Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2015, n. 31932
CASS
Sentenza 2 luglio 2015

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L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Fattispecie in tema di abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi, in cui la Corte ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità rilevando che lo scarico dei rifiuti veniva effettuato su terreno di proprietà di soggetto estraneo al reato, in tal modo trasformando il terreno altrui in una discarica).

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  • 1Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVA
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    È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …

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  • 2Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fatto
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    Quanto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), istituto di diritto penale sostanziale applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., anche in sede di legittimità ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693), occorre preliminarmente chiedersi se sia applicabile anche ai reati che, come nel caso di specie, prevedono specifiche soglie di punibilità, principio implicitamente affermato …

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  • 3Particolare tenuità del fatto: i reati tributari privi di soglie di punibilità
    Sylos Labini Emanuele · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2017

    Con la pronuncia che può leggersi in allegato, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rispetto ai reati tributari circostanziati sprovvisti di soglie di punibilità. La vicenda risulta particolarmente interessante altresì sotto il profilo del diritto intertemporale, giacché con tale decisione, viene confermato l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, le quali ritengono che l'istituto de quo debba essere applicato anche a fatti anteriormente commessi alla sua entrata in vigore ex art. 2, comma 4, c.p. in conformità all'art. 25, comma 2, Cost.[1]. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2015, n. 31932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31932
Data del deposito : 2 luglio 2015

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