Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' A ME DE POPOLO ITA ANOLA COR 0 5 1 8 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente - R.G.N. 18199/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Cron. 16148 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Consigliere Ud.25/02/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copie LEA ORE dal Sig. SENTENZA per diritti € 185 sul ricorso proposto da: # 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE IZ PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO LAURO, CANCELLERIA 1 MARIO LUPO, TOMMASO RAIMONDO, giusta delega in atti;
0 ricorrente
contro
C INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
V GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, PP DE FERRA'2002 dagli avvocati 822 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 20/01/99 - R.G.N. 868/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ✓ -2- Svolgimento del processo Con sentenza 22.12.1998/20.1.1999 n. 24 il Tribunale di Termini Imerese ha respinto l'appello proposto dal sig. ZZ SE avverso la sentenza del locale Pretore, giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda di rendita per infortunio sul lavoro (lesioni al menisco del ginocchio sinistro riportata il 6-8-1993 urtando contro una tavola nell' attività professionale di muratore) con una triplice motivazione. In primo luogo ha escluso la occasione di lavoro, rilevando che il ctu di primo grado ha verificato un certificato Asy medico, emesso in data 6 agosto 1993, lo stesso giorno del preteso infortunio sul lavoro, attestante che il ZZ lo stesso giorno aveva subito una contusione al ginocchio sinistro cadendo in campagna accidentalmente, mentre solo successivamente la denunzia di infortunio ha fatto riferimento a trauma subito in corso di attività lavorativa. In secondo luogo ha ritenuto che il preesistente varismo イ мом del ginocchio, rilevato dal ctu di primo grado, Vavrebbe modo determinante,aggravato in quale concausa extralavorativa preesistente, le conseguenze dell' infortunio, comunque verificatosi. 3 In terzo luogo che, anche a voler ritenere riferibile la lesione meniscale ad infortunio sul lavoro, la massima valutazione della riduzione della capacità lavorativa del ZZ è stata valutata dal ctu di secondo grado pari al 9%, e quindi inidonea a costituire una rendita. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ZZ, con due motivi. L' intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e Ази falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, nn. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sulla domanda di declaratoria di legittimità della inabilità temporanea relativa per il periodo 27.8.1993/20.3.1994 riconosciuta dall'Inail come conseguenza del medesimo evento, dal che deduce che дис l'infortunis l'Istituto ha ritenuto v legato da nesso causale con la lesione. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere basato la propria decisione su una contraddittoria adesione ad entrambe le ctu, quella di 1° grado che ha escluso il nesso causale, e Aze quella di 2° grado, che l'ha invece affermato. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. in modoI tre argomenti sono esposti dal Tribunale distinto e gradato, e sono da ritenersi quindi subordinati uno all'altro, con la conseguenza che la fondatezza del precedente assorbe il successivo. Con il primo argomento il Tribunale ha escluso la occasione di lavoro, basandosi sul certificato medico, Axu riferito dal primo ctu, attestante che quello stesso giorno il ZZ aveva subito nella stessa sede del ginocchio cadendo accidentalmente in sinistro una contusione campagna. Il ricorrente non censura tale motivazione, ma si limita a contrapporre la valutazione affermativa del nesso causale operata dal ctu di 2° grado, e la circostanza di fatto che l'Inail ha riconosciuto per lo stesso evento la inabilità temporanea relativa. Ma, e qui sta la contraddizione non della sentenza impugnata, bensì del ricorrente, ove egli intenda avvalersi della ctu di secondo grado, non ne può scindere il giudizio finale sulla entità della lesione inferiore al minimo indennizzabile. Quanto al riconoscimento dell'Inail, esso non vincola ovviamente il giudice del merito, ma può valere solo come argomento presuntivo, nella specie superato dal persuasivo argomento contrario tratto dal certificato medico, non specificamente censurato. In conclusione, poiché la valutazione della sentenza impugnata sulla mancanza di occasione di lavoro, non validamente censurata, assorbe ogni subordinata considerazione sulle concause extralavorative preesistenti e sul grado di inabilità, il ricorso va respinto sotto tale Ази profilo. Il giudizio negativo del Tribunale sulla occasione di lavoro comporta altresì rigetto implicito sulla domanda di declaratoria di legittimità della inabilità temporanea relativa per il periodo 27.8.1993/20.3.1994 riconosciuta dall'Inail, essendo il suo accoglimento incompatibile con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 25 febbraio 2002. Il Presidente ✓.in. nii anno I Aldo se Matter D Il Consigliere Relatore , O L A L 0 S O S 1 3 B . A 3 I T T 5 D , R . A A A ' S N T E L S P L 3 S O E IL CANCELLIERE I 7 P D - N Depositato in Cancelleria I M 8 I - G S 1 O N A 1 E oggi, 12 APR. 2002 D A S D E E I T E G A , N G O E O E S IL CANCELLIEREP le R T L E T T S I I R A I G L E D L R E O D Inail\ol-polizzotto RG 18199/1999 7