Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2004, n. 13969
CASS
Sentenza 12 febbraio 2004

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In materia di misure cautelari reali, poiché legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è il solo pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che aveva richiesto l'applicazione della misura, non è sufficiente per la ammissibilità del ricorso proposto da quest'ultimo la firma per adesione del procuratore competente, atteso che si tratta di una inammissibilità originaria del gravame che lo rende inidoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, e che anche volendo ritenere integrato in tal modo un ricorso per "relationem" lo stesso risulta privo dei requisiti di forma e di sostanza previsti per tale impugnazione, tra cui quello della specificità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2004, n. 13969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13969
    Data del deposito : 12 febbraio 2004

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