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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000244/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000244/2013 avente ad oggetto “contratto di assicurazione vita”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domicil. alla VIA G. BRUNO N. 3 70023 GIOIA DEL COLLE (BA) rappres. e dif. dagli Avv.ti MAGISTRO GIUSEPPE (C.F. ) e C.F._3
TRITTO NICOLA (C.F. ) C.F._4
ATTORI
contro
1 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla Z.I. 70026 MODUGNO (BA) rappres. e CP_2
dif. dagli Avv.ti DENTAMARO ALESSANDRO (C.F. ) e C.F._5
ZINGARO MARIA (C.F. ) C.F._6
CONVENUTA
nonché contro
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domicil. alla VIA JUNIPERO SERRA N. 19 70125 BARI rappres. e dif. dagli Avv.ti NATRICI FILIPPO e SAUDELLA GRAZIANO (C.F.
) C.F._7
CHIAMATA IN CAUSA
All'udienza del 4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 11.4.2013, e Parte_1 Parte_2
hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della per l'ingiusto danno dagli Controparte_4
stessi subito a causa dello spirare del termine utile per la liquidazione della somma (pari ad € 15.893,96) a loro spettante in virtù della polizza assicurativa vita n. 00711500059, denominata “Programma Dinamico Primato”. Hanno dedotto che detta polizza era stata
2 stipulata il 28.7.2001, presso la società convenuta, dalla propria congiunta , Per_1
deceduta in data 28.5.2009, con la società assicurativa e che in essa erano CP_3
stati indicati come beneficiari in caso di morte della cotraente. Hanno chiesto, pertanto, la condanna della al pagamento della suddetta somma in loro favore. Controparte_1
A fondamento dell'azione, gli attori hanno dedotto che:
- deceduta la aveva inviato, in data 1.3.2011, una Per_1 Controparte_3
comunicazione attestante l'avviso di scadenza della polizza, con capitale complessivo pari ad € 15.678,34;
- a seguito di tale comunicazione della avevano proceduto Controparte_3
tempestivamente alla richiesta di liquidazione, in qualità di beneficiari, direttamente allo sportello dell , dove era stata loro indicata, da Controparte_4
parte della funzionaria preposta la documentazione utile per ottenere il CP_5
pagamento della polizza;
- trascorsi inutilmente vari mesi dalla prima richiesta di liquidazione a seguito di continui ed ingiustificati rinvii da parte dell' , solo in data Controparte_4
4.7.2011 avevano inoltrato alla Direzione Tecnica richiesta di Controparte_3
liquidazione delle somme in loro favore;
- con comunicazione del 14.7.2011, il Gruppo Assicurativo aveva negato la CP_3
liquidazione sostenendo il decorso del termine prescrizionale di due anni stabilito dall'art. 2952 c.c. e la sussistenza del suo obbligo di devolvere, ai sensi del d.l. n. 134/2008, conv. in L. n. 166/2008, al “Fondo” istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con L. 266/2005 (cd. Legge Finanziaria 2006) tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale di due anni stabilito dalla legge (art. 2952 c.c.);
Ciò premesso, gli attori hanno evidenziato che:
3 - in molte polizze vita emesse da tra le quali quella chiamata “Programma Controparte_3
dinamico Primato”, era stata inserita la seguente clausola: “L'art. 2952 c.c. dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, rinuncia a tale diritto e corrisponde il capitale Controparte_3
in caso di morte, indicato al punto ..., purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di
10 anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.)”;
- la suddetta clausola aveva impedito il compimento della prescrizione dopo due anni, stante la rinuncia ad avvalersene in essa contenuta da parte della società assicurativa;
- in ogni caso, anche a considerare operante il termine di prescrizione di cui all'art. 2952
c.c., alla data della prima richiesta tempestiva di liquidazione (successiva alla comunicazione di dell'1.3.2011) il loro diritto non si era ancora Controparte_3
prescritto, in quanto il decesso di era avvenuto solo in data 28.5.2009. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.7.2013 si è Controparte_1
costituita in giudizio chiedendo di accertare, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, di rigettare la domanda in quanto fondata su un credito prescritto;
con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha esposto che:
- la polizza vita denominata “Programma dinamico primato” era stata emessa da CP_3
altra e distinta società;
[...]
- in ogni caso, stante l'applicazione dell'art. 2952, comma 2, c.c., come novellato dall'art. 3, comma 2-ter, della L. n. 166/2008, il termine di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi di due anni dal decesso dell'assicurato era decorso.
4 Disposta d'ufficio la chiamata in causa di questa, in data 20.11.2014, si Controparte_3
è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, ha chiesto Controparte_3
di dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per mancato esperimento della procedura di mediazione ex lege 2013/20 e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa azionato;
in subordine, per l'ipotesi di condanna al pagamento delle somme di cui al contratto di assicurazione vita, di Contro dichiarare che le somme versate al Fondo istituito presso il non erano a questo dovute e, per l'effetto, autorizzarla a rivalersi su quest'ultimo; ancora in subordine, nel merito, per l'ipotesi di accertamento di un proprio inadempimento contrattuale e di condanna al pagamento delle somme richieste in favore degli attori, di dichiarare che nulla era dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
ha dedotto che: CP_3
- dal momento che il termine (biennale) di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza in parola era decorso ex lege dal decesso dell'assicurata, avvenuto il 28.5.2009, in quanto la richiesta di liquidazione dei beneficiari indicati in polizza era stata inoltrata solo in data
4.7.2011, era sorto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 166/2008, il proprio obbligo - assolto in data 29.5.2012 - di comunicare i dati della polizza alla Consap s.p.a. ai fini della devoluzione del capitale assicurato in favore del all'uopo istituito, in CP_7
ottemperanza al citato disposto normativo;
- la clausola con la quale, a suo tempo, aveva manifestato la volontà di rinunciare alla prescrizione breve aveva costituito un'indicazione delle politiche aziendali adottate all'epoca dei fatti, con riferimento alla procedura di liquidazione delle prestazioni
5 assicurative e, comunque, aveva avuto “solo valore e scopo informativo”: tale clausola non poteva assumere carattere vincolante, in quanto il diritto di rinunciare alla prescrizione era disponibile solo una volta sorto, ossia una volta decorso il termine prescrizionale.
Assunta ed espletata prova per testi, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Mediazione
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla CP_3
per mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla legge 9.8.2013, n. 98.
Invero, detta legge è applicabile ai giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore, laddove il presente giudizio è stato introdotto antecedentemente.
B) Controparte_1
B.1 Legittimazione passiva
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è Controparte_1
infondata.
Invero, com'è noto, la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di citazione emerge che gli attori hanno inteso
6 agire al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale della in Controparte_1
quanto << intercorsi inutilmente vari mesi dalla prima richiesta di liquidazione a seguito di continui e ingiustificati rinvii da parte dell' di – Succ. 001, Controparte_4 CP_4
solo in data 4.7.2011 veniva inoltrata alla Direzione Tecnica richiesta di CP_3
liquidazione somme in favore dei beneficiari >> (v. punto 5 dell'atto di citazione);
B.2 Infondatezza domanda
La domanda è infondata in quanto non provata.
Invero, parte attrice non ha provato (né, invero, ha dedotto) specifici comportamenti posti in essere da parte della convenuta integranti gli estremi di un comportamento illecito ex art. 2043cc. Si è, infatti, limitata a dedurre quanto indicato nel punto n. 5 dell'atto introduttivo del giudizio riportato nel paragrafo che precede in cui si deducono genericamente << continui e ingiustificati rinvii da parte dell di Controparte_4 CP_4
– Succ. 001 >>.
C) CP_3
La domanda avanzata nei confronti della va accolta stante l'intervenuta CP_3
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134
(Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre
2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale (Corte Costituzionale, n. 32 del 2024).
7 Ne consegue, stante l'applicabilità ai giudizi in corso delle sentenze della Corte
Costituzionale, che il termine di prescrizione applicabile al caso in esame è di dieci anni e non più di due.
Ne consegue l'infondatezza dell'<< eccezione di prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa >> sollevata dalla e la fondatezza della pretesa della parte CP_3
attrice al pagamento, in virtù della polizza assicurativa n. 00711500059, della somma contrattualmente prevista di € 15.893,96 (somma indicata in citazione e non oggetto di contestazione da parte della chiamata in causa), detratti € 6.506,99 ricevuti dai Pt_1
in corso di causa.
Invero, la contraente la polizza vita è deceduta in data 28.5.2009 e la richiesta di liquidazione è stata ricevuta dalla società assicuratrice in data 4.7.2011, entro il decennio.
Sulla somma di € 15.893,96 spettano, con decorrenza dalla richiesta del 4.7.2011 e fino alla corresponsione dell'acconto di € 6.506,99, gli interessi legali;
dalla somma così risultante va detratto l'acconto (imputandolo prima agli interessi e poi al capitale) e vanno aggiunti con decorrenza dalla data del pagamento dell'acconto fino al soddisfo gli ulteriori interessi legali sulla somma residua.
La domanda avanzata da di dichiarare il suo diritto a rivalersi sul Fondo CP_3
istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con L. 266/2005 non può essere esaminata per mancanza del legittimo contraddittore.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Conseguentemente, gli attori vanno condannati a rifondere le spese processuali alla mentre la va condannata a pagare agli attori le spese Controparte_1 CP_3
processuali.
8 Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
condanna e a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di lite che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
accoglie la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare ai primi la somma di € 15.893,96, CP_3
detratti € 6.506,99, oltre agli interessi legali dalla richiesta del 4.7.2011 al soddisfo calcolati come indicati in narrativa;
9 condanna a rimborsare e le spese di lite CP_3 Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 26/05/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000244/2013 avente ad oggetto “contratto di assicurazione vita”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domicil. alla VIA G. BRUNO N. 3 70023 GIOIA DEL COLLE (BA) rappres. e dif. dagli Avv.ti MAGISTRO GIUSEPPE (C.F. ) e C.F._3
TRITTO NICOLA (C.F. ) C.F._4
ATTORI
contro
1 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla Z.I. 70026 MODUGNO (BA) rappres. e CP_2
dif. dagli Avv.ti DENTAMARO ALESSANDRO (C.F. ) e C.F._5
ZINGARO MARIA (C.F. ) C.F._6
CONVENUTA
nonché contro
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domicil. alla VIA JUNIPERO SERRA N. 19 70125 BARI rappres. e dif. dagli Avv.ti NATRICI FILIPPO e SAUDELLA GRAZIANO (C.F.
) C.F._7
CHIAMATA IN CAUSA
All'udienza del 4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 11.4.2013, e Parte_1 Parte_2
hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della per l'ingiusto danno dagli Controparte_4
stessi subito a causa dello spirare del termine utile per la liquidazione della somma (pari ad € 15.893,96) a loro spettante in virtù della polizza assicurativa vita n. 00711500059, denominata “Programma Dinamico Primato”. Hanno dedotto che detta polizza era stata
2 stipulata il 28.7.2001, presso la società convenuta, dalla propria congiunta , Per_1
deceduta in data 28.5.2009, con la società assicurativa e che in essa erano CP_3
stati indicati come beneficiari in caso di morte della cotraente. Hanno chiesto, pertanto, la condanna della al pagamento della suddetta somma in loro favore. Controparte_1
A fondamento dell'azione, gli attori hanno dedotto che:
- deceduta la aveva inviato, in data 1.3.2011, una Per_1 Controparte_3
comunicazione attestante l'avviso di scadenza della polizza, con capitale complessivo pari ad € 15.678,34;
- a seguito di tale comunicazione della avevano proceduto Controparte_3
tempestivamente alla richiesta di liquidazione, in qualità di beneficiari, direttamente allo sportello dell , dove era stata loro indicata, da Controparte_4
parte della funzionaria preposta la documentazione utile per ottenere il CP_5
pagamento della polizza;
- trascorsi inutilmente vari mesi dalla prima richiesta di liquidazione a seguito di continui ed ingiustificati rinvii da parte dell' , solo in data Controparte_4
4.7.2011 avevano inoltrato alla Direzione Tecnica richiesta di Controparte_3
liquidazione delle somme in loro favore;
- con comunicazione del 14.7.2011, il Gruppo Assicurativo aveva negato la CP_3
liquidazione sostenendo il decorso del termine prescrizionale di due anni stabilito dall'art. 2952 c.c. e la sussistenza del suo obbligo di devolvere, ai sensi del d.l. n. 134/2008, conv. in L. n. 166/2008, al “Fondo” istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con L. 266/2005 (cd. Legge Finanziaria 2006) tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale di due anni stabilito dalla legge (art. 2952 c.c.);
Ciò premesso, gli attori hanno evidenziato che:
3 - in molte polizze vita emesse da tra le quali quella chiamata “Programma Controparte_3
dinamico Primato”, era stata inserita la seguente clausola: “L'art. 2952 c.c. dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, rinuncia a tale diritto e corrisponde il capitale Controparte_3
in caso di morte, indicato al punto ..., purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di
10 anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.)”;
- la suddetta clausola aveva impedito il compimento della prescrizione dopo due anni, stante la rinuncia ad avvalersene in essa contenuta da parte della società assicurativa;
- in ogni caso, anche a considerare operante il termine di prescrizione di cui all'art. 2952
c.c., alla data della prima richiesta tempestiva di liquidazione (successiva alla comunicazione di dell'1.3.2011) il loro diritto non si era ancora Controparte_3
prescritto, in quanto il decesso di era avvenuto solo in data 28.5.2009. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.7.2013 si è Controparte_1
costituita in giudizio chiedendo di accertare, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, di rigettare la domanda in quanto fondata su un credito prescritto;
con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha esposto che:
- la polizza vita denominata “Programma dinamico primato” era stata emessa da CP_3
altra e distinta società;
[...]
- in ogni caso, stante l'applicazione dell'art. 2952, comma 2, c.c., come novellato dall'art. 3, comma 2-ter, della L. n. 166/2008, il termine di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi di due anni dal decesso dell'assicurato era decorso.
4 Disposta d'ufficio la chiamata in causa di questa, in data 20.11.2014, si Controparte_3
è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, ha chiesto Controparte_3
di dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per mancato esperimento della procedura di mediazione ex lege 2013/20 e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa azionato;
in subordine, per l'ipotesi di condanna al pagamento delle somme di cui al contratto di assicurazione vita, di Contro dichiarare che le somme versate al Fondo istituito presso il non erano a questo dovute e, per l'effetto, autorizzarla a rivalersi su quest'ultimo; ancora in subordine, nel merito, per l'ipotesi di accertamento di un proprio inadempimento contrattuale e di condanna al pagamento delle somme richieste in favore degli attori, di dichiarare che nulla era dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
ha dedotto che: CP_3
- dal momento che il termine (biennale) di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza in parola era decorso ex lege dal decesso dell'assicurata, avvenuto il 28.5.2009, in quanto la richiesta di liquidazione dei beneficiari indicati in polizza era stata inoltrata solo in data
4.7.2011, era sorto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 166/2008, il proprio obbligo - assolto in data 29.5.2012 - di comunicare i dati della polizza alla Consap s.p.a. ai fini della devoluzione del capitale assicurato in favore del all'uopo istituito, in CP_7
ottemperanza al citato disposto normativo;
- la clausola con la quale, a suo tempo, aveva manifestato la volontà di rinunciare alla prescrizione breve aveva costituito un'indicazione delle politiche aziendali adottate all'epoca dei fatti, con riferimento alla procedura di liquidazione delle prestazioni
5 assicurative e, comunque, aveva avuto “solo valore e scopo informativo”: tale clausola non poteva assumere carattere vincolante, in quanto il diritto di rinunciare alla prescrizione era disponibile solo una volta sorto, ossia una volta decorso il termine prescrizionale.
Assunta ed espletata prova per testi, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Mediazione
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla CP_3
per mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla legge 9.8.2013, n. 98.
Invero, detta legge è applicabile ai giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore, laddove il presente giudizio è stato introdotto antecedentemente.
B) Controparte_1
B.1 Legittimazione passiva
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è Controparte_1
infondata.
Invero, com'è noto, la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di citazione emerge che gli attori hanno inteso
6 agire al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale della in Controparte_1
quanto << intercorsi inutilmente vari mesi dalla prima richiesta di liquidazione a seguito di continui e ingiustificati rinvii da parte dell' di – Succ. 001, Controparte_4 CP_4
solo in data 4.7.2011 veniva inoltrata alla Direzione Tecnica richiesta di CP_3
liquidazione somme in favore dei beneficiari >> (v. punto 5 dell'atto di citazione);
B.2 Infondatezza domanda
La domanda è infondata in quanto non provata.
Invero, parte attrice non ha provato (né, invero, ha dedotto) specifici comportamenti posti in essere da parte della convenuta integranti gli estremi di un comportamento illecito ex art. 2043cc. Si è, infatti, limitata a dedurre quanto indicato nel punto n. 5 dell'atto introduttivo del giudizio riportato nel paragrafo che precede in cui si deducono genericamente << continui e ingiustificati rinvii da parte dell di Controparte_4 CP_4
– Succ. 001 >>.
C) CP_3
La domanda avanzata nei confronti della va accolta stante l'intervenuta CP_3
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134
(Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre
2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale (Corte Costituzionale, n. 32 del 2024).
7 Ne consegue, stante l'applicabilità ai giudizi in corso delle sentenze della Corte
Costituzionale, che il termine di prescrizione applicabile al caso in esame è di dieci anni e non più di due.
Ne consegue l'infondatezza dell'<< eccezione di prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa >> sollevata dalla e la fondatezza della pretesa della parte CP_3
attrice al pagamento, in virtù della polizza assicurativa n. 00711500059, della somma contrattualmente prevista di € 15.893,96 (somma indicata in citazione e non oggetto di contestazione da parte della chiamata in causa), detratti € 6.506,99 ricevuti dai Pt_1
in corso di causa.
Invero, la contraente la polizza vita è deceduta in data 28.5.2009 e la richiesta di liquidazione è stata ricevuta dalla società assicuratrice in data 4.7.2011, entro il decennio.
Sulla somma di € 15.893,96 spettano, con decorrenza dalla richiesta del 4.7.2011 e fino alla corresponsione dell'acconto di € 6.506,99, gli interessi legali;
dalla somma così risultante va detratto l'acconto (imputandolo prima agli interessi e poi al capitale) e vanno aggiunti con decorrenza dalla data del pagamento dell'acconto fino al soddisfo gli ulteriori interessi legali sulla somma residua.
La domanda avanzata da di dichiarare il suo diritto a rivalersi sul Fondo CP_3
istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con L. 266/2005 non può essere esaminata per mancanza del legittimo contraddittore.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Conseguentemente, gli attori vanno condannati a rifondere le spese processuali alla mentre la va condannata a pagare agli attori le spese Controparte_1 CP_3
processuali.
8 Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
condanna e a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di lite che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
accoglie la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare ai primi la somma di € 15.893,96, CP_3
detratti € 6.506,99, oltre agli interessi legali dalla richiesta del 4.7.2011 al soddisfo calcolati come indicati in narrativa;
9 condanna a rimborsare e le spese di lite CP_3 Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 26/05/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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