CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere dott. Santalucia Alessandra Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
15\04\2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 258/2023 R.G. promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Giusy Gatto ricorrente in revocazione
CONTRO
in persona del legale rappr. pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. C. Martelli
in persona del legale rappr. pro tempore rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Carmine Rao
in persona del legale rappr. pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. CP_3
Massimo Nappi e Bertuccelli Enza resistenti in revocazione
Oggetto: Revocazione sentenza di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.03.2013 adiva il Tribunale del Parte_1
Lavoro di Barcellona P.G. chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ed in favore di Controparte_1 CP_4
[... e dell' dall'uno gennaio 2001 al 30 ottobre 2009 ed il pagamento di varie CP_3
differenze retributive per oltre 100.000 euro. In particolare, sosteneva di avere lavorato e svolto le mansioni di responsabile del Centro Caaf di Pace del Mela-AM occupandosi altresì della compilazione ed elaborazione di pratiche di pensione e di invalidità per l' di Milazzo, a suo dire, con mansione di 3° livello secondo il CP_3
CP_ CCNL del dipendenti del Caaf e dell' Lamentava che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato, sicché la stessa aveva rassegnato le proprie dimissioni il 30 ottobre 2009. Evidenziava poi di aver ricevuto da per Controparte_1
Contr l'attività di la somma di € 34.188,54, mentre nulla aveva percepito per l'attività di assistenza ai pensionati ed invalidi.
Nella resistenza degli enti convenuti ed assunta prova testimoniale, con sentenza numero 525 del 2021 il Tribunale Di Barcellona P.G. rigettava la domande ritenendo non provato il vincolo della subordinazione.
Con atto del 30 giugno 2021, proponeva appello la soccombente cui resistevano le controparti insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Il giudizio di appello veniva iscritto al n. 410/2021 e si concludeva con sentenza n. 793/2022 pubbl. il
25/10/2022 che rigettava il gravame in punto di accertamento sulla natura non subordinata del rapporto lavorativo così motivando : “… la ricostruzione del quadro probatorio trasfusa in sentenza risulta pienamente aderente agli esiti dell'attività istruttoria e, come tale, merita di essere integralmente condivisa. Né possono trarsi elementi indiziari favorevoli alla tesi attorea dalla documentazione prodotta dai
[...]
in quanto consistente in mere ricevute di pagamento per prestazioni Controparte_1 occasionali soggette alla ritenuta d'acconto ex art. 25 dpr 600/73 recanti, tra l'altro, importi diversi l'uno dall'altro, corrisposti ad intervalli temporali non regolari (ad esempio nell'anno 2002 risultano solo due pagamenti a marzo e dicembre, nel 2005 un solo a giugno ed ancora nel 2006 altri due uno a luglio l'altro a settembre) e, dunque, indicativo di una modalità di erogazione del compenso estranea alla forma della retribuzione caratterizzata, viceversa, dall'esborso di somme fisse ed a cadenza mensile. Parimenti priva di rilievo sul piano probatorio si presenta la lettera di dimissioni e la comunicazione di consegna di copia delle chiavi della sede CP_2
poiché trattasi di documentazione predisposta dalla stessa interessata cui non ha fatto seguito alcuna ammissione ad opera delle controparti;
né può assegnarsi valenza significativa al contegno omissivo serbato dai destinatari delle missive, non essendo configurabile un onere di contestazione in sede stragiudiziale. In ultimo le e-mail citate nell'atto di gravame e depositate in questa sede non risultano prodotte in primo grado
Pag. 2 di 8 per cui rappresentato un corredo documentale tardivo e come tale inammissibile.
Anche a prescindere dalla superiore considerazione, i suddetti atti non rivestono alcuna incidenza decisiva ai fini di causa in quanto le email del 30.9.2008 e 20.1.2009
CP_ provenienti dal ed inoltrate a vari sedi territoriali della tra cui quella di CP_4
AM contengono delle mere indicazioni (quali la data ultima di invio dei mod red
2008 o la richiesta indicazione del codice fiscale del pensionato ai fini della ricerca nell'archivio matricole red) relative proprio all'attività di assistenza fiscale pienamente compatibile con un rapporto di collaborazione professionale conformemente alle prospettazioni della società mentre le due fotocopie Controparte_1
CP_ apparentemente riferibili all' ed INPS di Milazzo presentano un contenuto incomprensibile in quanto riportato solamente delle annotazioni a penna precedute
Per_ dalla dicitura < per > da cui non è dato evincere nè il mittente né l'esecutore materiale delle stesse. Quanto alla prova testimoniale, occorre osservare che non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il poter desumere la perdita di credibilità (cfr. Cass n.2295/2021). Deve tuttavia rilevarsi che nella specie a corroborare i dubbi sul carattere compiacente della deposizione del padre della Pt_1 concorre la constatazione che le sue dichiarazioni sull'orario da quest'ultima osservato travalicano i limiti delle stesse allegazioni attoree;
il teste ha infatti affermato che la propria figlia lavorava otto ore al giorno mentre nell'atto introduttivo la ricorrente ha allegato che il suo orario- ad esclusione del periodo da aprile al 10 agosto in cui effettuava straordinario- era di sei ore dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 .
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto di non poter porre a fondamento esclusivo del suo convincimento la deposizione del padre della considerato Pt_1
altresì il carattere isolato della stessa non suffragato da ulteriori emergenze probatorie;
né a tal fine avrebbe potuto valorizzarsi la testimonianza della Tes_1 poiché la teste, pur avendo confermato di aver visto l'odierna appellante all'interno del patronato di e di essersi rivolta a lei per i servizi offerti del patronato, CP_5
non ha fornito alcuna indicazione sulla frequenza temporale di tale accadimento e neppure ha riferito alcunché in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione
Pag. 3 di 8 lavorativa né tantomeno in ordine alla sottoposizione della lavoratrice ad un potere direttivo o ad un vincolo di orario. Non vale poi a minare la credibilità della teste
il riferimento alle asserite “forti titubanze” che la stessa avrebbe palesato nel Tes_2
rispondere alle domande, trattandosi di una deduzione meramente labiale, priva di alcun riscontro oggettivo, non avendo il giudice istruttore riportato nulla a tal riguardo nel verbale d'udienza. Ed ancora, il fatto che la teste intrattenesse un rapporto di lavoro alle dipendenze di una delle parti resistenti all'epoca della sua audizione è un elemento potenzialmente suscettibile di rilevare in un giudizio di attendibilità, ben potendosi coniugare in astratto alla qualità di lavoratore subordinato una sorta di timore reverenziale nei confronti del datore, ma ad una valutazione in concreto, in rapporto alle circostanze riferite ed alle altre risultanze probatorie, tale rischio non risulta nella specie attualizzato… Alcuna contraddittorietà è poi ravvisabile tra la deposizione della teste e quella della teste laddove la prima afferma che Tes_2 Tes_3
CP_ a AM non esisteva alcuna sede mentre la seconda riferisce che
[...]
raccoglieva le pratiche dei pensionati alla sede AM per poi CP_6
consegnarle alla sede di Milazzo. Dalle congiunte dichiarazioni si desume infatti che gli
CP_ CP_ uffici di AM erano sede ma non anche sede del patronato e proprio per questo le relative pratiche ivi raggruppate venivano poi portate alla sede del patronato di Milazzo.”
Avverso detta sentenza, ha oggi proposto ricorso per revocazione Parte_1 invocando con il primo motivo l'applicazione dell'art 395 n.1,3 e 4 per falsità delle dichiarazioni rese dalle testi e e con il secondo motivo Testimone_4 Tes_5
l'applicazione dell'art 391 quater c.p.c. per contrarietà ai principi espressi in sentenza alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nello specifico alla direttiva comunitaria 2019/1152.
Instauratosi il contraddittorio, tutti i resistenti costituitosi in giudizio hanno eccepito l'inammissibilità dell'istanza e chiedendone il rigetto anche nel merito. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta la trattazione scritta in esito al deposito di note, alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. fissato in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
Pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le testi e non Testimone_4 Tes_5
avrebbero dichirato il vero e che ciò sarebbe desumibile :
a) dal rinvenimento, successivamente alla sentenza, di copia integrale di documenti redatti di pugno dalla (come comprovato dalla perizia calligrafica allegata) Tes_3
comprovanti gli ordini impartiti ad essa ricorrente (detta “Pina”) su determinati adempimenti;
b) dal rinvenimento di un opuscolo del pubblicato nel 2003, ma usato fino alla CP_2
chiusura della sede di AM, ove essa ricorrente sarebbe stata qualificata come unica referente della sede di AM espressamente indicata quale sede presso CP_2
i Centri Servizi Cisl di e Provincia;
CP_1
c) dal rinvenimento di numerose copie di pratiche da ella stessa redatte (come attestato dalla perizia calligrafica allegata) di pensione, disoccupazione invalidità, e CP_3
redazione di 730 red etc. attinenti ad attività CP_2
d) dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza di Milazzo del
22.9.2003del seguente tenore: “Per quanto precede questo Comando ha invitato la sig.ra , già individuata dai militari in servizio di 117 quale Parte_1
funzionario del centro, affinché esponga la posizione e le funzioni del centro di CP_2
”; CP_5
e) dalla ricostruzione fotografica tratta da “google maps” ritraente fino al 2010 l'insegna in Pace del Mela-AM della sede uffici del CAF Servizi Integrati Messina CP_3
s.r.l.
Ciò posto, assume che le dichiarazioni false delle due testi sopra citate avrebbero dato luogo ad un evidente errore di fatto del giudizio condizionando in modo decisivo l'esito della decisione.
Con riferimento al dolo di cui all'art 395 co. I c.p.c. precisa che la documentazione, rivenuta in copia, sarebbe in originale nel possesso dei resistenti che avrebbero omesso di produrla in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art 88 c.p.c.
Pur essendo infatti controparte a conoscenza che le domande d'invalidità e vecchiaia CP_ CP_ riferite all'attività del centro servizi erano compilate tutte di pugno da essa scrivente e pur essendo in possesso degli originali, per aver ammesso di averli ricevuti
Pag. 5 di 8 in consegna, sia pure per mano di , per il principio dell'onere della Controparte_6
prova avrebbero avuto l'onere di produrli in giudizio anche a riprova delle proprie tesi.
Con il secondo motivo chiede la revocazione della sentenza ex art 391 quater c.p.c. sul presupposto che la sentenza non abbia tenuto conto della presunzione di subordinazione secondo gli indici della direttiva comunitaria 2019/1152 .
Entrambi i motivi si appalesano inammissibili.
È ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n. 30203/2024) che in tema di revocazione di sentenze ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. “l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.”
Conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento. Depone espressamente in tal senso l'art 398 c.p.c 2^ co. a norma del quale “la citazione deve indicare a pena di inammissibilità il motivo della revocazione le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn.1,2,3,dell'art 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”
Nella specie l'istante non ha, non solo dimostrato, ma neppure allegato la data del rinvenimento né le relative modalità; non ha cioè né spiegato né provato come e quando abbia ritrovato i documenti prodotti né come l'esistenza degli stessi le sia stata nascosta, trattandosi di documenti, a suo dire, a lei diretti o da lei stessa scritti, sicché, pur non essendone in possesso, è da ritenersi che ne avesse piena conoscenza per cui ben avrebbe potuto sollecitare la loro acquisizione in giudizio, richiedendo un ordine di esibizione.
Pag. 6 di 8 Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, la fattispecie di dolo di una parte in danno all'altra come motivo di revocazione consiste “in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità” (cfr. Cass. n. 26078/2018).
Resta, pertanto, esclusa la possibilità di ravvisare un'ipotesi di dolo revocatorio nella condotta processuale di chi, pur in possesso dei documenti in originale, ne abbia omesso il deposito.
Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi revocatoria di cui al n. 4 dell'art 395 c.p.c. la disposizione richiede, quale presupposto necessario che il contenuto della decisione nazionale passata in giudicato, sia stato dichiarato contrario alla Convenzione EDU da una sentenza definitiva di accertamento della violazione, resa dalla Corte EDU, requisito procedurale palesemente insussistente nella presente fattispecie.
Peraltro, l'operatività dell'istituto è limitata ai soli casi di violazioni incidenti su diritti di stato della persona in relazione alle quali non è possibile una tutela per equivalente, sicché è da escludere, più in generale, che la previsione dell'art. 391quater c.p.c. possa comprendere anche le violazioni che abbiano leso diritti patrimoniali, in quanto "diritto di stato della persona" è un'espressione che, comunque la si voglia intendere, secondo l'interpretazione ampiamente dominante, certamente non comprende i diritti di natura patrimoniale (cfr. Cass n.7128/2025).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo secondo i minimi tariffari per le cause di valore indeterminabile basso, data la semplicità della controversia.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma
1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 definitivamente pronunziando sulla revocazione proposta da avverso Parte_1
la sentenza n. 793/2022 del 25/10/2022 resa dalla Corte di Appello di Messina, così provvede:
- dichiara inammissibile la revocazione della sentenza impugnata;
-pone a carico della ricorrente le spese giudiziali che liquida in favore di ciascuna parte resistente in euro 4996 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
- Dichiara, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R.
30.05.2002 n. 115, la sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 16/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
Pag. 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere dott. Santalucia Alessandra Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
15\04\2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 258/2023 R.G. promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Giusy Gatto ricorrente in revocazione
CONTRO
in persona del legale rappr. pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. C. Martelli
in persona del legale rappr. pro tempore rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Carmine Rao
in persona del legale rappr. pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. CP_3
Massimo Nappi e Bertuccelli Enza resistenti in revocazione
Oggetto: Revocazione sentenza di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.03.2013 adiva il Tribunale del Parte_1
Lavoro di Barcellona P.G. chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ed in favore di Controparte_1 CP_4
[... e dell' dall'uno gennaio 2001 al 30 ottobre 2009 ed il pagamento di varie CP_3
differenze retributive per oltre 100.000 euro. In particolare, sosteneva di avere lavorato e svolto le mansioni di responsabile del Centro Caaf di Pace del Mela-AM occupandosi altresì della compilazione ed elaborazione di pratiche di pensione e di invalidità per l' di Milazzo, a suo dire, con mansione di 3° livello secondo il CP_3
CP_ CCNL del dipendenti del Caaf e dell' Lamentava che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato, sicché la stessa aveva rassegnato le proprie dimissioni il 30 ottobre 2009. Evidenziava poi di aver ricevuto da per Controparte_1
Contr l'attività di la somma di € 34.188,54, mentre nulla aveva percepito per l'attività di assistenza ai pensionati ed invalidi.
Nella resistenza degli enti convenuti ed assunta prova testimoniale, con sentenza numero 525 del 2021 il Tribunale Di Barcellona P.G. rigettava la domande ritenendo non provato il vincolo della subordinazione.
Con atto del 30 giugno 2021, proponeva appello la soccombente cui resistevano le controparti insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Il giudizio di appello veniva iscritto al n. 410/2021 e si concludeva con sentenza n. 793/2022 pubbl. il
25/10/2022 che rigettava il gravame in punto di accertamento sulla natura non subordinata del rapporto lavorativo così motivando : “… la ricostruzione del quadro probatorio trasfusa in sentenza risulta pienamente aderente agli esiti dell'attività istruttoria e, come tale, merita di essere integralmente condivisa. Né possono trarsi elementi indiziari favorevoli alla tesi attorea dalla documentazione prodotta dai
[...]
in quanto consistente in mere ricevute di pagamento per prestazioni Controparte_1 occasionali soggette alla ritenuta d'acconto ex art. 25 dpr 600/73 recanti, tra l'altro, importi diversi l'uno dall'altro, corrisposti ad intervalli temporali non regolari (ad esempio nell'anno 2002 risultano solo due pagamenti a marzo e dicembre, nel 2005 un solo a giugno ed ancora nel 2006 altri due uno a luglio l'altro a settembre) e, dunque, indicativo di una modalità di erogazione del compenso estranea alla forma della retribuzione caratterizzata, viceversa, dall'esborso di somme fisse ed a cadenza mensile. Parimenti priva di rilievo sul piano probatorio si presenta la lettera di dimissioni e la comunicazione di consegna di copia delle chiavi della sede CP_2
poiché trattasi di documentazione predisposta dalla stessa interessata cui non ha fatto seguito alcuna ammissione ad opera delle controparti;
né può assegnarsi valenza significativa al contegno omissivo serbato dai destinatari delle missive, non essendo configurabile un onere di contestazione in sede stragiudiziale. In ultimo le e-mail citate nell'atto di gravame e depositate in questa sede non risultano prodotte in primo grado
Pag. 2 di 8 per cui rappresentato un corredo documentale tardivo e come tale inammissibile.
Anche a prescindere dalla superiore considerazione, i suddetti atti non rivestono alcuna incidenza decisiva ai fini di causa in quanto le email del 30.9.2008 e 20.1.2009
CP_ provenienti dal ed inoltrate a vari sedi territoriali della tra cui quella di CP_4
AM contengono delle mere indicazioni (quali la data ultima di invio dei mod red
2008 o la richiesta indicazione del codice fiscale del pensionato ai fini della ricerca nell'archivio matricole red) relative proprio all'attività di assistenza fiscale pienamente compatibile con un rapporto di collaborazione professionale conformemente alle prospettazioni della società mentre le due fotocopie Controparte_1
CP_ apparentemente riferibili all' ed INPS di Milazzo presentano un contenuto incomprensibile in quanto riportato solamente delle annotazioni a penna precedute
Per_ dalla dicitura < per > da cui non è dato evincere nè il mittente né l'esecutore materiale delle stesse. Quanto alla prova testimoniale, occorre osservare che non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il poter desumere la perdita di credibilità (cfr. Cass n.2295/2021). Deve tuttavia rilevarsi che nella specie a corroborare i dubbi sul carattere compiacente della deposizione del padre della Pt_1 concorre la constatazione che le sue dichiarazioni sull'orario da quest'ultima osservato travalicano i limiti delle stesse allegazioni attoree;
il teste ha infatti affermato che la propria figlia lavorava otto ore al giorno mentre nell'atto introduttivo la ricorrente ha allegato che il suo orario- ad esclusione del periodo da aprile al 10 agosto in cui effettuava straordinario- era di sei ore dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 .
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto di non poter porre a fondamento esclusivo del suo convincimento la deposizione del padre della considerato Pt_1
altresì il carattere isolato della stessa non suffragato da ulteriori emergenze probatorie;
né a tal fine avrebbe potuto valorizzarsi la testimonianza della Tes_1 poiché la teste, pur avendo confermato di aver visto l'odierna appellante all'interno del patronato di e di essersi rivolta a lei per i servizi offerti del patronato, CP_5
non ha fornito alcuna indicazione sulla frequenza temporale di tale accadimento e neppure ha riferito alcunché in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione
Pag. 3 di 8 lavorativa né tantomeno in ordine alla sottoposizione della lavoratrice ad un potere direttivo o ad un vincolo di orario. Non vale poi a minare la credibilità della teste
il riferimento alle asserite “forti titubanze” che la stessa avrebbe palesato nel Tes_2
rispondere alle domande, trattandosi di una deduzione meramente labiale, priva di alcun riscontro oggettivo, non avendo il giudice istruttore riportato nulla a tal riguardo nel verbale d'udienza. Ed ancora, il fatto che la teste intrattenesse un rapporto di lavoro alle dipendenze di una delle parti resistenti all'epoca della sua audizione è un elemento potenzialmente suscettibile di rilevare in un giudizio di attendibilità, ben potendosi coniugare in astratto alla qualità di lavoratore subordinato una sorta di timore reverenziale nei confronti del datore, ma ad una valutazione in concreto, in rapporto alle circostanze riferite ed alle altre risultanze probatorie, tale rischio non risulta nella specie attualizzato… Alcuna contraddittorietà è poi ravvisabile tra la deposizione della teste e quella della teste laddove la prima afferma che Tes_2 Tes_3
CP_ a AM non esisteva alcuna sede mentre la seconda riferisce che
[...]
raccoglieva le pratiche dei pensionati alla sede AM per poi CP_6
consegnarle alla sede di Milazzo. Dalle congiunte dichiarazioni si desume infatti che gli
CP_ CP_ uffici di AM erano sede ma non anche sede del patronato e proprio per questo le relative pratiche ivi raggruppate venivano poi portate alla sede del patronato di Milazzo.”
Avverso detta sentenza, ha oggi proposto ricorso per revocazione Parte_1 invocando con il primo motivo l'applicazione dell'art 395 n.1,3 e 4 per falsità delle dichiarazioni rese dalle testi e e con il secondo motivo Testimone_4 Tes_5
l'applicazione dell'art 391 quater c.p.c. per contrarietà ai principi espressi in sentenza alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nello specifico alla direttiva comunitaria 2019/1152.
Instauratosi il contraddittorio, tutti i resistenti costituitosi in giudizio hanno eccepito l'inammissibilità dell'istanza e chiedendone il rigetto anche nel merito. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta la trattazione scritta in esito al deposito di note, alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. fissato in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
Pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le testi e non Testimone_4 Tes_5
avrebbero dichirato il vero e che ciò sarebbe desumibile :
a) dal rinvenimento, successivamente alla sentenza, di copia integrale di documenti redatti di pugno dalla (come comprovato dalla perizia calligrafica allegata) Tes_3
comprovanti gli ordini impartiti ad essa ricorrente (detta “Pina”) su determinati adempimenti;
b) dal rinvenimento di un opuscolo del pubblicato nel 2003, ma usato fino alla CP_2
chiusura della sede di AM, ove essa ricorrente sarebbe stata qualificata come unica referente della sede di AM espressamente indicata quale sede presso CP_2
i Centri Servizi Cisl di e Provincia;
CP_1
c) dal rinvenimento di numerose copie di pratiche da ella stessa redatte (come attestato dalla perizia calligrafica allegata) di pensione, disoccupazione invalidità, e CP_3
redazione di 730 red etc. attinenti ad attività CP_2
d) dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza di Milazzo del
22.9.2003del seguente tenore: “Per quanto precede questo Comando ha invitato la sig.ra , già individuata dai militari in servizio di 117 quale Parte_1
funzionario del centro, affinché esponga la posizione e le funzioni del centro di CP_2
”; CP_5
e) dalla ricostruzione fotografica tratta da “google maps” ritraente fino al 2010 l'insegna in Pace del Mela-AM della sede uffici del CAF Servizi Integrati Messina CP_3
s.r.l.
Ciò posto, assume che le dichiarazioni false delle due testi sopra citate avrebbero dato luogo ad un evidente errore di fatto del giudizio condizionando in modo decisivo l'esito della decisione.
Con riferimento al dolo di cui all'art 395 co. I c.p.c. precisa che la documentazione, rivenuta in copia, sarebbe in originale nel possesso dei resistenti che avrebbero omesso di produrla in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art 88 c.p.c.
Pur essendo infatti controparte a conoscenza che le domande d'invalidità e vecchiaia CP_ CP_ riferite all'attività del centro servizi erano compilate tutte di pugno da essa scrivente e pur essendo in possesso degli originali, per aver ammesso di averli ricevuti
Pag. 5 di 8 in consegna, sia pure per mano di , per il principio dell'onere della Controparte_6
prova avrebbero avuto l'onere di produrli in giudizio anche a riprova delle proprie tesi.
Con il secondo motivo chiede la revocazione della sentenza ex art 391 quater c.p.c. sul presupposto che la sentenza non abbia tenuto conto della presunzione di subordinazione secondo gli indici della direttiva comunitaria 2019/1152 .
Entrambi i motivi si appalesano inammissibili.
È ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n. 30203/2024) che in tema di revocazione di sentenze ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. “l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.”
Conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento. Depone espressamente in tal senso l'art 398 c.p.c 2^ co. a norma del quale “la citazione deve indicare a pena di inammissibilità il motivo della revocazione le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn.1,2,3,dell'art 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”
Nella specie l'istante non ha, non solo dimostrato, ma neppure allegato la data del rinvenimento né le relative modalità; non ha cioè né spiegato né provato come e quando abbia ritrovato i documenti prodotti né come l'esistenza degli stessi le sia stata nascosta, trattandosi di documenti, a suo dire, a lei diretti o da lei stessa scritti, sicché, pur non essendone in possesso, è da ritenersi che ne avesse piena conoscenza per cui ben avrebbe potuto sollecitare la loro acquisizione in giudizio, richiedendo un ordine di esibizione.
Pag. 6 di 8 Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, la fattispecie di dolo di una parte in danno all'altra come motivo di revocazione consiste “in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità” (cfr. Cass. n. 26078/2018).
Resta, pertanto, esclusa la possibilità di ravvisare un'ipotesi di dolo revocatorio nella condotta processuale di chi, pur in possesso dei documenti in originale, ne abbia omesso il deposito.
Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi revocatoria di cui al n. 4 dell'art 395 c.p.c. la disposizione richiede, quale presupposto necessario che il contenuto della decisione nazionale passata in giudicato, sia stato dichiarato contrario alla Convenzione EDU da una sentenza definitiva di accertamento della violazione, resa dalla Corte EDU, requisito procedurale palesemente insussistente nella presente fattispecie.
Peraltro, l'operatività dell'istituto è limitata ai soli casi di violazioni incidenti su diritti di stato della persona in relazione alle quali non è possibile una tutela per equivalente, sicché è da escludere, più in generale, che la previsione dell'art. 391quater c.p.c. possa comprendere anche le violazioni che abbiano leso diritti patrimoniali, in quanto "diritto di stato della persona" è un'espressione che, comunque la si voglia intendere, secondo l'interpretazione ampiamente dominante, certamente non comprende i diritti di natura patrimoniale (cfr. Cass n.7128/2025).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo secondo i minimi tariffari per le cause di valore indeterminabile basso, data la semplicità della controversia.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma
1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 definitivamente pronunziando sulla revocazione proposta da avverso Parte_1
la sentenza n. 793/2022 del 25/10/2022 resa dalla Corte di Appello di Messina, così provvede:
- dichiara inammissibile la revocazione della sentenza impugnata;
-pone a carico della ricorrente le spese giudiziali che liquida in favore di ciascuna parte resistente in euro 4996 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
- Dichiara, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R.
30.05.2002 n. 115, la sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 16/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
Pag. 8 di 8