Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 3
Della composizione, collegiale o monocratica, del Tribunale nella udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, come in genere della composizione del collegio in tale udienza, fa fede il processo verbale di udienza e non l'intestazione della sentenza; la discordanza tra quest'ultima e il verbale di udienza può essere superata con la procedura di correzione degli errori materiali (Nella specie, la S.C., rilevato che non veniva contestata la circostanza che il giudizio di appello aveva avuto trattazione collegiale e che il giudice estensore era anche il presidente del collegio, ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità della sentenza, dalla cui intestazione risultava che essa era stata deliberata in composizione monocratica, sottoscritta dal solo estensore).
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, la prescrizione annuale del credito dello spedizioniere nei confronti del vettore, conseguente all'inserimento nel contratto di trasporto della clausola di assegno e alla mancata riscossione, da parte del vettore, del prezzo della merce consegnata, il cui corso inizia a decorrere dopo il terzo mese dalla conclusione del contratto, non è interrotta o sospesa se vi sia stata già una precedente richiesta avente ad oggetto il credito (anche se eventualmente non formulata per iscritto) e la stessa sia stata già respinta per iscritto dal debitore, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva o sospensiva alla reiterazione di una richiesta già respinta per iscritto (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile in compensazione un credito dello spedizioniere nei confronti del vettore senza prendere in considerazione un documento proveniente da quest'ultimo con il quale veniva respinta la richiesta formulata dallo spedizioniere, e ritenuto altresì utile, ai fini della sospensione della prescrizione, una successiva lettera con la quale veniva reiterata la richiesta già respinta).
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'inserimento della clausola di assegno nel contratto di trasporto dà luogo ad un mandato, sicché, quando il contratto è concluso, con il vettore, dallo spedizioniere, in nome proprio, ma per conto del venditore delle cose e creditore del prezzo, così come lo spedizioniere assume la posizione del mittente nel contratto di trasporto, così, se il contratto di trasporto presenta la predetta clausola, egli può assumere, rispetto al vettore, la posizione di mandante nel mandato ad incassare. Ne consegue che il venditore della merce e creditore del prezzo, in base all'art. 1705, secondo comma, cod. civ., può agire nei confronti del vettore per l'importo dell'assegno, dopo che il vettore ha consegnato la merce senza esigerne il pagamento, sostituendosi in tal modo nell'esercizio dei diritti inerenti al rapporto sorto tra lo spedizioniere e il vettore per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dello spedizioniere. Quest'ultimo peraltro, sino a quando il mandante non eserciti direttamente quei diritti nei confronti del vettore, resta legittimato ad agire nei confronti del vettore in quanto parte del contratto di trasporto e del mandato che vi accede, relativo all'importo dell'assegno non riscosso dal vettore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN HA INTERNATIONALE TRANSPORTE, nella persona del titolare NS AR, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo studio dell'avvocato FORTI BASILIO, che lo difende unitamente all'avvocato PESCE ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.I.T.TA.M. Spedizioni Internazionali Terrestri Aerei Marittimi S.p.A., GIÀ OLD SITTAM Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.p.A., in persona del suo Vicepresidente Dott. Italo Cortellini, elettivamente domiciliata in ROMA V.LO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato COEN ROBERTO, che la difende unitamente agli avvocati NASSI CARLO, MONTANARI GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1310/98 del Tribunale di MILANO, sezione 2^ Civile emessa il 23/7/97 depositata il 12/02/98; RG. 14708/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato BASILIO FORTI;
udito l'Avvocato ROBERTO COEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il tribunale di Milano, con sentenza 12.2.1998, ha riformato la sentenza di primo grado pronunciata dal pretore e, in accoglimento dell'opposizione della società IT, ha dichiarato estinto per compensazione il credito che NS AR aveva fatto valere in confronto della società con una domanda d'ingiunzione. Il tribunale, per decidere la causa, ha risolto due questioni. La prima ha avuto ad oggetto la legittimazione della IT a far valere il credito opposto in compensazione.
Il tribunale ha accertato che la IT, in qualità di spedizioniere, aveva concluso con la ditta AR un contratto di trasporto internazionale di merci, che impegnava il vettore a consegnare la merce ritirando in pagamento del prezzo un assegno internazionale, cosa che il vettore aveva mancato di fare. Ha quindi considerato che la IT, quale mittente e mandante della riscossione, era legittimata a richiedere allo AR il pagamento degli assegni da cui erano gravate le cose da consegnare e quindi poteva opporre questo credito in compensazione di quelli fatti valere in suo confronto dallo stesso AR a titolo di noli relativi ad altri successivi contratti di trasporto intervenuti tra le parti. La seconda questione risolta ha avuto ad oggetto lo stabilire se il credito della IT s'era o no già prescritto quando erano sorti i crediti dello AR. Il tribunale ha accertato che il primo contratto di trasporto era stato stipulato nel marzo 1994, come risultava dalla lettera di vettura dell'11.3.1994. Ha considerato che, secondo l'art. 32.1. lett. c) della CMR, la convenzione di Ginevra del 19.5.1956, per il caso in esame, il termine di prescrizione di un anno era iniziato a decorrere dopo tre mesi dalla conclusione del contratto.
Ha ancora considerato che la IT aveva fatto pervenire allo AR, il 10.6.1994, una richiesta di pagamento della somma seguita il 5.8.1994 da una fattura per l'importo in contestazione e che perciò il suo credito non era prescritto quando erano stati conclusi, tra il 15.6.1995 e il 5.8.1995, gli altri contratti di trasporto per i quali lo AR aveva reclamato il pagamento dei noli.
L'eccezione di compensazione è stata quindi ritenuta fondata in base all'art. 1242 cod. civ. 2. - NS AR ha proposto ricorso per cassazione.
La società IT ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. - Il primo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ed artt. 132 e 158 cod. proc. civ. e 119 disp. att.).
Il ricorrente osserva che la sentenza avrebbe dovuto essere deliberata dal collegio, mentre dalla sua intestazione appare essere stata deliberata in composizione monocratica e del resto reca in calce una sola firma.
Il motivo non è fondato.
2.1. - L'appello avverso la sentenza del pretore è stato proposto con la citazione notificata il 17.12.1996, la causa è stata assunta in decisione l'8.4.1997 e la sentenza è stata depositata il 12.2.1998.
Doveva essere dunque trattato e deciso dal tribunale in composizione collegiale (art. 48, comma secondo, lett. a, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo risultante dall'art. 88 della L. 26 i novembre
1990, n. 353, ed artt. 351 e 352 cod. proc. civ., nel testo risultante dagli artt. 55 e 57 della stessa legge. Queste norme sono entrate in vigore dal 30 aprile 1995, in base all'art. 6 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. con modif. nella L. 6 dicembre 1994, n. 673, e non hanno subito modifiche se non con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che è successivo al deposito della sentenza e sulle cui vicende non è perciò il caso di soffermarsi).
2.2. - Risulta dal fascicolo d'ufficio del giudizio che si è svolto davanti al tribunale, che, con decreto 22.1.1997, il presidente della 2^ sezione fissava per la prima comparizione davanti al collegio l'udienza del 17.3.1997 e nominava come relatore il Dott. Capelli.
Il verbale della prima udienza indica che le parti comparvero davanti al collegio composto dalla dr.ssa Capelli, dalla Dr.ssa Filippi e dal Dr. Spera e che il collegio rinvio la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.4.1997. Il verbale di questa udienza indica che le parti comparvero davanti al collegio e che questo si riservò la decisione.
Non sembra dunque vi possano esservi dubbi ne' del resto ne sono stati prospettati a riguardo del fatto che l'appello abbia avuto trattazione collegiale e che ciò sia avvenuto davanti ad un collegio di cui magistrato presidente e relatore è stata la Dr.ssa Emilia Capelli.
La sentenza ne reca la sottoscrizione.
2.3. - Orbene, la circostanza che la sentenza, nella intestazione, contenga l'indicazione che a deliberarla sia stato il giudice istruttore in funzione di giudice unico non riflette quanto risulta dal processo verbale di udienza.
Della composizione, collegiale o monocratica, del tribunale nella udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, come in genere della composizione del collegio in tale udienza, fa fede il processo verbale di udienza e non l'intestazione della sentenza e la discordanza per sè si presta ad essere superata con la procedura di correzione degli errori materiali (Sez. Un. 12 marzo 1999 n. 118). D'altro canto, se non sia data prova del contrario, deve presumersi che a deliberare la sentenza siano stati gli stessi giudici che hanno preso parte all'udienza in cui la causa è passata in decisione.
La circostanza che la sentenza sia stata sottoscritta dalla sola Dr.ssa Emilia Capelli non dimostra il contrario, perché la sentenza, quando estensore della motivazione ne è il presidente, non deve recare che la sua sottoscrizione.
Ciò vale poi ad escludere che la sentenza non rechi la sottoscrizione dei giudici che l'hanno deliberata. 3. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre a difetto di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., all'art. 21 della CMR, ed agli artt. 1692,
1708 secondo comma, e 1709 cod. civ., nonché in relazione agli artt. 1203 cod. civ. e 81 cod. proc. civ.). 3.1. - Il primo degli argomenti svolti nel motivo riguarda il punto della decisione che concerne il mandato all'incasso del prezzo della merce.
Il ricorrente osserva che il tribunale non ha considerato il complesso dei documenti prodotti e si è basato sulla sola lettera di vettura, mentre la lettera di incarico escludeva tale mandato. Ma - prosegue il ricorrente - la lettera di vettura non è richiesta per la validità del contratto di trasporto internazionale di merci e non ne costituisce il solo mezzo di prova, tanto più per quanto concerne patti solo collegati al contratto di trasporto. Il motivo non è fondato.
Nel ricorso non si indica quale, secondo la parte, sia stato il completo contenuto della lettera d'incarico. D'altro canto, dal suo diretto esame appare che il documento, proveniente dallo spedizioniere IT, faceva cumulativo riferimento a più trasporti, senza contenere alcuna specifica indicazione circa l'oggetto e le condizioni di quello oggetto della controversia. Si deve dunque escludere che il tribunale sia incorso nel vizio appena riferito, quando, per accertare l'esistenza della clausola relativa all'assegno di valore, si è fondato sulla lettera di vettura, che, secondo l'art.
6.2. lett. c, della CMR può appunto contenerla.
3.2. - Il secondo argomento consiste nel sostenere che non potrebbe essere configurata una responsabilità del ricorrente sulla base dell'art. 21 della CMR, perché questa si applica quando la clausola di assegno ha ad oggetto una consegna verso pagamento in contanti, mentre nel caso la lettera di vettura faceva riferimento ad una consegna contro assegno internazionale.
Aggiunge il ricorrente che il vettore, in questo caso, non risponde delle conseguenze della riconsegna, non essendo previsto un controllo da parte sua di documenti bancari od altro, certamente non afferenti alla consegna della merce.
Anche questo argomento non è fondato.
Il tema per cui il vettore non avrebbe avuto onere di verificare i documenti bancari non è pertinente in un caso in cui la consegna della merce è avvenuta senza che il vettore abbia richiesto al destinatario il titolo di pagamento indicato nella lettera di vettura.
D'altra parte, il tribunale, con accertamento di merito, ha detto che l'assegno internazionale, per le peculiari garanzie che lo accompagnano, ha il valore sostanziale di un pagamento in denaro. 3.3. - Terzo ed ultimo argomento quello che la IT, che non era proprietaria della merce, non avrebbe potuto essere considerata legittimata a richiedere al vettore il pagamento dell'assegno. Nè la IT aveva provato d'essere stata surrogata dal venditore della merce nel suo diritto al pagamento del prezzo verso il compratore della merce e destinatario del trasporto. Anche questo terzo argomento non è fondato.
La clausola di assegno inserita nel contratto di trasporto di cose da luogo ad un mandato.
Quando il contratto di trasporto è concluso con il vettore dallo spedizioniere, in nome proprio, ma per conto del venditore delle cose e creditore del prezzo, come lo spedizioniere assume la posizione del mittente nel contratto di trasporto, così, se il contratto di trasporto presenta la clausola di assegno, egli può assumere rispetto al vettore la posizione di mandante nel mandato ad incassare.
Il venditore della merce e creditore del prezzo, in base all'art. 1705, secondo comma, può ben agire direttamente nei confronti del vettore, per l'importo dell'assegno, dopo che il vettore ha consegnato la merce senza esigerne il pagamento.
Ma il venditore della merce, creditore del prezzo e mandante dello spedizioniere, si sostituisce in tal modo nell'esercizio dei diritti inerenti al rapporto sorto tra spedizioniere e vettore per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dello spedizioniere. Se, dal momento in cui il mandante esercita direttamente tali diritti in confronto del vettore, cessa la legittimazione dello spedizioniere, sino a tanto che il mandante non si sia sostituito allo spedizioniere, questi, in quanto parte del contratto di trasporto e del mandato che vi accede, relativo all'incasso dell'assegno, è titolare del diritto che deriva dall'inadempimento di tale obbligo.
Diritto di cui l'art. 21 della CMR, come l'art. 1692 cod. civ., individuano l'oggetto nell'importo dell'assegno non riscosso e che compete nei confronti del vettore al mittente come tale, e non al mittente in quanto venditore.
Dunque, la legittimazione dello spedizioniere non richiedeva una surrogazione nei suoi diritti ad opera del mandante e venditore della merce.
4. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 32 della CMR e 1242 cod. civ.). Concerne la questione della prescrizione del credito opposto in compensazione.
4.1. - Il tribunale ha ragionato sul presupposto che se la prescrizione del credito della IT non si era verificato prima che sorgesse il credito del ricorrente, la prescrizione del primo credito, maturatasi dopo, non poteva paralizzare l'eccezione di compensazione: ciò sulla base dell'art. 1242, secondo comma, cod. civ. Questo punto della decisione non ha costituito oggetto di ricorso.
4.2. - Non può essere d'altra parte presa in considerazione la questione, su cui la IT si è soffermata nel controricorso, cioè che il credito del ricorrente, quando è stato esercitato, s'era già prescritto.
La questione è stata esaminata dal tribunale, che l'ha risolta in senso negativo ed il punto non ha costituito oggetto di ricorso incidentale.
4.3. - La questione posta dal motivo è la seguente.
Il diritto della IT, considerata la durata di un anno della prescrizione ed il suo termine iniziale, si sarebbe prescritto entro il 10.6.1995 e tutti i crediti del ricorrente gli sono successivi. Il tribunale ha però considerato che la IT aveva fatto pervenire al ricorrente una richiesta di pagamento il 10.6.1994, cui il 5.8.1994 aveva fatto seguito una fattura per l'importo controverso.
In considerazione di questo ha escluso che il diritto della IT fosse prescritto quando sorgevano - tra il 15.6.1995 e il 5.8.1995 - i crediti del ricorrente.
Questi obietta che, secondo l'art. 32.2 e 32.3. della CMR la prescrizione è sospesa da un richiesta per iscritto, fino al giorno in cui il vettore non la respinge per iscritto ed insieme non rende i documenti che accompagnavano la richiesta.
Osserva che egli ha respinto la richiesta con una nota appunto datata 10.6.1994, nota per nulla considerata dal tribunale. Aggiunge che quando una richiesta è respinta, una successiva che abbia lo stesso contenuto non ha la portata di sospendere la prescrizione.
Controbatte la IT che la richiesta non è stata fatta il 10.6.1994, ma con l'invio della fattura d'addebito il 5.8.1994 e che il ricorrente non ha provato d'averla respinta per iscritto. 4.3.1. - Il motivo è fondato.
4.3.2. - Ai numeri 2 e 3 l'art. 32 della CMR detta le seguenti disposizioni.
La prescrizione dei diritti che derivano dal contratto di trasporto verso il vettore è sospesa da una richiesta scritta rivolta al vettore.
La sospensione dura sino a quando la richiesta non è respinta per iscritto.
Se è respinta solo in parte la prescrizione riprende il suo corso solo per la parte che resta controversa.
La prova della ricezione del reclamo come della risposta è a carico della parte che vi ha interesse.
Una richiesta successiva che ha lo stesso oggetto d'una respinta non sospende la prescrizione.
Fatte salve le precedenti disposizioni, la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito. Lo stesso è per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione.
4.3.3. - Da queste disposizioni si trae che, come ha sostenuto il ricorrente, una richiesta che ha lo stesso oggetto di una precedente respinta non determina una ulteriore sospensione della prescrizione e che lo stesso vale a riguardo dell'interruzione.
Nel caso, dunque, si trattava di stabilire, da parte del tribunale, se la nota spese 5.8.1994 inviata dalla IT allo AR fosse stata preceduta da una risposta scritta di questi, che avesse espresso un rifiuto ad accogliere una richiesta della IT che avesse avuto lo stesso oggetto.
Si trattava quindi di prendere in esame la nota AR datata 10.6.1994.
Il tribunale al riguardo ha fatto riferimento anche ad una richiesta della IT allo AR nella stessa data, che la resistente nel controricorso ha negato d'avere inviato.
Che questa vi sia stata o no non muta i termini del problema. Se una richiesta con l'oggetto controverso v'è stata ed è stata respinta per iscritto, anche se la richiesta non è stata fatta per iscritto, non può riconoscersi effetto di sospensione od interruzione della prescrizione alla reiterazione di una richiesta respinta per iscritto.
4.3.4. - Il documento cui il ricorrente ha fatto riferimento appare avere riguardo alla questione oggetto della controversia: vi si fa cenno infatti dell'argomento del rapporto tra ordine di trasporto e lettera di vettura quanto alla clausola d'assegno.
Se la questione sia stata posta dalla IT allo AR nel quadro d'una richiesta ad esso rivolta di pagarle la somma corrispondente all'assegno che gravava la mercè o in altro contesto e ad altro fine, non è compito di questa Corte il valutarlo.
Le spetta solo rilevare che il giudice di merito, se l'avesse presa in considerazione, avrebbe potuto attribuire alla nota il significato di contenere il rifiuto di accogliere una precedente richiesta della IT avente quell'oggetto.
La Corte, d'altro canto, neppure può prendere in considerazione l'obiezione secondo cui mancherebbe la prova che il rigetto della richiesta non sia pervenuto alla IT, obiezione formulata del resto a proposito della fattura del 5.8.1994.
5. - Il ricorso è in parte rigettato e in parte accolto. La sentenza è cassata in accoglimento del terzo motivo, per le ragioni esposte ai numeri 4.3.3. e 4.3.4.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica nella corte d'appello di Milano.
Il giudice di rinvio compirà gli accertamenti previsti al n.
4.3.4. e si atterrà al seguente principio di diritto enunciato al punto 4.3.3.
Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003