Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Fattispecie in tema di abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi, in cui la Corte ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità rilevando che lo scarico dei rifiuti veniva effettuato su terreno di proprietà di soggetto estraneo al reato, in tal modo trasformando il terreno altrui in una discarica).
Commentari • 3
- 1. Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVAhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Quanto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), istituto di diritto penale sostanziale applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., anche in sede di legittimità ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693), occorre preliminarmente chiedersi se sia applicabile anche ai reati che, come nel caso di specie, prevedono specifiche soglie di punibilità, principio implicitamente affermato …
Leggi di più… - 3. Particolare tenuità del fatto: i reati tributari privi di soglie di punibilitàSylos Labini Emanuele · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2017
Con la pronuncia che può leggersi in allegato, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rispetto ai reati tributari circostanziati sprovvisti di soglie di punibilità. La vicenda risulta particolarmente interessante altresì sotto il profilo del diritto intertemporale, giacché con tale decisione, viene confermato l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, le quali ritengono che l'istituto de quo debba essere applicato anche a fatti anteriormente commessi alla sua entrata in vigore ex art. 2, comma 4, c.p. in conformità all'art. 25, comma 2, Cost.[1]. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2015, n. 31932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31932 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 02/07/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2812
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 42167/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA UR N. IL 26/03/1958;
avverso la sentenza n. 1065/2010 TRIBUNALE di CASSINO, del 26/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ranaldi Gianrico di Cassino. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 febbraio 2014 il Tribunale di Cassino ha condannato TE EL alla pena di Euro 8000 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lettera a), per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.
2. Hanno presentato ricorso i difensori, sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per mancato riconoscimento della possibilità dell'imputato di accedere alla definizione alternativa del rito ex art. 141 disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 162 bis c.p., a seguito della riqualificazione del reato operata dalla sentenza. Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 192, art. 256, comma 1, lett. a, e correlato vizio motivazionale. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 133 c.p., e vizio motivazionale per omessa motivazione sulla irrogazione di una pena base cinque volte superiore il minimo edittale.
Nella discussione in sede di pubblica udienza il difensore ha prospettato l'applicabilità da parte del giudice di legittimità alla fattispecie dell'art. 131 bis c.p., in combinato disposto con l'art. 129 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve anzitutto permettersi, a proposito della richiesta di applicazione del sopravvenuto art. 131 bis c.p., che già si è formata giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che "la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito." (così Cass. sez. 3^, 8 aprile 2015 n. 15449; conforme Cass. sez. 4^, 17 aprile 2015 n. 22381). Tale lettura e condivisa da questo collegio. Peraltro, nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuità del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta gravemente antisociale, lo scarico dei rifiuti abbandonati veniva effettuato su un terreno di proprietà di una persona che nulla aveva a che fare con chi trasformava la sua proprietà, in tal modo, in una discarica.
3.1 Il primo motivo, allora, prendendo le mosse dal fatto che l'azione penale era stata esercitata nei confronti dell'imputato perché "depositava in modo incontrollato, sul terreno di proprietà di RE CO, rifiuti pericolosi e non", ha dato atto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, riqualifica il reato contestato come deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256, comma 1, lett. a. Ma, mentre l'imputazione declinava appunto che il deposito incontrollato contenesse anche rifiuti speciali pericolosi, così da integrare la fattispecie ex art. 256, comma 1, lett. b, che prevede la pena cumulativa dell'arresto e del ammenda, il reato come qualificato dal Tribunale avrebbe i requisiti di ammissibilità all'oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p.. Osserva allora il ricorrente che la sentenza 15 dicembre 1995 n. 530 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 162 bis e 517 e 519 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano la facoltà per l'imputato di proporre domanda di oblazione in relazione al fatto diverso contestato in dibattimento, con conseguente rimessione in termini. Inoltre la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che, ex art. 6, paragrafo 3, lett. a) e b), CEDU, la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata d'ufficio dal giudice. Non può dunque essere esercitato "a sorpresa" il potere di riqualificazione del giudice, tenendo conto altresì dell'art. 111 Cost., comma 2, e pertanto effettuando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p.. L'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, indica poi - stabilendo che "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra, per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima"- che il momento di apertura del dibattimento non è più un termine invalicabile per chiedere l'oblazione. Da tutto ciò deriverebbe che la sentenza - la quale non ha consentito all'imputato, a seguito dell'operata riqualificazione, di avvalersi della oblazione - dovrebbe essere annullata "affinché il giudice del rinvio possa adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 Cost., art. 162 bis c.p., art. 141 disp. att. c.p.p.". Il motivo, come si è visto ben argomentato, non ha potuto tener conto - essendo stato depositato il ricorso in data 20 giugno 2014 - di un recente intervento delle Sezioni Unite (S.U. 26 giugno - 22 luglio 2014 n. 32351) il quale, dirimendo un precedente contrasto, ha chiarito che, qualora sia contestato un reato per cui non è consentita l'oblazione ordinaria ex art. 162 c.p., ne' l'oblazione speciale ex art. 162 bis c.p., l'imputato, se ritiene che il reato possa essere diversamente qualificato in un reato per cui l'oblazione è consentita, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, di formulare l'istanza di oblazione, per cui, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 c.p.p., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio. E nel caso di specie il ricorrente non ha affatto addotto di avere adempiuto a tali oneri. Nè, d'altronde, può influire sulla fattispecie la sentenza Drassich, poiché, come si è appena visto, non si tratta della impossibilità di avvalersi del diritto al contraddittorio, bensì l'impossibilità di effettuare l'oblazione deriva proprio dall'omesso esercizio del diritto al contraddittorio - pur a lui garantito - da parte dell'imputato nel senso di evidenziare la sussistenza dei presupposti per la riqualificazione del reato. E non è comunque prospettabile nella diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio proprio alla luce della regola di sistema espressa dalla nota sentenza, qualora l'imputato abbia - come nel caso in esame - la possibilità di impugnare la sentenza (v. da ultimo Cass. sez. 2^, 4 marzo 2015 n. 12612, Cass. sez. 2^, 11 aprile 2014 n. 17782 e Cass. sez. 2^, 9 maggio 2012 n. 32840). Impugnazione, si osserva peraltro, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere fondata sull'avere il ricorrente fatto valere dinanzi al giudice di merito il suo interesse all'oblazione adempiendo gli oneri indicati dal sopra citato arresto delle Sezioni Unite.
Il motivo, in conclusione, non è accoglibile.
3.2 Il secondo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 192, art. 256, comma 1, lett. a, e correlato vizio motivazionale, nonostante tale conformazione della sua rubrica, in realtà ha un contenuto fattuale, poiché a ben guardare si sostiene sull'asserto che "l'ordito motivazionale contraddice oggettivamente le risultanze dell'esame dibattimentale del testimone IO IN ... così come del testimone D'SA IM, tenuto conto altresì di una conferma da parte del maresciallo dei carabinieri De Angelis Luca. Da tale compendio probatorio emergerebbe una "prospettiva liberatoria per l'imputato". Si tratta, evidentemente, di una versione alternativa dell'esito del compendio probatorio, tramite la quale si chiede inammissibilmente al giudice di legittimità, per di più artificiosamente estrapolando alcuni elementi da un contesto di ambito superiore, di verificare la fondatezza dell'accusa.
D'altronde, nel caso di specie, non si ravvisa carenza e/o insufficienza motivazionale, ne' tantomeno manifesta illogicità nell'iter della motivazione laddove ricostruisce le prove del fatto. Il motivo risulta pertanto privo di alcun pregio.
3.3 Evidentemente fondato invece è il terzo e ultimo motivo, che lamenta, in sostanza, la mancata determinazione della pena secondo i criteri ex art. 133 c.p., e l'assenza correlata di un'adeguata motivazione nell'irrogare una pena base pari a cinque volte il minimo edittale, "senza dare minimamente conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, omettendo di indicare specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio". Ciò trova esatta corrispondenza nella motivazione dell'impugnata pronuncia, nella quale il Tribunale si limita ad un asserto totalmente apodittico, e pertanto criptico nel suo contenuto: "ritenuta congrua la pena base di Euro 12.000,00 di ammenda". Consolidata giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che, nella misura in cui si discosta dal minimo edittale, proporzionalmente si intensifica la specificità dell'obbligo motivazionale nell'indicare sulla base di quali criteri, alla luce dell'art. 133 c.p., si è identificata la pena base (oltre a Cass. sez. 1^, 15 marzo 2013 n. 24213, citata dal ricorrente, cfr. pure Cass. sez. 3^, 25 marzo 2014 n. 26340; Cass. sez. 4^, 18 giugno 2013 n. 27959; Cass. sez. 2^, 8 maggio 2013 n. 28852; Cass. sez. 4^, 20 marzo 2013 n. 21294; Cass. sez. 2^, 26 giugno 2009 n. 36245; Cass. sez. 6^, 12 giugno 2008 n. 35346; Cass. sez. 6^, 18 novembre 1999-9 marzo 2000 n. 2925): obbligo che, evidentemente, nel caso in esame non è stato adempiuto. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Cassino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Cassino.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015