Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 21.03.2025, promossa da:
,rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Sammarco Parte 1
Ricorrente
CONTRO
CP_1, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. A. Andriulli, F. Certomà e A. Brancaccio
Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 03.05.2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal Ctu nominato. Costui aveva ritenuto sussistente una medio-lieve riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini non di grado tale da far ritenere il soggetto invalido o inabile ai fini dell'erogazione della pensione/assegno ordinario di invalidità ex 1. alternativamente 222/84. Il ricorrente, pertanto, agiva per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 1 o 2 1. 222/84.
Si costituiva l'CP_1 che concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il Ctu, non fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento. Il Ctu, sulla base dell'esame obiettivo della ricorrente ha ritenuto di confermare la valutazione effettuata dalla Commissione medica chiarendo che il ricorrente risulta affetto da “colite ulcerosa asma bronchiale e spondilosi"
Difatti, la documentazione relativa a visita fisiatrica del 29.03.2024, successiva all'accertamento peritale, attesta che la patologia lombare e articolare era già insorta rispettivamente due e un anno prima della visita e dunque, deve ritenersi già presente nell'ambito del quadro patologico valutato dal Ctu (cfr. certificato visita fisiatrica del 29.03.2024 all. ricorr. “Giunge a visita riferendo dorso lombalgia ricorrente che si accentua con la rotazione del tronco con il mantenimento per periodi prolungati di tempo insorto circa due anni fa riferisce inoltre gonalgia bilaterale insorta circa un anno fa").
L'ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione è già stata valutata dal
Ctu e, comunque, deve ritenersi tardiva in quanto di formazione antecedente all'accertamento peritale. Peraltro non attesta un peggioramento della patologia in atto ovvero l'insorgenza di nuova patologia.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, non essendo prodotta in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, tenendo anche conto della fase di Atp. Le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso
,nei confronti di CP_1, così provvede: proposto da Parte 1
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 1.600,00 oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute
3. Spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente
Taranto 21.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli