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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3610/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to FERRARA Parte_1
RAFFAELE, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente ed erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia l'assegno mensile di assistenza o in subordine il 67% di invalidità ai fini socio assistenziali, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. CP_1
Disposto un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, va rammentato che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione;
ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D.
Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992). Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. (Cass. 30.10.81, n. 5729); la fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie;
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche, la cui sussistenza
è accertata, in via amministrativa, dal Comitato Provinciale di Assistenza e
Beneficenza Pubblica, organo che delibera, altresì, la concessione delle prestazioni.
Occorre ancora precisare che l'art. 6 del DM 1.02.1991 prevede che “I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:
a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alta 5a; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti elle categorie dalla 1a alla 5a; d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi;
c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a”.
Ebbene si legge nella relazione peritale che la ricorrente è affetta da
“obesità giunonica lieve con complicanze artrosiche in soggetto iperteso con edentulismo protesizzabile, disturbo ansioso depressivo di media entità
e insufficienza venosa arti inferiori”. L'ausiliario ha poi provveduto ad assegnare ad ogni patologia la percentuale di invalidità prevista dal DM di riferimento del 5.02.1992 e segnatamente il 35% all'obesità con complicanze artrosiche, il 10% all'ipertensione arteriosa, il 10% all'endulismo protesizzabile, il 10% alla sindrome ansioso depressiva lieve ed il 15% all'insufficienza venosa cronica AA.II., giungendo a valutare il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente con un 60% di valore invalidante. Riferisce il consulente che la patologia più impegnativa dal punto di vista funzionale è l'obesità che corrisponde ad una condizione morbosa condizionata dall'eccedenza del peso corporeo dovuta ad abnorme aumento del tessuto adiposo rispetto a parametri mediali che la costituzione neuroendocrina assegna ad ogni individuo;
in quanto malattia permanente, ancorché non definitiva, se in grado rilevante e specialmente se concorra con altre malattie ed alterazioni funzionali, deve essere considerata, nell'ambito di una valutazione complessiva e globale, per stabilire se vi sia riduzione della capacità di lavoro.
Quanto alla sofferenza artrosica ubiquitaria il ctu ritiene di considerarla pur in assenza di accertamenti strumentali e specifica che il valore invalidante previsto della suddetta tabella è fisso in uno con l'obesità.
Secondo il parere dell'ausiliario poi, nel corso della visita, è emersa una sindrome depressiva endoreattiva lieve con elementi comportamentali connotati da note ansioso-depressive, da ritenersi ubiquitarie e parafisiologiche perché non adeguatamente indagate e inquadrate, senza difficoltà di concentrazione e di memoria né denunciate alterazioni del sonno, ma solo saltuario affaticamento con ipoenergia, preoccupazione e ansia.
In relazione infine all'ipertensione arteriosa, nell'ambito di una probabile sindrome metabolica ma in assenza di documentato danno d'organo, il consulente afferma come questa patologia risulti essere mal controllata sul piano ponderale e probabilmente anche su quello farmacologico.
Il ctu conclude dunque affermando che il valore dell'invalidità da cui è affetta la ricorrente è del 60% e che, pertanto, non sussistono elementi che consentano, sul piano medico – legale, l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza né del beneficio dell'esenzione ticket pure richiesta.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici risultanti dai certificati prodotti ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso non può trovare dunque accoglimento.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento delle condizioni sanitarie legittimanti l'invocata prestazione, in assenza di una regolare dichiarazione ex art. 152 disp.att.
c.p.c. sottoscritta dalla parte, essendo in atti solo la dichiarazione di esonero dal pagamento del contributo unificato. Le spese della ctu sono poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino