Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
Decreto collegiale 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/06/2025, n. 11609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11609 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05620/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5620 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 28.02.2024 e notificata il 27.03.2024 con cui è stata disposta la revoca del piano di protezione nei confronti di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente impugna la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 28.02.2024 e notificata il 27.03.2024 con cui è stata disposta la revoca del piano di protezione nei suoi confronti.
La ricorrente è -OMISSIS- del collaboratore di giustizia -OMISSIS- e, alla luce di tale rapporto di affinità, in data 8 gennaio 2013, è divenuta beneficiaria di un piano provvisorio di protezione adottato nei confronti del citato collaboratore, unitamente ad altri familiari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- – Direzione Distrettuale Antimafia del 24 novembre 2012.
In data 3 marzo 2016, la Commissione centrale ha adottato nei confronti del citato collaboratore e dei relativi familiari, tra i quali l’odierna ricorrente, un programma speciale di protezione, per la durata di ventiquattro mesi, medio termine prorogata. Il programma è stato esteso, tra gli altri, ai seguenti congiunti: - -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS-, -OMISSIS- del collaboratore; - -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, cognato del collaboratore.
La ricorrente si duole del fatto che con il provvedimento sub judice la Commissione ha disposto la revoca del programma di protezione nei suoi confronti per fatti di altri soggetti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
violazione degli artt. 9-11-12-13 E 13 quater legge 82/91 e artt. 9 e 11 D.M. 161/2004. Presupposti e condizioni ai fini della revoca del programma di protezione –Motivazione apparente -violazione e falsa applicazione di legge –eccesso di potere per carenza di istruttoria , travisamento dei fatti, difetto di motivazione;
violazione dell’art. 3 c.2/3 legge 241/90; difetto e irragionevolezza della motivazione.
Si è costituita l’intimata Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza cautelare n-OMISSIS- pubblicata il 17.10.2024 l’adito TAR ha accolto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono.
La condotta contestata alla ricorrente si sostanzia nell’aver ospitato il -OMISSIS- la -OMISSIS-, -OMISSIS-, ed il di lei -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, che da quella località erano stati precedentemente allontanati per motivi di sicurezza.
La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa erariale, non c’è stato alcun disvelamento della località da parte della sig.ra -OMISSIS- e che, in ogni caso, la condotta a lei contestata non giustifica la revoca del programma di protezione.
Le censure dedotte sono fondate. L’unico episodio contestato alla ricorrente, per la sua sporadicità e la non rilevante gravità della violazione ad esso connessa, non legittima la revoca del programma di protezione vertendosi in ipotesi di c.d “revoca discrezionale”.
In sostanza la condotta che viene contestata alla -OMISSIS- si sostanzia nell’aver ospitato il -OMISSIS- la -OMISSIS-, -OMISSIS-, ed il di lei -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, che da quella località protetta erano stati precedentemente allontanati per motivi di sicurezza, che quindi già conoscevano; ne consegue che non vi è stato alcun disvelamento, da parte della ricorrente, del luogo protetto.
Non risulta inoltre che alla ricorrente siano addebitabili i gravi fatti contestati agli altri familiari in riferimento a quanto accaduto nella notte di capodanno (1 gennaio 2024) allorchè -OMISSIS- -OMISSIS- (genero della ricorrente), resosi responsabile dei reati di cui agli articoli 336 e 337 c.p (minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale), nonché del reato previsto dall'articolo 186, comma 7, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi all'accertamento per guida in stato d'ebbrezza), è stato tratto in arresto per il pestaggio di un passante, che riportava lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.
In definitiva, la Commissione centrale, con deliberazione del 28 febbraio 2024, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti Autorità Giudiziarie, ha disposto la revoca del programma speciale di protezione nei confronti anche di -OMISSIS-, senza tuttavia distinguere la specifica posizione di quest’ultima rispetto a quella degli altri familiari e senza svolgere adeguata istruttoria e motivazione.
Il ricorso per le considerazioni esposte e nei sensi di cui in motivazione deve essere accolto, atteso il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio per giusti motivi sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.