Sentenza 14 marzo 2023
Decreto cautelare 23 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 6 marzo 2024
Decreto cautelare 13 marzo 2024
Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00713/2025REG.PROV.COLL.
N. 02073/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2024, proposto dalla sig.ra AO SA, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, n.3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter ), n. 4513/2023, pubblicata in data 6 marzo 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti il DP n. 919 del 13 marzo 2024 e l’ordinanza cautelare n. 1299 del 10 aprile 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, concessionaria di un posteggio per banco di vendita nel mercato Tiburtino Sud di Roma Capitale, impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso da lei proposto avverso la determinazione adottata dall’amministrazione comunale in data 17 gennaio 2023, di decadenza e revoca per morosità dell’autorizzazione inerente ai box 27-28.
2. Nello specifico, affermata l’irrilevanza, sulla base delle previsioni dell’art. 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), delle deduzioni della ricorrente originaria dirette a sostenere che la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, contenente l’indicazione della morosità e l’invito a sanarla, recapitata, a mezzo PEC, in data 25 novembre 2022, non fosse stata regolarmente eseguita, con la sentenza impugnata è stata accertata la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale, tenuto conto delle previsioni del regolamento recante la disciplina delle attività commerciali sulle aree pubbliche e, segnatamente, di quelle contenute nell’art. 9, che, nello stabilire le conseguenze scaturenti dalla morosità nel pagamento del canone annuo, definisce il procedimento di sospensione dell’autorizzazione e della concessione, il quale può “ eventualmente ” determinare la successiva decadenza ove l’inadempimento si protragga “ oltre l’anno ”. Su tali basi, il primo giudice, appurato che, nella fattispecie, la ricorrente originaria fosse a conoscenza delle cospicue morosità maturate per tre anni consecutivi nella corresponsione del canone, ha escluso la fondatezza delle censure dedotte, nonché l’applicabilità delle previsioni dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, venendo in rilievo la declaratoria di decadenza per morosità protratta per oltre due semestri consecutivi, con conseguente irrilevanza sia del regolare svolgimento del rapporto per un arco temporale ventennale sia dei pagamenti parzialmente eseguiti e delle ulteriori circostanze allegate in ricorso.
3. La parte appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, articolando deduzioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso.
5. Con DP n. 919 del 13 marzo 2024, in accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche, è stata disposta la sospensione degli effetti della sentenza appellata e degli atti impugnati in primo grado, tenuto conto della consistenza del pregiudizio allegato, del complesso degli argomenti in fatto e in diritto posti a fondamento dell’istanza e delle precedenti decisioni cautelari adottate da questo Consiglio di Stato con decreto n. 1626/2023 e con ordinanza n. 1836/2023, incentrate, tra l’altro, sul pagamento da parte dell’odierna appellante delle somme previste dal piano di rateizzazione, con estinzione anticipata dallo stesso.
6. Con ordinanza n. 1299 del 10 aprile 2024, in sede di delibazione collegiale, la domanda di misure interinali è stata definitivamente accolta, ai fini del riesame da parte di Roma Capitale, tenuto conto dell’incontestato regolare svolgimento del rapporto per oltre venti anni, dell’intervenuto pagamento del canone per l’annualità 2022, della circostanza che l’appellante sta regolarmente provvedendo al pagamento anche degli importi dovuti per le altre annualità per le quali, con atto dell’amministrazione del 7 marzo 2023, ha ottenuto una dilazione, nonché del complesso delle ulteriori circostanze emergenti in atti, riferite alle condizioni personali dell’interessata e all’incidenza del provvedimento impugnato con il ricorso originario in assenza di una previa determinazione di sospensione, pure prevista dal regolamento di cui alla DAC 29/2018.
7. Con memoria depositata in data 25 ottobre 2024, l’appellante ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. Con atti depositati, rispettivamente, in data 14 novembre 2024 e in data 25 novembre 2024, l’amministrazione appellata e la parte appellante hanno chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza.
9. All’udienza pubblica del 26 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
11. Dalla documentazione versata in atti emergono significativi elementi che comprovano la fondatezza delle deduzioni dell’appellante incentrate sulla carenza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione comunale, la quale non ha considerato le specifiche evidenze – incontestate e, comunque, emergenti dalla documentazione in atti –, che comprovano la sussistenza di peculiari circostanze che avrebbero dovuto essere valutate, nell’ambito del procedimento dal quale è scaturita l’adozione della determinazione impugnata con il ricorso originario.
11.1. Il Collegio rileva, peraltro, che, come sopra esposto, con ordinanza n. 1299 del 10 aprile 2024, questa Sezione ha disposto il riesame al quale l’amministrazione comunale non ha provveduto, né la difesa di Roma Capitale ha chiesto un differimento, giustificando in qualunque modo, tale omissione, assumendo, dunque, un contegno processuale che pure milita a sostegno della sussistenza del censurato vizio di difetto di istruttoria.
11.2. In particolare, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto considerare, tenuto conto del regolare svolgimento di un rapporto che si protrae da decenni, sia il fattivo comportamento dell’appellante, la quale ha provveduto al pagamento del canone per l’annualità 2022 ed ha puntualmente adempiuto agli impegni assunti con il piano di rateizzazione accordato dalla stessa amministrazione, sia le specifiche circostanze, allegate in atti, che non attengono solo alle condizioni personali, oggettivamente gravose, dell’appellante ma anche alla sua effettiva e piena conoscenza degli sviluppi procedimentali poi determinatisi, alla luce della disciplina prevista dal regolamento comunale relativo alle attività commerciali sulle aree pubbliche che, all’art. 9, comma 4 stabilisce, per l’ipotesi di morosità superiore ad un semestre, l’adozione da parte del Municipio degli atti di competenza in ordine alla sospensione dell’autorizzazione e dell’attività di vendita fino al risanamento del debito maturato, con le maggiorazioni indicate.
11.3. Se è vero, dunque, che, nella fattispecie, la morosità contestata era superiore ad un semestre, la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione, considerata nel complesso delle circostanze sopra indicate, costituisce ulteriore elemento a comprova di una carente valutazione da parte dell’amministrazione comunale di elementi fattuali – come già evidenziato, del tutto peculiari –, che connotano la vicenda contenziosa in esame e che non avrebbero dovuto essere trascurati nel corso dell’istruttoria procedimentale.
12. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata riformata, con conseguente annullamento della determina dirigenziale del 17 gennaio 2023 (numero repertorio CE/83/2023, numero protocollo CE/6306/2023).
13. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano, nondimeno, sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 2073 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la determina dirigenziale del 17 gennaio 2023.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO