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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2083/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F.: ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
SOTTOCORNO, n. 52, MILANO e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Ruggero
Barile;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(P.IVA ), elettivamente domiciliati in VIA CERVANTES N. 55/14,
[...] P.IVA_2
NAPOLI e rappresentati e difesi, come da delega in atti, dall'avv. Raffaele Petrone;
APPELLATA
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
«Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento della presente impugnazione ed in totale riforma della sentenza gravata n.
897/2023; in via principale:
− respingere l'opposizione proposta in quanto inammissibile e comunque infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
− dichiarare tenuti e condannare Controparte_3
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_2 CP_2
, e (C.F.: ), in proprio, in solido tra loro, a
[...] Controparte_2 C.F._1
rimborsare alla esponente le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma meglio vista, oltre interessi come previsti in contratto ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dal trentesimo giorno dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
− in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio gravati di
I.V.A. e C.P.A..
Per e Controparte_2 Controparte_3
Respinta ogni avversa istanza e domanda, voglia l'Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello, confermando in toto la sentenza impugnata, ovvero, in subordine, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n.18130/2021 perché fondato anche il suo secondo motivo, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese anche del secondo grado.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa in fatto
La società (di seguito, anche o Controparte_1 CP_1 [...]
stipulava, in data 22.01.2015, con la società CP_1 [...]
(di seguito, anche la polizza fideiussoria n. 680769 a Parte_2 Pt_2 favore del a garanzia dell'adempimento degli obblighi e oneri assunti dal Controparte_4
contraente in relazione al contratto di appalto descritto nel frontespizio di polizza. Controparte_2 sottoscriveva l'appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione, così assumendo in via solidale gli obblighi e gli oneri facenti capo alla società CP_3
Il in data 12.06.2017, escuteva la garanzia chiedendo il pagamento Controparte_4 dell'importo di € 142.066,00, poi rideterminato in € 92.946,80 ed , in considerazione dei lavori CP_1
contabilizzati in sede di redazione dello stato di consistenza finale, si dichiarava disponibile al versamento di € 82.384,07, importo che, a seguito dell'accettazione da parte della beneficiaria, veniva versato in data 1.4.2021. In forza della surroga legale ex art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.
[...]
si sostituiva al creditore originario e agiva in regresso nei confronti della società CP_1
contraente e del coobbligato.
A seguito del pagamento effettuato a favore del Controparte_4 Controparte_1
chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano (n. 18130/2021 del 2 ottobre 2021) per il recupero dell'importo di € 82.834,07.
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto CP_3 Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18130/21 del Tribunale di Milano, loro notificato da per il pagamento dell'importo di 82.834,07, Controparte_1
oltre interessi, quale credito derivante dalla pattuizione della polizza emessa dalla opposta nell'interesse del Controparte_4
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, deducendo:
- che l'escussione della garanzia da parte del era da considerarsi Controparte_4 contraria ai principi di buona fede e correttezza, posto che l'ente aveva provveduto, in maniera del tutto illegittima, alla risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice;
pagina 3 di 11 - l'inefficacia della garanzia per essere decorso il termine di sei mesi previsto per le operazioni di collaudo (art. 141 D.lgs. 163/2006);
- il carattere abusivo dell'escussione, poiché la risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante era stata contestata per non essere imputabile l'inadempimento a colpa dell'appaltatrice e per non avere il beneficiario subito alcun danno.
I.b. Si è costituita in giudizio domandando Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposta ha dedotto: l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contraente, il quale aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia in forza del quale il garante si era obbligato ad adempiere la prestazione di garanzia a favore del creditore beneficiario a prima e semplice richiesta, mentre il debitore principale si era obbligato a restituire al garante a prima e semplice richiesta e senza potergli opporre eccezione alcuna quanto dal medesimo corrisposto al creditore beneficiario;
che il richiamo alla normativa relativa al recesso ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.
163/2006 era infondato in quanto nella fattispecie in esame la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto d'appalto “ai sensi dell'art. 136 co. 4 del D.lgs. 163/2006”.
I.c. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 18130/2021 del 2.10.2021 emesso dal Tribunale di Milano;
b) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore della opponente delle spese processuali che liquida nella somma di euro 10.406,50 di cui € 10.000,00 per compenso di avvocato ed € 406,50 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Raffaele Petrone che si è dichiarato anticipatario».
In particolare, il primo giudice:
- ha richiamato la normativa di settore in materia di appalti pubblici applicabile al caso in esame e, segnatamente:
pagina 4 di 11 o il comma 5 dell'art. 113 del D.lgs 163/20061, secondo cui la garanzia cessa di avere efficacia quando il rapporto contrattuale tra creditore garantito e debitore principale si è concluso;
o l'art. 138, comma 1, D.lgs 163/20062, ai sensi del quale in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, l'ultimazione dei lavori coincide con la redazione dello stato di consistenza ovvero con uno degli adempimenti necessari ed indifferibili da compiersi a cura del Direttore Lavori;
o l'art. 141/1 d.l.vo 163/063, che dispone che il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori;
o l'art. 123 del D.P.R. 207/2010 “Cauzione definitiva”, il quale prevede al comma n. 1 che: “La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.”;
- ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l'ipotesi della risoluzione anticipata è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo o nell'approvazione del relativo certificato nei termini previsti dalla legge4»; - in applicazione di tali principi, ha affermato che «essendo la risoluzione del contratto divenuta efficace il 26.5.2016, l'escussione della garanzia in 12.6.2017 è intervenuta quando la garanzia era già estinta per decorso del termine semestrale fissato dalla legge per le operazioni di collaudo e per decorso altresì del termine annuale di cui all'art. 123 del D.P.R. 207/2010 dalla data di ultimazione dei lavori che può essere datata alla data di risoluzione del contratto, in mancanza di prova dell'avvenuto collaudo al quale le parti non hanno fatto riferimento;
- ha concluso quindi affermando che «la garanzia era già estinta nel momento in cui la
CP_ dichiarazione di escussione è stata inviata dal di ad e la compagnia CP_4 CP_4 assicurativa non avrebbe dovuto procedere al pagamento. Né vale a contrastare l'eccezione di inefficacia della polizza per estinzione della stessa, la qualificazione della polizza in termini di contratto autonomo di garanzia, la cui specificità comporta che è escluso che il garante possa opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità del rapporto da cui deriva l'obbligazione principale, mentre può opporre quelle attinenti alla validità e all'efficacia dello stesso contratto di garanzia (Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 22/09/2015, Rv. 636762 - 01)»
II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello (nuova Parte_1
denominazione sociale di Controparte_1
affidando il gravame a due motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
[...]
I) L'erroneo accertamento e declaratoria di estinzione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. 680769 per effetto del combinato disposto degli artt. 123 comma 1 D.P.R. 207/2010, 113 comma 5 D.lgs. 163/2006 e 141 comma 1 D.lgs. 163/2006 sulla base della ritenuta equiparazione tra la risoluzione in danno a carico dell'appaltatore e l'ultimazione lavori;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 123 comma 1 D.P.R. 207/2010, 113 comma 5 D.lgs. 163/2006 e 141 comma 1
D.lgs. 163/2006 ed in correlazione all'art. 138 comma 1 D.lgs. 163/2006.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che, allorché il rapporto di appalto non si concluda con l'ultimazione dei lavori, bensì con la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la giurisprudenza «equipara [quindi] la risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore all'ultimazione dei lavori».
pagina 6 di 11 A dire dell'appellante, non è invece possibile effettuare tale equiparazione, in quanto «la risoluzione del contratto e la certificata ultimazione dei lavori aprono due diverse strade e solo la seconda apre la strada al collaudo, e quindi al rispetto dei relativi termini con le relative conseguenze, anche agli effetti della validità ed efficacia della garanzia per cauzione definitiva».
Il collaudo, infatti, è l'atto conclusivo dell'iter contrattuale dell'appalto che viene effettuato al momento in cui è attestata l'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore, con il rilascio di apposito certificato (v. l'ultimo periodo dell'articolo 123 del DPR 207/2010). L'iter procedimentale che segue alla risoluzione unilaterale del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore è ben diverso, osserva l'appellante, e non si conclude con l'effettuazione del collaudo dell'opera, bensì con la redazione dello stato di consistenza dell'inventario. Di conseguenza, poiché alla risoluzione unilaterale in danno non può seguire il collaudo, la disciplina concernente il collaudo, con il rispetto dei relativi termini, non può trovare applicazione nell'ipotesi di risoluzione ante ultimazione dei lavori: poiché l'Amministrazione non ha alcun obbligo di effettuare il collaudo, nemmeno è tenuta al rispetto del termine dettato dall'art.141 D.Lgs 163/2006.
Assume, poi, l'appellante, che la corretta applicazione dell'articolo 123 comma 1 D.P.R. 207/2010, espressamente richiamato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della validità della polizza al momento della sua escussione, avvenuta in data 09/06/2017 da parte del e ciò in ragione del fatto che la polizza per cauzione definitiva viene meno solo: CP_4
a) a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, non ipotizzabile nel caso di specie;
b) decorsi, altrimenti, 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ugualmente non ipotizzabile nel caso di specie in quanto non vi è stata ultimazione dei lavori bensì la risoluzione del contratto senza alcun obbligo di collaudo.
L'appellante richiama al riguardo l'ordinanza n. 11189/2018 con cui la Cassazione, seppur chiamata a pronunciarsi su fattispecie regolamentata dalla disciplina previgente (L. 741/1981) rispetto al nuovo
Codice dei Contratti Pubblici, ha tuttavia affermato che la cessazione di efficacia della garanzia non può essere invocata e non può operare allorquando il mancato collaudo sia dipeso dall'inadempimento dell'appaltatore e conseguente mancata ultimazione dei lavori.
pagina 7 di 11 L'appellante conclude affermando che, non essendo intervenuta la certificata ultimazione dei lavori e non essendo stato eseguito alcun collaudo, «la polizza in esame a mente dell'art. 123 comma 1 del
D.P.R. 207/2010 richiamato in sentenza, era valida ed operante allorché è stata fatta oggetto di escussione, da parte del in data 9/6/2017». Controparte_4
II) Sull'erronea condanna alla refusione delle spese di lite.
Il motivo censura la decisione per aver disposto la condanna di al pagamento delle spese di lite, CP_1
richiamando le difese di merito sopra riassunte: erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto estinta la garanzia, così altrettanto erroneamente condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
II.b. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando il rigetto dell'appello.
[...]
II.c. La causa, depositati dalle parti le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 14.05.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello è fondato.
Il Tribunale di Milano, come già si è accennato, ha revocato il decreto ingiuntivo sul rilievo per cui «in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice,
l'ipotesi della risoluzione anticipata è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo o nell'approvazione del relativo certificato nei termini previsti dalla legge».
Pertanto, il giudice di prime cure, rilevato che la risoluzione del contratto per grave inadempimento era divenuta efficace in data 26.05.2016, ha ritenuto tardiva l'escussione della polizza fideiussoria, avvenuta il 9.06.2017 e, dunque, oltre il termine semestrale e il termine annuale previsto dalla legge.
pagina 8 di 11 Va premesso che, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte, «in tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e
l'interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l'ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena
l'estinzione della polizza fideiussoria, dovendosi evitare che il garante resti vincolato ad libitum, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale (Cass. n. 33858/2023; Cass. n.
7292/2012; Cass. n. 22950/2017».
È tuttavia chiaro che in tanto l'interesse creditorio possa dirsi almeno in parte soddisfatto, in quanto siano state interamente eseguite almeno alcune delle opere, dotate di autonomia, sì da poter essere già utilizzate dall'Amministrazione appaltante a prescindere dall'incompletezza del resto dei lavori, e quindi sia ipotizzabile (ed a questo punto doveroso) un collaudo parziale che le riguardi. Il collaudo, infatti, è atto prodromico all'utilizzo, e non ha significato discuterne se non con riferimento ad un'opera in sé ultimata.
Nel caso di specie non è dato sapere -giacché le parti non hanno né specificamente allegato, né provato nulla in tal senso- se, al momento della risoluzione del contratto per inadempimento, qualche opera intermedia fosse stata ultimata. In altre parole, non è dato sapere se sussistessero gli estremi per un collaudo parziale delle opere.
Detto ciò, la Corte non condivide la scelta del Tribunale di individuare nel 25.5.2016, ossia nella data in cui la risoluzione del contratto di appalto è divenuta efficace, il dies a quo del termine di 12 mesi per la validità della garanzia.
Ed invero, l'art. 123 del D.P.R. 207/2010, rubricato «Cauzione definitiva» prevede, al comma 1, che:
«la cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione , o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato »
(sottolineatura aggiunta).
Nel caso di specie, la “data di ultimazione dei lavori”, posto che i lavori non sono stati affatto ultimati tanto che il contratto si è risolto per inadempimento dell'appaltatore, deve individuarsi semplicemente nella data di redazione dell'ultimo atto ufficiale che ha chiuso la vicenda contrattuale, sancendo la situazione definitiva dell'adempiuto e dell'inadempiuto.
pagina 9 di 11 In tal senso non viene in rilievo l'evento, giuridico, dell'efficacia della risoluzione, bensì quello, di fatto, della redazione del verbale dello stato di consistenza ed inventario dei materiali, previsto dall'art. 108 del Dlgs. n. 50/2016 proprio per il caso di scioglimento del vincolo.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 108 cit., “Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna”, ed ai sensi del successivo comma 8 “con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante».
In buona sostanza tale verbale accerta quanto adempiuto, e, per converso, certifica l'entità dell'inadempimento, in relazione al quale opera la garanzia. Pertanto, solo da questo momento può decorrere il termine di dodici mesi per l'escussione della polizza.
Ne è riprova il fatto che, a fronte di una iniziale richiesta di pagamento da parte del CP_4 ella somma di € 142.066,00, i è dichiarata disponibile a versare
[...] Controparte_1 il minor importo di € 82.384,07 «in considerazione dei lavori contabilizzati in sede di redazione dello stato di consistenza finale (pag. 2, ricorso per decreto ingiuntivo ELBA)», ed esattamente tale importo,
a seguito dell'accettazione da parte del beneficiario della garanzia, è stato versato in data 1.4.2021.
Poiché il verbale di consistenza dei lavori ed inventario dei materiali è stato redatto il 18.10.2016, e l'escussione della polizza è stata comunicata alla il 12.6.2017, risulta Controparte_1 rispettato il termine di dodici mesi previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.
L'appello va quindi accolto, risultando sussistente il diritto della garante al regresso, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, n. 18130 emesso dal Tribunale Milano in data 2 ottobre
2021, in riforma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
pagina 10 di 11 L'accoglimento del gravame comporta la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado di giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), il che assorbe il secondo motivo di appello.
In applicazione del criterio della soccombenza, e Controparte_2 CP_3 CP_3
devono essere condannati a rimborsare a Controparte_3 Parte_1
le spese di lite relative ad entrambi i gradi. Tenuto conto della natura e del valore della
[...] controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 897/2023, ogni contraria domanda Parte_1
ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 18130 emesso dal Tribunale Milano in data 2 ottobre 2021;
2) condanna e in Controparte_2 Parte_3
solido fra loro, a rifondere a e spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida quanto al primo grado in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in € 9.991,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 «La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione»
2 Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto”: “il responsabile del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna”,
3 Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 4 Corte di cassazione n. 1025 del 1982 e Corte di cassazione n. 7292 del 2012. pagina 5 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2083/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F.: ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
SOTTOCORNO, n. 52, MILANO e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Ruggero
Barile;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(P.IVA ), elettivamente domiciliati in VIA CERVANTES N. 55/14,
[...] P.IVA_2
NAPOLI e rappresentati e difesi, come da delega in atti, dall'avv. Raffaele Petrone;
APPELLATA
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
«Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento della presente impugnazione ed in totale riforma della sentenza gravata n.
897/2023; in via principale:
− respingere l'opposizione proposta in quanto inammissibile e comunque infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
− dichiarare tenuti e condannare Controparte_3
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_2 CP_2
, e (C.F.: ), in proprio, in solido tra loro, a
[...] Controparte_2 C.F._1
rimborsare alla esponente le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma meglio vista, oltre interessi come previsti in contratto ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dal trentesimo giorno dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
− in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio gravati di
I.V.A. e C.P.A..
Per e Controparte_2 Controparte_3
Respinta ogni avversa istanza e domanda, voglia l'Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello, confermando in toto la sentenza impugnata, ovvero, in subordine, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n.18130/2021 perché fondato anche il suo secondo motivo, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese anche del secondo grado.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa in fatto
La società (di seguito, anche o Controparte_1 CP_1 [...]
stipulava, in data 22.01.2015, con la società CP_1 [...]
(di seguito, anche la polizza fideiussoria n. 680769 a Parte_2 Pt_2 favore del a garanzia dell'adempimento degli obblighi e oneri assunti dal Controparte_4
contraente in relazione al contratto di appalto descritto nel frontespizio di polizza. Controparte_2 sottoscriveva l'appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione, così assumendo in via solidale gli obblighi e gli oneri facenti capo alla società CP_3
Il in data 12.06.2017, escuteva la garanzia chiedendo il pagamento Controparte_4 dell'importo di € 142.066,00, poi rideterminato in € 92.946,80 ed , in considerazione dei lavori CP_1
contabilizzati in sede di redazione dello stato di consistenza finale, si dichiarava disponibile al versamento di € 82.384,07, importo che, a seguito dell'accettazione da parte della beneficiaria, veniva versato in data 1.4.2021. In forza della surroga legale ex art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.
[...]
si sostituiva al creditore originario e agiva in regresso nei confronti della società CP_1
contraente e del coobbligato.
A seguito del pagamento effettuato a favore del Controparte_4 Controparte_1
chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano (n. 18130/2021 del 2 ottobre 2021) per il recupero dell'importo di € 82.834,07.
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto CP_3 Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18130/21 del Tribunale di Milano, loro notificato da per il pagamento dell'importo di 82.834,07, Controparte_1
oltre interessi, quale credito derivante dalla pattuizione della polizza emessa dalla opposta nell'interesse del Controparte_4
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, deducendo:
- che l'escussione della garanzia da parte del era da considerarsi Controparte_4 contraria ai principi di buona fede e correttezza, posto che l'ente aveva provveduto, in maniera del tutto illegittima, alla risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice;
pagina 3 di 11 - l'inefficacia della garanzia per essere decorso il termine di sei mesi previsto per le operazioni di collaudo (art. 141 D.lgs. 163/2006);
- il carattere abusivo dell'escussione, poiché la risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante era stata contestata per non essere imputabile l'inadempimento a colpa dell'appaltatrice e per non avere il beneficiario subito alcun danno.
I.b. Si è costituita in giudizio domandando Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposta ha dedotto: l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contraente, il quale aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia in forza del quale il garante si era obbligato ad adempiere la prestazione di garanzia a favore del creditore beneficiario a prima e semplice richiesta, mentre il debitore principale si era obbligato a restituire al garante a prima e semplice richiesta e senza potergli opporre eccezione alcuna quanto dal medesimo corrisposto al creditore beneficiario;
che il richiamo alla normativa relativa al recesso ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.
163/2006 era infondato in quanto nella fattispecie in esame la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto d'appalto “ai sensi dell'art. 136 co. 4 del D.lgs. 163/2006”.
I.c. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 18130/2021 del 2.10.2021 emesso dal Tribunale di Milano;
b) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore della opponente delle spese processuali che liquida nella somma di euro 10.406,50 di cui € 10.000,00 per compenso di avvocato ed € 406,50 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Raffaele Petrone che si è dichiarato anticipatario».
In particolare, il primo giudice:
- ha richiamato la normativa di settore in materia di appalti pubblici applicabile al caso in esame e, segnatamente:
pagina 4 di 11 o il comma 5 dell'art. 113 del D.lgs 163/20061, secondo cui la garanzia cessa di avere efficacia quando il rapporto contrattuale tra creditore garantito e debitore principale si è concluso;
o l'art. 138, comma 1, D.lgs 163/20062, ai sensi del quale in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, l'ultimazione dei lavori coincide con la redazione dello stato di consistenza ovvero con uno degli adempimenti necessari ed indifferibili da compiersi a cura del Direttore Lavori;
o l'art. 141/1 d.l.vo 163/063, che dispone che il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori;
o l'art. 123 del D.P.R. 207/2010 “Cauzione definitiva”, il quale prevede al comma n. 1 che: “La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.”;
- ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l'ipotesi della risoluzione anticipata è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo o nell'approvazione del relativo certificato nei termini previsti dalla legge4»; - in applicazione di tali principi, ha affermato che «essendo la risoluzione del contratto divenuta efficace il 26.5.2016, l'escussione della garanzia in 12.6.2017 è intervenuta quando la garanzia era già estinta per decorso del termine semestrale fissato dalla legge per le operazioni di collaudo e per decorso altresì del termine annuale di cui all'art. 123 del D.P.R. 207/2010 dalla data di ultimazione dei lavori che può essere datata alla data di risoluzione del contratto, in mancanza di prova dell'avvenuto collaudo al quale le parti non hanno fatto riferimento;
- ha concluso quindi affermando che «la garanzia era già estinta nel momento in cui la
CP_ dichiarazione di escussione è stata inviata dal di ad e la compagnia CP_4 CP_4 assicurativa non avrebbe dovuto procedere al pagamento. Né vale a contrastare l'eccezione di inefficacia della polizza per estinzione della stessa, la qualificazione della polizza in termini di contratto autonomo di garanzia, la cui specificità comporta che è escluso che il garante possa opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità del rapporto da cui deriva l'obbligazione principale, mentre può opporre quelle attinenti alla validità e all'efficacia dello stesso contratto di garanzia (Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 22/09/2015, Rv. 636762 - 01)»
II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello (nuova Parte_1
denominazione sociale di Controparte_1
affidando il gravame a due motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
[...]
I) L'erroneo accertamento e declaratoria di estinzione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. 680769 per effetto del combinato disposto degli artt. 123 comma 1 D.P.R. 207/2010, 113 comma 5 D.lgs. 163/2006 e 141 comma 1 D.lgs. 163/2006 sulla base della ritenuta equiparazione tra la risoluzione in danno a carico dell'appaltatore e l'ultimazione lavori;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 123 comma 1 D.P.R. 207/2010, 113 comma 5 D.lgs. 163/2006 e 141 comma 1
D.lgs. 163/2006 ed in correlazione all'art. 138 comma 1 D.lgs. 163/2006.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che, allorché il rapporto di appalto non si concluda con l'ultimazione dei lavori, bensì con la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la giurisprudenza «equipara [quindi] la risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore all'ultimazione dei lavori».
pagina 6 di 11 A dire dell'appellante, non è invece possibile effettuare tale equiparazione, in quanto «la risoluzione del contratto e la certificata ultimazione dei lavori aprono due diverse strade e solo la seconda apre la strada al collaudo, e quindi al rispetto dei relativi termini con le relative conseguenze, anche agli effetti della validità ed efficacia della garanzia per cauzione definitiva».
Il collaudo, infatti, è l'atto conclusivo dell'iter contrattuale dell'appalto che viene effettuato al momento in cui è attestata l'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore, con il rilascio di apposito certificato (v. l'ultimo periodo dell'articolo 123 del DPR 207/2010). L'iter procedimentale che segue alla risoluzione unilaterale del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore è ben diverso, osserva l'appellante, e non si conclude con l'effettuazione del collaudo dell'opera, bensì con la redazione dello stato di consistenza dell'inventario. Di conseguenza, poiché alla risoluzione unilaterale in danno non può seguire il collaudo, la disciplina concernente il collaudo, con il rispetto dei relativi termini, non può trovare applicazione nell'ipotesi di risoluzione ante ultimazione dei lavori: poiché l'Amministrazione non ha alcun obbligo di effettuare il collaudo, nemmeno è tenuta al rispetto del termine dettato dall'art.141 D.Lgs 163/2006.
Assume, poi, l'appellante, che la corretta applicazione dell'articolo 123 comma 1 D.P.R. 207/2010, espressamente richiamato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della validità della polizza al momento della sua escussione, avvenuta in data 09/06/2017 da parte del e ciò in ragione del fatto che la polizza per cauzione definitiva viene meno solo: CP_4
a) a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, non ipotizzabile nel caso di specie;
b) decorsi, altrimenti, 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ugualmente non ipotizzabile nel caso di specie in quanto non vi è stata ultimazione dei lavori bensì la risoluzione del contratto senza alcun obbligo di collaudo.
L'appellante richiama al riguardo l'ordinanza n. 11189/2018 con cui la Cassazione, seppur chiamata a pronunciarsi su fattispecie regolamentata dalla disciplina previgente (L. 741/1981) rispetto al nuovo
Codice dei Contratti Pubblici, ha tuttavia affermato che la cessazione di efficacia della garanzia non può essere invocata e non può operare allorquando il mancato collaudo sia dipeso dall'inadempimento dell'appaltatore e conseguente mancata ultimazione dei lavori.
pagina 7 di 11 L'appellante conclude affermando che, non essendo intervenuta la certificata ultimazione dei lavori e non essendo stato eseguito alcun collaudo, «la polizza in esame a mente dell'art. 123 comma 1 del
D.P.R. 207/2010 richiamato in sentenza, era valida ed operante allorché è stata fatta oggetto di escussione, da parte del in data 9/6/2017». Controparte_4
II) Sull'erronea condanna alla refusione delle spese di lite.
Il motivo censura la decisione per aver disposto la condanna di al pagamento delle spese di lite, CP_1
richiamando le difese di merito sopra riassunte: erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto estinta la garanzia, così altrettanto erroneamente condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
II.b. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando il rigetto dell'appello.
[...]
II.c. La causa, depositati dalle parti le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 14.05.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello è fondato.
Il Tribunale di Milano, come già si è accennato, ha revocato il decreto ingiuntivo sul rilievo per cui «in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice,
l'ipotesi della risoluzione anticipata è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo o nell'approvazione del relativo certificato nei termini previsti dalla legge».
Pertanto, il giudice di prime cure, rilevato che la risoluzione del contratto per grave inadempimento era divenuta efficace in data 26.05.2016, ha ritenuto tardiva l'escussione della polizza fideiussoria, avvenuta il 9.06.2017 e, dunque, oltre il termine semestrale e il termine annuale previsto dalla legge.
pagina 8 di 11 Va premesso che, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte, «in tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e
l'interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l'ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena
l'estinzione della polizza fideiussoria, dovendosi evitare che il garante resti vincolato ad libitum, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale (Cass. n. 33858/2023; Cass. n.
7292/2012; Cass. n. 22950/2017».
È tuttavia chiaro che in tanto l'interesse creditorio possa dirsi almeno in parte soddisfatto, in quanto siano state interamente eseguite almeno alcune delle opere, dotate di autonomia, sì da poter essere già utilizzate dall'Amministrazione appaltante a prescindere dall'incompletezza del resto dei lavori, e quindi sia ipotizzabile (ed a questo punto doveroso) un collaudo parziale che le riguardi. Il collaudo, infatti, è atto prodromico all'utilizzo, e non ha significato discuterne se non con riferimento ad un'opera in sé ultimata.
Nel caso di specie non è dato sapere -giacché le parti non hanno né specificamente allegato, né provato nulla in tal senso- se, al momento della risoluzione del contratto per inadempimento, qualche opera intermedia fosse stata ultimata. In altre parole, non è dato sapere se sussistessero gli estremi per un collaudo parziale delle opere.
Detto ciò, la Corte non condivide la scelta del Tribunale di individuare nel 25.5.2016, ossia nella data in cui la risoluzione del contratto di appalto è divenuta efficace, il dies a quo del termine di 12 mesi per la validità della garanzia.
Ed invero, l'art. 123 del D.P.R. 207/2010, rubricato «Cauzione definitiva» prevede, al comma 1, che:
«la cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione , o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato »
(sottolineatura aggiunta).
Nel caso di specie, la “data di ultimazione dei lavori”, posto che i lavori non sono stati affatto ultimati tanto che il contratto si è risolto per inadempimento dell'appaltatore, deve individuarsi semplicemente nella data di redazione dell'ultimo atto ufficiale che ha chiuso la vicenda contrattuale, sancendo la situazione definitiva dell'adempiuto e dell'inadempiuto.
pagina 9 di 11 In tal senso non viene in rilievo l'evento, giuridico, dell'efficacia della risoluzione, bensì quello, di fatto, della redazione del verbale dello stato di consistenza ed inventario dei materiali, previsto dall'art. 108 del Dlgs. n. 50/2016 proprio per il caso di scioglimento del vincolo.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 108 cit., “Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna”, ed ai sensi del successivo comma 8 “con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante».
In buona sostanza tale verbale accerta quanto adempiuto, e, per converso, certifica l'entità dell'inadempimento, in relazione al quale opera la garanzia. Pertanto, solo da questo momento può decorrere il termine di dodici mesi per l'escussione della polizza.
Ne è riprova il fatto che, a fronte di una iniziale richiesta di pagamento da parte del CP_4 ella somma di € 142.066,00, i è dichiarata disponibile a versare
[...] Controparte_1 il minor importo di € 82.384,07 «in considerazione dei lavori contabilizzati in sede di redazione dello stato di consistenza finale (pag. 2, ricorso per decreto ingiuntivo ELBA)», ed esattamente tale importo,
a seguito dell'accettazione da parte del beneficiario della garanzia, è stato versato in data 1.4.2021.
Poiché il verbale di consistenza dei lavori ed inventario dei materiali è stato redatto il 18.10.2016, e l'escussione della polizza è stata comunicata alla il 12.6.2017, risulta Controparte_1 rispettato il termine di dodici mesi previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.
L'appello va quindi accolto, risultando sussistente il diritto della garante al regresso, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, n. 18130 emesso dal Tribunale Milano in data 2 ottobre
2021, in riforma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
pagina 10 di 11 L'accoglimento del gravame comporta la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado di giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), il che assorbe il secondo motivo di appello.
In applicazione del criterio della soccombenza, e Controparte_2 CP_3 CP_3
devono essere condannati a rimborsare a Controparte_3 Parte_1
le spese di lite relative ad entrambi i gradi. Tenuto conto della natura e del valore della
[...] controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 897/2023, ogni contraria domanda Parte_1
ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 18130 emesso dal Tribunale Milano in data 2 ottobre 2021;
2) condanna e in Controparte_2 Parte_3
solido fra loro, a rifondere a e spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida quanto al primo grado in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in € 9.991,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 «La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione»
2 Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto”: “il responsabile del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna”,
3 Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 4 Corte di cassazione n. 1025 del 1982 e Corte di cassazione n. 7292 del 2012. pagina 5 di 11