CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2024, n. 12753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12753 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO, che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato MICHELE GIOVINCO, chew si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento degli stessi. aìe Penale Sent. Sez. 5 Num. 12753 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza difensiva diretta avverso l'ordinanza genetica del 14.6.2023, con cui NA MA è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ha riqualificato il capo 1 dell'imputazione provvisoria nel delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, escludendo il ruolo direttivo ed organizzativo dell'indagato, indicato, invece, come mero partecipe dell'associazione mafiosa inscritta in Cosa Nostra, nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famiglia del Villaggio Santa IA;
la medesima ordinanza ha anche escluso nei suoi confronti l'aggravante della finalità mafiosa e dell'essersi avvalsi della condizione di assoggettamento mafioso, in relazione ad un altro degli ulteriori capi di imputazione provvisori, la contestazione di cui al capo 26, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 80 dello stesso decreto dall'ingente quantità di stupefacente al „tentro del traffico). II4e—sl'arrittavia, ha ritenuto comunque di confermare la tipologia di misura cautelare in atto, valutandone l'indispensabilità per contenere il pericolo di reiterazione del reato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in relazione sia al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) che di partecipazione all'associazione di cui al capo 26, funzionalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Quanto alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, il ricorrente denuncia la mancanza di indizi circa l'esistenza di condotte concrete, che possano dirsi effettivamente espressive della sua partecipazione all'associazione mafiosa in contestazione. I rapporti intrattenuti dal ricorrente con alcuni coimputati già in passato condannati per il coinvolgimento nel medesimo sodalizio rnafioso non possono qualificarsi, a giudizio della difesa, come estrinsecazione della sua messa a disposizione per il gruppo, in assenza di qualsiasi prova di condotte attive in tal senso. Né può essere sufficiente a definire i contorni penalmente rilevanti dell'agire quella sorta di fascinazione per il fenomeno mafioso (ed in particolare l'ammirazione per la figura del "capofamiglia" LV RR) che emerge dagli elementi a carico del ricorrente (si cita, in proposito, la conversazione intercettata del 23.1.2020). La partecipazione del ricorrente a videocolloqui con LV RR, leader del mandamento, non è sufficiente a fondare la contestazione per la sua partecipazione al sodalizio mafioso;
e così egualmente sono inidonei a sostenere la gravità indiziaria altri passaggi fattuali, indicati nel ricorso, 2 che provano soltanto alcuni rapporti personali del ricorrente con i componenti del sodalizio mafioso. Mancherebbe la prova, in ogni caso, della affectio societatis che non può farsi derivare dalla mera conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio da parte del ricorrente, emersa dalle indagini. In altre parole, si sarebbe dinanzi ad un tipico fenomeno di "contiguità compiacente" insufficiente ad integrare la condotta di partecipazione mafiosa. Quanto alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la difesa dubita della stessa configurabilità di un'associazione nel caso di specie e sostiene, invece, la mancanza di quei caratteri di stabilità e struttura idonei a poter ritenere sussistente un vero e proprio sodalizio: si sarebbe dinanzi, invece, a dinamiche delittuose ascrivibili alla tipicità del mero concorso di persone in più reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (contestati infatti ai capi 28,29,30,31). Mancherebbe qualsiasi anche rudimentale struttura associativa del sodalizio ipotizzato (ed anche la suddivisione dei compiti tra gli associati), mentre tutti i particolari fattuali che vengono valorizzati ed utilizzati dall'ordinanza cautelare in tal senso altro non sarebbero che ordinari accorgimenti individuali di chi voglia eludere le investigazioni a proprio carico. 3. Il Sostituto PG Lucia Odello ha chiesto l'inammissibilità del ricorso in udienza, avendo comunque depositato motivata requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'analisi della prima parte del motivo di censura, che il ricorrente dedica a contestare la consistenza della struttura indiziaria dei provvedimenti cautelari con riguardo al delitto di partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., evidenzia profili di infondatezza e, al tempo stesso, di inammissibilità. Le ragioni di ricorso che attengono alla rivalutazione neutralizzante degli elementi concreti di fatto, individuati dall'ordinanza impugnata quali punti focali della solidità dell'ipotesi indiziaria, sono inammissibili perché formulate in fati:o e, dunque, secondo direttrici di critica estranee al sindacato di legittimità. Le censure ammesse, in altre parole, devono coinvolgere la motivazione del provvedimento e non il materiale indiziario sottostante, il cui concreto apprezzamento è precluso in sede di giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/20:12, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3 Le eccezioni che, invece, mettono in dubbio la tenuta logica della struttura argomentativa della motivazione del provvedimento impugnato, là dove scandisce gli elementi di fatto ritenuti rilevanti a livello indiziario spiegandone, con connessioni argomentative e commenti valutativi, l'interpretazione adottata, si rivelano infondate, perché l'ordinanza del Riesame supera il test di verifica giustificativa logico-giuridica. 2.1. La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che la sua condotta possa integrare, al più, un'ipotesi di contiguità compiacente verso alcuni dei soggetti partecipi del sodalizio mafioso al centro delle indagini — vale a dire il gruppo facente capo alla famiglia denominata "Villaggio Santa IA", operativa nel mandamento mafioso di "Pagliarelli" della città di Palermo - ed in particolare nei confronti del "capofamiglia" LV RR e di suo figlio VI. In proposito, giova premettere come già in passato questa Corte regolatrice abbia avuto modo di chiarire condivisibilmente che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935; vedi anche, in tema, Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986). Tale affermazione corrisponde pienamente, infatti, alle indicazioni nomofilattiche impresse dalle Sezioni Unite nella storica sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, che ha declinato la dimensione della condotta partecipativa mafiosa in chiave dinamico-funzionale e non come statica forma di appartenenza, di talchè la rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l'autore "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rimangono fuori, quindi, dall'alveo della norma incriminatrice atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e tuttavia tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione per il sodalizio. In altre parole, corrisponde al paradigma dell'art. 416-bis la partecipazione attiva o "attivizzante" intesa come messa a disposizione dinamica e funzionale;
non vi corrisponde, invece, la contiguità compiacente, intesa come mera vicinanza personale o fascinazione verso un determinato apparato mafioso oppure come ammirazione nei confronti di suoi partecipi o capi, ancorchè tali atteggiamenti comportamentali rimandino 4 a rapporti effettivamente intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi, dai quali non possa desumersi una concreta messa a disposizione per il sodalizio. 2.2. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi ermeneutici richiamati, fissati dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabili al caso di specie. All'indagato, infatti, non vengono contestati episodi di pura vicinanza personale all'uomo che viene ritenuto, per gravità indiziaria, il leader del gruppo mafioso del "Villaggio Santa IA", oppure a suo figlio VI, cui lo legava un solido rapporto di amicizia. Emerge, piuttosto, dagli elementi a suo carico, un "blocco" di comportamenti che esprimono una vicinanza "attiva", costante e continuativa alla vita del sodalizio, con un'attenzione particolare alle vicende che riguardano LV RR - che è, appunto, secondo le indicazioni dei giudici della cautela, fondate su sentenze di condanna passate in giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e puntualmente richiamate - colui il quale si trova alla guida del sodalizio;
nonché verso il figlio del "capofamiglia" mafioso, VI, cui è profondamente legato e cui offre supporto quotidiano e salda frequentazione. Le conversazioni intercettate rimandano alla figura di un soggetto — l'indagato — che: a) prende parte, abitualmente ed abusivamente, in quanto non autorizzato, ai videocolloqui dal carcere intrattenuti da LV RR, detenuto, con i propri familiari (sono stati indicati ben otto colloqui, nell'arco di circa otto mesi) e che, nel corso di tali colloqui, non si limita ad assistere, ma discorre con lui di accadimenti interni alle dinamiche del sodalizio, compie gesti e pronuncia frasi d'intesa con il capomafia, facendo riferimento a lettere ricevute ed a rassicurazioni che l'ordinanza impugnata ha interpretato, del tutto logicamente in via deduttiva, come espressivi di una messa a disposizione per il gruppo mafioso, per cui riceve avvertimenti e raccomandazioni, anche in commento alle notizie di collaborazioni con l'autorità di soggetti già appartenenti al sodalizio;
b) interagisce costantemente con molti dei partecipi al gruppo mafioso, ed in particolare con il figlio del leader, VI RR, di cui è molto amico, venendo messo a parte di episodi, dinamiche interne e prospettive future rilevanti per la vita del sodalizio;
c) mostra di conoscere approfonditamente la rete di relazioni mafiose entro le quali si muove VI RR, al quale offre supporto incondizionato, dichiarando apertamente di aderire e condividere il contesto mafioso, riferendosi espressamente al "lato" della famiglia criminale cui è legato;
d) prende parte, ancora una volta abusivamente, ai colloqui da remoto del detenuto RE AN, altro uomo di spicco della famiglia del Villaggio Santa IA, condannato per il reato di partecipazione mafiosa in via definitiva e nuovamente in custodia cautelare dopo la doppia condanna a suo carico nell'ambito di un successivo 5 procedimento;
inoltre, per giovare a AN, si fa carico di un debito che il genero di questi ha verso terzi e svela a VI RR, in un'intercettazione ambientale del 3.4.2020, la sua stabile volontà di difendere "la famiglia" chiaramente intendendo riferirsi, come ha spiegato il Riesame, al sodalizio mafioso di riferimento, verso il quale compie, quindi, una vera e propria ammissione di affectio societatis;
e) collabora alla "bonifica" dell'autovettura di VI RR dalle microspie installate al suo interno, pronunciando anche espressioni di sfida verso gli investigatori (tutte circostanze direttamente emerse dalle registrazioni delle intercettazioni stesse). In un simile, complesso contesto è evidente che la vicinanza personale ed amicale, l'ammirazione e la fascinazione non rilevano in quanto tali, in sé sole considerate, ai fini di ricostruire quel grado di solidità indiziaria idoneo a consentire di configurare il reato di partecipazione mafiosa nei confronti del ricorrente, bensì diventano, ad un tempo, il sostrato di fondo e gli indicatori di lettura delle condotte attive e concrete di vera e propria messa a disposizione del ricorrente per il sodalizio del Villaggio Santa IA e di contributo concreto, effettivo e stabile causalmente collegato alla conservazione del sodalizio. Allo stesso modo, la prova della affectio societatis non viene fatta derivare dal .441-CS-c~, come sostiene la difesa, dalla mera conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio da parte del ricorrente, ma piuttosto dal suo concreto agire: il farsi carico di un debito per solidarietà e senso di responsabilità verso la "famiglia" disegna plasticamente, tra tutti gli elementi richiamati, il senso profondo della sua partecipazione mafiosa, al di là delle pur rilevanti e ripetute "confessioni" di appartenenza al gruppo di cui il ricorrente ha disseminato le intercettazioni. Del resto, l'attenzione valutativa del Tribunale di Palermo è emersa anche a favore dell'indagato, nella misura in cui l'ordinanza ha escluso il suo ruolo direttivo, spiegandone puntualmente le ragioni. 2.3. L'altra obiezione che il ricorso muove all'ordinanza impugnata attiene alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la tesi del ricorrente è che non vi siano elementi che consentano di configurare tale delitto, ma piuttosto vi sarebbero indicatori fattuali di un mero concorso di persone nel reato. Le obiezioni sono inammissibili poichè si risolvono in un tentativo di offrire una diversa lettura dei risultati delle indagini in termini di gravità indiziaria. Le plurime condotte di acquisto e rivendita sulle "piazze di spaccio", compiute continuativamente dal ricorrente in Calabria, ove si recava, con l'ausilio della struttura organizzativa e del contributo dei complici, mediante l'utilizzo di numerose autovetture noleggiate da un prestanome, emerse dalle intercettazioni, dalle quali si comprende la stabilità delle attività criminali ed il consistente "volume d'affari" illecito, sono state 6 adeguatamente collegate dall'ordinanza impugnata alla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. I servizi di osservazione della polizia giudiziaria, condotti parallelamente alle intercettazioni, offrono, altresì, una chiave di lettura solidamente affidabile delle conversazioni e dei messaggi registrati;
in particolare, quello del 13.7.2021 ha portato al sequestro di quasi 7 kg di cocaipa ed alrarresto di RE NI. / (y -) _\ :.'\--v---,e, Le chiare evidenze analizzate dal NE hanno portato i giudici della cautela a ritenere ' che vi siano rilevanti indizi di un "poderoso apparato organizzativo", capace di compiere più volte il trasferimento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, dimostrando, nell'arco dei mesi, un consolidato, stabile modus operandi. Del resto, è noto che, per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente, teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti, che di per sé concreta il reato associativo. Tale accordo, infatti, costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato (Sez. 6, sentenza n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550; Sez. 6, sentenza n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; Sez. 4, sentenza n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576). Il ricorso non ha tenuto conto delle ricadute di tali principi sull'analisi degli elementi concreti della fattispecie, alla quale si attagliano perfettamente le linee interpretative appena richiamate;
anzi, la struttura organizzativa del sodalizio di cui al ricorrente è contestato di essere il promotore, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, sembra andare anche al di là delle pur snelle istanze di strutturazione organizzativa richieste dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2024.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO, che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato MICHELE GIOVINCO, chew si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento degli stessi. aìe Penale Sent. Sez. 5 Num. 12753 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza difensiva diretta avverso l'ordinanza genetica del 14.6.2023, con cui NA MA è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ha riqualificato il capo 1 dell'imputazione provvisoria nel delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, escludendo il ruolo direttivo ed organizzativo dell'indagato, indicato, invece, come mero partecipe dell'associazione mafiosa inscritta in Cosa Nostra, nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famiglia del Villaggio Santa IA;
la medesima ordinanza ha anche escluso nei suoi confronti l'aggravante della finalità mafiosa e dell'essersi avvalsi della condizione di assoggettamento mafioso, in relazione ad un altro degli ulteriori capi di imputazione provvisori, la contestazione di cui al capo 26, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 80 dello stesso decreto dall'ingente quantità di stupefacente al „tentro del traffico). II4e—sl'arrittavia, ha ritenuto comunque di confermare la tipologia di misura cautelare in atto, valutandone l'indispensabilità per contenere il pericolo di reiterazione del reato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in relazione sia al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) che di partecipazione all'associazione di cui al capo 26, funzionalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Quanto alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, il ricorrente denuncia la mancanza di indizi circa l'esistenza di condotte concrete, che possano dirsi effettivamente espressive della sua partecipazione all'associazione mafiosa in contestazione. I rapporti intrattenuti dal ricorrente con alcuni coimputati già in passato condannati per il coinvolgimento nel medesimo sodalizio rnafioso non possono qualificarsi, a giudizio della difesa, come estrinsecazione della sua messa a disposizione per il gruppo, in assenza di qualsiasi prova di condotte attive in tal senso. Né può essere sufficiente a definire i contorni penalmente rilevanti dell'agire quella sorta di fascinazione per il fenomeno mafioso (ed in particolare l'ammirazione per la figura del "capofamiglia" LV RR) che emerge dagli elementi a carico del ricorrente (si cita, in proposito, la conversazione intercettata del 23.1.2020). La partecipazione del ricorrente a videocolloqui con LV RR, leader del mandamento, non è sufficiente a fondare la contestazione per la sua partecipazione al sodalizio mafioso;
e così egualmente sono inidonei a sostenere la gravità indiziaria altri passaggi fattuali, indicati nel ricorso, 2 che provano soltanto alcuni rapporti personali del ricorrente con i componenti del sodalizio mafioso. Mancherebbe la prova, in ogni caso, della affectio societatis che non può farsi derivare dalla mera conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio da parte del ricorrente, emersa dalle indagini. In altre parole, si sarebbe dinanzi ad un tipico fenomeno di "contiguità compiacente" insufficiente ad integrare la condotta di partecipazione mafiosa. Quanto alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la difesa dubita della stessa configurabilità di un'associazione nel caso di specie e sostiene, invece, la mancanza di quei caratteri di stabilità e struttura idonei a poter ritenere sussistente un vero e proprio sodalizio: si sarebbe dinanzi, invece, a dinamiche delittuose ascrivibili alla tipicità del mero concorso di persone in più reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (contestati infatti ai capi 28,29,30,31). Mancherebbe qualsiasi anche rudimentale struttura associativa del sodalizio ipotizzato (ed anche la suddivisione dei compiti tra gli associati), mentre tutti i particolari fattuali che vengono valorizzati ed utilizzati dall'ordinanza cautelare in tal senso altro non sarebbero che ordinari accorgimenti individuali di chi voglia eludere le investigazioni a proprio carico. 3. Il Sostituto PG Lucia Odello ha chiesto l'inammissibilità del ricorso in udienza, avendo comunque depositato motivata requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'analisi della prima parte del motivo di censura, che il ricorrente dedica a contestare la consistenza della struttura indiziaria dei provvedimenti cautelari con riguardo al delitto di partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., evidenzia profili di infondatezza e, al tempo stesso, di inammissibilità. Le ragioni di ricorso che attengono alla rivalutazione neutralizzante degli elementi concreti di fatto, individuati dall'ordinanza impugnata quali punti focali della solidità dell'ipotesi indiziaria, sono inammissibili perché formulate in fati:o e, dunque, secondo direttrici di critica estranee al sindacato di legittimità. Le censure ammesse, in altre parole, devono coinvolgere la motivazione del provvedimento e non il materiale indiziario sottostante, il cui concreto apprezzamento è precluso in sede di giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/20:12, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3 Le eccezioni che, invece, mettono in dubbio la tenuta logica della struttura argomentativa della motivazione del provvedimento impugnato, là dove scandisce gli elementi di fatto ritenuti rilevanti a livello indiziario spiegandone, con connessioni argomentative e commenti valutativi, l'interpretazione adottata, si rivelano infondate, perché l'ordinanza del Riesame supera il test di verifica giustificativa logico-giuridica. 2.1. La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che la sua condotta possa integrare, al più, un'ipotesi di contiguità compiacente verso alcuni dei soggetti partecipi del sodalizio mafioso al centro delle indagini — vale a dire il gruppo facente capo alla famiglia denominata "Villaggio Santa IA", operativa nel mandamento mafioso di "Pagliarelli" della città di Palermo - ed in particolare nei confronti del "capofamiglia" LV RR e di suo figlio VI. In proposito, giova premettere come già in passato questa Corte regolatrice abbia avuto modo di chiarire condivisibilmente che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935; vedi anche, in tema, Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986). Tale affermazione corrisponde pienamente, infatti, alle indicazioni nomofilattiche impresse dalle Sezioni Unite nella storica sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, che ha declinato la dimensione della condotta partecipativa mafiosa in chiave dinamico-funzionale e non come statica forma di appartenenza, di talchè la rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l'autore "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rimangono fuori, quindi, dall'alveo della norma incriminatrice atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e tuttavia tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione per il sodalizio. In altre parole, corrisponde al paradigma dell'art. 416-bis la partecipazione attiva o "attivizzante" intesa come messa a disposizione dinamica e funzionale;
non vi corrisponde, invece, la contiguità compiacente, intesa come mera vicinanza personale o fascinazione verso un determinato apparato mafioso oppure come ammirazione nei confronti di suoi partecipi o capi, ancorchè tali atteggiamenti comportamentali rimandino 4 a rapporti effettivamente intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi, dai quali non possa desumersi una concreta messa a disposizione per il sodalizio. 2.2. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi ermeneutici richiamati, fissati dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabili al caso di specie. All'indagato, infatti, non vengono contestati episodi di pura vicinanza personale all'uomo che viene ritenuto, per gravità indiziaria, il leader del gruppo mafioso del "Villaggio Santa IA", oppure a suo figlio VI, cui lo legava un solido rapporto di amicizia. Emerge, piuttosto, dagli elementi a suo carico, un "blocco" di comportamenti che esprimono una vicinanza "attiva", costante e continuativa alla vita del sodalizio, con un'attenzione particolare alle vicende che riguardano LV RR - che è, appunto, secondo le indicazioni dei giudici della cautela, fondate su sentenze di condanna passate in giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e puntualmente richiamate - colui il quale si trova alla guida del sodalizio;
nonché verso il figlio del "capofamiglia" mafioso, VI, cui è profondamente legato e cui offre supporto quotidiano e salda frequentazione. Le conversazioni intercettate rimandano alla figura di un soggetto — l'indagato — che: a) prende parte, abitualmente ed abusivamente, in quanto non autorizzato, ai videocolloqui dal carcere intrattenuti da LV RR, detenuto, con i propri familiari (sono stati indicati ben otto colloqui, nell'arco di circa otto mesi) e che, nel corso di tali colloqui, non si limita ad assistere, ma discorre con lui di accadimenti interni alle dinamiche del sodalizio, compie gesti e pronuncia frasi d'intesa con il capomafia, facendo riferimento a lettere ricevute ed a rassicurazioni che l'ordinanza impugnata ha interpretato, del tutto logicamente in via deduttiva, come espressivi di una messa a disposizione per il gruppo mafioso, per cui riceve avvertimenti e raccomandazioni, anche in commento alle notizie di collaborazioni con l'autorità di soggetti già appartenenti al sodalizio;
b) interagisce costantemente con molti dei partecipi al gruppo mafioso, ed in particolare con il figlio del leader, VI RR, di cui è molto amico, venendo messo a parte di episodi, dinamiche interne e prospettive future rilevanti per la vita del sodalizio;
c) mostra di conoscere approfonditamente la rete di relazioni mafiose entro le quali si muove VI RR, al quale offre supporto incondizionato, dichiarando apertamente di aderire e condividere il contesto mafioso, riferendosi espressamente al "lato" della famiglia criminale cui è legato;
d) prende parte, ancora una volta abusivamente, ai colloqui da remoto del detenuto RE AN, altro uomo di spicco della famiglia del Villaggio Santa IA, condannato per il reato di partecipazione mafiosa in via definitiva e nuovamente in custodia cautelare dopo la doppia condanna a suo carico nell'ambito di un successivo 5 procedimento;
inoltre, per giovare a AN, si fa carico di un debito che il genero di questi ha verso terzi e svela a VI RR, in un'intercettazione ambientale del 3.4.2020, la sua stabile volontà di difendere "la famiglia" chiaramente intendendo riferirsi, come ha spiegato il Riesame, al sodalizio mafioso di riferimento, verso il quale compie, quindi, una vera e propria ammissione di affectio societatis;
e) collabora alla "bonifica" dell'autovettura di VI RR dalle microspie installate al suo interno, pronunciando anche espressioni di sfida verso gli investigatori (tutte circostanze direttamente emerse dalle registrazioni delle intercettazioni stesse). In un simile, complesso contesto è evidente che la vicinanza personale ed amicale, l'ammirazione e la fascinazione non rilevano in quanto tali, in sé sole considerate, ai fini di ricostruire quel grado di solidità indiziaria idoneo a consentire di configurare il reato di partecipazione mafiosa nei confronti del ricorrente, bensì diventano, ad un tempo, il sostrato di fondo e gli indicatori di lettura delle condotte attive e concrete di vera e propria messa a disposizione del ricorrente per il sodalizio del Villaggio Santa IA e di contributo concreto, effettivo e stabile causalmente collegato alla conservazione del sodalizio. Allo stesso modo, la prova della affectio societatis non viene fatta derivare dal .441-CS-c~, come sostiene la difesa, dalla mera conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio da parte del ricorrente, ma piuttosto dal suo concreto agire: il farsi carico di un debito per solidarietà e senso di responsabilità verso la "famiglia" disegna plasticamente, tra tutti gli elementi richiamati, il senso profondo della sua partecipazione mafiosa, al di là delle pur rilevanti e ripetute "confessioni" di appartenenza al gruppo di cui il ricorrente ha disseminato le intercettazioni. Del resto, l'attenzione valutativa del Tribunale di Palermo è emersa anche a favore dell'indagato, nella misura in cui l'ordinanza ha escluso il suo ruolo direttivo, spiegandone puntualmente le ragioni. 2.3. L'altra obiezione che il ricorso muove all'ordinanza impugnata attiene alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la tesi del ricorrente è che non vi siano elementi che consentano di configurare tale delitto, ma piuttosto vi sarebbero indicatori fattuali di un mero concorso di persone nel reato. Le obiezioni sono inammissibili poichè si risolvono in un tentativo di offrire una diversa lettura dei risultati delle indagini in termini di gravità indiziaria. Le plurime condotte di acquisto e rivendita sulle "piazze di spaccio", compiute continuativamente dal ricorrente in Calabria, ove si recava, con l'ausilio della struttura organizzativa e del contributo dei complici, mediante l'utilizzo di numerose autovetture noleggiate da un prestanome, emerse dalle intercettazioni, dalle quali si comprende la stabilità delle attività criminali ed il consistente "volume d'affari" illecito, sono state 6 adeguatamente collegate dall'ordinanza impugnata alla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. I servizi di osservazione della polizia giudiziaria, condotti parallelamente alle intercettazioni, offrono, altresì, una chiave di lettura solidamente affidabile delle conversazioni e dei messaggi registrati;
in particolare, quello del 13.7.2021 ha portato al sequestro di quasi 7 kg di cocaipa ed alrarresto di RE NI. / (y -) _\ :.'\--v---,e, Le chiare evidenze analizzate dal NE hanno portato i giudici della cautela a ritenere ' che vi siano rilevanti indizi di un "poderoso apparato organizzativo", capace di compiere più volte il trasferimento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, dimostrando, nell'arco dei mesi, un consolidato, stabile modus operandi. Del resto, è noto che, per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente, teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti, che di per sé concreta il reato associativo. Tale accordo, infatti, costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato (Sez. 6, sentenza n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550; Sez. 6, sentenza n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; Sez. 4, sentenza n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576). Il ricorso non ha tenuto conto delle ricadute di tali principi sull'analisi degli elementi concreti della fattispecie, alla quale si attagliano perfettamente le linee interpretative appena richiamate;
anzi, la struttura organizzativa del sodalizio di cui al ricorrente è contestato di essere il promotore, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, sembra andare anche al di là delle pur snelle istanze di strutturazione organizzativa richieste dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2024.