Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
In tema di requisiti dell'impugnazione, nel caso in cui i motivi di appello siano affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria (nella specie per genericità), deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen.
Commentario • 1
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Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2000, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 29/11/2000
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - N. 1914
3. Dott. OCCHIONERO SANDRO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - N. 016897/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) MA AN N. IL 09/08/1955
avverso SENTENZA del 21/01/2000 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza sopra menzionata, confermativa di quella di primo grado con cui era stato condannato per il reato di furto aggravato continuato, ricorre MA ES, deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze (reato commesso il 7.5.1992; termine massimo 7.11.1999).
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, ancorché previa rettificazione della motivazione della sentenza impugnata. Questa, infatti, ha escluso l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. per aver l'imputato appellato soltanto il capo relativo alla determinazione della pena e non pure quelli relativi al giudizio di responsabilità, sui quali si sarebbe perciò formato il giudicato. Questa valutazione è in sè erronea e non varrebbe a rendere operativa le preclusioni previste in materia di impugnazioni, se non fosse che anche il motivo formulato risulta, secondo la sentenza impugnata, del tutto generico, siccome consistente nella mera e semplice richiesta di riduzione della pena, previa valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse.
Ora, poiché i motivi, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lettera c) dell'art. 581 c.p.p., articolati in maniera specifica - debbono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza e porle in correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (Cass. 18.9.1997, n. 256, rv 210157): nella specie gli evidenziati numerosissimi e specifici precedenti penali dell'imputato-, quello di specie era, quindi, sostanzialmente inidoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione ed a superare le dette preclusioni.
È, pertanto, la combinazione della non specificità, nel senso indicato, dell'unico motivo svolto con la mancanza di motivi riguardanti gli altri capi della sentenza, che preclude nella specie l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., a nulla rilevando - come in materia riconosciuto dalla giurisprudenza di questa corte (Cass.28.3.1996, n. 4713, rv 204548) - che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio. Invero, in caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria (quale la genericità dei motivi) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'intervenuta prescrizione del reato (cfr. Cass. 1693/2000, rv 216584).
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001