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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6302-2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 6301/2018 Reg. Cont. promosso da
e – rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. Luigia Brunetti e Patrizia Carla Buccolieri;
Contro
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Cavallo e Daniela De Controparte_1
Santis;
nonchè
e - rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Pesare, ma già da Controparte_2 Controparte_3
ritenere estromessi dal giudizio per la sua estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. seguita alla rinunzia agli atti ed accettazione;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLE DI PARTE ATTRICE
pagina 1 di 7 I signori e con atto di citazione Parte_3 Parte_2 Parte_1
notificato in data 11.09.2018, convenivano in giudizio il sig. e i signori CP_1 CP_1
CP_
e rassegando le seguenti conclusioni: Controparte_2 Parte_3
- “accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio di tubazione per l'allaccio dell'appartamento di proprietà degli attori alla rete idrica pubblica a carico del fondo servente di proprietà di e , identificato in catasto urbano al foglio 14, Controparte_2 Controparte_4
particella 247 sub 8 e sito in Sava al Corso Umberto I, e del fondo servente di proprietà di
[...]
identificato in catasto urbano al foglio 14, particella 247 sub 7, sito in Sava al CP_1
Corso Umberto I, e per l'effetto condannarli, ognuno per quanto di ragione, al ripristino, a loro spese, dello stato dei luoghi finalizzato a ristabilire la fornitura idrica alla proprietà Parte_4
attraverso posa di nuova tubazione o della tubazione idrica già esistente (se non rimossa), che passando sotterraneamente nell'area esterna dell'attuale proprietà per terminare nell'aerea CP_1
esterna dell'attuale proprietà confluisca in nuovo contatore, da "intestare" ai Parte_5 Pt_4
da posare e collegare ad opera di AQP alla presa d'acqua pubblica, secondo il percorso
[...]
tracciato nella foto allegata sub 27 o altro percorso, se meno gravoso per i fondi serventi, fissando congruo termine di realizzazione e ordinando ai convenuti di richiedere e ottenere ogni necessaria autorizzazione/certificazione amministrativa e di consentire l'accesso alla loro proprietà ai dipendenti
AQP, nonchè condannandoli alla restituzione in favore degli attori delle somme che questi ultimi avranno a versare ad a titolo di costi amministrativi e costi fissi per l'allacciamento e CP_5
comunque di costi necessari per la realizzazione della fornitura del servizio.
- accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio di tubazione per l'allaccio dell'appartamento di proprietà degli attori alla rete idrica pubblica a carico del fondo servente di proprietà di
[...]
identificato in catasto urbano al foglio 14, particella 247 sub 7, sito in Sava al CP_1
Corso Umberto I, e per l'effetto condannarlo a ripristinare l'esercizio del diritto di servitù degli attori e pertanto a far eseguire, a sue spese, raccordo della tubazione esistente, che dall'appartamento degli attori giunge proprio sotto il contatore AQP a lui "intestato", a un secondo contatore, da "intestare" ai
e collocare ad opera di AQP accanto a quello già esistente, e alla presa stradale, Parte_4
secondo il percorso tracciato nella foto allegata sub 28, fissando congruo termine di realizzazione e ordinando a di richiedere e ottenere ogni necessaria Controparte_1
autorizzazione/certificazione amministrativa e di consentire l'accesso alla sua proprietà ai dipendenti
AQP, nonchè condannandolo alla restituzione in favore degli attori delle somme che questi ultimi
pagina 2 di 7 avranno a versare ad a titolo di costi amministrativi e costi fissi per l'allacciamento e CP_5
comunque di costi necessari per la realizzazione della fornitura del servizio.
- in subordine costituire coattivamente servitù perpetua di allaccio alla rete idrica pubblica, a favore dell'appartamento degli attori e a carico del fondo di proprietà di , Controparte_1
identificato in catasto urbano al foglio 14, particella 247 sub 7, sito in Sava al Corso Umberto I, da esercitare mediante raccordo della tubazione esistente, che dall'appartamento degli attori giunge proprio sotto il contatore AQP a lui "intestato", a un secondo contatore, da "intestare" ai e collocare Parte_4
ad opera di AQP accanto a quello già esistente, e alla presa stradale, stabilendo la relativa indennità e ordinando a di richiedere e ottenere ogni necessaria Controparte_1
autorizzazione/certificazione e amministrativa e di consentire l'accesso alla sua proprietà ai dipendenti
AQP e di operai scelti dagli attori per l'allacciamento e la realizzazione della fornitura del servizio.
- condannare , e , in solido tra loro o Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ciascuno nella misura ritenuta di giustizia in relazione all'accertamento e graduazione delle responsabilità, al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € Parte_3
80.428,00, a titolo di risarcimento del danno alla persona patito, nella misura di € 60.240,00 per danno biologico da invalidità permanente, di € 20.188,00 per danno biologico da I.T.P. al 40%, oltre al danno morale e al pagamento degli interessi e al danno da svalutazione monetaria dal giorno della procurata interruzione della fornitura di acqua potabile, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di riconoscere, anche in sede di C.T.U. di cui, sin d'ora, si fa espressa richiesta.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
LA DIFESA DEI CONVENUTI
I convenuti costituendosi concludevano, quanto a , in questi termini: Controparte_1
“dichiarare la litis pendenza e disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa;
2) sempre in via preliminare improponibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
In via subordinata nel merito: 2) rigettare tutte le richiesta avanzate dagli attori, perché inammissibili e improponibili, oltre che infondate in fatto e diritto;
3) onorare le parti soccombenti della rifusione delle spese e competenze del presente procedimento con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
pagina 3 di 7 Quanto a “Nel merito rigettare la domanda attore nei confronti dei convenuti CP_6 Parte_5
perché infondata in fatto e diritto per i motivi narrati in premessa, chiedendo sin ora
[...]
l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oltre all'acquisizione di documenti, si assumeva l'interrogatorio formale degli attori, la prova testimoniale addotta da parte attrice e da parte convenuta.
All'udienza del 05/10/2023 i procuratori di parte attrice formulavano rinuncia agli atti e alle relative conclusioni del giudizio, con compensazione delle spese di lite, nei confronti dei sig.ri Controparte_2
e , i quali per il tramite del proprio difensore accettavano la relativa rinuncia per come Controparte_3
formulata ed il giudice dichiarava estinto il relativo rapporto processuale con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 18/09/2024 il giudice si riservava sulla richiesta di parte attrice di ammettere Ctu.
Con ordinanza del 19.09.2024 oltre al rigettarla formulava la seguente proposta conciliativa:
“La perizia medica di parte non può, come è noto, assurgere a prova della ricorrenza del nesso causale tra presunta condotta illecita del convenuto e danno alla salute lamentato dalla Né Pt_3
una CTU fatta a distanza di tempo potrebbe riuscire probante.
La domanda risarcitoria poi è l'unica da decidere nel merito, posto che con riferimento a quelle principali e alla subordinata interveniva la cessazione della materia del contendere, per le quali si dovrebbe decidere in base al principio della soccombenza virtuale.
Sarebbe poi opportuno che su di un contenzioso che dura ormai da molti anni sia posta la parola fine.
Prima allora di fissare udienza di p.c., occorre formulare una proposta conciliativa.
P.T.M.
Rigetta la richiesta di CTU.
Visto l'art. 185 bis c.p.c. formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
Rinunzia al giudizio, compensazione delle spese del giudizio ma con un contributo alle spese del giudizio sopportate dagli attori da parte del convenuto nella misura di euro 2.500,00.
La proposta transattiva veniva accettata da parte attrice ma non ritenuta “meritevole di accoglimento” da parte convenuta e, pertanto, all'udienza del 23/10/24, invitate le parti a Controparte_1
precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 7 MOTIVAZIONE
IL PRECEDENTE GIUDICATO ED IL FATTO IN CONTESAZIONE SCATENANTE
L' CP_7
Come ricordava la difesa convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta nell'atto di acquisto dell'appartamento al secondo piano, risalente al 1983, ma ora di proprietà degli attori, veniva costituita la servitù di appoggio di apposita tubazione per l'allacciamento dell'appartamento venduto alla rete idrica pubblica.
Godeva invece dell'approvvigionamento idrico la restante proprietà dell'edificio allora facente capo ad un unico proprietario.
Sorgeva poi l'esigenza per gli attori di realizzare le tubature necessarie per garantirsi un allaccio autonomo alla rete pubblica con il posizionamento di un nuovo contatore;
solo che il resistente opponeva un rifiuto in quanto il nuovo contatore veniva ubicato, senza il suo consenso, sulla via del
Cimitero, in una posizione cioè non gradita dal in quanto opposta al lato in cui erano ubicate CP_1
tutte le tubature preesistenti.
L'annosa lite sfociava in un primo contenzioso davanti al Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di
Manduria.
Con questa sentenza del 19-12-2011 venivano individuati i tre titoli che fondavano la domanda tesa ad ottenere l'appoggio della tubatura: obbligazione reale per il consenso scritto che gli attori avrebbero ottenuto per il posizionamento del contatore dal lato di via Cimitero;
confessoria ex art. 1079 c.c. in base cioè al titolo costituito dal ricordato atto di acquisto;
in subordine costituzione coattiva ex art. 1032 c.c.
La prima veniva rigettata, per mancanza di prova scritta di questo diritto reale immobiliare;
la seconda pure in parte rigettata perché non specificate le modalità di esercizio del diritto e comunque ancor prima, al pari della terza dichiarata inammissibile perché allora il era solo possessore. CP_1
L'IDENTITA' SOSTANZIALE DELLE DUE CONTROVERSIE – IL RICONOSCIMENTO
CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DELLA SERVITU' DI
[...]
IDRICA AVVENUTO CON SENTENZA DEL Controparte_8
19-11-2011 – IL TASSELLO MANCANTE PER LA TUTELA DEL DIRITTO VANTATO
DAGLI ATTORI
Se si confrontano le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio con il tema del contendere oggetto del giudizio definitosi con la ricordata sentenza, è difficile negare una pagina 5 di 7 quasi totale identità di causa: si trattava pur sempre dell'esigenza sacrosanta della parte attrice di ottenere l'allaccio alla rete idrica pubblica.
E' pur vero tuttavia che con la ricordata sentenza del giudice dell'allora sezione distaccata del
Tribunale di Taranto veniva riconosciuta la “servitù di appoggio di apposita tubazione per l'allacciamento dell'appartamento venduto alla rete idrica”, ossia proprio quanto costituito con l'atto di donazione del 29-07-1983. Del resto non avrebbe potuto essere diversamente, altrimenti non sarebbe stato mai abitabile l'immobile, anzi neanche veniva contestata dal la servitù, il quale invece CP_1
a suo tempo lamentava l'arroganza della controparte nel pretendere che all'allaccio si pervenisse senza accollo dei costi relativi.
Ci si deve allora chiedere se fosse residuata una porzione della materia del contendere dopo il formarsi del giudicato, posto che in via pregiudiziale questa prevedibile difesa svolgeva il CP_1
La sentenza passata in giudicato in esame offre una chiave non solo per affermare che una residua materia del contendere residuasse ma anche lo spunto per individuare la domanda che non è mai stata puntualmente identificata e qualificata fino ad ora, beninteso secondo l'opinione del giudice qui adito.
In uno degli ultimi periodi della sentenza così il giudice della abolita sezione distaccata: “considerato che la domanda ex art. 1079 promossa contro il terzo che contesta l'esercizio della servitù presuppone che essa servitù sia esattamente individuata nelle modalità di esercizio, giacchè solo in siffatta situazione è possibile valutare la correttezza del vantato esercizio rispetto alle contestazioni mosse dal terzo, individuazione che deve previamente essere effettuata nei confronti del proprietario del fondo servente, unico legittimato passivo a tal fine…”.
Come dire che si apriva la via per la proposizione di una nuova domanda nei confronti del soggetto passivo legittimato.
Meglio, non potendosi contestare la esistenza della servitù di allaccio alla rete idrica a favore dell'appartamento al secondo piano di parte attrice, si trattava solo di individuare il percorso meno gravoso per le proprietà serventi, posto che era in contestazione proprio il tracciato ed il posizionamento del contatore ed i costi necessari allo scopo.
Errava quindi la parte attrice quando pretendeva che i costi necessari dovessero essere posti a carico della controparte, così come errava la parte convenuta quando finiva comunque con il negare la determinazione delle modalità dell'esercizio della servitù di allaccio alla rete idrica;
infatti se non fosse cessata la materia del contendere il giudice avrebbe disposto una Ctu tesa all'individuazione del pagina 6 di 7 tracciato delle tubature e la migliore ubicazione del contatore meno incomodo per i proprietari dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1069 c.c..
Delle diverse domande proposte dall'attrice, quindi, avrebbe trovato accoglimento parziale quella di minor contenuto, ossia quella volta a garantire l'acqua potabile domestica con un contatore autonomo all'appartamento di parte attrice, con spese a suo carico però ex art. 1069, II comma c.c.
Il carattere coattivo della servitù pur sempre volontaria, insomma, avrebbe riguardato non l'an ma il quomodo.
Anche in questo caso per il regolamento delle spese giudiziali, ricorre una parziale reciproca soccombenza.
LA DOMANDA RISARCITORIA
La domanda risarcitoria non può essere accolta per l'impossibilità di collegare eziologicamente la presunta condotta ostruzionistica addebitata al convenuto con le lesioni alla salute lamentate.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione totale delle spese.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dai signori e Parte_3 Parte_2
, con atto di citazione notificato in data 11.09.2018, nei confronti del signor Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle azioni reali proposte;
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese del giudizio compensate.
TARANTO, 7-02-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 6301/2018 Reg. Cont. promosso da
e – rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. Luigia Brunetti e Patrizia Carla Buccolieri;
Contro
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Cavallo e Daniela De Controparte_1
Santis;
nonchè
e - rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Pesare, ma già da Controparte_2 Controparte_3
ritenere estromessi dal giudizio per la sua estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. seguita alla rinunzia agli atti ed accettazione;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLE DI PARTE ATTRICE
pagina 1 di 7 I signori e con atto di citazione Parte_3 Parte_2 Parte_1
notificato in data 11.09.2018, convenivano in giudizio il sig. e i signori CP_1 CP_1
CP_
e rassegando le seguenti conclusioni: Controparte_2 Parte_3
- “accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio di tubazione per l'allaccio dell'appartamento di proprietà degli attori alla rete idrica pubblica a carico del fondo servente di proprietà di e , identificato in catasto urbano al foglio 14, Controparte_2 Controparte_4
particella 247 sub 8 e sito in Sava al Corso Umberto I, e del fondo servente di proprietà di
[...]
identificato in catasto urbano al foglio 14, particella 247 sub 7, sito in Sava al CP_1
Corso Umberto I, e per l'effetto condannarli, ognuno per quanto di ragione, al ripristino, a loro spese, dello stato dei luoghi finalizzato a ristabilire la fornitura idrica alla proprietà Parte_4
attraverso posa di nuova tubazione o della tubazione idrica già esistente (se non rimossa), che passando sotterraneamente nell'area esterna dell'attuale proprietà per terminare nell'aerea CP_1
esterna dell'attuale proprietà confluisca in nuovo contatore, da "intestare" ai Parte_5 Pt_4
da posare e collegare ad opera di AQP alla presa d'acqua pubblica, secondo il percorso
[...]
tracciato nella foto allegata sub 27 o altro percorso, se meno gravoso per i fondi serventi, fissando congruo termine di realizzazione e ordinando ai convenuti di richiedere e ottenere ogni necessaria autorizzazione/certificazione amministrativa e di consentire l'accesso alla loro proprietà ai dipendenti
AQP, nonchè condannandoli alla restituzione in favore degli attori delle somme che questi ultimi avranno a versare ad a titolo di costi amministrativi e costi fissi per l'allacciamento e CP_5
comunque di costi necessari per la realizzazione della fornitura del servizio.
- accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio di tubazione per l'allaccio dell'appartamento di proprietà degli attori alla rete idrica pubblica a carico del fondo servente di proprietà di
[...]
identificato in catasto urbano al foglio 14, particella 247 sub 7, sito in Sava al CP_1
Corso Umberto I, e per l'effetto condannarlo a ripristinare l'esercizio del diritto di servitù degli attori e pertanto a far eseguire, a sue spese, raccordo della tubazione esistente, che dall'appartamento degli attori giunge proprio sotto il contatore AQP a lui "intestato", a un secondo contatore, da "intestare" ai
e collocare ad opera di AQP accanto a quello già esistente, e alla presa stradale, Parte_4
secondo il percorso tracciato nella foto allegata sub 28, fissando congruo termine di realizzazione e ordinando a di richiedere e ottenere ogni necessaria Controparte_1
autorizzazione/certificazione amministrativa e di consentire l'accesso alla sua proprietà ai dipendenti
AQP, nonchè condannandolo alla restituzione in favore degli attori delle somme che questi ultimi
pagina 2 di 7 avranno a versare ad a titolo di costi amministrativi e costi fissi per l'allacciamento e CP_5
comunque di costi necessari per la realizzazione della fornitura del servizio.
- in subordine costituire coattivamente servitù perpetua di allaccio alla rete idrica pubblica, a favore dell'appartamento degli attori e a carico del fondo di proprietà di , Controparte_1
identificato in catasto urbano al foglio 14, particella 247 sub 7, sito in Sava al Corso Umberto I, da esercitare mediante raccordo della tubazione esistente, che dall'appartamento degli attori giunge proprio sotto il contatore AQP a lui "intestato", a un secondo contatore, da "intestare" ai e collocare Parte_4
ad opera di AQP accanto a quello già esistente, e alla presa stradale, stabilendo la relativa indennità e ordinando a di richiedere e ottenere ogni necessaria Controparte_1
autorizzazione/certificazione e amministrativa e di consentire l'accesso alla sua proprietà ai dipendenti
AQP e di operai scelti dagli attori per l'allacciamento e la realizzazione della fornitura del servizio.
- condannare , e , in solido tra loro o Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ciascuno nella misura ritenuta di giustizia in relazione all'accertamento e graduazione delle responsabilità, al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € Parte_3
80.428,00, a titolo di risarcimento del danno alla persona patito, nella misura di € 60.240,00 per danno biologico da invalidità permanente, di € 20.188,00 per danno biologico da I.T.P. al 40%, oltre al danno morale e al pagamento degli interessi e al danno da svalutazione monetaria dal giorno della procurata interruzione della fornitura di acqua potabile, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di riconoscere, anche in sede di C.T.U. di cui, sin d'ora, si fa espressa richiesta.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
LA DIFESA DEI CONVENUTI
I convenuti costituendosi concludevano, quanto a , in questi termini: Controparte_1
“dichiarare la litis pendenza e disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa;
2) sempre in via preliminare improponibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
In via subordinata nel merito: 2) rigettare tutte le richiesta avanzate dagli attori, perché inammissibili e improponibili, oltre che infondate in fatto e diritto;
3) onorare le parti soccombenti della rifusione delle spese e competenze del presente procedimento con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
pagina 3 di 7 Quanto a “Nel merito rigettare la domanda attore nei confronti dei convenuti CP_6 Parte_5
perché infondata in fatto e diritto per i motivi narrati in premessa, chiedendo sin ora
[...]
l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oltre all'acquisizione di documenti, si assumeva l'interrogatorio formale degli attori, la prova testimoniale addotta da parte attrice e da parte convenuta.
All'udienza del 05/10/2023 i procuratori di parte attrice formulavano rinuncia agli atti e alle relative conclusioni del giudizio, con compensazione delle spese di lite, nei confronti dei sig.ri Controparte_2
e , i quali per il tramite del proprio difensore accettavano la relativa rinuncia per come Controparte_3
formulata ed il giudice dichiarava estinto il relativo rapporto processuale con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 18/09/2024 il giudice si riservava sulla richiesta di parte attrice di ammettere Ctu.
Con ordinanza del 19.09.2024 oltre al rigettarla formulava la seguente proposta conciliativa:
“La perizia medica di parte non può, come è noto, assurgere a prova della ricorrenza del nesso causale tra presunta condotta illecita del convenuto e danno alla salute lamentato dalla Né Pt_3
una CTU fatta a distanza di tempo potrebbe riuscire probante.
La domanda risarcitoria poi è l'unica da decidere nel merito, posto che con riferimento a quelle principali e alla subordinata interveniva la cessazione della materia del contendere, per le quali si dovrebbe decidere in base al principio della soccombenza virtuale.
Sarebbe poi opportuno che su di un contenzioso che dura ormai da molti anni sia posta la parola fine.
Prima allora di fissare udienza di p.c., occorre formulare una proposta conciliativa.
P.T.M.
Rigetta la richiesta di CTU.
Visto l'art. 185 bis c.p.c. formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
Rinunzia al giudizio, compensazione delle spese del giudizio ma con un contributo alle spese del giudizio sopportate dagli attori da parte del convenuto nella misura di euro 2.500,00.
La proposta transattiva veniva accettata da parte attrice ma non ritenuta “meritevole di accoglimento” da parte convenuta e, pertanto, all'udienza del 23/10/24, invitate le parti a Controparte_1
precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 7 MOTIVAZIONE
IL PRECEDENTE GIUDICATO ED IL FATTO IN CONTESAZIONE SCATENANTE
L' CP_7
Come ricordava la difesa convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta nell'atto di acquisto dell'appartamento al secondo piano, risalente al 1983, ma ora di proprietà degli attori, veniva costituita la servitù di appoggio di apposita tubazione per l'allacciamento dell'appartamento venduto alla rete idrica pubblica.
Godeva invece dell'approvvigionamento idrico la restante proprietà dell'edificio allora facente capo ad un unico proprietario.
Sorgeva poi l'esigenza per gli attori di realizzare le tubature necessarie per garantirsi un allaccio autonomo alla rete pubblica con il posizionamento di un nuovo contatore;
solo che il resistente opponeva un rifiuto in quanto il nuovo contatore veniva ubicato, senza il suo consenso, sulla via del
Cimitero, in una posizione cioè non gradita dal in quanto opposta al lato in cui erano ubicate CP_1
tutte le tubature preesistenti.
L'annosa lite sfociava in un primo contenzioso davanti al Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di
Manduria.
Con questa sentenza del 19-12-2011 venivano individuati i tre titoli che fondavano la domanda tesa ad ottenere l'appoggio della tubatura: obbligazione reale per il consenso scritto che gli attori avrebbero ottenuto per il posizionamento del contatore dal lato di via Cimitero;
confessoria ex art. 1079 c.c. in base cioè al titolo costituito dal ricordato atto di acquisto;
in subordine costituzione coattiva ex art. 1032 c.c.
La prima veniva rigettata, per mancanza di prova scritta di questo diritto reale immobiliare;
la seconda pure in parte rigettata perché non specificate le modalità di esercizio del diritto e comunque ancor prima, al pari della terza dichiarata inammissibile perché allora il era solo possessore. CP_1
L'IDENTITA' SOSTANZIALE DELLE DUE CONTROVERSIE – IL RICONOSCIMENTO
CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DELLA SERVITU' DI
[...]
IDRICA AVVENUTO CON SENTENZA DEL Controparte_8
19-11-2011 – IL TASSELLO MANCANTE PER LA TUTELA DEL DIRITTO VANTATO
DAGLI ATTORI
Se si confrontano le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio con il tema del contendere oggetto del giudizio definitosi con la ricordata sentenza, è difficile negare una pagina 5 di 7 quasi totale identità di causa: si trattava pur sempre dell'esigenza sacrosanta della parte attrice di ottenere l'allaccio alla rete idrica pubblica.
E' pur vero tuttavia che con la ricordata sentenza del giudice dell'allora sezione distaccata del
Tribunale di Taranto veniva riconosciuta la “servitù di appoggio di apposita tubazione per l'allacciamento dell'appartamento venduto alla rete idrica”, ossia proprio quanto costituito con l'atto di donazione del 29-07-1983. Del resto non avrebbe potuto essere diversamente, altrimenti non sarebbe stato mai abitabile l'immobile, anzi neanche veniva contestata dal la servitù, il quale invece CP_1
a suo tempo lamentava l'arroganza della controparte nel pretendere che all'allaccio si pervenisse senza accollo dei costi relativi.
Ci si deve allora chiedere se fosse residuata una porzione della materia del contendere dopo il formarsi del giudicato, posto che in via pregiudiziale questa prevedibile difesa svolgeva il CP_1
La sentenza passata in giudicato in esame offre una chiave non solo per affermare che una residua materia del contendere residuasse ma anche lo spunto per individuare la domanda che non è mai stata puntualmente identificata e qualificata fino ad ora, beninteso secondo l'opinione del giudice qui adito.
In uno degli ultimi periodi della sentenza così il giudice della abolita sezione distaccata: “considerato che la domanda ex art. 1079 promossa contro il terzo che contesta l'esercizio della servitù presuppone che essa servitù sia esattamente individuata nelle modalità di esercizio, giacchè solo in siffatta situazione è possibile valutare la correttezza del vantato esercizio rispetto alle contestazioni mosse dal terzo, individuazione che deve previamente essere effettuata nei confronti del proprietario del fondo servente, unico legittimato passivo a tal fine…”.
Come dire che si apriva la via per la proposizione di una nuova domanda nei confronti del soggetto passivo legittimato.
Meglio, non potendosi contestare la esistenza della servitù di allaccio alla rete idrica a favore dell'appartamento al secondo piano di parte attrice, si trattava solo di individuare il percorso meno gravoso per le proprietà serventi, posto che era in contestazione proprio il tracciato ed il posizionamento del contatore ed i costi necessari allo scopo.
Errava quindi la parte attrice quando pretendeva che i costi necessari dovessero essere posti a carico della controparte, così come errava la parte convenuta quando finiva comunque con il negare la determinazione delle modalità dell'esercizio della servitù di allaccio alla rete idrica;
infatti se non fosse cessata la materia del contendere il giudice avrebbe disposto una Ctu tesa all'individuazione del pagina 6 di 7 tracciato delle tubature e la migliore ubicazione del contatore meno incomodo per i proprietari dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1069 c.c..
Delle diverse domande proposte dall'attrice, quindi, avrebbe trovato accoglimento parziale quella di minor contenuto, ossia quella volta a garantire l'acqua potabile domestica con un contatore autonomo all'appartamento di parte attrice, con spese a suo carico però ex art. 1069, II comma c.c.
Il carattere coattivo della servitù pur sempre volontaria, insomma, avrebbe riguardato non l'an ma il quomodo.
Anche in questo caso per il regolamento delle spese giudiziali, ricorre una parziale reciproca soccombenza.
LA DOMANDA RISARCITORIA
La domanda risarcitoria non può essere accolta per l'impossibilità di collegare eziologicamente la presunta condotta ostruzionistica addebitata al convenuto con le lesioni alla salute lamentate.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione totale delle spese.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dai signori e Parte_3 Parte_2
, con atto di citazione notificato in data 11.09.2018, nei confronti del signor Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle azioni reali proposte;
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese del giudizio compensate.
TARANTO, 7-02-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7