Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19102
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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Anche dopo l'entrata in vigore del testo unico in materia di spese di giustizia, la remissione del debito al condannato che si trovi in disagiate condizioni economiche, e che abbia tenuto condotta regolare, non può ricomprendere la somma pagata a titolo di imposta di registrazione delle sentenze, in quanto essa afferisce esclusivamente ai casi nei quali l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale, attesa la tassatività del catalogo normativo di cui all'art. 5 del citato testo unico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19102
    Data del deposito : 9 maggio 2006

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