Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. (Nella specie la Corte ha escluso che fossero da ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese, senza l'assistenza difensiva, da soggetti i quali erano stati semplicemente nominati in una prima segnalazione di polizia relativa ad una "rissa con feriti da arma da taglio", senza alcuna specificazione dell'eventuale coinvolgimento attivo di alcuno di essi in detta rissa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 8099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8099 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 29/01/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 341
3. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 031653/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI DR N. IL 26/03/1980
avverso ORDINANZA del 01/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO sentite le conclusioni del P.G. Dr. G.F. Iadecola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RILEVATO IN FATTO:
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Ancona, decidendo su richiesta di riesame avanzata nell'interesse di PA LE, confermò il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere nei confronti del suddetto PA, ritenuto gravemente indiziato dell'accoltellamento di tale Giunti Francesco;
- che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa del PA, d'enunciando "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità" sull'assunto, in sintesi, che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., non avrebbero dovuto essere considerate utilizzabili come elementi indizianti a carico del prevenuto le dichiarazioni, richiamate nell'ordinanza impugnata, rese da taluni soggetti i quali erano stati sentiti. Senza le garanzie di legge, come semplici persone informate dei fatti mentre sarebbero stati da considerare indiziati del reato di rissa, avuto riguardo alle informative in atti degli organi di polizia di giudiziaria, in cui si riferiva del suddetto accoltellamento come avvenuto in occasione di "una rissa con feriti da arma da taglio";
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che, pur non potendovi essere dubbio, alla stregua del principio affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 9 ottobre - 13 dicembre 1996 n. 1282, Carpanelli, m. 206846, circa la inutilizzabilità, in assoluto, delle dichiarazioni rese senza l'osservanza delle garanzie difensive da soggetti i quali avrebbero dovuto essere, fin dall'inizio, sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, deve tuttavia ritenersi, del pari, fuori di ogni dubbio la subordinazione dell'operatività di detto principio all'accertamento della obiettiva, originaria esistenza di elementi inequivocabilmente indicativi di ben precisi (ancorché non necessariamente "gravi") indizi di reità a carico dei soggetti in questione;
- che la presenza di tale condizione non può, quindi, essere automaticamente desunta dal solo fatto che i dichiaranti risultino in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come recepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali (da accertare, poi, ovviamente, in prosieguo), a carico di tutti o di taluni dei soggetti coinvolti ai quali, quindi, soltanto, dovrà applicarsi il disposto di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p.;
- che, nella specie, assumendosi nell'atto di ricorso soltanto che, nella prima segnalazione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, si sarebbe parlato di "rissa con feriti da arma da taglio" senza alcuna specificazione dei singoli soggetti da considerare, almeno "prima facie" attivamente coinvolti in detta "rissa", viene a mancare, per quanto sopra detto, la condizione per ritenere obiettivamente sussistente (ed ingiustificatamente non riconosciuta dal giudice di merito), la denunciata inutilizzabilità;
e ciò a prescindere dal rilievo che nella stessa richiesta di riesame si indica la condotta addebitata al ricorrente come da costui "lealmente ammessa" per cui non risulta neppure chiaro se e quale decisivo rilievo, secondo la difesa, dovesse attribuirsi alle dichiarazioni asseritamente non utilizzabili;
che pertanto il ricorso, siccome privo di giuridico fondamento, non può che essere rigettato, con le conseguenze di legge;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002