Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2013, n. 1454
CASS
Sentenza 14 ottobre 2013

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In tema di impugnazioni, qualora il giudice di rinvio, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non ricorrenti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, il rimedio spettante ai soggetti pretermessi consiste nell'incidente di esecuzione, atteso che questi, in quanto non citati, non sono "parti" del giudizio di rinvio e che il giudice dell'esecuzione è titolare del potere di intervenire sul titolo esecutivo, e di rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2013, n. 1454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1454
    Data del deposito : 14 ottobre 2013

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