Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
La causa di inammissibilità dell'impugnazione che non sia sopravvenuta (nella specie per ritenuta intempestività) prevale sulla causa di improcedibilità dell'azione penale (nella specie per violazione della clausola di specialità nell'estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2009, n. 29788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29788 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/06/2009
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 617
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012637/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) ER GI, N. IL 19/10/1966;
avverso SENTENZA del 14/10/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salvi Giovanni, che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Vincenzo Gennaro del foro di Vibo Valentia, che ha chiesto la conferma della sentenza medesima.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 11/1/06 il Tribunale di Palmi condannava CH UI alla pena di dodici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio, violazione della legge sulle armi e violenza a un pubblico ufficiale: secondo l'accusa il 6/12/94, nelle campagne di San Giorgio Morgeto, il latitante CH si era sottratto alla cattura sparando cinque colpi di una pistola a tamburo all'indirizzo di alcuni carabinieri che si stavano avvicinavano al casolare dove era nascosto.
Nel processo la posizione del CH, detenuto in Francia, era stata stralciata fino a quando, nel 2004, il soggetto non era stato estradato in Italia per l'esecuzione di una condanna definitiva su richiesta della Procura Generale della Repubblica presso hi Corte di Appello di Reggio Calabria e di un'ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Perugia.
Ritenendo che la mancanza di una pronuncia di estradizione per i reati giudicati riguardasse solo la libertà personale dell'imputato e non la procedibilità dell'azione penale, il Tribunale perveniva alla decisione di merito sopra riferita.
Di diverso avviso il giudice di appello di Reggio Calabria (sentenza 14/10/08), che, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, riaffermava il principio per cui la persona estradata non può essere, non solo arrestata, ma nemmeno perseguita e giudicata per fatti anteriori alla consegna che non siano contemplati nell'estradizione. Di qui la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.
Per giungere a tale conclusione la Corte, pur ritenendo che l'imputato (cui per errore era stato notificato l'estratto contumaciale) avesse tardivamente impugnato la prima sentenza (inizialmente dichiarato contumace e senza che la dichiarazione fosse stata mai revocata, il CH, detenuto per altra causa dopo l'estradizione, era stato poi costantemente rinunciarne), aveva disatteso il rilievo del PG d'udienza secondo cui la inammissibilità dell'appello prevaleva sull'improcedibilità dell'azione penale. È questo il motivo del presente ricorso per Cassazione: il PG ricorrente ricorda come l'inammissibilità originaria dell'impugnazione (come nel caso, in cui non sono stati rispettati i termini) impedisca di valutare le condizioni di procedibilità, la cui assenza (che non si traduce in mancanza di giurisdizione) non pregiudica il passaggio in giudicato della sentenza. Con sua memoria la difesa del CH chiede il rigetto del ricorso, osservando come l'improcedibilità dell'azione penale per la mancata estradizione impedisse pure la trasformazione della posizione dell'imputato da contumace a rinunciante (tale, tra l'altro, proprio perché la sua presenza non venisse intesa come tacita rinuncia alla estradizione): ne conseguiva la tempestività dei motivi di gravame e la legittimità del giudizio espresso dalla Corte di Appello. All'udienza fissata del 4/6/09 il PG presso la S.C. concludeva per l'annui lamento senza rinvio della sentenza impugnata, la difesa per la conferma. La Corte riservava la decisione all'udienza del 24/6/09, dove alla presenza delle parti ne dava lettura.
Il ricorso va rigettato. Il PG ricorrente afferma bensì un principio del tutto esatto e cioè che l'inammissibilità originaria dell'impugnazione (in ipotesi il tardivo appello dell'imputato avverso la condanna di primo grado) non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, ma nel caso in esame - come subito si vedrà - non si verifica il presupposto e cioè la tardività dell'impugnazione (e quindi la sua inammissibilità originaria). Tra le più sentenze di legittimità richiamate dal ricorrente (ma anche dal giudice di appello) fondamentale la n. 11971/07 a S.U. (Pazienza) che, in tema di estradizione dall'estero, ha configurato la clausola di specialità (per cui nei confronti della persona estradata è precluso l'esercizio dell'azione penale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione) come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità. Il difetto di una condizione di procedibilità, se comporta la nullità o inutilizzabilità degli atti, non impedisce che la pronuncia di merito acquisisca autorità di cosa giudicata. Essa, infatti, non determina l'inesistenza della sentenza, ma esclusivamente una patologia annoverabile nei vitia in procedendo, così da consentire la produzione dell'effetto "sanante" derivante dal giudicato.
Erra, dunque, il giudice di appello quando, rifacendosi a giurisprudenza di legittimità resa in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (per remissione di querela), afferma in generale che l'improcedibilità dell'azione penale (per violazione della clausola di specialità) prevale sull'inammissibilità dell'impugnazione. Ciò è vero, appunto, solo in caso di inammissibilità sopravvenuta. La sentenza di seguito citata riguarda invece il momento, differito, in cui la sentenza diventa definitiva in caso di impugnazione tardiva. Ma nel caso - come anticipato - l'impugnazione non può considerarsi tardiva. Invero, in assenza della condizione di procedibilità della specialità non era consentito al giudice nazionale di procedere in contumacia o in assenza dell'imputato, salvo in quest'ultimo caso che la rinuncia a comparire contenesse o si accompagnasse ad una espressa rinuncia al principio di specialità.
Come ha precisato da ultimo la Corte Costituzionale (sentenza n. 33 del 10/1/07) la clausola di specialità conferisce all'imputato il diritto a non essere processato per fatti anteriori o diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione. In assenza, dunque, di una volontaria rinuncia dell'imputato alla prerogativa implicita nel principio di specialità, la contumacia non può essere dichiarata dal giudice ne', a maggior ragione, l'assenza per rinuncia. Nella fattispecie la mera rinuncia ad essere tradotto in udienza non poteva avere alcun effetto sulla procedibilità e doveva rimanere tamquam non esset (come icasticamente si esprime in argomento la sentenza a S.U. n. 8 del 28/2/01, Ferrarese). Al contrario si è ritenuto di procedere in assenza dell'imputato e si sono fatti scaturire i termini di notificazione della sentenza. In realtà l'unica dichiarazione processualmente valida sullo status dell'imputato restava quella di contumacia fatta prima (2001) dell'arresto (o della notizia dell'arresto) a fini estradizionali (2004).
Ne deriva che l'appello seguito alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ha impedito il passaggio in giudicato della condanna, determinando l'efficace dichiarazione dell'improcedibilità dell'azione penale da parte del giudice di secondo grado.
Il ricorso avverso la sentenza d'appello è pertanto infondato e va respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009