Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di misure cautelari reali, poiché legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è il solo pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che aveva richiesto l'applicazione della misura, non è sufficiente per la ammissibilità del ricorso proposto da quest'ultimo la firma per adesione del procuratore competente, atteso che si tratta di una inammissibilità originaria del gravame che lo rende inidoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, e che anche volendo ritenere integrato in tal modo un ricorso per "relationem" lo stesso risulta privo dei requisiti di forma e di sostanza previsti per tale impugnazione, tra cui quello della specificità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2004, n. 13969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13969 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 12.02.2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 202
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 41160/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE REPUBBLICA di FERMO;
nei confronti di AN IA n. a Amendola 10.05.1966;
avverso ordinanza Tribunale Ascoli in data 8 ottobre 2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Consolo Santi che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 8 ottobre 2003, il Tribunale di Ascoli Piceno annullava il provvedimento di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica di Fermo in data 10 settembre 2003 avente ad oggetto apparecchiature di videogiochi sequestrati a AN Antonia. Il Procuratore della Repubblica di Fermo presentava ricorso per inosservanza di legge sostenendo la sussistenza del "fumus" dei configuranti reati essendo sufficiente la prova diretta di funzionamento operata dalla P.G. con riferimento alle caratteristiche oggettive dei videogiochi.
Il ricorso è inammissibile.
È giurisprudenza consolidata che in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 C.P.P., è solo il pubblico ministero presso questo Tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura (come è, invece, stabilito dall'art. 311 in materia di misure cautelari personali).
Nè vale alcunché, sotto il profilo giuridico, che, in calce a tale ricorso vi sia un' annotazione "5^ per adesione" firmata dal Procuratore della Repubblica di Ascoli (con data posteriore di due giorni) considerato che: 1) essendosi in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, lo stesso è inidoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione;
2) che tale ipotetico ricorso per relationem è privo dei requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge per la impugnazione (ed, in particolare, del requisito della specificità). "È inammissibile sia l'impugnazione proposta dall'imputato, che si limiti a richiamare semplicemente i motivi dedotti in appello o presentati dal coimputato o dal responsabile civile o, fuori termine, dal suo difensore: sia l'impugnazione proposta dalla procura generale, che si limiti al nudo rinvio alla motivazione formulata dalla procura della Repubblica o dalla parte civile" (Cass. 12.12.1996, Tizzani, CED 207389).
È poi principio di diritto condiviso dal Collegio che "la data del provvedimento dei magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si "libera" del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento;
tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva" (Cass., Sez. 2^, 11 aprile 1996, n. 1616, Ferrerò; Sez. 3^, 26 settembre 2000, n. 2939, Fossi). Con specifico riferimento al caso in esame, manca l'attestazione della data di deposito del "5^ per adesione" da cui dedurre la tempestività formale di tale atto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004