv. 261334-01). La qualità e l'intensità dei rapporti con esponenti apicali del sodalizio hanno consentito ai Giudici di merito di ravvisare concretamente i presupposti di applicabilità della circostanza aggravante "de qua".
7.3. Il settimo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato sinteticamente, e tuttavia esaustivamente, motivato con riferimento alla gravità delle condotte ed al fatto di essere TA addivenuto a patti con "cosa nostra" pur di mantenere la propria posizione economica. Sono stati, invece, motivatamente ritenuti recessivi gli elementi addotti dalla difesa, poiché: a) il comportamento processuale del ricorrente si assume che sia stato corretto, per inferenza logica, per il sol fatto che la pena è stata contenuta nel minimo edittale;
b) il giudizio prognostico favorevole, sulla capacità del ricorrente di autoconformarsi alle prescrizioni impartite, espresso dal Tribunale del riesame nel disporre la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, è fondato su differenti presupposti, non rilevanti in questa Sede, stante la natura cautelare del giudizio in cui sono stati vagliati.
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Si rinvia, infine, alle superiori considerazioni quanto alla impossibilità di qualificare il ricorrente come imprenditore vittima.
Ricorso nell'interesse di GA OM 8. Il primo motivo, relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dal collaboratore di giustizia LO SA, è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di AL, alla trattazione del quale, pertanto, si rinvia (v. supra, par. 6).
8.1. Il secondo motivo, che attacca la persuasività della motivazione, con riguardo alla ritenuta responsabilità del ricorrente con ruolo direttivo della articolazione territoriale del mandamento mafioso di EL, è aspecifico e reiterativo di doglianze già puntualmente esaminate dai Giudici di merito, con doppia pronuncia conforme, in termini congrui. L'attribuzione al ricorrente di una posizione apicale, nella duplice veste di promotore ed organizzatore, non è fondata esclusivamente sul criterio di nomina dinastico, in favore dei congiunti di EO SS DE, voluto dallo stesso latitante, né sul dato che i sodali si confrontassero con il ricorrente, nell'ambito di una rigorosa gerarchia, per tutte le decisioni di rilievo (il che sarebbe già un elemento significativo). Il compendio probatorio ha posto in luce una molteplicità di indicatori fattuali emergenti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LO SA e AT IE Fogazza, dalle captazioni ambientali e telefoniche, ma anche dai dati conoscitivi promananti dalle attività di osservazione filmata e di localizzazione satellitare di apparecchi telefonici ed autovetture. Sulla base di tali elementi, globalmente apprezzati, con argomentazioni logiche e puntuali, si è delineato il ruolo sovraordinato del ricorrente, il quale impartiva direttive ai sodali, in merito al recupero di crediti (v. alle pagg. 170 e ss. della sentenza, le vicende, emblematiche, della riscossione della somma di euro 2500,00 da IL MM, che OM stesso dichiarava di avere "vattiato", intimandogli di tenersi alla larga, altrimenti lo avrebbe "pestato", da ultimo investendo La CI del recupero del credito;
e della riscossione, condotta con modalità estorsive, della somma percepita dal concessionario di autovetture Andrea Moceri, in conseguenza della permuta di una autovettura della figlia di GU); ed interveniva, inoltre, a risolvere le controversie tra privati insorte nell'ambito del mandamento (per lo più correlate allo sconfinamento dei pastori, come nella vicenda che aveva visto contrapposti NI ON di EL ed EO LO di PA), talora investendone direttamente il cognato EO SS DE. Attraverso la costante partecipazione a riunioni e incontri con gli altri associati, nonché rapportandosi a ZO La CI, soggetto con ruolo di spicco nella
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famiglia mafiosa di Campobello di MA, e a DA SS, capo del mandamento di MA del Vallo, egli assicurava il collegamento del cognato latitante con altre articolazioni territoriali di "cosa nostra", essendo investito di poteri decisionali e deliberativi autonomi all'interno del contesto associativo di riferimento (con il suo contributo si definivano le modalità di spartizione tra i due mandamenti contigui dei proventi illeciti concernenti i lavori per l'installazione di impianti eolici in MA del Vallo). Da ultimo, TT, parlando di lui in un colloquio intercettato, aveva riconosciuto che il ricorrente era investito di "pieni poteri". A fronte di tali specifici e dirimenti elementi di fatto, le censure vertono sulla interpretazione del contenuto dei colloqui che si assumono dal ricorrente essere di tenore neutro o di cui viene apoditticamente sminuita la valenza dimostrativa, attraverso una lettura frammentaria e su alcune omissioni valutative rispetto ad elementi che, in tesi, sarebbero univocamente conducenti nel senso della attribuzione allo stesso di un ruolo meramente collaterale rispetto a quello ricoperto da TT, e non viceversa, senza spiegarne la decisività rispetto al fine enunciato. Anche in relazione al propalato di Fogazza, il ricorrente si è limitato ad una generica riproposizione delle stesse contestazioni sollevate davanti ai Giudici di merito, ribadendo che, secondo il collaboratore, il OM era stato "posato" in quanto "combinava cretinate", sicché non poteva certamente avere assunto un ruolo di vertice all'interno della famiglia mafiosa, e contestando la valenza individualizzante dei riscontri acquisiti. Si tratta di argomentazioni già disattese in termini analitici nella sentenza impugnata, che ha evidenziato come inizialmente il OM non avesse un effettivo potere all'interno dell'associazione mafiosa, e che, tuttavia, con il tempo avesse acquisito maggiore autorevolezza;
e ha inoltre spiegato analiticamente, alle pagg. 168 e ss. della sentenza impugnata, quali elementi corroborativi delle dichiarazioni del propalante relative al contenuto degli addebiti mossi al ricorrente siano stati acquisiti.
8.2. Il quinto motivo è fondato.
La difesa ha dedotto la violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., sul rilievo che, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale (in particolare, la recidiva e le aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.), avrebbe dovuto essere applicato il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto cit., con applicazione di quella solo più grave, motivando in ordine agli ulteriori aumenti. Il motivo è solo in parte fondato, nei termini di seguito precisati.
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Nei confronti dell'imputato è stata ritenuta, sin dalla sentenza di primo grado, la sola recidiva specifica ed il calcolo sviluppato in sentenza, confermato dalla Corte di appello, è il seguente: "anni 15 di reclusione ex art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., aumentato sino ad anni venti ex art. 416-bis, comma sesto, c.p. (aumento nella misura minima di un terzo); aumentato per la recidiva contestata fino ad anni 22 di reclusione, ulteriormente aumentata di anni 2 e mesi 6 per il delitto di estorsione, fino alla pena di anni 24 e mesi 6, e di mesi 6 per il delitto di tentato danneggiamento, fino alla pena finale". Secondo il criterio moderatore invocato dalla difesa avrebbe dovuto essere operato un solo aumento, una volta applicata la circostanza più grave, e contenuto nei limiti di un terzo, in quanto concorrono più circostanze ad effetto speciale. In forza della consolidata interpretazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., in caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale evocato dalla norma - in cui l'ulteriore aumento è previsto come meramente facoltativo - un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Sez. 2, n. 46210 del 03/10/2023, Xaka, Rv. 28543701, con riferimento a fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Deve tuttavia considerarsi che, nella vicenda in disamina, viene in rilievo il concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 416- bis, commi quarto e sesto, cod. pen., sicché si impone l'applicazione della disciplina speciale - avente carattere derogatorio rispetto alla regola di cui all'art 63, comma quarto, cit. di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata (in tal senso, Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, Ventrici, Rv. 264674 -01), Anche più di recente si è ribadito che la regola dettata dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nei casi in cui il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale (Sez. 6, n. 24431 del 28/02/2019, SS, Rv. 276071-01). Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare di recente che, posto che in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., la pena è determinata secondo la disciplina speciale di cui all'art. 416- bis, comma sesto, cod. pen., quando concorre altresì l'aggravante ad effetto
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speciale (nella specie, della recidiva reiterata), ai fini dell'individuazione della più grave tra le dette circostanze, sulla quale operare l'eventuale ulteriore aumento di pena, previsto dalla regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., rileva quella unitariamente considerata, a fini sanzionatori, dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. (Sez. 2, n. 7155 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280662 -01). Dunque, correttamente i Giudici di merito hanno fatto applicazione del criterio autonomo di determinazione degli aumenti di pena dettato dall'art. 416-bis, per le circostanze ad effetto speciale previste dalla stessa norma incriminatrice;
e hanno assunto a base del calcolo per l'applicazione dell'ulteriore aumento per la recidiva qualificata da effettuare, questo, secondo la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto la pena determinata ai sensi del comma sesto dell'art. 416-bis, comma sesto, cit. In applicazione dell'art. 63, comma quarto, cit. l'ulteriore aumento di pena per la recidiva specifica, tuttavia, richiedeva, a sua volta, una motivazione estesa alla indicazione delle ragioni che hanno indotto alla quantificazione (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594-02). Tali ragioni nella sentenza impugnata non si rinvengono, sicché - ferma restando l'affermazione della responsabilità va disposto l'annullamento con rinvio al Giudice di merito, che provvederà ad emendare il rilevato vizio, tenendo conto delle enunciate direttrici ermeneutiche.
8.3. Il quinto motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur non motivato espressamente, è implicitamente, ma chiaramente rinvenibile nella struttura argomentativa della sentenza di primo grado. In essa, infatti, sia pure con riferimento alla recidiva, si è evidenziato che l'imputato è "soggetto stabilmente dedito al delitto, fornito di sicura "professionalità" ed abitualità d'esercizio nel settore illecito de quo, palesemente incapace di rispettare le regole sociali e giuridiche della convivenza nonché di percepire il valore afflittivo e rieducativo delle precedenti condanne". Motivazione, questa, confermata dalla sentenza di appello in parte qua. Non è censurabile, invero, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096-01). Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Ricorso nell'interesse di NO ON
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9. Il primo motivo, vertente sulla configurabilità della condotta di partecipazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., è fondato. Ai fini della intraneità del ricorrente, secondo l'impostazione difensiva, non sarebbero significativi gli indicatori fattuali valorizzati dai Giudici di merito tra cui: -la precedente condanna, irrevocabile, irrogata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Marsala, definitiva l'1 dicembre 2011, per i delitti di tentata estorsione aggravata e danneggiamento aggravato a seguito di incendio, pur se aggravata dal metodo mafioso ai sensi dell'(attuale) art. 416-bis.1 cod. pen.; - il rapporto di vicinanza, di natura solo amicale, di ON con DA SS, nato dalla protratta, comune detenzione;
- la vicenda del contrasto con EL LO, posto che, se ON fosse stato davvero un esponente dell'associazione mafiosa, verosimilmente non ne avrebbe denunciato il fratello IO;
-quanto all'atto intimidatorio (attentato dinamitardo, mai portato ad esecuzione) ai danni della ditta D'Alberti Costruzioni s.a.s., posto che dagli inquirenti è stata formulata solo una ipotesi investigativa, mai sfociata in una contestazione specifica. Osserva questa Corte che, come correttamente evidenziato dai Giudici del merito, ON è soggetto non estraneo alle dinamiche mafiose, ciò che è dato evincere dalla condanna che ha riportato per un pregresso reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen., declinato nella forma del metodo mafioso;
tuttavia, al di là della sua dichiarata adesione al "principi fondanti" di "cosa nostra", in forza dei quali egli si diceva "capace di affrontare anche il carcere" senza cedere alle lusinghe della collaborazione, deve riconoscersi che, secondo la ricostruzione contenuta in sentenza, nella vicenda processuale egli si rapporta esclusivamente al SS, che riponeva in lui assoluta fiducia, al punto da comunicargli informazioni anche riservatissime sul sodalizio criminale e sulle sue strategie operative, e da farsi accompagnare da lui a riscuotere il pizzo, ovvero da maneggiare armi alla sua presenza. Anche a prescindere dalle questioni sulla interpretazione degli esiti dei colloqui intercettati come detto, incensurabili in questa Sede non è dato conoscere quale rapporto ON abbia intrattenuto con gli altri esponenti della consorteria e se lo stesso fosse riconosciuto da costoro come intraneus. La sentenza di merito non ha dato conto delle ragioni per le quali: nessun collaboratore ha fatto riferimento alla persona di ON;
lo stesso si sia interfacciato con il solo SS. Deve invero considerarsi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale sedimentato, con riferimento al reato di partecipazione associativa ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. la mera "contiguità compiacente", ossia la "vicinanza", anche caratterizzata
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da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che tale legame si sia tradotto in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5 n. 12753 del 17/01/2024, Marino Rv. 286820; Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, 268325 01; Sez. 1, n. 25799 dell'8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935). Le pronunce di questa Corte sul punto si allineano alla impostazione accolta dalle Sezioni Unite (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), per cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La sentenza Modaffari, in piena adesione a quanto già avevano ritenuto Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, ha dunque ribadito che "la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Per converso, nella vicenda in esame, se l'esistenza di un contributo attivo non è ponibile in discussione, non risulta tuttavia spiegato perché tale contributo - peraltro prestato nei pochi mesi antecedenti al suo arresto, avvenuto nel 2018 debba intendersi rivolto al sodalizio e non invece al singolo suo esponente, con il quale soltanto egli direttamente si relazionava. Inoltre, se è vero che, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416-bis cod. pen., rileva l'agire del singolo nella specifica prospettiva del perseguimento dello scopo comune, nel percorso ricostruttivo della Corte di appello tale consapevole condivisione del programma associativo non trova alcun argomento di supporto. Alla luce di quanto precede, emergono lacune nella sentenza impugnata, quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente, che impongono l'annullamento della decisione con rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione, da compiere nel rispetto dei principi sopra indicati.
9.1. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
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Ricorso nell'interesse di LO ZE 10. Il primo motivo, inerente alla omessa motivazione della sentenza in relazione alla dedotta violazione degli artt. 430 e 430-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché aspecifico. Secondo la prospettazione del ricorrente la Corte di merito non ha correttamente inteso la doglianza difensiva formulata nell'atto di gravame, diffondendosi sulla inutilizzabilità dell'attività integrativa di indagine svolta successivamente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Per converso, si era inteso evidenziare, dalla difesa, che il deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero di un'informativa di reato contenente, tra i suoi allegati, gli esiti dell'attività captativa si è risolto in un "escamotage" per consentire l'ingresso nelle battute conclusive del procedimento, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di intercettazioni ambientali che avrebbero dovuto essere inserite nel fascicolo d'accusa perché preesistenti. A fronte di tale prospettazione, deve ribadirsi l'affermazione di principio, oramai sedimentata nel sistema, secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività, in forza della cd. "prova di resistenza" ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato, e ciò in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le molte, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02). Dall'onere di illustrare l'incidenza della eventuale eliminazione dell'elemento probatorio di cui si prospetta l'inutilizzabilità, ai detti fini, il ricorrente non può esimersi anche nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova introdotta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - come si assume essere avvenuto nella specie - atteso che, ai fini della ammissione della nuova prova, il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01). 10.1. Generiche sono le doglianze relative: i) alla mancata acquisizione di copia del registro dei corrispettivi e delle fatture di acquisto di "Distribuzione abbigliamento s.r.l"; ii) al diniego, opposto alla richiesta dei difensori, di accedere ai locali della ditta per effettuare riprese fotografiche ritraenti le dimensioni dei locali e la qualità degli arredi.
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La Corte di appello, infatti, ha correttamente evidenziato il carattere esplorativo delle relative richieste, dal cui accoglimento non sarebbe potuta derivare alcuna utilità per il ricorrente, non avendo alcuna incidenza probatoria il dato, che il difensore avrebbe dovuto fornire, del limitato valore dell'azienda. 10.2. È infondato il terzo motivo, alla luce della esaustiva motivazione fornita dalla Corte d'appello in ordine alla qualità di soggetto interposto del ZE, come emerso dall'inequivoco tenore dei colloqui. Quanto alla aggravante di cui all'art. 416-bis-1, cod. pen. nelle forme dell'agevolazione mafiosa, a nulla rileva che nessuna riunione operativa risulta essere avvenuta nell'immobile individuato in sentenza quale base logistica della consorteria. 10.3. Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, formulato sul presupposto che la pena irrogata avrebbe dovuto tenere conto del minimo apporto economico dato dall'impresa del ricorrente al sodalizio criminale, è inammissibile. La necessità di quantificare tale contributo costituisce un profilo non devoluto in appello e comunque ininfluente ai fini del riconoscimento di elementi di attenuazione del trattamento sanzionatorio.
(then)
Ricorso nell'interesse di LA AM. 11. Il primo motivo, diretto ad escludere l'aggravante di cui all'art. 416- bis.
1. cod. pen., è infondato. Il diniego di esclusione della circostanza, declinata nella forma della agevolazione mafiosa, è stato compiutamente motivato, evidenziandosi la riconducibilità della pizzeria "Valery Beach", fin dalla sua costituzione, al sodale RO AL, persona - come ripetutamente detto contigua al capoclan. E' stato fatto buon governo del principio espresso da Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267299 01, per cui la circostanza aggravante (già) prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, qualora l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica. Quanto all'elemento soggettivo della circostanza aggravante, la sentenza impugnata motiva nel senso che non è ipotizzabile che AM non conoscesse la caratura criminale di RO AL, non solo per gli stretti rapporti di parentela con il latitante SS DE, ma anche perché egli era protetto da AL ed inserito nel circuito della gestione delle attività del TA e in altre attività riconducibili a "cosa nostra". Conversazione emblematica al riguardo è quella in
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cui ZO Salvato, riportando un commento del titolare della pizzeria di Selinunte, conferma che l'operazione relativa all'acquisto della pizzeria con AM era solo apparente;
e, d'altra parte, a corroborare tale ricostruzione vi è il dato che RO AL utilizzava i proventi della pizzeria per pagare i fornitori della sua ditta di abbigliamento. 11.1. Il secondo motivo è aspecifico. Quanto al contestato dinego delle circostanze attenuanti generiche, non sono stati addotti elementi di valutazione, al di là del dato che a rigore nemmeno rientra nei parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen. che il ricorrente avesse realmente svolto attività lavorativa in favore del proprio interponente. In senso contrario la Corte ha disatteso il rilievo, evidenziando, pure se in termini strigati, che la pena irrogata deve reputarsi congrua in rapporto ai fatti e alla personalità dell'imputato, il quale si è posto al servizio di AL, in un contesto criminale "mafioso", permeato di economia illegale, e caratterizzato da rapporti intrattenuti con diversi altri soggetti investiti dalle indagini. 11.2. Il terzo motivo, relativo alla omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva, malgrado il deposito di procura speciale prima della decisione, è infondato. Dalla lettura degli atti cui la Corte ha accesso per la natura processuale della questione proposta è emerso che effettivamente è stata depositata dal difensore procura speciale all'udienza del 28 marzo 2024. Tuttavia, non risulta che sia stata formulata anche la necessaria istanza di applicazione della pena sostitutiva. Al riguardo va data continuità al principio per cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 28601701; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01).
Ricorsi nell'interesse di SE CC e di IA IA AR 12. Il primo motivo deduce l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. Il tema è stato affrontato nei primi motivi del ricorso proposto da TO ON, cui si rinvia (v. supra, par.
4.1. e 4.2.).
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Infondato deve ritenersi l'argomento secondo cui la Corte avrebbe finito col trasformare il "costo" preteso dalla organizzazione criminale per il "servizio" reso, in un- mai avvenuto accordo societario sulla ripartizione degli utili dell'attività. Al contrario, dell'esistenza di accordi societari con gli uomini del clan le sentenze di merito hanno dato ampiamente atto, richiamando in particolare, tra le altre, la significativa conversazione intercettata il 28 luglio 2015 tra TT, CC ed AR, da cui emergono l'iniziale accordo intercorso con IL MM, il quale, a fronte dell'investimento, anticipato da CC, di 7500,00 euro, aveva restituito solo una parte del dovuto;
il nuovo accordo, conseguente alla estromissione del MM, rimasto insolvente, con il subentro di La CI e ON, quali soci occulti, i quali avevano partecipato alla divisione dei profitti secondo lo schema che lo stesso CC descriveva a TT, percependo 500,00 euro, il La CI, e 400,00 euro, il ON, per ogni funerale procurato;
la rinegoziazione dei criteri di ripartizione, avvenuta con La CI, con la riduzione del 50% degli importi come innanzi pattuiti, per avere i coniugi stessi valutato la misura della partecipazione, come originariamente stabilita, tale da rendere poco remunerativo l'esercizio dell'attività di impresa.
pen.
12.1. Il secondo motivo inerisce all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.
La Corte ha argomentatamente illustrato come le risorse provenienti dall'impresa AR fossero, almeno in parte, destinate al sostentamento dei familiari dei sodali detenuti e a nulla rileva il dato che le richieste di danaro avanzate da MM e da ON, asseritamente orientate a tale scopo, siano state deviate per avvantaggiare gli stessi richiedenti e che, in qualche caso, non furono neppure soddisfatte. Né il quadro ricostruttivo trova smentita, a fronte di tali dirimenti rilievi, nella duplice circostanza: i) della chiusura dell'attività di AR appena sei mesi dopo la pretesa acquisizione di quote da parte di ON e La CI;
ii) del rivolgersi, da parte di TO ON, una volta allontanato dai coniugi AR-CC, ad altro imprenditore (SE ON), allo scopo di avviare con lo stesso una ulteriore collaborazione. 12.2. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate, con motivazione congrua, evidenziando la negativa personalità degli imputati, penetrati in un contesto criminale mafioso, con cui entravano in affari nella gestione della propria attività economica, senza che mai abbiano mostrato segni di resipiscenza e, quanto ad CC, per il rilevante percorso criminale desumibile dal certificato del casellario giudiziale. Su queste medesime basi è stata coerentemente disattesa la domanda di esclusione della recidiva contestata, non
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potendo concludersi che l'CC abbia percepito il valore afflittivo e rieducativo delle plurime precedenti condanne. Rispetto a tali profili, coerenti ed esaustivi, gli elementi evidenziati nell'atto di appello, ossia la grave compressione della libertà di iniziativa economica che i coniugi avrebbero subito con perdita dei capitali lecitamente investiti sono stati logicamente valutati recessivi.
13. Nei confronti dei ricorrenti per cui vi è stata pronuncia reiettiva, deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali. 13.1. Vanno confermate nei confronti degli stessi ricorrenti le statuizioni civili, con la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON NO e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di OM GA limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di GA OM. Visto l'art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile nei suoi confronti l'accertamento della responsabilità. Rigetta i ricorsi di ON TO, SS DA, AL CA, TA LO, AM LA, ZE LO, AR IA IA e CC SE e li condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna ON TO, SS DA, AL CA, TA LO, AM LA, ZE LO, AR IA IA, CC SE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalle parti civili Comune di Campobello di MA, Comune di EL, Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus, Sicindustria, Associazione Antiracket e Antiusura Trapani, AS LA, rispettivamente costituite nei confronti dei predetti imputati, che liquida in euro 3.686,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Condanna ON TO, SS DA, AL CA, TA LO, AM LA, ZE LO, AR IA IA, CC SE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalle parti civili Associazione Antimafie e Antiracket La Verità vive! Associazione Antiracket e Antiusura alcamese, Codici Sicilia, ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con
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separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2022, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 18/04/2025 Il Consigliere estensore TE CC
Il Presidente NO De AM Ein Mithunden!
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
14 OTT 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doy sa senning Cirimele
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