Decreto cautelare 21 agosto 2024
Decreto presidenziale 28 agosto 2024
Decreto cautelare 14 settembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
contro
Comune di Pula, Unione dei Comuni di Nora e Bithia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di Ats Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Brundu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Citta' Metropolitana di Cagliari, Comando Vigili del Fuoco di Cagliari, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - n.A.S. di Cagliari, Comando Stazione Forestale di Pula, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna, Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Ats Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, Questura di Cagliari, Comando Polizia Municipale - Pula, Prefetto di Cagliari, Comando Provinciale Carabinieri - Pula, Sostravel.Com S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pula n. -OMISSIS-, notificata alle parti ricorrenti in data -OMISSIS-, avente a oggetto “complesso immobiliare ad uso alberghiero denominato "-OMISSIS-", sito in Pula, località -OMISSIS-. Ordinanza di chiusura e sgombero ai sensi degli articoli 26 del DPR n. 380/2001, dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000”, con la quale è stata disposta “l''immediata chiusura dell’attività e il divieto di utilizzo dei locali del complesso turistico ricettivo suindicato, esercitata “sine titulo” in locali inagibili e privi del certificato di agibilità, abusivi e privi dei requisiti di legge”, con l''obbligo di completare lo sgombero della struttura entro 10 giorni dalla notifica dell''ordinanza, vale a dire entro il -OMISSIS-;
- di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14.9.2024:
- del provvedimento interdittivo, ex art. 35, comma 4, l.r. n. 24/2016, del -OMISSIS- dello Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia - SUAPE - dei Comuni di Nora e Bithia - notificato in data -OMISSIS- - con il quale è stata ordinata “la cessazione immediata dell''attività descritta in oggetto, relativa a “Avvio struttura ricettiva alberghiera denominata -OMISSIS-, esercitata dalla ditta -OMISSIS- presso i locali siti in località -OMISSIS-, per le motivazioni indicate in dettaglio nei documenti allegati”; e con cui è stata ordinata “la sospensione dell''attività”;
- di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti, ivi compresa la nota del Comune di Pula prot. n.-OMISSIS- avente ad oggetto la proposta di adozione di provvedimento interdittivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pula e di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di Ats Sardegna e di Ministero dell'Interno e di Unione dei Comuni di Nora e Bithia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno esposto di essere:
- la prima, la proprietaria dell'immobile destinato a struttura alberghiera con il nome di “-OMISSIS-” sito in Pula (Cagliari) SS. -OMISSIS-, acquistato dal -OMISSIS- con atto per notaio -OMISSIS- di Cagliari in data -OMISSIS- (rep. n. -OMISSIS-) dopo esserselo aggiudicato all'asta;
- la seconda, una società specializzata in gestioni alberghiere che, giusto contratto di locazione stipulato con la -OMISSIS- regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma, conduce in locazione la sopraindicata struttura alberghiera e la gestisce.
In tale qualità, con il ricorso principale, hanno impugnato l’ordinanza epigrafata con la quale il sindaco del Comune di Pula ha disposto “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del DPR n.380/2001, dell’art.222 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, l’immediata chiusura dell’attività e il divieto di utilizzo dei locali del complesso turistico ricettivo alberghiero denominato “-OMISSIS-”, e delle sue pertinenze, sito in loc. -OMISSIS-, esercitata Sine Titulo, in locali inagibili e privi del certificato di agibilità, abusivi e privi dei requisiti di legge ”.
1.1. Il provvedimento risulta motivato sotto plurimi aspetti, quali in particolare:
-dal p. 3 al p. 15 (pagine da 4 a 6) pone in risalto criticità specifiche e non conformità a norme, riscontrate dall’ARPAS con riferimento all’impianto di depurazione (v. anche il p. 33 del provvedimento impugnato);
- dal p. 16 al p. 32 (da pag. 7 a pag. 9) si sofferma sulla situazione urbanistico – edilizia e di (in)agibilità dell’immobile, segnalando anche la realizzazione di alcuni corpi di fabbrica “ in area di proprietà comunale ” (v. pp. 18 e 29 del provvedimento impugnato);
- segnala che il procedimento amministrativo “de quo” risulta avviato il 28 marzo 2024;
- evidenzia (pag. 14) come risulti essere stato adottato, dal SUAPE, il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, di “ cessazione immediata dell’attività ricettiva ” rimasto, peraltro, ineseguito (conf. verbale Polizia locale n. -OMISSIS-).
2. Avverso tale atto le ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione art. 50 e 54 del TUEL – Eccesso di potere per incompetenza – Sviamento – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione , in quanto non sussiste nessuna delle circostanze sulla base delle quali avrebbe potuto essere adottata un'ordinanza contingibile e urgente, poiché la struttura risulta, dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza, rispettare la normativa vigente.
D’altronde, il Comune ha richiesto al SUAPE dell’Unione dei comuni di Nora e Bithia di adottare apposito provvedimento di cessazione dell’attività, ma il SUAPE, a seguito delle osservazioni delle ricorrenti, “ ha di fatto sospeso il procedimento ” (p. 8 ricorso).
- II Violazione dell'art.3 della legge n.241/1990 - Violazione dell'art.10 bis della legge n.241/1990 - Eccesso di potere - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto , in quanto, posto che appare centrale, nella motivazione, il riferimento alla nota prot. n. -OMISSIS- con il quale il Settore Edilizia Privata del Comune di Pula ha dichiarato la inefficacia della dichiarazione di agibilità per n. 13 criticità che caratterizzerebbero la struttura in questione, le stesse in realtà non sussistono, per le ragioni partitamente analizzate alle pagg. 10-17 del ricorso.
- III Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della legge n.241/1990. Violazione degli artt.50 e 54 del T.U.E.L. Violazione dell'art.97 Cost ., in quanto, oltre a limitarsi a recepire la citata nota del 25.06.2024 del Settore edilizia privata, il provvedimento si fonda:
a) su circostanze pregresse e superate, rappresentate da:
a.1) verbale dei NAS comunicato in data 19 febbraio 2024 e riguardante verifiche effettuate nel corso della stagione estiva 2023 quando la struttura era gestita da un diverso soggetto;
a.2) una nota dell'ARPAS riguardante l'impianto di depurazione datata 21 dicembre 2022 e quindi accertamenti effettuati nel corso della stagione estiva 2022 e una successiva nota per accertamenti del 31 luglio – 1 agosto e 11/12 settembre 2023;
a.3) le irregolarità edilizie esistono sin dal 1996 e l’istanza di condono è stata dichiarata accoglibile dal Comune;
b) su circostanze riguardanti presunti e superati problemi di scarico delle acque, con particolare riferimento all’intervenuta scadenza il 1 novembre 2014 dell’autorizzazione allo scarico e all’assenza di titolo per l’impianto di depurazione, posto che in data 21 maggio 2024 la Città Metropolitana di Cagliari avrebbe dichiarato non procedibile l'autorizzazione allo scarico.
Ma, in realtà, l'autorizzazione allo scarico è stata ripresentata in data 25 luglio 2024 e che in ogni caso – nonostante si tratti di un'autorizzazione a zero giorni e pertanto già di per sé assentibile – nelle more le ricorrenti hanno affidato l'asporto dei liquami depurati ad una ditta specializzata.
- IV Eccesso di potere per irragionevolezza del provvedimento inibitorio nella parte in cui lo stesso inibisce l'attività in tutta la struttura , in quanto, in ogni caso, il provvedimento interdittivo di chiusura e sgombero dell'intera struttura entro dieci giorni si profila comunque illegittimo per non essere stato adottato limitatamente alle parti che l'amministrazione ritiene essere abusive.
3. Con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 233 del 21 agosto 2024 è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, sull’assunto che sussistesse una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, ed è stata fissata la camera di consiglio del 25.09.2024 per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
4. In data 27 agosto 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Pula, che ha richiesto l’anticipazione della camera di consiglio, con abbreviazione dei termini, al 04.09.2024, la quale è stata respinta con decreto n. 248 del 28.08.2024, per mancanza dei termini di cui agli articoli 55, comma 5 e 53 del c.p.a.
5. Il SUAPE dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia ha adottato il provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui ha ordinato alle ricorrenti l’immediata cessazione dell’attività, motivando, per relationem , alla nota del Comune di Pula della medesima data, ove si evidenziava che, quanto alla DUA per l’avvio dell’attività presentata dalle ricorrenti il 19.08.2024, dovesse essere adottato provvedimento interdittivo, stante, da un lato, “ la nota prot. N. -OMISSIS- con la quale il Settore Edilizia Privata di questo Ente dichiara la inefficacia della dichiarazione di agibilità di cui all’articolo 38 della L.R. n. 24/2016 e art. 24 del DPR 380/2001, relativamente alla pratica suape -OMISSIS- presentata dalla Società “-OMISSIS- srl inerente l’agibilità del complesso alberghiero denominato -OMISSIS- ;” e, dall’altro, “ il provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, prot. N. -OMISSIS- con il quale viene dichiarata la totale inagibilità dell’intero complesso immobiliare ad uso alberghiero denominato “-OMISSIS-, sito in Pula, -OMISSIS-e, inoltre, dispone di inibire qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli immobili e relative pertinenze, facenti parte del suddetto complesso alberghiero ”.
6. Tale atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, notificato il -OMISSIS- e depositato il giorno successivo, con i quali si deduce:
- I Violazione dell'art.97 Cost... Violazione del principio di buona fede. Violazione dell'art.1 della legge n.241/1990. Violazione dell'art.10 bis della legge n.241/1990. Violazione dell'art.3 della legge n.241/1990. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell'art. 35 della legge della Regione Sardegna n.24 del 2016. Violazione/elusione della misura cautelare monocratica adottata con decreto di codesto On.le T.A.R. n.233 del 21 agosto 2024, confermato con decreto n.248 del 28 agosto 2024 , in quanto non è stato comunicato alcun preavviso ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, come pure previsto dalla l. r. n. 24 del 2016, né indicate motivate ragioni di urgenza.
Evidenzia peraltro come il provvedimento sia stato notificato alla -OMISSIS- solo il -OMISSIS- alle ore 17:20 tramite pec, ma già la mattina dello stesso giorno “ era stato eseguito ad opera dei N.A.S. di Cagliari il sequestro del locale cucina e della sala pranzo dell'Hotel motivandolo in particolare con riferimento alla mancata ottemperanza al provvedimento del SUAPE in questione impugnato con il presente atto ” (p. 15).
Ciò è ritenuto dalle ricorrenti “ ancor più grave alla luce del provvedimento cautelare sospensivo della precedente ordinanza sindacale interdittiva della struttura in questione impugnata con il ricorso introduttivo, come da citato decreto adottato da codesto On.le T.A.R. in data 21 agosto 2024 e confermato in data 28 agosto 2024 fino all'udienza camerale del prossimo 25 settembre 2024 (docc.4 e 6) ” (p. 16).
7. Con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 263 del 14.09.2024 è stata sospesa l’efficacia degli atti impugnati con i ridetti motivi aggiunti, con la conferma dell’udienza camerale del 25.09.2024 per la trattazione della domanda di misure cautelari.
7. Si sono costituiti in giudizio:
- la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di Ats Sardegna, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- il Ministero dell’Interno, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l’Unione dei Comuni di Nora e Bithia, che ha eccepito l’inammissibilità per diversi motivi del ricorso per motivi aggiunti e richiesto il rigetto nel merito;
- il Comune di Pula, che ha eccepito: l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per omessa impugnazione degli atti del 7 maggio e del 25 giugno 2024 con cui è stata dichiarata la totale inagibilità della struttura, né sono stati impugnati gli accertamenti di ARPAS e dei NAS; nel merito, è stato richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
8. Alla camera di consiglio del 25.09.2024, le ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare, in quanto, come risulta dal verbale d’udienza, la struttura alberghiera è stata chiusa e sono conseguentemente venute meno le esigenze cautelari.
9. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito all’11 giugno 2025 le parti hanno depositato rispettive memorie, confermando le conclusioni.
10. In data 3 giugno 2025, le ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio della trattazione del merito, poiché è pendente un procedimento penale, nell’ambito del quale “ al fine della redazione di un'apposita perizia penale, in data 19 e 29 maggio 2025 è stato disposto il sopralluogo presso l'albergo de quo da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ” e sarebbe rilevante “ l'acquisizione al fascicolo degli esiti della summenzionata perizia penale ”, non sussistendo ragioni d’urgenza poiché “ la struttura alberghiera in questione (-OMISSIS-) è rimasta chiusa e non aprirà in occasione dell'imminente stagione estiva ”.
11. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Preliminarmente, deve essere respinta l’istanza di rinvio della ricorrente, non sussistendo le eccezionali ragioni che, sole, giustificano il rinvio della trattazione, essendo la causa matura per la decisione anche sul piano istruttorio e delle acquisizioni documentali.
Come evidenziato in giurisprudenza infatti, “ nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a.: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)”). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” (C.g.a., 31.1.2022, n. 153; conf. T.a.r. Sardegna, sez. I, nn. 310 del 2025, 266 del 2025, 323 e 82 del 2024 e 394 del 2023).
13. Ancora in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Gestione regionale sanitaria liquidatoria di Ats Sardegna del Ministero dell’Interno, non avendo gli stessi adottato alcun atto a loro imputabile ed impugnato nel presente giudizio.
In particolare, per quel che riguarda il Ministero dell’Interno, deve infatti ricordarsi che “ nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze adottate dal sindaco ex art. 54 T.u.e.l., adottato con d.lgs., 18 agosto 2000 n. 267, sussiste non solo la legittimazione passiva in capo al Comune, ma anche il difetto di legittimazione passiva di altre amministrazioni statali nelle stesse ipotesi, atteso che l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto dell’organo del Comune ha una natura meramente formale, nel senso che non per questo il Sindaco diventa organo di un’amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, senza che il suo status sia modificato ” (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4407).
14. Nel merito, il ricorso principale è infondato, reputando il Collegio che l’ordinanza sindacale ex art. 50, comma 5 e 54 del T.u.e.l. sia stata adottata in costanza dei presupposti normativamente previsti.
A prescindere infatti dalla rilevanza dell’omessa impugnazione delle determinazioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata l’inagibilità della struttura, esse costituiscono atti presupposti senz’altro rilevanti ai fini dell’adozione dell’ordinanza sindacale, in uno, in particolare, con gli accertamenti eseguiti dall’ARPAS e dai Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari.
Da tali atti emerge infatti, quantomeno e per quanto rileva, che:
- con determinazione del -OMISSIS- è stata dichiarata “ la presa d’atto della totale inagibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.P.R. n. 380/2001, dell’intero complesso immobiliare ad uso alberghiero denominato “-OMISSIS-”, sito in Pula, loc. -OMISSIS- e disposto “di inibire qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli immobili e relative pertinenze, facenti parte del suddetto complesso alberghiero ” (doc. 16 Comune);
- con determinazione del -OMISSIS-, è stata dichiarata “ l’inefficacia della dichiarazione di agibilità presentata dalla Soc. -OMISSIS- S.r.l. ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 24/2016 e dell’art. 24 del DPR 380/2001, COD. -OMISSIS-, avente ad oggetto “agibilità di un complesso alberghiero in Catasto Fabbricati al Foglio -OMISSIS-, con pertinenti terreni in Catasto terreni al Foglio -OMISSIS- e villino in Catasto Fabbricati al Foglio -OMISSIS-, con pertinente terreno in Catasto Terreni al Foglio -OMISSIS- ” che la società aveva presentato l’8 maggio 2024;
- pertanto, risulta evidente che la struttura in questione era priva dell’agibilità e ciò può ben rilevare sotto il profilo della necessaria tutela dell’incolumità pubblica, abilitando il Sindaco ad esercitare il potere di ordinanza, trattandosi di un albergo di rilevanti dimensioni durante la stagione estiva;
- tali stessi atti peraltro menzionano gli accertamenti dell’ARPAS da cui si evince che l’autorizzazione agli scarichi fosse scaduta al 1.11.2014 e non ne sia stata acquisita una successiva;
- sulla base anche di quanto già segnalato il 19.02.2024, i Carabinieri hanno, in data 13 agosto 2024, ribadito che l’attività era “ espletata in spregio delle norme di settore (senza autorizzazioni amministrative), in locali inagibili, abusivi e privi dei requisiti di legge, con grave pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica ” (doc. 20).
- peraltro, in senso contrario a quanto rappresentato in ricorso, anche il SUAPE dell’Unione dei Comuni, già in data 3 luglio 2024, in relazione all’autodichiarazione di avvio della struttura ricettiva del 15 giugno 2024 presentata dalla ricorrente, ha ordinato “ la cessazione immediata dell’attività descritta in oggetto, relativa all’Avvio struttura ricettiva alberghiera denominata -OMISSIS- sita in loalità -OMISSIS-, esercitata dalla ditta -OMISSIS- s.r.l, per le motivazioni indicate in dettaglio nei documenti allegati ” e la sospensione dell’attività (doc. 17).
15. A fronte di tale compendio documentale ed istruttorio, non hanno rilievo, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti di emergenza per la pubblica incolumità e l’igiene pubblica, le deduzioni della ricorrente per cui:
- numerosi accertamenti sono stati eseguiti allorquando la struttura era gestita da altro soggetto, poiché è evidente che le condizioni accertate sono rimaste tali anche all’attualità ( rectius : al momento di adozione dell’ordinanza impugnata) e perciò ben possono e debbono fondare il provvedimento impugnato;
- quanto all’autorizzazione allo scarico, è pur vero che la ricorrente in data 25 luglio 2024 ha ripresentato una nuova autodichiarazione (doc. 25), ma, in realtà, ad oggi, come dedotto dal Comune di Pula in memoria, non è stata conseguita alcuna autorizzazione allo scarico da parte della ricorrente;
- in ogni caso, è evidente come l’inagibilità totale della struttura e l’avvio dell’attività ricettiva da parte della stessa, costituisce fattispecie che giustifica l’adozione del provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità e dell’igiene pubblica, con particolare riferimento alle modalità di scarico.
16. Non può neppure ignorarsi la circostanza per cui – a conferma della necessità ed urgenza che connotava l’ordinanza sindacale impugnata – l’ASL Cagliari ha eseguito un sopralluogo il -OMISSIS-, riscontrando, inter alia , che: i) “ Nel deposito, nella cucina, e nei disimpegni di collegamento sono state riscontrate infestazioni di varia tipologia (ragni, blatte vive e morte, mosche e tracce di piccoli escrementi) ”; ii) “ La cucina presenta delle carenze igieniche gravi (presenti residui di cibi e precedenti lavorazioni sia sulla pavimentazione che dietro le attrezzature; ”; iii) “ Il chiosco bar esterno alla sala di somministrazione si presenta anch’esso in carenti condizioni igieniche per la presenza di residui alimentari , polveri, attrezzature sporche e con presenza di muffa rifiuti e materiale da rimuovere ”; iv) “ L’attività di ristorazione è sprovvista di regolare DUA ”, sulla cui base l’ASL ha ordinato la sospensione a tempo indeterminato dell’attività nei locali (doc. 17 Unione).
17. È dunque evidente, alla luce del compendio probatorio e documentale sin qui esposto, come fossero ben sussistenti i requisiti normativi previsti per l’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata, tanto ex art. 50, comma 5, quanto ex art. 54, comma 4 del T.u.e.l., essendo evidenti le situazioni di pericolo per l’igiene pubblica, nonché per la pubblica incolumità, stanti le carenze igienico sanitarie e la situazione di acclarata inagibilità della struttura.
18. Le superiori considerazioni sono sufficienti a fondare anche il rigetto del ricorso per motivi aggiunti – se anche si volesse considerare persistente un interesse al suo annullamento, alla luce dell’accertamento della legittimità dell’ordinanza sindacale - proposto avverso il successivo provvedimento dell’Unione dei Comuni che ha ordinato, del pari, alle ricorrenti l’immediata cessazione dell’attività, motivando, per relationem , alla nota del Comune di Pula della medesima data, ove si evidenziava che, quanto alla DUA per l’avvio dell’attività presentata dalle ricorrenti il 19.08.2024, dovesse essere adottato provvedimento interdittivo stante la già acclarata, con due distinti provvedimenti, inagibilità della struttura.
Tale provvedimento è sicuramente legittimo nel merito – e prima di tutto immune dalle censure sollevate - per le ragioni già esaminate, non essendo superabile il riscontrato difetto di agibilità della struttura neppure in riferimento alla nuova DUA che la ricorrente aveva presentato; e ciò quand’anche non si volesse ritenere inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, stante l’inoppugnabilità degli atti che avevano dichiarato tale inagibilità e da cui, necessariamente, consegue l’adozione del provvedimento interdittivo.
19. Tale ultimo aspetto illumina altresì la non fondatezza del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui è dedotto l’omesso invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, poiché tale adempimento, oltre che superfluo alla luce degli sviluppi procedimentali già intercorsi tra le parti, non può neppure considerarsi utile alla ricorrente, stante l’insuperabilità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento interdittivo, peraltro già fondanti la precedente ordinanza sindacale di cui si è accertata la legittimità.
20. In conclusione, tanto il ricorso principale, quanto il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Pula e dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia e sono liquidate come in dispositivo; le spese possono essere invece integralmente compensate nei confronti della Gestione regionale sanitaria liquidatoria di Ats Sardegna e del Ministero dell’Interno, in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Gestione regionale sanitaria liquidatoria di Ats Sardegna e del Ministero dell’Interno;
- nel resto, li rigetta.
Condanna -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l., in solido, alla rifusione, in favore del Comune di Pula e dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia, delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate nei confronti della Gestione regionale sanitaria liquidatoria di Ats Sardegna e del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.