Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
La determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate, indicando anche i conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme liquidate (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso in quanto i ricorrenti avevano esposto solo il risultato finale dei propri conteggi).
Commentario • 1
- 1. La inderogabilita' degli onorari minimi torna alla Corte di GiustiziaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 giugno 2007
La permanenza nell'ordinamento nazionale degli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 in conformità agli artt. 57 e 58 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, pone, in relazione alle norme degli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato, il seguente serio problema interpretativo: “Se l'inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato costituisca una misura di favore per gli appartenenti all'ordine professionale interessato, in difformità dagli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato”; “Se il divieto al giudice di non diminuire, nella liquidazione delle spese di causa, i limiti minimi previsti dalle singole voci della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
QU NT AN ER IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALE RAPP.TE DEL FIGLIO MINORE NT EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato EMILIO JONA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, emesso il 05/06/96 e depositato il 05/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato PAFUNDI GABRIELE, per delega dell'Avvocato E. ROMANELLI, dep. in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 29-11-1995 al Tribunale di Milano TI IA chiedeva, a garanzia della quota di legittima spettantegli sull'eredità del padre, il sequestro giudiziario dei beni relitti, in particolare, quote di partecipazioni societarie, titoli, denaro liquido, arredi di appartamenti;
resistevano la madre RC TI IA RA in proprio e come rappresentante legale del figlio minore TI RE;
con ordinanza 22-1-1996 il giudice delegato alla procedura rigettava il ricorso condannando l'TI alle spese.
Il reclamo della stessa parte veniva respinto dal Tribunale con ordinanza 5-6-1996 che determinava in lire 4 milioni di cui 700 mila per diritti e 3 milioni per onorari le spese dovute dal soccombente. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. con atto del 29-7-1996 e con un motivo di censura IA RA RC TI in proprio e come legale rappresentante del figlio minore RE TI;
resiste con controricorso IA TI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo denunciando violazione all'art. 91 c.p.c. e del D.M. 5-10-1994 n. 585 in relazione all'art. 111 Cost. i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata ha liquidato gli onorari in misura notevolmente inferiore ai minimi di tariffa, pari a lire 40.120.000; infatti, per i procedimenti speciali, attraverso il combinato disposto dei paragrafi X numeri 49 e 56 e IX lettere N) e O) del D.M. n.585/1994, per le cause di valore superiore a 3 miliardi e fino a 5 miliari gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50% mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 900%; infine, la lettera O) del paragrafo IX, che è quella da considerare, stabilisce che per le cause di valore superiore a cinque miliardi gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criteri rigidamente proporzionali al valore della controversia in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 30% del valore della controversia;
in concreto, l'onorario minimo dello scaglione ricompreso fra i 3 e i 5 miliardi è pari a lire 3.580.000 (onorario massimo di cui alla lettera M) : lire 7.160.000 ridotto del 50%) ; quello massimo è pari a quanto previsto nella lettera E) aumentato del 900%; quindi, lire 8.950.000.
I ricorrenti precisano che in relazione ad un valore di almeno 70 miliardi dell'asse ereditario l'onorario minimo dovrebbe essere in base ad un calcolo proporzionale, di lire 46.120.000; quello massimo, di lire 125.300.000; lamentano che la riduzione degli onorari minimi doveva essere motivata e richiedeva per l'art. 4 comma 2^ del D.M. n. 585/1996 l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine; chiedono, in applicazione dell'art. 384 - 1^ comma c.p.c., la liquidazione degli onorari anche in misura superiore al minimo, raddoppiato, in considerazione della particolare importanza dell'oggetto della causa e delle questioni trattate, con il rimborso forfettario di spese generali in misura del 10% dell'importo degli onorari e dei diritti. Il ricorso va respinto.
La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (V. Cass. 23-6-1997 n. 5607; Cass. 19-10-1993 n. 10350). La specificazione va intesa nel senso di indicazione anche dei conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme e liquidate non potendoli svolgere questa Corte attraverso accertamenti di fatto. Nella specie, il paragrafo X n. 49 della tariffa allegata al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 prevede per i procedimenti speciali un onorario minimo di lire 85 mila e massimo di lire 223 mila;
il n. 56 del paragrafo ne stabilisce una variazione in relazione ai coefficienti di applicazione di cui al paragrafo IX il quale a sua volta elenca (lettere N ed O) per le cause di valore fino a 5 miliardi o di valore superiore (i beni oggetto del ricorso per sequestro giudiziario avevano un valore di 4 miliardi 569.850 milioni per partecipazioni societarie, titoli BOT, liquidità e arredi queste ultime voci esposte senza indicazione del valore) aumenti e diminuzioni che i ricorrenti avrebbero dovuto precisare per consentire a questa Corte il controllo sulla conformità a tale normativa della liquidazione fatta dal Tribunale.
Gli TI hanno invece esposto solo il risultato finale di propri conteggi (gli onorari sarebbero ricompresi fra lire 40.120.000 e lire 125.300.000) in base ad un valore della controversia di almeno 70 miliardi che non è quello dei beni oggetto della richiesta del provvedimento cautelare ma dell'intero asse ereditario. Nell'impossibilità di stabilire se vi siano state le dedotte violazioni di legge, la richiesta di liquidazione degli onorari ex art. 384 - 1^ comma c.p.c. come modificato dall'art. 66 legge 26-11- 1990 n. 353 va respinta, mentre è inammissibile, perché proposta per la prima volta in questa sede, quella di rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa in esame delle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari e dei diritti.
Le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999