Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA9.64 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IONE Oggetto Condominio. Purti comuni SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Uso. Eternione e li vi Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente R.G.N. 20512/98 - .
4.144 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere - Cron. Rep. 618 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud. 13/11/00 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti L. 3000 il 2 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE VULCANO SRL, in persona del suo amm.re unico, 1500 leg.rappr.p.t. Angelo Antonio D'ANOLFI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato ROMUALDI, difeso dall'avvocato 0975389 BOMPANI GIORGIO, giusta delega in atti;
ricorrente 0975390
contro
COND VIA VITTORIO ALFIERI 11 FIRENZE, in persona dell'Amm.re Paolo PARMINI, elettivamente domiciliato presso lo studioin ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, 2 HI ALESSANDRO, che lo difende 2000 dell'avvocato - PALAZZOLO PATRIZIA, giusta unitamente all'avvocato 1827 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studió dal Sig. LA controricorrente per dirittit. 3600 - 7 MAG 2001 avverso la sentenza n. 2137/98 del Tribunale di il IL CANCELLIERE FIRENZE, depositata il 24/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto €0,52 L.1000 GOLDONI;
CANCELLERIA udito l'Avvocato HI ES, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AYS19583 紅 衣 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il AY519588 rigetto del ricorso. 冰 LAY519593 -2- Svolgimento del processo Con ricorso ex artt. 703 cpc, 1168 e 1170 c.c., del 12.11.1992, il Condominio di via Alfieri 11 a Firenze, lamentando l'abbattimento da parte della UL srl di parte di un muro e di una aiuola condominiali, chiedeva reintegra e manutenzione del possesso della parte di muro abbattuto con ripristino della situazione anteriore, e la sostituzione delle piante abbattute, a cura e spese della società, oltre al risarcimento dei danni. Con successivo ricorso ex art.688 e 700 cpc del 20.11.1992, lamentando come in data 19.11.1992 avesse constatato che i lavori proseguivano, lo stesso Condominio chiedeva provvedimento di urgenza per vietare la continuazione dell'opera. Si costituiva la Società convenuta ed esponeva di essere proprietaria, nel condominio di via Alfieri 11 a Firenze, di un appartamento posto al piano پسر terreno e seminterrato, con annesso giardino in proprietà esclusiva, nonché di garage al piano terreno, giardino e garage cui si accede tramite androne e cortile a comune con altre proprietà condominiali;
di avere ottenuto dal Comune di Firenze autorizzazione edilizia n.491/92 per la realizzazione di un passo carrabile nel muro di recinzione del proprio giardino, al fine di creare un parcheggio privato e di avere dato esecuzione ai lavori previa comunicazione di cortesia alla amministrazione condominiale. La convenuta contestava sia la natura condominiale del muro, sia la legittimità della esistenza delle piante e la rilevanza del loro abbattimento, affermando altresì la legittimità della destinazione a parcheggio dell'area di proprietà esclusiva. Con sentenza definitiva 12/5 - 15/7/1994, il Pretore di Firenze, ritenuta la legittimità dell'abbattimento della porzione di muro, condannava la UL srl a reintegrare il Condominio degli edifici siti in Firenze, via Alfieri 11, in persona dell'amministratore, nel possesso delle piante da essa estirpate nella corte condominiale, mediante collocazione di piante del numero, del tipo e delle dimensioni di quelle rimosse in modo da ripristinare la continuità con quelle poste ai due lati del cancello realizzato da essa convenuta, nonché il risarcimento dei danni. Con atto di citazione notificato il 21.12.1994 la società UL proponeva appello contro tale sentenza. Si costituiva in giudizio il Condominio, chiedendo la reiezione dell'impugnazione e proponendo appello incidentale per l'accoglimento della domanda non accolta dal Pretore in ordine alla reintegrazione nel possesso del muro divisorio. Il Tribunale, con sentenza in data 1.4/24.7.1998, respingeva l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal سر Condominio di via Alfieri 11, Firenze, condannava la UL a reintegrare e mantenere il Condominio nel possesso della parte di muro abbattuto nella corte interna del Condominio, con ripristino dello status quo ante, mediante eliminazione del cancello realizzato e ricostruzione del muro nella parte abbattuta;
riteneva che sia l'abbattimento del tratto di muro che quello del tratto della siepe antistante costituissero una unica opera e che pertanto la richiesta del Condominio doveva essere esaminata in relazione al complesso delle opere eseguite. In tale ottica, la domanda del Condominio andava accolta in ragione del fatto che il cancello realizzato non incideva soltanto sul possesso del muro "ma anche (forse soprattutto) nel possesso della corte condominiale", essendosi costituita una servitù con l'impossibilità di parcheggio delle autovetture davanti al varco, e che pur se le valutazioni del Pretore sulla legittimità dell'abbattimento del muro erano condivisibili, esse tuttavia non 2 avevano tenuto conto del compossesso dei condomini sulla corte condominiale. Ancora, il Tribunale, in considerazione della prospettazione dell'unicità dell'opera, deduceva dalla ritenuta illegittimità dell'abbattimento della siepe, anche la illegittimità dell'abbattimento del muro, concludendo che tanto aveva superato i limiti di cui all'art. 1102 c.c. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la UL srl sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria;
resiste con controricorso il Condominio di via Alfieri 11 in Firenze. Motivi della decisione Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art.360, 1° comma, nn.3 e 5 cpc) si lamenta il vizio di ultrapetizione, in quanto, ad avviso della Società ricorrente, il Condominio avrebbe richiesto soltanto la manutenzione nel possesso del muro e delle aiuole, mentre il Tribunale di Firenze avrebbe in realtà, come risulta inequivocamente dalla sentenza impugnata, reintegrato il Condominio stesso nel possesso della corte condominiale, come non sarebbe stato ricompreso nella domanda contenuta nei due ricorsi depositati. E' esatto che la sentenza di cui si richiede qui la cassazione abbia posto a base della decisione assunta il complesso delle opere eseguite dalla Società e lo scopo, risultante obiettivamente dal progetto approvato, di tali lavori, vale a dire l'apertura di un passo carraio che consentisse l'accesso veicolare dalla corte condominiale al cortile di proprietà esclusiva di essa società, oggi ricorrente. Ma risulta del pari con ogni evidenza che i ricorsi introduttivi non si limitavano a richiedere la manutenzione nel possesso del muro e delle aiuole 3 se non come mezzo al fine, onde cioè, evitare che il detto passo carrabile fosse realizzato, significativa, in tal senso, è il riferimento "all'aggravio notevolissimo di fumo, scarichi, e rumore di autoveicoli", contenuto nel secondo ricorso, e, comunque, la considerazione secondo cui la manutenzione nel possesso del muro e/o dell'aiuola avrebbero di per sé impedito la realizzazione di un passo carraio. Ciò posto, è condivisibile il rilievo secondo cui laddove pone la questione della servitù, realizzata mediante la realizzazione del varco nella siepe e nel muro, a carico del Condominio, tanto costituisce solo una diversa prospettazione della originaria domanda, volta chiaramente ad evitare che fosse realizzato, come era nelle dichiarate intenzioni della SRL UL, un passo carraio, attuativo della corrispondente servitù a carico del condominio. Su tale base, la censura non è fondata. у м Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 115 e 116 cpc in relazione all'art.360, 1 comma, nn.3 e 4 cpc, nonché insufficienza e carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, 1° comma, n.5 cpc) ci si duole del fatto che sarebbe mancato qualsiasi contraddittorio (e qualunque prova) circa l'alterazione o il turbamento del possesso della corte comune. Va premesso che si verte in materia di possesso;
e non è contestato (né poteva esserlo, atteso il dichiarato intento di aprire un passo carraio prima inesistente) che ci si trovi di fronte ad un fatto sicuramente costitutivo ex novo di una servitù di passo a carico della corte condominiale. Non si vede pertanto che tipo di contraddittorio dovesse essere instaurato circa l'utilizzazione della corte condominiale, atteso che l'elemento determinante ai fini della manutenzione nel possesso era l'innovato modo di 4 porsi della Società nel possesso della corte stessa, e tanto era pacificamente ammesso, unitamente allo stato dei luoghi ed all'entità dei lavori intrapresi. Anche tale censura pertanto non merita accoglimento. Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc e dell'art. 1102 c.c. in relazione all'art.360, 1 comma, n.3 cpc, e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, 1° comma, n.5 cpc), a seguito di una ricostruzione non del tutto limpida dell'argomentare del Tribunale fiorentino, si focalizza una asserita contraddittorietà di motivazione tra la ritenuta unitarietà delle opere realizzate e le considerazioni attinenti al solo abbattimento della siepe, con omissione dell'esame dell'ambiente complessivo in cui tanto si situa. A sostegno di tale argomentazione si invoca una sentenza (Cass. 5.4.1984, n.2206) che richiama la necessità, in ہر relazione all'abbattimento della siepe, di una valutazione della cosa stessa nella sua interezza. he laMa tale censura non tiene conto del fatto che sentenza impugnata ha asserito che "il confronto tra le fotografie prodotte in causa dimostra come la siepe in questione fosse costituita da arbusti che, benchè verosimilmente di non particolare pregio, erano piuttosto alti e costituivano un abbellimento del cortile, oltre a creare uno spazio ombroso non indifferente”; tale valutazione, logica e correlata ad elementi acquisiti al processo, impinge in elementi di fatto, non censurabili in sede di legittimità. Risulta pertanto verificata, anche in una prospettiva polarizzata alla siepe, l'esigenza della valutazione della cosa nella sua interezza. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 1102 c.c., essa si basa, oltre che sulla già esaminata questione della valutazione della siepe nella sua interezza, anche sulla mancata ammissione di una (richiesta) CTU sulle 5 caratteristiche dell'ambiente in cui la siepe era posta e sulle modificazioni conseguite al parziale abbattimento di essa. La sentenza impugnata ha valutato tale profilo, come si è visto e riportato più sopra;
su tale base, come si è detto incensurabile in questa sede, si è ritenuto che quanto modificato integrasse scadimento ad uno stato deteriore, come tale ricompreso nel divieto stabilito dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. 15.7.1995, n.7752). Quanto alla mancata ammissione della CTU, è principio consolidato quello secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità; peraltro, nella specie, il giudice ha adeguatamente motivato la decisione adottata, in base ad elementi istruttori sufficienti a dar conto della decisione adottata, cosa questa che non consente che il mancato esercizio di quel potere possa essere censurato (arg. ex Cass. 21.7.1995, n.7964). Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento;
il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 40000
P.Q.M.
290000 La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 3'180'000 di cui L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 13.11.2000 Il Presidente Janol Il Consigliere estensore Мингеровый IL CANCELLIERE DEPORTO IN C OOLERIA Dott.ssa Donatella D'Anna Roma 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CT 6