Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1272
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Sentenza 29 gennaio 2003

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Della composizione, collegiale o monocratica, del Tribunale nella udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, come in genere della composizione del collegio in tale udienza, fa fede il processo verbale di udienza e non l'intestazione della sentenza; la discordanza tra quest'ultima e il verbale di udienza può essere superata con la procedura di correzione degli errori materiali (Nella specie, la S.C., rilevato che non veniva contestata la circostanza che il giudizio di appello aveva avuto trattazione collegiale e che il giudice estensore era anche il presidente del collegio, ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità della sentenza, dalla cui intestazione risultava che essa era stata deliberata in composizione monocratica, sottoscritta dal solo estensore).

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, la prescrizione annuale del credito dello spedizioniere nei confronti del vettore, conseguente all'inserimento nel contratto di trasporto della clausola di assegno e alla mancata riscossione, da parte del vettore, del prezzo della merce consegnata, il cui corso inizia a decorrere dopo il terzo mese dalla conclusione del contratto, non è interrotta o sospesa se vi sia stata già una precedente richiesta avente ad oggetto il credito (anche se eventualmente non formulata per iscritto) e la stessa sia stata già respinta per iscritto dal debitore, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva o sospensiva alla reiterazione di una richiesta già respinta per iscritto (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile in compensazione un credito dello spedizioniere nei confronti del vettore senza prendere in considerazione un documento proveniente da quest'ultimo con il quale veniva respinta la richiesta formulata dallo spedizioniere, e ritenuto altresì utile, ai fini della sospensione della prescrizione, una successiva lettera con la quale veniva reiterata la richiesta già respinta).

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'inserimento della clausola di assegno nel contratto di trasporto dà luogo ad un mandato, sicché, quando il contratto è concluso, con il vettore, dallo spedizioniere, in nome proprio, ma per conto del venditore delle cose e creditore del prezzo, così come lo spedizioniere assume la posizione del mittente nel contratto di trasporto, così, se il contratto di trasporto presenta la predetta clausola, egli può assumere, rispetto al vettore, la posizione di mandante nel mandato ad incassare. Ne consegue che il venditore della merce e creditore del prezzo, in base all'art. 1705, secondo comma, cod. civ., può agire nei confronti del vettore per l'importo dell'assegno, dopo che il vettore ha consegnato la merce senza esigerne il pagamento, sostituendosi in tal modo nell'esercizio dei diritti inerenti al rapporto sorto tra lo spedizioniere e il vettore per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dello spedizioniere. Quest'ultimo peraltro, sino a quando il mandante non eserciti direttamente quei diritti nei confronti del vettore, resta legittimato ad agire nei confronti del vettore in quanto parte del contratto di trasporto e del mandato che vi accede, relativo all'importo dell'assegno non riscosso dal vettore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1272
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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