Art. 1671. Sospensione dal grado 1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana puo' essere inflitta la sospensione dal grado. 2. L'anzianita' del militare sospeso dal grado e' ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione. 3. La sospensione dal grado e' inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.
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9 ottobre 2010
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- 1. Appalto, recesso del committente e obbligo di indennizzoAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2014
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 26/02/2024, n. 22Provvedimento: […] Ha, poi, richiamato le disposizioni sulla cui base afferma l'equiparazione dei dipendenti del Corpo militare della CRI alle Forze Armate o di Polizia per una serie di profili, relativi all'assoggettamento alla disciplina militare (art. 1653 del D. Lgs. n. 66/2010, Codice dell'ordinamento militare); ai segni distintivi (art. 1865 del d.P.R. n.90/2010); alla denominazione di “personale militare” (artt. 1627, 1629, 1668,1670, 1671, 1677 del codice dell'Ordinamento Militare); e alla sottoposizione alla disciplina militare o a disposizioni concernenti il trattamento economico dei militari dello Stato (artt. 1657, 1656 del codice dell'Ordinamento Militare, nonché art. 3 del d. lgs. n. 165/2001).Leggi di più...
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