TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 370 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
Il giorno 07/04/2025 alle ore 10,25 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 370 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
LO LL
e
Controparte_1
Si dà atto che è presente l'avv. Federica Grassia in sostituzione dell'avv. Pingue per il terzo chiamato, la quale conclude riportandosi ai propri atti difensivi e in particolare alle note conclusive.
Nessuno è presente per le altre parti sino alle ore 10,40.
Il Giudice invita la parte a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,40.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 07/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:55, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 370 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
LO LL (c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi residente ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Canicattì (AG) viale Regina Elena n. 60, presso lo studio dell'avv.
Maria Li Calzi, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce all'atto introduttivo
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
ente pubblico economico subentrato ex lege a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di in persona del procuratore Controparte_2 speciale, giusta procura notarile in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romeo presso il cui studio in Marsala, via San Giovanni Bosco n. 13, è elettivamente domiciliata giusta procura ad litem depositata il 19.03.2024 unitamente a comparsa di risposta
* CONVENUTA OPPOSTA *
e nei confronti di già in precedenza Controparte_3
2 denominata (c.f.: Controparte_3
- p.iva: ) con sede in Roma, in persona dell'amministratore delegato e P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Pingue del Foro di
Roma, presso il cui studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti posta in atti
* TERZO CHIAMATO IN CAUSA *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna il procuratore della terza chiamata in causa concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, notificato all' in data 24 gennaio 2023, LO LL Controparte_1 ha proposto opposizione “avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229007001059/000, notificatagli da il 20/12/2022” limitatamente “alla cartella di pagamento Controparte_2
n. 29120160036145052000 di Euro 21.910,94 … che … sarebbe stata notificata il 25/11/2016, avente ad oggetto la revoca di un contributo concesso, relativo all'anno 2016, indicando che
l'ente che ha emesso il ruolo è la ”. Controparte_3
Dopo aver premesso di non avere “mai ricevuto contributi e/o finanziamenti garantiti da
” e che quest'ultimo “non ha mai comunicato che era stato revocato un contributo CP_3
o escussa una garanzia, né ha mai richiesto il pagamento delle somme”, l'opponente ha spiegato i seguenti “motivi: I. nullità e inefficacia della notifica;
II. omessa notifica degli atti prodromici;
III. omessa notifica atti prodromici;
IV. omessa indicazione dei responsabili del procedimento ex art. 7 legge 212/00; V nullità per difetto di motivazione”.
Ha domandato, quindi, al Tribunale di: “- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta;
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza del debito o per mancanza di titolo esecutivo, nonché per essere applicabile la riscossione esattoriale ex art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998 alle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo, mentre l'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 ha natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, nonché per gli altri motivi di opposizione … rientranti nell'alveo dell'opposizione ex art. 617
c.p.c.; - in via subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare illegittima la minacciata esecuzione e
3 nulla e inefficace l'intimazione di pagamento …; - condannare parte avversa al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
L si è costituita in giudizio il 03 maggio Controparte_1
2023 depositando comparsa di risposta con la quale ha preliminarmente eccepito la
“inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento opposta per non aver impugnato la prodromica cartella di pagamento” e la disintegrità del contraddittorio;
ha quindi contestato i singoli motivi di opposizione e ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione dell'intimazione di pagamento opposta …; - ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione del sig. NG per mancata impugnazione da parte dello stesso della prodromica cartella di pagamento ritualmente e correttamente notificata, e comunque non sussistendo alcun provvedimento - giudiziale e/o amministrativo - di sospensione e/o di annullamento …; - autorizzare la chiamata in causa del terzo
[...]
…; nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della Controparte_4 condotta dell' e per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte nei Controparte_5 confronti dell' , in quanto infondate e, precisamente: - ritenere e Controparte_1 dichiarare legittimità della notificazione dell'intimazione impugnata …; - in ogni caso, ritenere e dichiarare la tardività dell'opposizione incoata dal sig. NG perché tardiva ex art. 617 c.p.c. con riferimento ai vizi formali degli atti impugnati di cui si duole …; - ritenere e dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta …; - ritenere e dichiarare l'estraneità, nonché il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle doglianze di pertinenza dell'Ente CP_6 impositore …; - con vittoria di spese, CP_3 Controparte_7
competenze ed onorari di causa”.
Con ordinanza riservata depositata il 21 settembre 2023, a parziale modifica dell'ordinanza depositata il 04 settembre 2023, il Tribunale confermava il rigetto dell'istanza di sospensione e autorizzava la convenuta alla chiamata in causa del terzo. Controparte_1
In data 01 dicembre 2023 si costituiva in giudizio il terzo chiamato
[...]
depositando comparsa di risposta con la Controparte_3
quale contestava quanto dedotto ed eccepito dall'NG e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
All'udienza tenutasi il 12 febbraio 2024 il Tribunale, ritenuto non necessario ai fini del decidere, accogliere l'istanza del terzo chiamato di disporre “ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della dell'originale del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. CP_8
NG” poiché “parte opponente non ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di
4 fideiussione”, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Con comparsa depositata il 19.03.2024 si costituiva l'avv. Gabriele Romeo per l
[...]
. Controparte_1
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dal procuratore della terza chiamata, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Con il primo motivo di opposizione, LO IL con riguardo all'intimazione di pagamento impugnata “eccepisce pregiudizialmente la nullità della notifica a mezzo pec per essere stata effettuata dalla pec: t la quale non Email_1
risulta registrata né nel registro IPA né tantomeno in Reginde”.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 ha ribadito che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati … e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015)”.
Nel caso in esame, tra l'altro, l'NG con il presente giudizio ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui si tratta, sanando così qualsiasi vizio di notifica della stessa.
3. I motivi di opposizione “III. omessa notifica atti prodromici [riferito alla cartella di pagamento] e “IV. omessa indicazione dei responsabili del procedimento ex art. 7 legge 212/00; V nullità per difetto di motivazione” devono essere qualificati correttamente come opposizione agli atti esecutivi.
5 Orbene poiché l'intimazione impugnata è stata notificata (validamente, come visto al punto precedente) in data 20 dicembre 2022 e l'NG ha notificato l'atto di citazione in opposizione il
24 gennaio 2023, i detti motivi devono essere dichiarati inammissibili poiché proposti quando era già abbondantemente scaduto il termine perentorio di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, anch'esso intitolato “omessa notifica degli atti prodromici”, l'opponente “contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” sostenendo di non avere “mai ottenuto alcun contributo né mai ricevuto un finanziamento garantito da ” e lamentando l'illegittimità della riscossione mediante CP_3
ruolo operata da per un credito di natura privatistica. CP_3
Tale motivo, rientrante nella sfera dell'art. 615 c.p.c. e quindi formulato nel rispetto dei termini di legge, risulta privo di fondamento e non può trovare accoglimento.
Innanzi tutto, emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla terza chiamata in causa, che con contratto di finanziamento del 21.06.2012 la ha concesso a IL CP_8
NG un finanziamento di € 30.000,00, garantito nel limite del 70% dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gestito da e che a Controparte_3 fronte dell'inadempimento dell'odierno opponente, l'istituto finanziatore ha comunicato la revoca dell'affidamento e ha avviato presso la la domanda per l'attivazione del fondo di CP_9
garanzia per ottenere il rimborso della quota parte della perdita accusata sulla operazione di finanziamento in favore del beneficiario NG IL.
È, altresì, documentalmente dimostrato che preso atto della Controparte_3
richiesta di ha attivato il Fondo di garanzia in relazione alla posizione dell'NG CP_8
IL, versando in favore della il complessivo importo di € 18.051,66 e ha comunicato al CP_8
debitore NG (e al garante fideiussore) che in caso di mancato pagamento nel termine di giorni quindici dalla ricezione della raccomandata a/r, avrebbe attivato la procedura prevista per il recupero del credito di natura pubblica rimasto insoluto, mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998 e succ. modif. (v. racc. del 06.05.2016 - doc. n. 7 Contr fascicolo .
Di contro l'attore opponente non ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligo di pagamento del credito intimato nel termine di gg. 15 dal ricevimento dell'invito al pagamento sopra richiamato e di conseguenza, il legittimamente, nella sua Controparte_3
qualità di gestore del Fondo, ha attivato la procedura esecutiva di riscossione esattoriale del
6 credito insoluto. Tale credito, infatti, in quanto derivante dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, ha evidente natura pubblicistica, in quanto connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, sicché per il recupero delle somme si provvede mediante iscrizione a ruolo degli stessi ai sensi dell'art. 67, comma II, del DPR 28.01.1988, n. 43, successivamente sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 (principio affermato da Cassazione civile, sez. I, 09 marzo 2020, n. 6508).
Non è dunque necessario che il Gestore si precostituisca un titolo esecutivo prima di procedere con il recupero coattivo delle somme nei confronti del debitore (come erroneamente ritenuto dall'attore opponente), posto che il credito sorge in capo al Gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, trovando il suo fondamento direttamente nella legge (da qui il privilegio ex lege ed il recupero mediante iscrizione a ruolo ex art. 17 del D.
Lgs. n. 43/1999).
Ne consegue che l'opposizione risulta del tutto infondata e va respinta.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 370/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- l'opponente NG IL al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
che si liquidano, per Controparte_10
ciascuna, in € 1.700,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 07/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
Il giorno 07/04/2025 alle ore 10,25 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 370 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
LO LL
e
Controparte_1
Si dà atto che è presente l'avv. Federica Grassia in sostituzione dell'avv. Pingue per il terzo chiamato, la quale conclude riportandosi ai propri atti difensivi e in particolare alle note conclusive.
Nessuno è presente per le altre parti sino alle ore 10,40.
Il Giudice invita la parte a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,40.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 07/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:55, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 370 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
LO LL (c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi residente ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Canicattì (AG) viale Regina Elena n. 60, presso lo studio dell'avv.
Maria Li Calzi, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce all'atto introduttivo
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
ente pubblico economico subentrato ex lege a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di in persona del procuratore Controparte_2 speciale, giusta procura notarile in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romeo presso il cui studio in Marsala, via San Giovanni Bosco n. 13, è elettivamente domiciliata giusta procura ad litem depositata il 19.03.2024 unitamente a comparsa di risposta
* CONVENUTA OPPOSTA *
e nei confronti di già in precedenza Controparte_3
2 denominata (c.f.: Controparte_3
- p.iva: ) con sede in Roma, in persona dell'amministratore delegato e P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Pingue del Foro di
Roma, presso il cui studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti posta in atti
* TERZO CHIAMATO IN CAUSA *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna il procuratore della terza chiamata in causa concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, notificato all' in data 24 gennaio 2023, LO LL Controparte_1 ha proposto opposizione “avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229007001059/000, notificatagli da il 20/12/2022” limitatamente “alla cartella di pagamento Controparte_2
n. 29120160036145052000 di Euro 21.910,94 … che … sarebbe stata notificata il 25/11/2016, avente ad oggetto la revoca di un contributo concesso, relativo all'anno 2016, indicando che
l'ente che ha emesso il ruolo è la ”. Controparte_3
Dopo aver premesso di non avere “mai ricevuto contributi e/o finanziamenti garantiti da
” e che quest'ultimo “non ha mai comunicato che era stato revocato un contributo CP_3
o escussa una garanzia, né ha mai richiesto il pagamento delle somme”, l'opponente ha spiegato i seguenti “motivi: I. nullità e inefficacia della notifica;
II. omessa notifica degli atti prodromici;
III. omessa notifica atti prodromici;
IV. omessa indicazione dei responsabili del procedimento ex art. 7 legge 212/00; V nullità per difetto di motivazione”.
Ha domandato, quindi, al Tribunale di: “- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta;
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza del debito o per mancanza di titolo esecutivo, nonché per essere applicabile la riscossione esattoriale ex art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998 alle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo, mentre l'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 ha natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, nonché per gli altri motivi di opposizione … rientranti nell'alveo dell'opposizione ex art. 617
c.p.c.; - in via subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare illegittima la minacciata esecuzione e
3 nulla e inefficace l'intimazione di pagamento …; - condannare parte avversa al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
L si è costituita in giudizio il 03 maggio Controparte_1
2023 depositando comparsa di risposta con la quale ha preliminarmente eccepito la
“inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento opposta per non aver impugnato la prodromica cartella di pagamento” e la disintegrità del contraddittorio;
ha quindi contestato i singoli motivi di opposizione e ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione dell'intimazione di pagamento opposta …; - ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione del sig. NG per mancata impugnazione da parte dello stesso della prodromica cartella di pagamento ritualmente e correttamente notificata, e comunque non sussistendo alcun provvedimento - giudiziale e/o amministrativo - di sospensione e/o di annullamento …; - autorizzare la chiamata in causa del terzo
[...]
…; nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della Controparte_4 condotta dell' e per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte nei Controparte_5 confronti dell' , in quanto infondate e, precisamente: - ritenere e Controparte_1 dichiarare legittimità della notificazione dell'intimazione impugnata …; - in ogni caso, ritenere e dichiarare la tardività dell'opposizione incoata dal sig. NG perché tardiva ex art. 617 c.p.c. con riferimento ai vizi formali degli atti impugnati di cui si duole …; - ritenere e dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta …; - ritenere e dichiarare l'estraneità, nonché il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle doglianze di pertinenza dell'Ente CP_6 impositore …; - con vittoria di spese, CP_3 Controparte_7
competenze ed onorari di causa”.
Con ordinanza riservata depositata il 21 settembre 2023, a parziale modifica dell'ordinanza depositata il 04 settembre 2023, il Tribunale confermava il rigetto dell'istanza di sospensione e autorizzava la convenuta alla chiamata in causa del terzo. Controparte_1
In data 01 dicembre 2023 si costituiva in giudizio il terzo chiamato
[...]
depositando comparsa di risposta con la Controparte_3
quale contestava quanto dedotto ed eccepito dall'NG e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
All'udienza tenutasi il 12 febbraio 2024 il Tribunale, ritenuto non necessario ai fini del decidere, accogliere l'istanza del terzo chiamato di disporre “ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della dell'originale del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. CP_8
NG” poiché “parte opponente non ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di
4 fideiussione”, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Con comparsa depositata il 19.03.2024 si costituiva l'avv. Gabriele Romeo per l
[...]
. Controparte_1
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dal procuratore della terza chiamata, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Con il primo motivo di opposizione, LO IL con riguardo all'intimazione di pagamento impugnata “eccepisce pregiudizialmente la nullità della notifica a mezzo pec per essere stata effettuata dalla pec: t la quale non Email_1
risulta registrata né nel registro IPA né tantomeno in Reginde”.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 ha ribadito che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati … e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015)”.
Nel caso in esame, tra l'altro, l'NG con il presente giudizio ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui si tratta, sanando così qualsiasi vizio di notifica della stessa.
3. I motivi di opposizione “III. omessa notifica atti prodromici [riferito alla cartella di pagamento] e “IV. omessa indicazione dei responsabili del procedimento ex art. 7 legge 212/00; V nullità per difetto di motivazione” devono essere qualificati correttamente come opposizione agli atti esecutivi.
5 Orbene poiché l'intimazione impugnata è stata notificata (validamente, come visto al punto precedente) in data 20 dicembre 2022 e l'NG ha notificato l'atto di citazione in opposizione il
24 gennaio 2023, i detti motivi devono essere dichiarati inammissibili poiché proposti quando era già abbondantemente scaduto il termine perentorio di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, anch'esso intitolato “omessa notifica degli atti prodromici”, l'opponente “contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” sostenendo di non avere “mai ottenuto alcun contributo né mai ricevuto un finanziamento garantito da ” e lamentando l'illegittimità della riscossione mediante CP_3
ruolo operata da per un credito di natura privatistica. CP_3
Tale motivo, rientrante nella sfera dell'art. 615 c.p.c. e quindi formulato nel rispetto dei termini di legge, risulta privo di fondamento e non può trovare accoglimento.
Innanzi tutto, emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla terza chiamata in causa, che con contratto di finanziamento del 21.06.2012 la ha concesso a IL CP_8
NG un finanziamento di € 30.000,00, garantito nel limite del 70% dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gestito da e che a Controparte_3 fronte dell'inadempimento dell'odierno opponente, l'istituto finanziatore ha comunicato la revoca dell'affidamento e ha avviato presso la la domanda per l'attivazione del fondo di CP_9
garanzia per ottenere il rimborso della quota parte della perdita accusata sulla operazione di finanziamento in favore del beneficiario NG IL.
È, altresì, documentalmente dimostrato che preso atto della Controparte_3
richiesta di ha attivato il Fondo di garanzia in relazione alla posizione dell'NG CP_8
IL, versando in favore della il complessivo importo di € 18.051,66 e ha comunicato al CP_8
debitore NG (e al garante fideiussore) che in caso di mancato pagamento nel termine di giorni quindici dalla ricezione della raccomandata a/r, avrebbe attivato la procedura prevista per il recupero del credito di natura pubblica rimasto insoluto, mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998 e succ. modif. (v. racc. del 06.05.2016 - doc. n. 7 Contr fascicolo .
Di contro l'attore opponente non ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligo di pagamento del credito intimato nel termine di gg. 15 dal ricevimento dell'invito al pagamento sopra richiamato e di conseguenza, il legittimamente, nella sua Controparte_3
qualità di gestore del Fondo, ha attivato la procedura esecutiva di riscossione esattoriale del
6 credito insoluto. Tale credito, infatti, in quanto derivante dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, ha evidente natura pubblicistica, in quanto connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, sicché per il recupero delle somme si provvede mediante iscrizione a ruolo degli stessi ai sensi dell'art. 67, comma II, del DPR 28.01.1988, n. 43, successivamente sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 (principio affermato da Cassazione civile, sez. I, 09 marzo 2020, n. 6508).
Non è dunque necessario che il Gestore si precostituisca un titolo esecutivo prima di procedere con il recupero coattivo delle somme nei confronti del debitore (come erroneamente ritenuto dall'attore opponente), posto che il credito sorge in capo al Gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, trovando il suo fondamento direttamente nella legge (da qui il privilegio ex lege ed il recupero mediante iscrizione a ruolo ex art. 17 del D.
Lgs. n. 43/1999).
Ne consegue che l'opposizione risulta del tutto infondata e va respinta.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 370/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- l'opponente NG IL al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
che si liquidano, per Controparte_10
ciascuna, in € 1.700,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 07/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
7