Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione difetta della competenza funzionale ad accertare la continuazione in relazione ad un reato per il quale non sia passata in giudicato la relativa condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 42299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42299 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2560
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 15706/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LA SPEZIA, nei confronti di:
1) IA AL N. IL *28/04/1969* C/;
avverso l'ordinanza n. 2693/2006 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 25/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. VOLPE PE, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 25 gennaio 2010 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice della esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i delitti di rapina, commessi il *28 aprile 2006, il 28 agosto 2006 e il 3 ottobre 2006*, per i quali l'instante LV PU aveva riportato condanna, giusta sentenze del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Catania, 3 aprile 2007, e del giudice della udienza preliminare del Tribunale della Spezia, 9 ottobre 2007, e ha determinato la pena complessiva in sei anni, otto mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, mediante atto recante la data del 29 gennaio 2010, col denunzia violazione dell'art. 671 c.p.p., deducendo (e documentando mediante pertinenti produzioni) che la condanna inflitta dal giudice della udienza preliminare del Tribunale della Spezia, non è - in pendenza del giudizio di rinvio sul punto del trattamento sanzionatorio - passata in giudicato, sicché non può provvedersi in ordine alla applicazione della continuazione in executivis. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 19 maggio 2010, rileva: "non sussistevano i presupposti di legge per l'applicazione dell'istituto della continuazione in executivis".
4. - Il ricorso è fondato.
Il giudice della esecuzione difetta della competenza funzionale ad accertare la continuazione in relazione a reato pel quale non sia passata in giudicato la condanna relativa.
Consegue l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010