Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 1
In tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, sotto il profilo oggettivo, all'osservanza dei limiti connaturati al "principio della domanda" e, pertanto, il regolamento deve investire non solo gli specifici reati e le specifiche posizioni giuridiche oggetto delle reciproche declinatorie della competenza, ma anche ogni altra imputazione ad essi connessa; nè alla stessa Corte è preclusa, sotto il profilo soggettivo, la individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2015, n. 33379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33379 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/06/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1810
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 3159/2015
ha pronunciato la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 23/06/2015 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - IS\TENBR,A95:1\ Dott. MASSIMO VECCHIO - Rel. Consigliere -
Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - I\RI EWS5;F/12 GENERALE 15 Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI PISTOIA nei confronti di:
TRIBUNALE DI PRATOcon l'ordinanza n. 951/2013 TRIBUNALE di PISTOIA, del 11/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
kkte/setnt•ite eonolusiegri 41444P.9 34544.
difelager A.37-1,4
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 3. 159/2015 R.G. * Udienza del 23 giugno 2015 Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il Pubblico Ministero in persona del dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il regolamento del conflitto nel senso indicato dal Tribunale ordinario di Pistoia.
- l' avvocato Vincenzo Davoli, intervenuto per delega dell'avvocata Antonella Mastroianni, nell'interesse degli imputati assistiti, il quale si è rimesso alla decisione della Corte regolatrice. Rileva
i. — Con sentenza, pronunciata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, il 19 ottobre 2012, il Tribunale ordinario di Prato, in composizione collegiale, ha declinato a favore del Tribunale ordinario di Pistoia la competenze a conoscere il giudizio a carico di MA MA e altri variamente imputati del delitto di associazione finaliz- zata al traffico degli stupefacenti (capo A della rubrica), dei reati fine (capi da B aY e da AA a FF), del delitto di estorsione tentata (capo Z) e dei delitti di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della pro- stituzione (capi GG e HH), loro rispettivamente ascritti. Il Tribunale ha motivato: nella impossibilità della determinazione del luogo della commissione del (più grave) delitto associativo, soccorre il criterio sussidiario della determinazione della competenza in rela- zione al luogo di commissione del primo dei delitti connessi, che per ordine di gravità segue quello associativo;
competente è pertanto il Tribunale ordinario di Pistoia, in quanto in quel circondario è stato commesso, in data anteriore e prossima al 20 settembre 2006, il de- litto di cessione di stupefacente di cui al capo B) della rubrica. 2. - Il Tribunale ordinario di Pistoia, giusta ordinanza dell'il novem- bre 2014, ha (parzialmente) resistito alla investitura e ha posto con- flitto negativo di competenza.
Il Collegio oppone: difetta la identità soggettiva degli autori dei reati connessi;
non tutti gli associati devono rispondere dei medesimi reati fine;
né coloro che non sono associati rispondono degli stessi reati;
non opera pertanto la competenza per connessione come ritenuto dal Tribunale di Prato;
l'esigenza della trattazione unitaria dei reati commessi in concorso è recessiva rispetto al criterio della precostitu- zione del giudice;
il delitto fine di cui al capo B, ascritto al solo impu- tato DR, non vale a radicare per tutti la competenza davanti al Tribunale di Pistoia;
per la imputata LI RA, cui è addebitato soltanto il delitto associativo, la competenza è determinata dal crite- rio sussidiario della residenza (Prato); per gli altri imputati la compe- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 3. 159/2015 R.G. Udienza del 23 giugno 2015 tenza è determinata — a parità di gravità dei reati — sulla base del luo- go (accertato) di commissione del reato più remoto nel tempo. Conclusivamente il Tribunale, ritenuta la propria competenza nei confronti degli imputati, DR, MA, Di RE, IT e ET ger e in relazione a tutte condotte (anche associative e/o di comparte- cipazione) loro ascritte, ha postulato l'affermazione della competenza del Tribunale di Prato nei confronti di tutti gli altri imputati e pei re- sidui reati.
3. — Il conflitto negativo di competenza — ammissibile in rito in quanto entrambi i Tribunali contemporaneamente ricusano di pren- dere cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone, indi- cati nella ordinanza del Tribunale ordinario di Pistoia — deve essere risolto nei termini seguenti.
3.1 — È d'uopo rilevare, in punto di fatto, quanto appresso. Con riferimento al delitto associativo di cui al capo A), ai delitti fine di cui ai capi C) e D) e ai reati in materia di prostituzione di cui ai ca- pi GG) e HH), la enunciazione delle condotte delittuose reca la indi- cazione promiscua e indifferenziata, quale luogo di commissione, del- le provincie di Firenze, di Pistoia e di Prato (il capo C anche dalla provincia di Torino), sicché — in base a quanto risulta ex actis alla stregua dei capi di imputazione — ai fini della determinazione della competenza sono inutilizzabili i criteri territoriali contemplati dagli articoli 8 e 9, comma i, cod. proc. pen.
Il reato fine di cui al capo B) è stato commesso in Pistoia. Tutti gli altri reati sono stati commessi in Prato (e nella relativa pro- vincia, v. capo F).
Non vi è coincidenza soggettiva perfetta tra gli associati, gli autori dei delitti concorsuali e gli altri giudicabili.
I reati di cui ai capi capi B), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), Q), S), T), V), W), X), Y) e Z) risultano ascritti a taluni degli associati, singolarmente o in concorso tra loro.
I reati di cui ai capi P), R), U), AA), BB), CC), DD), EE) e FF) sono ascritti a soggetti estranei alla associazione.
I reati di cui ai capi R) e U) sono ascritti a taluni degli associati in concorso con estranei alla associazione.
Gli imputati hanno residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi. L'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscri- vere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 cod. proc. pen. è la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firen-
ze, come risulta dalla annualità del numero del procedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 3. 159/2015 R.G. Udienza del 23 giugno 2015 (5468/2008 RGNR mod. 21 Procura di Firenze, v. nota di quell'ufficio del 9 gennaio 2013).
3.2 — Tanto rilevato, giova considerare che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte suprema di cassazione, la connessione fon- data sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è i- donea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i com- partecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013, Baruffo, Rv. 254924; cui adde Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012 - dep. 2013, Settepani, Rv. 254808; Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008, Schiavone, Rv. 241143; Sez. 4, n. 10122 del 17/01/2006, Hanid, Rv. 233714; e Sez. i, n. 3907 del 06/06/1996, Bragagnolo, Rv. 205313).
Inoltre, laddove neppure soccorrono i criteri sussidiari di collega- mento previsti dall'articolo 9, comma 2, cod. proc. pen. della residen- za, della dimora o del domicilio, trova applicazione la disposizione di chiusura del comma seguente del medesimo articolo.
In fine — e in generale — circa i limiti dell'intervento della Corte rego- latrice sul piano soggettivo (quanto all'investitura dei giudici) e su quello oggettivo (quanto alla attribuzione delle res iudicandae) deve ribadirsi che, a fronte delle « contrapposte posizioni dei due giudici in contrasto, i quali affermino ciascuno la competenza dell'altro », negando la propria, rientra nelle attribuzioni della Corte suprema di cassazione la individuazione e la determinazione della competenza di un « terzo giudice » il quale non abbia — o nei cui confronti non sia stato — promosso il regolamento della competenza (Sez. 1, n. 889 del 21/03/1988, Mol, Rv. 178288) e che il regolamento deve investire non solo gli specifici reati e le specifiche posizioni giuridiche, oggetto delle reciproche declinatorie (ovvero delle confliggenti affer- mazioni) della competenza, ma ogni altra imputazione connessa. La conclusione è suffragata dalla considerazione che la attribuzione or- dinamentale della potestà regolatrice della competenza (articolo 65, primo comma, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), per la peculiare funzione istituzionale che le è propria, connotata sul piano processuale da inci- sivi poteri di accertamento ufficioso (articolo 32, primo comma, ulti- ma parte, cod. proc. pen.), affranca questa Corte, tosto che sia inve- stita dal giudice territoriale, dalla osservanza dei limiti connaturati al « principio della domanda ».
3.3 — Orbene, alla stregua dei rilievi operati, delle disposizioni di legge e dei principi di diritto richiamati deve affermarsi:
a) la competenza del Tribunale ordinario di Firenze in ordine - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 3. 159/2015 R.G. Udienza del 23 giugno 2015 • ai reati di cui ai capi capo A), C), D), GG) e HH), ai sensi dell'articolo 9, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il criterio princi- pale e i criteri prioritari sussidiari di collegamento sono inapplicabili e in quanto la carenza delle perfetta corrispondenza soggettiva tra gli associati e gli imputati dei residui reati ostano alla attrazione inverti- ta della connessione con reati meno gravi commessi in Prato o in Pi- stoia;
• in ordine agli ulteriori delitti ascritti a taluni associati ai capi B), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), Q), S), T), V), W), X), Y) e Z) at- tratti per connessione dal più grave delitto associativo loro ascritto, al capo A), senza — in difetto della compartecipazione dei giudicabili con soggetti estranei alla associazione — alla ricorrenza della « com- petenza per territorio determinata dalla connessione », ai sensi dell'articolo 16, commi i e 3, cod. proc. pen., osti il divieto della sot- trazione al giudice naturale di persone non associate;
b) la competenza del Tribunale ordinario di Prato in ordine ai reati commessi in quel circondano e ascritti a soggetti non associati, singo- larmente, ai capi P), AA), BB), CC), DD), EE) e FF), ovvero in concor- so con persone associate, ai capi R) e U), pei quali ultimi non si confi- gura la competenza per connessione per difetto della corrispondenza soggettiva degli autori estranei alla associazione. 3.4 — Conseguono il regolamento del conflitto, nei sensi indicati, con la dichiarazione delle competenze e le statuizioni di rito.