Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3267
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate, indicando anche i conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme liquidate (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso in quanto i ricorrenti avevano esposto solo il risultato finale dei propri conteggi).

Commentario1

  • 1La inderogabilita' degli onorari minimi torna alla Corte di Giustizia
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 giugno 2007

    La permanenza nell'ordinamento nazionale degli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 in conformità agli artt. 57 e 58 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, pone, in relazione alle norme degli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato, il seguente serio problema interpretativo: “Se l'inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato costituisca una misura di favore per gli appartenenti all'ordine professionale interessato, in difformità dagli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato”; “Se il divieto al giudice di non diminuire, nella liquidazione delle spese di causa, i limiti minimi previsti dalle singole voci della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3267
Data del deposito : 3 aprile 1999

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