Sentenza 20 giugno 2013
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L'originaria non remissibilità delle spese oggetto dell'istanza di remissione del debito di giustizia può essere rilevata anche nel giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2013, n. 35370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35370 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/06/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1057
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 49911/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI OR PP, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 05/10/2012 del Giudice di sorveglianza dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Zaza Carlo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva dichiarata inammissibile l'istanza di remissione di un debito per spese di giustizia dell'importo di Euro 137.458,99, presentata da DI OR PP.
Il provvedimento veniva pronunciato a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza reiettiva del 25/03/2011, disposto con la sentenza di questa Corte del 16/11/2001, con la quale si rilevava carenza motivazionale sulla ritenuta mancanza del requisito della regolare condotta carceraria.
Il condannato ricorrente deduce violazione di legge nella declaratoria di inammissibilità dell'istanza in quanto avente oggetto spese non remissibili, osservando come tale valutazione fosse preclusa dal precedente rigetto dell'istanza per un profilo di merito, e contraddittorietà del giudizio di irremissibilità delle spese, fondato sulla ritenuta riconducibilità delle stesse a volture catastali, rispetto all'allegata cartella esattoriale dalla quale risulta trattarsi di spese di giustizia anticipate per volture catastali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, con riguardo in primo luogo alla dedotta preclusione del tema della remissibilità del debito oggetto dell'istanza, in tesi derivante dal rigetto di quest'ultima, con il provvedimento cassato, per una ragione che presupponeva il positivo superamento di questa valutazione, in quanto riguardante l'ulteriore requisito della regolare condotta carceraria.
Va a questo proposito richiamato il principio, correttamente evocato del Procuratore generale, per il quale il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 2, mantiene gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice del merito, nei limiti posti dalla legge, dalla censura degli argomenti ritenuti illegittimi, illogici o carenti con la sentenza di annullamento e dal giudicato parziale eventualmente formatosi a seguito di detta pronuncia (Sez. 4^, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232019; Sez. 1^, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242; Sez. 2^, n. 25900 del 24/06/2008, Amante, Rv. 240630; Sez. 6^, n. 41376 del 25/10/2011, Mantella, Rv. 251064). Tanto permetteva nella specie al Giudice di sorveglianza di rivalutare la questione in tutti i suoi aspetti. È ben vero che l'art. 627 c.p.p., comma 4, non consente di rilevare nel giudizio di rinvio cause di nullità e, per ciò che qui interessa, di inammissibilità, verificatesi nelle indagini preliminari o nei precedenti giudizi. Ma, rispetto al principio generale pocanzi rammentato, tale disposizione non può che essere intesa restrittivamente, nel suo riferimento testuale alle inammissibilità sopravvenute nel corso del procedimento. Vengono di conseguenza ad essere escluse dall'ambito di operatività del citato divieto normativo le cause produttive di quella inammissibilità che può essere definita come "originaria", e che questa Corte ha più volte individuato, con riguardo agli atti di impugnazione, distinguendola da quella dell'inammissibilità "sopravvenuta" (Sez. 1^, n. 29788 del 24/06/2009, Facchineri, Rv. 244302) ed evidenziandone il carattere di radicante, tale da impedire la formazione di un valido rapporto processuale (Sez. 5^, n. 4867 del 29/11/2000 (05/02/2001), Maglieri, Rv. 219060; Sez. 3^, n. 13969 del 12/02/2004, Fabiani, Rv. 228617; Sez. 4^, n. 38452 del 05/10/2006, Bonetti, Rv. 235061; Sez. 6^, n. 37648 del 16/10/2006, Rizzo, Rv. 234610) e da precludere conseguentemente la declaratoria di cause di improcedibilità o di estinzione del reato e l'applicazione di normative più favorevoli, ovvero la rilevabilità di questioni di competenza (Sez. 4^, n. 25644 del 21/05/2008, Gironi, Rv. 240848), di cause di sospensione di procedimenti in corso (Sez. 3^, n. 9536 del 20/01/2004, Mancuso, Rv. 227404), di interventi di depenalizzazione del reato (Sez. 3^, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, Rv. 216584) e perfino della rinuncia al gravame (Sez. 2^, n. 3614 del 20/12/2005 (30/01/2006), Sanasi, Rv. 233336). Ebbene, il carattere dell'originarietà deve necessariamente essere riconosciuto, per un'istanza di remissione del debito di giustizia, alla inammissibilità che attiene al presupposto della riconducibilità del debito a quelli per i quali la remissione è consentita;
seguendone l'estraneità di tale causa di inammissibilità alla disposizione preclusiva di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4. Peraltro, anche laddove si voglia intendere la norma appena indicata come espressione del più generale principio di inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, riconducendola al fenomeno della formazione di un giudicato parziale sulle questioni non dedotte con il ricorso (Sez. 5^, n. 36769 del 03/10/2006, Caruso, Rv. 235015;
Sez. 1^, n. 22023 del 18/04/2006, Marine, Rv. 235274), questa Corte ha avuto modo di affermare, a proposito di una causa di inammissibilità tipicamente originaria quale quella della carenza di interesse, che la norma non trova comunque applicazione per tale causa in quanto concernente la mancanza di un presupposto primario dell'atto introduttivo del procedimento, la quale fa venir meno la possibilità stessa di una pronuncia che assuma significato ed effetto giuridico (Sez. 2^, n. 5320 del 05/12/1994 (10/03/1995), Marzo, Rv. 200981). Viene dunque ad essere confermata anche in questa prospettiva la conclusione per cui una causa di inammissibilità originaria dell'istanza di remissione del debito di giustizia, come la non remissibilità delle spese specificamente oggetto dell'istanza, si sottrae alla preclusione normativa di rilevabilità nel giudizio di rinvio;
e ciò perché, a prescindere dall'essere stata o meno rilevata nel provvedimento annullato o dedotta con il ricorso che ha dato luogo all'annullamento, la circostanza attiene alla possibilità di instaurare validamente il procedimento, condizione che deve essere oggetto di verifica in qualsiasi fase e grado dello stesso.
2. È altresì infondata la censura sulla legittimità del giudizio di non remissibilità delle spese oggetto dell'istanza. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, indica espressamente quale oggetto di possibile remissione le sole spese processuali o di mantenimento in carcere;
e le previsioni del citato decreto in materia devono essere ritenute tassative (Sez. 1^, n. 19102 del 09/05/2006, Truglio, Rv. 234180). Irrilevante è pertanto il rilievo del ricorrente sulla qualificazione delle spese oggetto dell'istanza, in base alla cartella esattoriale, quale spese di giustizia anticipate per volture catastali. Pur essendone così precisata la definizione, come del resto osservato nel provvedimento impugnato, dette spese non risultano comunque riconducibili a quelle processuali o di mantenimento in carcere;
correttamente ne veniva pertanto ritenuta l'irremissibilità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013