Sentenza 12 novembre 2021
Massime • 2
In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, dovendo essere indicate, in quest'ultimo caso, le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento.
Si configura il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, allorché il terzo incaricato dell'esazione di un credito agisca con condotta della quale sia stata accertata la finalità di agevolare anche l'attività di un'associazione di tipo mafioso, stante il perseguimento di un interesse ulteriore (che di per sé ben può avere natura non patrimoniale) rispetto al diritto illecitamente azionato.
Commentario • 1
- 1. Estorsione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 629 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 maggio 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2021, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
Testo completo
05622-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2446/2021 GIOVANNA VERGA - Presidente - UP 12/11/2021 ANDREA PELLEGRINO - R.G.N. 28720/2020 - RelatoreSERGIO BELTRANI VITTORIO PAZIENZA ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BO RE nato a [...] il [...] ND AF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi;
uditi, per ND AF, gli Avv. DARIO N. VANNETIELLO e SABATO GRAZIANO, che hanno chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, e, per BO RE, l'Avv. VERONICA PATURZO, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. q RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato, quanto alle dichiarazioni di responsabilità, la sentenza con la quale, in data 14/05/2018, il G.u.p. del Tribunale di Napoli aveva dichiarato gli imputati BO RE ed OR FA colpevoli dei reati di cui ai capi A) e B) (rispettivamente, concorso in estorsione aggravata tentata e consumata), nonché il BO colpevole di cui del reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata) e l'OR colpevole dei reati di cui ai capi C) e D) (estorsioni aggravate consumate), con la recidiva semplice per il primo, e la recidiva reiterata per il secondo. La Corte di appello ha parzialmente riformato la predetta sentenza unicamente con riguardo al trattamento sanzionatorio, riducendo le pene irrogate dal Tribunale ad entrambi gli imputati (per il BO, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.).
1.1. Contro la predetta sentenza, gli imputati hanno presentato distinti ricorsi, per i motivi che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata nei confronti di OR FA limitatamente all'aumento di pena operato ai sensi ELart. 63, comma quarto, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto, il ricorso ELimputato è, nel complesso, infondato e va rigettato: ne consegue che la dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli è divenuta irrevocabile. Il ricorso di BO RE è integralmente inammissibile.
1. BO RE, dichiarato dal Tribunale colpevole dei reati di cui ai capi A) e B) (rispettivamente, concorso in estorsione aggravata tentata e consumata), nonché del reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata), con la recidiva semplice, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. ed al conclusivo trattamento sanzionatorio, rideterminato in termini più favorevoli, deduce: I - violazione degli artt. 125, 546, 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in riferimento all'affermata attendibilità del collaboratore di giustizia 2 ZZ OR, che sarebbe stata riconosciuta dalla Corte di appello limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, senza tenere conto degli accertati motivi di risentimento del dichiarante nei confronti del ricorrente;
-II violazione ELart. 416-bis cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in difetto dello stabile inserimento del ricorrente nei ranghi ELenucleato sodalizio e della necessaria affectio societatis, nonché in considerazione del fatto che la sua presunta partecipazione ad esso avrebbe avuto luogo per un lasso temporale estremamente ristretto (ovvero, per meno di un mese, nell'aprile 2017); mancherebbe, più in generale, la prova della compenetrazione del sodalizio all'interno della società civile;
III violazione ELart. 110 cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto concorso nella estorsione aggravata tentata di cui al capo A), che non sarebbe possibile configurare valorizzando il mero ruolo di partecipe ELimputato al sodalizio di tipo mafioso di cui al capo 1); la Corte di appello avrebbe, inoltre, trascurato di considerare quanto asseritamente emergente da una serie di conversazioni intercettate riportate in ricorso;
IV- violazione ELart. 56, comma terzo, cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla non ritenuta esclusione della punibilità ELimputato in ordine al reato di cui al capo A) per sopravvenuta desistenza;
- violazione degli artt. 110/629 cod. pen., nonché mancanza, V contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto concorso nella estorsione aggravata consumata di cui al capo B), che non è possibile configurare valorizzando il mero ruolo di partecipe ELimputato al sodalizio di tipo mafioso di cui al capo 1); VI violazione degli artt. 56/629 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto concorso nella estorsione aggravata consumata di cui al capo B), che integrerebbe al più un mero delitto tentato;
VII - violazione ELart. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per difetto di consapevolezza ELadozione del metodo mafioso per commettere le predette estorsioni e delle finalità mafiose attraverso la commissione delle stesse perseguite dai concorrenti;
f VII violazione ELart. 62-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
3 IX violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla conclusiva determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, oltre che per la mancata esclusione della recidiva.
2. Il ricorso è integralmente inammissibile.
2.1. I motivi riguardanti le dichiarazioni di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti accertati sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte come motivi di appello, e già incensurabilmente disattese dalla sentenza impugnata, che ripropongono una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
2.2. La Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti [cfr., rispettivamente, per i reati di cui al capo A), al capo B), al capo 1), ff. 70 ss., 72 ss., 73 ss. della sentenza impugnata), nonché, quanto alla partecipazione al reato associativo, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, motivatamente ritenute attendibili, e riscontrate dalle acquisite intercettazioni. E' opportuno, in proposito, precisare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se come nel caso di specie la - valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza di prova "piena".
2.2.1. In riferimento al reato di cui al capo A), le acquisite intercettazioni, i servizi di osservazione e le videoriprese operate documentano le richieste estorsive formulate dall'imputato all'indirizzo di Di SA NT (ammesse da quest'ultimo dopo iniziali reticenze), e da quest'ultimo riportate ai committenti dei lavori edili de quibus: appare, invero, inequivocabile la conversazione avvenuta all'interno della autovettura del Sarappo, al quale BO RE, k venuto a conoscenza del fatto che il Di SA aveva veicolato la sua richiesta estorsiva ai committenti dei lavori in corso, dice che l'importante era ricevere il denaro richiesto, chiunque lo elargisse ("l'importante è che ... mi porta i risultati, eh " f. 71 della sentenza impugnata); inoltre, la conversazione n. 111 documenta che la predetta richiesta pervenne effettivamente ai committenti. L'imputato si è, pertanto, attivato in prima persona, e non risulta, quindi, essere stato condannato unicamente in quanto partecipe del sodalizio di tipo mafioso di cui al capo 1) (come al contrario pretenderebbe di affermare la difesa, pur in evidente contrasto con gli elementi raccolti).
2.2.2. Non è configurabile l'invocata desistenza, atteso che, come chiarito dalla Corte di appello (f. 37 s. della sentenza impugnata) l'estorsione "non si realizzò a seguito della convocazione dei fratelli US da parte dei CC di Castello di Cisterna e degli arresti avvenuti anche nel territorio di Calvizzano di appartenenti al clan OR", quando la condotta tenuta dagli imputati concorrenti aveva già assunto i connotati del tentativo punibile. D'altro canto, questa Corte è tradizionalmente orientata nel senso che, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento; in applicazione del principio, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01, in riferimento al reato di concorso in estorsione, ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti degli imputati, che avevano già formulato la richiesta estorsiva, pur non avendovi dato seguito per ragioni indipendenti dalla loro volontà).
2.3. Anche in riferimento al reato di cui al capo B), le acquisite intercettazioni (cfr., in particolare, conversazioni n. 1132 e n. 1588: f. 72 della sentenza impugnata), documentano le richieste estorsive formulate dall'imputato all'indirizzo della vittima. Anche in questo caso l'imputato si è, pertanto, attivato in prima persona, e non risulta, quindi, essere stato condannato unicamente in quanto partecipe del sodalizio di tipo mafioso di cui al capo 1) (come al contrario ancora una volta pretenderebbe di affermare la difesa, pur in flagrante contrasto con gli elementi raccolti).
2.3.1. I fatti accertati non integrano mero tentativo, come chiarito dalla Corte di appello (f. 42 s. della sentenza impugnata), in particolare valorizzando quanto emergente dalla conversazione n. 1540. n 5 I 2.4. La Corte di appello ha anche compiutamente illustrato le ragioni per le quali è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) in relazione ad entrambi i reati [per quello di cui al capo A), cfr. f. 34 ss. della sentenza impugnata;
per quello di cui al capo B), cfr. f. 40 ss. della sentenza impugnata], commessi con il c.d. "metodo mafioso", ovvero avvalendosi della forza intimidatrice conosciuta derivante dalla appartenenza degli estorsori al sodalizio di tipo camorristico egemone in zona, denominato "clan OR", nell'ambito del quale FA OR ricopriva un incidentalmente verificato ruolo di vertice, e RE BO era partecipe, oltre che al fine di agevolare le attività ed il raggiungimento delle finalità del predetto sodalizio, ovvero, ed in particolare, di rafforzare il controllo del territorio di riferimento, nell'ambito del quale tendenzialmente ogni attività d'impresa doveva essere assoggettata ad estorsione.
2.5. Infine, in riferimento al reato di cui al capo 1), le acquisite intercettazioni (puntualmente riportate a ff. 73 ss. della sentenza impugnata) documentano la partecipazione all'enucleato sodalizio di tipo mafioso. Deve, in proposito, premettersi che, come osservato dalla Corte di appello (f. 73 della sentenza impugnata), il BO aveva prestato "sostanziale acquiescenza" in ordine all'esistenza del clan OR (peraltro chiaramente desumibile dal complesso delle intercettazioni raccolte e valorizzate dai giudici del merito: cfr., ad esempio, conversazioni nn. 514, 1515, 1530), e non può quindi contestarla (peraltro, trascurando quanto emergente dalle predette intercettazioni) per la prima volta in questa sede. Gli esiti delle intercettazioni riportate a ff. 75 ss. della sentenza impugnata, che riportano conversazioni inerenti a problemi organizzativi del sodalizio, affrontati in prossimità di summit destinati a stabilire i nuovi assetti criminali (in particolare con riferimento ad un incontro del 03/08/2015), ad individuare nuovi contesti territoriali dove risultasse più proficuo estendere le attività del gruppo, a pianificare in concreto le estorsioni alla cui commissione il sodalizio era finalizzato, o comunque reiteratamente espressive di un forte senso di appartenenza al sodalizio stesso, documentano inequivocabilmente l'intraneità ad esso ELimputato.
2.5.1. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZZ, se, da un lato, la Corte di appello evidenzia come i motivi di appello non ne contestassero l'attendibilità (f. 79 della sentenza impugnata), che non può quindi essere contestata per la prima volta in sede di legittimità sulla base di verifiche fattuali non sollecitate al giudice del gravame, ma, in ipotesi, da operare ex novo, dall'altro s'impone il rilievo che il ricorso risulta in parte qua ulteriormente privo della necessaria specificità, nella parte in cui a fronte di un quadro - 6 probatorio composito, ed in particolare di intercettazioni di conversazioni atte di per sé a documentare la partecipazione ELimputato al sodalizio -non si fa carico di operare la c.d. prova di resistenza. Questa Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 01) ha, infatti, già chiarito che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza ELeventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
2.5.2. Quanto alla possibile rilevanza della asseritamente limitata durata della vicinanza ELimputato al sodalizio, che non consentirebbe di configurare la contestata condotta di partecipazione, questa Corte (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471 01), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ormai ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo. Peraltro, come evidenziato dalla Corte di appello, la doglianza confonde all'evidenza la durata delle intercettazioni di conversazioni (questa si, limitata a poco meno di un mese nell'aprile del 2017) con la durata ELadesione ELimputato al sodalizio, che la contestazione indica come iniziata nel 2015 e "tuttora in corso", e quindi convenzionalmente cessata alla data della sentenza di primo grado (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587 - 03) in difetto della prova di una rescissione del vincolo in data antecedente, che l'interessato neppure allega.
2.6. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al complessivo trattamento sanzionatorio ed alla mancata esclusione della recidiva, la Corte di appello (ff. 81 s. della sentenza impugnata) ha valorizzato la notevole gravità delle condotte accertate, in difetto di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, comunque pervenendo ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi, commisurata partendo come pena-base dalla pena edittale minima, con contenuti aumenti per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (rectius, art. 416-bis.1 cod. pen.) e per la continuazione [con il solo reato di cui al capo 1), peraltro dimenticando il reato di cui al capo A): alla grave omissione, in difetto di ricorso della parte pubblica, non è possibile porre rimedio], e senza operare alcun aumento per la "f contestata recidiva. 7 In tal modo, essa si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" o "congrua riduzione", come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
3. OR FA, dichiarato dal Tribunale colpevole dei reati di cui ai capi A) e B) (rispettivamente, concorso in estorsione aggravata tentata e consumata), nonché dei reati di cui ai capi C) e D) (estorsioni aggravate consumate), con la recidiva reiterata, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello limitatamente al conclusivo trattamento sanzionatorio, rideterminato in termini più favorevoli, deduce: -violazione ELart. 629 cod. pen., per difetto degli elementi costitutivi del reato;
II violazione ELart. 56 cod. pen. per mancata configurazione della desistenza volontaria con riferimento al reato di cui al capo A); III-violazione ELart. 393 cod. pen. quanto alla qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi C) e D); - motivazione apparente/carente, motivazione omessa rispetto al IV devoluto, motivazione contraddittoria internamente oltre che in riferimento ad atti del procedimento dettagliatamente indicati motivazione manifestamente - illogica, in riferimento ai predetti profili. In particolare, il ricorrente lamenta preliminarmente la non configurabilità delle contestate estorsioni, tentate o consumate, in difetto di condotte di violenza o minaccia;
non sarebbe mai stata evocata alle vittime l'appartenenza dei soggetti agenti o ELOR all'enucleato sodalizio di tipo mafioso;
sarebbe meramente apodittico il riferimento a minacce implicite;
sarebbe irrilevante a qualunque fine l'appartenenza di taluno dei concorrenti nei reati de quibus al sodalizio di cui al capo 1); non vi sarebbe prova del fatto che gli imputati avessero avvicinato le vittime "in nome del clan"; costituirebbe mera congettura l'affermazione che i fatti di cui al capo C) e D) esprimessero, attraverso 8 l'espletata attività di recupero-crediti, manifestazione della volontà di confermare l'egemonia del sodalizio di cui al capo 1) sul territorio di riferimento. Per quanto specificamente riguarda i reati contestati: -in ordine al reato di cui al capo A) mancherebbe la prova della minaccia e della effettiva formulazione della richiesta di ottenere un "regalo"; nulla dimostrerebbe, inoltre, che l'OR fosse il mandante delle condotte accertate, il che costituirebbe comunque un fatto diverso da quello contestato;
- in ordine al reato di cui al capo B), mancherebbe prova delle minacce e della effettiva formulazione della richiesta di ottenere un "regalo", ed ancora una volta nulla dimostrerebbe che l'OR ne fosse il mandante;
in ordine ai reati di cui ai capi C) e D), la Corte di appello non avrebbe considerato che fu formulata una mera richiesta di saldare debiti di terzi, non accompagnata da violenze o minacce, e perseguendo un profitto non ingiusto. Nulla legittimerebbe, inoltre, la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.). Per quanto riguarda, infine, il conclusivo trattamento sanzionatorio, il ricorrente si duole: - della mancata commisurazione della pena base sul minimo edittale;
del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- della mancata esclusione della recidiva;
della mancata esclusione, ex art. 63, comma quarto, cod. pen., ELaumento per la circostanza aggravante concorrente ulteriore di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) rispetto a quella di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., ritenuta più grave;
- ELeccessività ELaumento della pena base operato a titolo di continuazione. Nelle more, sono stati inoltre depositati motivi nuovi, ampiamente reiterativi delle già esposte prospettazioni, ribaditi, quanto alle dichiarazioni di responsabilità, richiamando il contenuto della sentenza parzialmente - assolutoria emessa dal Tribunale di Napoli Nord con rito ordinario nei confronti di alcuni degli originari coimputati in ordine ai medesimi fatti.
4. Il ricorso è fondato limitatamente all'aumento di pena operato ai sensi ELart. 63, comma quarto, cod. pen.; nel resto, va, nel complesso, rigettato, poiché proposto per motivi in parte infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte come motivi di appello, e già incensurabilmente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento ५ delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
4.1. Anche nei confronti ELimputato OR, la Corte di appello ha essenzialmente valorizzato, ai fini delle dichiarazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti [rispettivamente, per i reati di cui al capo A), al capo B), ai capi C) e D), ff. 26 ss., 40 ss., 44 ss. della sentenza impugnata).
4.1.1. In riferimento al reato di cui al capo A), richiamati i riferimenti alle condotte tenute dal coimputato BO RE, le acquisite intercettazioni, i servizi di osservazione e le videoriprese operate, anche quanto alla prova delle minacce rivolte ai committenti dei lavori de quibus ed alla effettiva formulazione delle richieste estorsive, il contributo concorsuale di OR FA emerge in particolare dalle conversazioni n. 1515, n. 1535, n. 1530, n. 1540: l'OR, che ELiniziativa delittuosa era, come espressamente contestato, il mandante, viene costantemente informato ELandamento delle trattative, anche ai fini della riduzione ELimporto inizialmente richiesto alla vittime "in misura maggiore rispetto al valore reale dei lavori", ed impartisce ripetutamente le necessarie direttive (ff. 30 ss. della sentenza impugnata). L'invocata desistenza non è configurabile per le medesime ragioni illustrate in riferimento all'analoga doglianza del coimputato BO RE.
4.1.2. Anche in riferimento al reato di cui al capo B), le acquisite intercettazioni documentano le minacce e le richieste rivolte alla vittima, e l'OR interviene ancora una volta come mandante, cui gli altri concorrenti riferiscono sull'andamento delle trattative con la vittima, inizialmente affrontando il problema ELiniziale sottostima del valore dei lavori edili de quibus e successivamente impartendo direttive su come condurre le trattative con la vittima, sia in riferimento all'an che al quantum debeatur. I fatti accertati non integrano il mero tentativo, per le medesime ragioni illustrate in riferimento all'analoga doglianza del coimputato BO RE.
4.1.3. Come per i reati di cui ai capi A) e B), anche in riferimento ai reati di cui ai capi C) e D) la Corte di appello ha essenzialmente valorizzato, a fondamento delle contestate dichiarazioni di responsabilità, le acquisite intercettazioni (puntualmente riportate a ff. 44 ss. della sentenza impugnata). Per entrambi gli episodi, le conversazioni intercettate documentano, in particolare, che due soggetti [rispettivamente, IA TU quanto alla vicenda di cui al capo C) e CR CH quanto alla vicenda di cui al capo D)] avevano separatamente chiesto l'intervento di FA OR per ottenere 10 che i propri creditori adempissero i propri debiti, e che l'OR si era attivato, non soltanto sfruttando il carisma malavitoso che gli veniva riconosciuto nel territorio di riferimento in considerazione della sua notoria posizione di vertice in seno al sodalizio omonimo, ma, in entrambi i casi, procurando l'inoltro ai debitori, da parte di concorrenti, di richieste di adempimento accompagnate da minacce esplicite. I predetti creditori hanno nel corso delle indagini preliminari ammesso di essersi rivolti all'OR per l'esazione dei crediti de quibus;
la Corte di appello ha motivatamente ritenuto non credibili le dichiarazioni della TU nella parte in cui la dichiarante pretendeva, del tutto inverosimilmente, di non conoscere il carisma criminale ELOR (non avendo conseguentemente spiegato credibilmente la ragione per la quale si sarebbe rivolta proprio a lui per l'esazione del proprio credito verso un terzo).
4.1.4. Prima di esaminare le doglianze riguardanti la corretta qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi C) e D), è necessario, per esigenze di ordine logico, esaminare le doglianze riguardanti la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), per la rilevanza che la sua configurabilità può assumere ai fini delle predetta questione. Anche tali doglianze sono meramente reiterative di censure già formulate con i motivi di gravame e già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, che compiutamente illustrato (ff. 52 s. della sentenza impugnata) le ragioni per le quali la predetta circostanza aggravante è stata configurata in relazione ai quattro reati accertati, tutti commessi con il c.d. "metodo mafioso", ovvero avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla conosciuta appartenenza degli estorsori al sodalizio di tipo camorristico egemone in zona, denominato "clan OR", nell'ambito del quale FA OR ricopriva un incidentalmente verificato ruolo di vertice, oltre che al fine di agevolare le attività ed il raggiungimento delle finalità del predetto sodalizio, ovvero, ed in particolare, di rafforzare il controllo del territorio di riferimento, nell'ambito del quale tendenzialmente ogni attività d'impresa doveva essere assoggettata ad estorsione, precisando, quanto a quest'ultimo profilo, che in tutte le vicende estorsive contestate "si configura l'aggravante in questione anche nella sua caratterizzazione soggettiva, ossia sul versante della finalità di agevolare il clan e rafforzarne il potere, perché l'imposizione del pizzo agli imprenditori della zona costituiva uno degli oggetti sociali e delle attività più redditizie ELassociazione forzoso recupero dei crediti un'attività dimostrativa della forza del clan di ed condizionamento degli interessi del territorio e dunque della capacità 19 ELorganizzazione di decidere anche le controversie relative a rapporti obbligatori".
4.2. Il motivo riguardante la qualificazione giuridica dei fatti accertati di cui ai capi C) e D) (i quali, secondo il ricorrente, sarebbero privi di rilevanza penale, o comunque integrerebbero un mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, in presenza di mere richieste di saldare debiti di terzi, non accompagnate da violenze o minacce, e comunque perseguendo un profitto non ingiusto) è infondato.
4.2.1. La Corte di appello ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, all'epoca dominante, per il quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni avrebbe natura di c.d. reato di mano propria, caratterizzato, in quanto tale, dalla necessità che la condotta tipica sia posta in essere dal creditore, e non da terzi dallo stesso delegati per l'esazione del credito, ricorrendo, in quest'ultimo caso, sempre e comunque il reato di estorsione.
4.2.2. Il successivo intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 01, 02 e 03) ha, tuttavia, chiarito che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo: trattasi di orientamento, favorevole all'odierno imputato, che il collegio condivide e ribadisce. Peraltro, le Sezioni Unite, oltre ad aver chiarito anche che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, hanno anche evidenziato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. In proposito, hanno, in particolare, ricordato, in motivazione, che, tradizionalmente, secondo la giurisprudenza di legittimità, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione ELart. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri 12 interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, US, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Questo orientamento è stato condiviso e ribadito. Partendo dai principi che: il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo;
il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, si è osservato che, di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si è ancora precisato, in via ulteriormente consequenziale, che, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.: essere "i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi (...) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste" dall'art. 416-bis cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità ELart. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi. D'altro canto, questa Corte ha già chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del 13 if conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117).
4.2.3. Applicando i principi che precedono ai casi in esame, occorre osservare che, in riferimento alla vicenda di cui al capo D), è risultato accertato che l'OR ha percepito parte della rata mensile versata dal debitore (che aveva ottenuto la rateizzazione del debito: cfr. f. 48 della sentenza impugnata), traendo quindi un profitto personale sicuramente indebito, il che evidenzia di per sé la legittimità della qualificazione giuridica della vicenda cui è conclusivamente addivenuta la Corte di appello.
4.2.4. In riferimento alla vicenda di cui al capo C), la Corte di appello ha incensurabilmente ravvisato, nelle modalità ELintervento ELOR, che (senza averne titolo) assunse unilateralmente l'iniziativa di procurare al debitore CR CH uno sconto del proprio debito, peraltro fondato su "ragioni di credito" non dimostrate in toto, "attesa la rilevante differenza tra il debito ammesso dalla vittima CH CR e la somma pretesa dal creditore" (cfr. f. 48 della sentenza impugnata), cui la creditrice (apparentemente senza ragione) prestò acquiescenza: trattasi, secondo l'incensurabile valutazione della Corte di appello, di una "tipica manifestazione delle organizzazioni mafiose che esercitano il controllo del territorio attraverso personali attività, volte alla repressione dei fatti commessi in danno di soggetti partecipi ELorganizzazione o che comunque alla stessa si rivolgano per la risoluzione di problematiche (...) l'esercizio di potestà sostitutive dei pubblici poteri costituisce una delle più eclatanti manifestazioni delle realtà criminali le quali mirano non soltanto all'arricchimento attraverso la consumazione di una o più fattispecie di delitto, ma anche al controllo della popolazione vivente all'interno del territorio controllato" (cfr. ff. 49 s. della sentenza impugnata). Si è aggiunto, conclusivamente, che "gli esiti delle attività di captazione attestano inequivocabilmente il convincimento dei creditori, i quali, convinti che solo attraverso l'intervento di appartenenti alla malavita organizzata locale si potesse giungere ad una positiva soluzione della problematica, non si rivolsero (...) all'autorità giudiziaria per pervenire all'esazione di un credito apparentemente legittimo, ma consapevolmente optarono per ricorrere ad una consorteria mafiosa nella certezza che attraverso l'intimidazione della controparte soggiogata dalla capacità intimidatoria della cosca potesse risolversi a loro favore la questione" (cfr. f. 50 della sentenza impugnata).
4.2.5. La ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (cfr. f. 52 della sentenza impugnata) anche nella sua caratterizzazione soggettiva, ossia sul versante della finalità di agevolare il clan e 14 rafforzarne il potere ("perché il forzoso recupero dei crediti costituiva un'attività dimostrativa della forza del clan di condizionamento degli interessi del territorio e dunque della capacità ELorganizzazione di decidere anche le controversie relative a rapporti obbligatori") evidenzia che, attraverso le accertate condotte di cui ai capi C) e D) il terzo (rispetto ai rapporti creditizi che, in ipotesi, fondavano le pretese azionate) OR, intervenuto, con minacce, a procurare l'adempimento dei debiti, talora percependo immediatamente delle somme, talaltra imponendone la rinegoziazione, perseguisse, in ogni caso, finalità proprie (anche se riferibili al sodalizio egemone sul territorio di riferimento, del quale era esponente di spicco), traendo quindi un profitto sicuramente indebito, il che evidenzia la legittimità della qualificazione giuridica di entrambe le vicende, cui è conclusivamente addivenuta la Corte di appello.
4.3. Per quanto riguarda, infine, la mancata commisurazione della pena base sul minimo edittale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della contestata recidiva, la pretesa eccessività ELaumento della pena base operato a titolo di continuazione, la Corte di appello (ff. 52 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato l'allarmante personalità ELimputato, documentata anche dai precedenti penali e la notevole gravità delle condotte accertate, reiteratamente commesse, e non, quindi, episodiche, in difetto di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza (tal non apparendo, in particolare, il comportamento processuale pur legittimamente tenuto), comunque pervenendo ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi, commisurata partendo come pena-base da una pena prossima al minimo piuttosto che al massimo edittale, operando un contenuto aumento per la continuazione con i tre reato- satellite, senza operare alcun aumento per la contestata recidiva.
4.4. Il motivo che lamenta omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione, ex art. 63, comma quarto, cod. pen., ELaumento per la circostanza aggravante concorrente ulteriore di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416- bis.1 cod. pen.) rispetto a quella di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., ritenuta più grave è fondato.
4.4.1. Questa Corte (Sez. 2, n. 5911 del 22/11/2012, dep. 2013, Bonaccorsi, Rv. 254527 01) ha già chiarito che, in tema di concorso di - circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la 15 f ritenga;
in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione ELaumento. Invero, in presenza della possibilità di operare aumenti facoltativi (con riguardo all'an, ovvero anche al quantum, sia pure entro limiti predeterminati ex lege) di pena per una o più circostanze aggravante (nella specie, in presenza del concorso di circostanze aggravanti disciplinato dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.), il giudice del merito ha lo specifico dovere di motivare sia sulle ragioni per le quali egli in ipotesi ritenga di non operare l'aumento facoltativo, sia su quelle per le quali ritenga di operarlo, ed in quale misura, valorizzando, in particolare, oltre agli ordinari indici di cui all'art. 133 cod. pen., la valenza concreta della specifica circostanza aggravante concorrente (in questo senso, sia pur in relazione a diversa fattispecie, in tema di recidiva facoltativa, Sez. U, n. 5859 del 27/10/, dep. 2012, Marciano, Rv. 251690 01); e, secondo quanto - ordinariamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, quanto più il giudice intenda discostarsi dall'aumento minimo, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente gli elementi cui abbia ritenuto di attribuire rilievo.
4.4.2. Nel caso di specie, la sussistenza della dedotta violazione di legge è evidenziata dal fatto che la Corte di appello, pur avendo convenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., ha disposto un aumento di pena per la (meno grave) circostanza aggravante concorrente di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) nella misura di anni uno di reclusione, senza alcuna motivazione (pur in presenza di uno specifico motivo di appello che contestava l'analoga determinazione del Tribunale), nonostante il fatto che l'aumento era facoltativo, e comunque poteva in astratto essere operato dalla misura minima di un giorno di reclusione. Ne consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente al punto della sentenza impugnata in oggetto, con rinvio per nuova valutazione ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si atterrà al suddetto principio di diritto.
4.5. Manifestamente infondate sono, infine, le censure fondate su quanto disposto dalla sopravvenuta sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli Nord prodotta nell'interesse ELimputato, che, in particolare, nei confronti di alcuni concorrenti ha qualificato come tentato il reato di cui al capo A), e riqualificato ex art. 393 cod. pen. il reato di cui al capo D).
4.5.1. Deve premettersi che le note difensive contengono riferimenti alla predetta pronuncia in parte erronei (nessun imputato risulta assolto da qualcuna delle imputazioni perché il fatto non costituisce reato), in parte privi di possibile rilievo (sono, infatti, all'evidenza irrilevanti le assoluzioni di concorrenti per non aver commesso il fatto). 16 4.5.2. Prive di rilievo nell'ambito delle odierne valutazioni sono anche la qualificazione giuridica del reato di cui al capo A) in forma tentata e del reato di cui al capo D) ex art. 393 cod. pen., 4.5.3. Questa Corte (Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Rv. 259461 - 01; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 269232 - 01; Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271928-01) è tradizionalmente ferma nel ritenere, infatti, che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui i due diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi, ed ha più recentemente ribadito che non sarebbe ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Rv. 277902 – 01). Va, in particolare, ribadito l'orientamento per il quale il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269757 01: fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilità ontologica).
4.5.4. Sulla base di quanto premesso, osserva il collegio che le acquisite risultanze legittimano in pieno le conclusive determinazioni, in punto di responsabilità ELimputato, della Corte di appello, che non risultano scalfite dalle conclusioni cui è pervenuto altro organo giudicante di primo grado all'esito del processo celebrato con rito ordinario (e quindi diverso) nei confronti di alcuni dei concorrenti. 17 .
4.6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di OR FA limitatamente all'aumento di pena ex art. 63, quarto comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che colmerà la lacuna motivazionale innanzi evidenziata. Nel resto, il ricorso di OR FA è, nel complesso, infondato, e va rigettato;
va dichiarata irrevocabile la dichiarazione di responsabilità ELimputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A) - B) - C) - D).
5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del suo ricorso, BO RE, ai sensi ELart. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa ELinammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OR FA limitatamente all'aumento di pena ex art. 63, quarto comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di OR FA e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di BO RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente eifern Sergio Beltrani Giovanna Verga s age DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 FEB. 2022 IL CASSACANCELLERE Claudia Planelli T R G O N C 3 18