Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2026
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2416 del 2025, proposto da:
RO IT, rappresentata e difesa dagli avvocati RInna Di Micco, Ilaria Elberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L’ACCERTAMENTO
DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO – INADEMPIMENTO, serbato dalle Amministrazioni intimate, in ordine all’istanza di cancellazione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 473/1977 del 15/03/1996, rep. n. 12824 del Comune di Napoli, inerente le opere abusive realizzate, in Napoli, alla Via Teofilo Santi Filantropo civ. 163 piano 2°, riportate al N.C.E.U. Comune di Napoli – sez PON – fg 13 Part. 112 sub 16;
NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze;
E PER LA AN
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, ex art. 117 co. 3 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026, il dott. AO RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Relativamente alla ricostruzione della vicenda controversa, si riporta l’ordinanza collegiale della Sezione n. 162 del 12.01.2026:
“Premesso che con ordinanza collegiale, n. 7243 del 5.11.2025, la Sezione adottava incombenti istruttori, come segue:
“La ricorrente, premesso che:
1) è proprietaria di un immobile, sito in Napoli alla Via Teofili Santi Filantropo civ. 163, ex Via Risanamento n. 163 piano 2, caduto in successione a seguito della dipartita del marito De EN AN, nato a [...] il [...] e deceduto in data 27/12/1992, CF [...], unitamente ai figli De EN DA nata a [...] l’[...], CF [...]e De EN QU, nato a [...] il [...];
2) veniva a conoscenza, a seguito di visura storica dell’immobile di sua proprietà, dell’esistenza di un atto amministrativo, con il quale la suddetta proprietà veniva trasferita al Comune di Napoli con decreto del 15/03/1996 rep. 1284 – voltura n. 58261.1/2012 – Pratica NA0601054, in atti dal 16/11/2012;
3) a seguito di tale scoperta, a mezzo di tecnico di fiducia incaricato, veniva a conoscenza della singolare circostanza, in forza della quale il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale era avvenuta per il contenzioso amministrativo n. 473 dell’anno 1977, nei confronti della sig. PE RI;
4) da consultazioni catastali riferite a quest’ultima, nata a [...] il [...] CF PTRMRA30R64F839, risulta che la stessa è intestataria delle unità immobiliari site in Ponticelli alla Via Risanamento n. 163, unità immobiliari individuate al Catasto urbano del Comune di Napoli, alla sezione urbana PON foglio 11 p.lla 129 subalterno 1 piano terra, dichiarata in catasto il 18/03/1980 con protocollo n. 1379 e foglio 11 p.lla 130 subalterno 4, già presente all’impianto meccanografico nel 1987;
5) l’immobile di sua proprietà è identificato al catasto urbano del Comune di Napoli alla sezione PON foglio 13 p.lla 112 subalterno 16 piano secondo, ed è stato dichiarato in catasto il 24/03/1986, con protocollo n. Q024060;
6) in data 21/05/2024 era presentata al Comune di Napoli – servizio antiabusivismo e condono edilizio - istanza di annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive ed autocertificazione sulla sussistenza delle condizioni, necessarie per ottenere l’annullamento stesso, con protocollo n. 463389, in relazione ad immobile con istanza di condono non ancora esitata ed in presenza di vincoli di inedificabilità relativa;
7) nello specifico, sussisterebbe quale vincolo di inedificabilità relativa, quello Paesaggistico Ambientale (ex legge 1497/1939, 431/85, Piani paesistici Agnano Camaldoli Posillipo, Parchi Regionali: Campi Flegrei e Metropolitano Colline Napoli, L.778/22 (ora D lgs 42/2004 parte III);
8) quindi, l’atto amministrativo con il quale era stato effettuato il trasferimento della proprietà in favore del Comune di Napoli sarebbe “illegittimo in quanto riferibile ad altra procedura in capo ad altro soggetto, tale PE RI”;
9) l’atto amministrativo, con il quale veniva disposto il trasferimento di proprietà dell’immobile dalla sfera patrimoniale della signora RO IT al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, come si evinceva dalla visura storica per immobile, sarebbe “relativo ad altro soggetto (tale PE RI) e da ricerche ulteriori effettuate non esiste alcun atto e/o alcuna ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, a suo nome, per cui si è verificata una palese violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/01, nella misura in cui l’effetto traslativo della proprietà deriva da un atto amministrativo non riconducibile alla ricorrente, perché mai emesso nei suoi confronti”;
10) il provvedimento di cui si evinceva la trascrizione dalla visura storica dell’immobile risulterebbe emesso e registrato in data 15/03/1996 rep. n. 12824 e voltura n. 58261.1/2012 – pratica n. NA0601054, in atti dal 16/11/2012;
11) in effetti, l’atto amministrativo emesso nei confronti, tra l’altro, di altro soggetto, e trascritto, invece, in danno della ricorrente, aveva “spiegato i suoi effetti negativi con conseguente limitazione del suo diritto di proprietà, non potendo esercitare le facoltà ad esso connesse”;
tanto premesso, denunziava che la P.A. era rimasta inerte, a fronte dell’istanza di cui sopra, protocollata in data 21/05/2024, inverandosi così la fattispecie del silenzio-inadempimento, che impugnava in base alla seguente censura in diritto: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 7.8.1990 N. 241.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, che eccepiva l’inammissibilità e comunque concludeva per l’infondatezza e, quindi, per il rigetto del gravame.
Con successiva memoria, parte resistente, dopo aver evidenziato che controparte aveva intanto depositato in atti: - istanza di annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale prot. n. 463389 del 21.05.2024; - visura storica per immobile RO IT; - istanza di domanda di sanatoria ex lege 724/1994 (ad oggi non ancora esitata), e nel segnalare di avere sottoposto gli indicati atti ai servizi competenti, al fine di ricostruire la vicenda, relazionava nel senso che “la documentazione allegata non ha comunque chiarito la questione dato che, agli atti comunali, non sono stati rinvenuti atti di acquisizione del bene in questione, né gli stessi sono stati oggetto di deposito da parte ricorrente”; in dettaglio esponeva che: “1. il Servizio Antiabusivismo con la nota prot. n. 579410 del 27.06.2025 (versata in atti) già aveva evidenziato che, relativamente al bene in questione, mediante ispezione ipotecaria a carico di IT RO, per mezzo dell’applicazione Sister, non si rilevavano trascrizioni contro; 2. il Servizio Regolarizzazione del Patrimonio chiariva che nell’inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli NON risultavano immobili riferiti ai dati catastali riferiti (SEZ PON fg 13 p.lla 112 sub 16); 3. infine, con ultima nota PG/996767 del 31.10.2025, il medesimo servizio ribadiva che la documentazione relativa al trasferimento al patrimonio comunale del cespite, censito al catasto fabbricato SEZ PON fg 13 p.lla 112 sub 16 in questione non era in possesso di quel servizio”, in quanto “non è un immobile inserito nell’inventario come già precisato con PG/2025/63427”; e, pertanto, “alla luce di quanto comunicato dagli uffici competenti” ribadiva che “agli atti comunali non sono stati rinvenuti atti di acquisizione al patrimonio comunale del cespite de quo né risultano trascrizioni negative nei confronti della sig.ra IT”; e, “al fine di addivenire ad una soluzione della questione”, chiedeva, al Tribunale, “di ordinare, ex art 63 c.p.a., all’Agenzia delle Entrate, il deposito in giudizio degli atti, indicati nella visura catastale, con cui sarebbe stato acquisito il bene al patrimonio comunale”; richiesta, indi ribadita nel corso dell’odierna camera di consiglio, e cui parte ricorrente s’associava. Ritiene, pertanto, il Collegio che, al fine di pervenire ad un accertamento dei fatti sopra esposti, ed al fine di verificare l’eventuale fondatezza del gravame, debba onerarsi l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio di depositare in giudizio, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza, ogni documentazione utile, inerente l’acquisizione del cespite immobiliare di cui sopra in favore del Comune di Napoli, quale risulta dalla visura catastale in atti, ivi compreso, senz’altro, il citato “decreto del 15/03/1996 rep. 1284 – voltura n. 58261.1/2012 - Pratica NA0601054, in atti dal 16/11/2012”, ivi menzionato quale titolo d’acquisto dell’immobile, in favore dell’ente comunale; la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa di chiarimenti, circa le modalità d’inserimento del decreto in questione in catasto, vale a dire la data in cui lo stesso è avvenuto, ad iniziativa di chi, ed ogni altra informazione, utile a chiarire, nel suo complesso, la vicenda controversa.
Si rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio specificata in dispositivo, restando espressamente riservata la decisione d’ogni questione, in rito, merito e circa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone gli incombenti istruttori di cui in parte motiva, onerandone l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, da adempiersi nel termine, pure ivi specificato.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026”;
Rilevato che, all’udienza in camera di consiglio dell’8.01.2026, si riscontrava l’omesso adempimento, da parte dell’Ufficio designato (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio), in persona del Direttore pro tempore, dell’ordine istruttorio predetto, il quale va quindi di necessità reiterato, con fissazione dell’ulteriore termine improrogabile di giorni trenta per adempiere, segnalando l’obbligatorietà del riscontro da parte dell’Ufficio medesimo e la rilevanza dell’adempimento, ai fini della decisione della causa.
Si rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 4.03.2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) reitera gli incombenti istruttori di cui in parte motiva, onerandone l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, in persona del Direttore pro tempore, da adempiersi nel termine perentorio, pure ivi specificato, segnalando l’obbligatorietà del riscontro da parte dell’Ufficio medesimo e la rilevanza dell’adempimento, ai fini della decisione della causa.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 4 marzo 2026”.
S’osserva che parte ricorrente chiedeva, nelle proprie conclusioni:
a) accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio – inadempimento della P.A.;
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la cancellazione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n° 473/1977 del 15/03/1996 rep. N°12824 del Comune di Napoli inerente le opere abusive realizzate in Napoli alla Via Teofilo Santi Filantropo civ. 163 piano 2° riportate al N.C.E.U. Comune di Napoli – sez. PON fg 13 Part. 112 sub. 16 ed iscritta in suo danno;
c) accertare e dichiarare i danni subiti dall’istante nonché quantificare il pregiudizio subito per tutti i motivi sopra esposti in conseguenza del suo leso diritto di proprietà; e per l’effetto,
- ordinare alla P.A. di cancellare immediatamente l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale iscritta n° 473/1977 del 15/03/1996 rep. N°12824 del Comune di Napoli; - condannare la P.A. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per tutti i motivi sopra esposti - da quantificarsi anche in via equitativa – ed al risarcimento di tutti gli oneri subiti in conseguenza del mancato esercizio del suo diritto di proprietà; - condannare la P.A. al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso onorari”.
Si rileva, altresì, che il Comune di Napoli, nella memoria difensiva citata nella predetta ordinanza, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto del ricorso, perché inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto; con condanna di controparte alle spese di lite.
L’adempimento all’ordine istruttorio contenuto nella predetta ordinanza infine perveniva, con nota a firma congiunta del Capo Area Servizi all’Utenza e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, in data 11.02.2026, nei seguenti termini:
“Con riferimento all’Ordinanza in oggetto, si trasmette in allegato copia della domanda di voltura prot. n. NA0601054, in atti dal 16/11/2012, con i relativi allegati.
La voltura risulta registrata in modalità automatica con la procedura Voltura 1.0 – in conformità alla richiesta di parte.
Il citato decreto di trasferimento non risulta rinvenuto né tra gli allegati alla suddetta voltura né in esito alle ulteriori ricerche svolte presso la competente Area Servizi di Pubblicità immobiliare.
Inoltre, si informa che, a seguito di verifica d’Ufficio, si è proceduto alla rettifica della banca dati catastale con autotutela d’ufficio acquisita al prot. 646/2026, pure allegato.
Ciò ha comportato la modifica dell’identificativo della U.I.U. in questione (oggi Napoli PON/11/133/7 in luogo di Napoli PON/13/112/16).
Per detta U.I.U (Napoli PON/11/133/7) si è inoltre proceduto alla attribuzione del classamento - A2 cl. 4 – coerentemente con i dati di classamento già presenti nel fabbricato, cui seguirà la notifica al contribuente per rettifica dei dati di classamento”.
Dall’atto di autotutela d’ufficio, di cui è menzione nella predetta nota dell’Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, emerge, con chiarezza, quanto segue: “Retrocessione ditta per errati riferimenti catastali dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli, facente parte del fabbricato residenziale insistente sul mappale 133 del foglio 118 di Catasto terreni anziché p.lla 844 del foglio 160, erroneamente censita in Catasto fabbricati alla Sez. PON fg.13 P.lla 112 sub 16.
Autotutela d’ufficio
Rettifica identificativi catastali della UIU sopra indicata, non interessata dal decreto di trasferimento immobili in favore del Comune di Napoli, con conseguente retrocessione della ditta alla situazione degli intestati al 27/12/1992 – Variazione classamento incoerente con le altre UIU del fabbricato.
Istruttoria e osservazioni del tecnico istruttore
Dalla consultazione degli atti è emerso che la UIU di cui trattasi è stata erroneamente censita in Catasto fabbricati alla Sez. Urb. PON Fg. 13 p.lla 112 sub 16, sebbene ricompresa in altro edificio censito alla Sez. Urb. PON Fg.11 p.lla 133, non oggetto della domanda di volture prot. NA0601054 del 16/11/2012, relativa a decreto di trasferimento immobili, rep. 12824 del 15/3/1996, a favore del comune di Napoli.
L’unità immobiliare in questione è stata denunciata come unità afferente in sopraelevazione, giusta scheda prot. Q2406 del 24/03/1986, in relazione alle pregresse schede di costituzione prott. n.3153/1982 (lastrico solare P.2) e prot. n.3161/1982 (P.1)
Pertanto, si propone di operare la variazione identificativi della suddetta UIU, da retrocedere all’ultima titolarità in atti (De EN DA, De EN QU e IT DA - DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 27/12/1992 - US Sede NAPOLI (NA) Registrazione Volume 3714 n. 2355 registrato in data 23/03/1995 - SUCCESSIONE Voltura n.32399.1/1996 - Pratica n. 98344 in atti dal 02/10/2000 .
Inoltre, dall’elenco fabbricati del mappale 133 del foglio PON/11, poiché si rileva un classamento incoerente di detto immobile rispetto alle altre UIU del fabbricato, si propone di variare la classe (da 1 a 4), fermo restando la categoria A/2 e la consistenza di vani 5, già agli atti”.
All’udienza in camera di consiglio del 4 marzo 2026 il ricorso era trattenuto in decisione, insistendo parte ricorrente per l’accoglimento del gravame con condanna alle spese di controparte mentre parte resistente ne chiedeva la compensazione ed il Tribunale rilevava d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., la possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse, attesi gli esiti dell’istruttoria condotta e la cessazione di fatto della denunziata inerzia dell’Amministrazione Comunale.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che il ricorso è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, come da avviso dato alle parti, ex art. 73 c.p.a., nel corso dell’odierna camera di consiglio.
Per la giurisprudenza, infatti, “secondo le regole del processo amministrativo, formalizzate nell'art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione - qualora l'Amministrazione, in risposta all'istanza dell'interessato, adotti un qualsivoglia provvedimento esplicito, anche se di rigetto dell'istanza, deve ritenersi interrotta l'inerzia dell'Amministrazione, con la conseguenza che il relativo ricorso avverso il silenzio, eventualmente già proposto, deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire” (così, ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 3/02/2020, n. 1437).
Nella specie, osserva il Tribunale che: - per un verso, il Comune di Napoli ha fornito, in corso di causa, risposta all’istanza di parte ricorrente del 21.05.2024, con nota del Servizio Antiabusivismo del 26.06.2025, attestante quanto riportato nella narrativa che precede; - per l’altro verso, che il provvedimento espresso in risposta alla prefata istanza “di annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive” di parte ricorrente, è stato infine adottato, sia pur singolarmente non da parte del Comune di Napoli, cui la stessa s’era rivolta, bensì – a seguito dell’istruttoria attivata dal Tribunale su richiesta di entrambe le parti – ad opera dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, per mezzo dell’atto di autotutela d’ufficio, il cui contenuto è stato sopra riportato, con cui s’è proceduto alla “Rettifica identificativi catastali della UIU sopra indicata, non interessata dal decreto di trasferimento immobili in favore del Comune di Napoli, con conseguente retrocessione della ditta alla situazione degli intestati al 27/12/1992” (in tal modo venendo ad essere soddisfatto l’interesse della ricorrente, alla base della proposizione tanto dell’istanza del 21.05.2024, quanto del presente gravame).
Quanto alla richiesta della ricorrente, di condanna della controparte pubblica al risarcimento dei danni, subiti “in conseguenza del suo leso diritto di proprietà”, come da conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, s’osserva che i predetti danni non sono stati dimostrati, né nell’an né nel quantum, e che, in ogni caso, essi non sarebbero, giusta le risultanze istruttorie, legati da un nesso di causalità con specifiche condotte del Comune di Napoli, per cui la medesima richiesta va respinta.
Ciò posto, quanto al regime delle spese di lite si rileva che il riscontro (per quanto – come già detto – interlocutorio), da parte del Comune di Napoli all’istanza di parte ricorrente del 21.05.2024 è intervenuto soltanto a lite instaurata, e che, pertanto, per la regola della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a suo carico, sia pur contenute nella misura liquidata in dispositivo, stante la pronta attivazione degli uffici comunali, una volta depositata in giudizio la documentazione relativa alla sua istanza, da parte della ricorrente; con attribuzione ai difensori della ricorrente che ne hanno fatto anticipo e richiesta, ex art. 94 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Rigetta la richiesta di condanna del Comune di Napoli al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato ove versato, con attribuzione ai difensori della stessa ricorrente, antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO RI |
IL SEGRETARIO