Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore del testo unico in materia di spese di giustizia, la remissione del debito al condannato che si trovi in disagiate condizioni economiche, e che abbia tenuto condotta regolare, non può ricomprendere la somma pagata a titolo di imposta di registrazione delle sentenze, in quanto essa afferisce esclusivamente ai casi nei quali l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale, attesa la tassatività del catalogo normativo di cui all'art. 5 del citato testo unico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19102 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1630
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 002309/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUD. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) UG BE, N. IL 10/05/1967;
avverso ORDINANZA del 01/12/2005 GIUD. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Come argomenta, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte, "con l'ordinanza di cui in epigrafe, è stata concessa (dal magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, n.d.r.) a GL RO la remissione del debito per le spese di giustizia derivanti da una sentenza di condanna penale a suo carico, passata in giudicato. Trattasi, per l'esattezza, di Euro 452,93 dovuti dal predetto in solido con due suoi familiari, pur essi condannati, nei confronti dei quali il magistrato di sorveglianza ha emesso in pari data analoghi provvedimenti di remissione.
Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, denunciando l'illegittimità del provvedimento, che deriva dall'essere l'importo in questione insuscettibile di remissione da parte della magistratura di sorveglianza. Esso risulta dovuto, infatti, non con riferimento alle spese del processo penale, bensì ad un articolo iscritto presso l'ufficio "recupero crediti erariali settore civile" della locale Corte d'appello, relativamente all'imposta di registrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, le quali recano - tra l'altro - la condanna del GL al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite. La materia è oggi disciplinata dal testo unico in tema di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). In passato la Corte di Cassazione, con riguardo alla previgente L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, ha affermato che "la specifica elencazione da parte del legislatore, delle spese da qualificarsi come processuali comporta che ogni altra erogazione pecuniaria collegata con il processo penale, come l'imposta di registrazione della sentenza derivante dalla condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, non può ritenersi tale, attesa la tassatività del catalogo normativo, con la conseguenza che per essa non può applicarsi la remissione del debito, di cui all'art. 56 Ordinamento Penitenziario" (Cass. Sez. 1^, 13.10.1998, n. 4972). Il principio conserva validità dopo la novella normativa recata dal testo unico in materia di spese di giustizia, che all'art. 6 prevede la possibilità che nei confronti del condannato (il quale si trovi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto condotta regolare) sia rimesso "il debito per le spese del processo".
In tale locuzione, che attiene in via generale alle spese derivanti da ogni "procedimento o processo penale" (cfr. citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, comma 1 lett. p), non può
ricomprendersi la somma dovuta dal condannato a titolo di imposta di registrazione delle sentenze, in quanto essa afferisce esclusivamente ai casi nei quali l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. Ne offre conferma il citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 5 (inserito nel titolo dedicato alle "disposizioni generali relative al processo penale"), il quale reca l'elenco di tutte le spese inerenti al processo penale in quanto tale: tanto quelle ripetibili, quanto quelle non ripetibili da parte dell'erario nei confronti del condannato. In tale elencazione - che pure ricomprende anche le spese eventuali, ossia che possono o meno ricorrere in ogni singolo processo - non figura il debito erariale del quale si discute.
Poiché, dunque, non si verte in ipotesi di debito "per le spese del processo" penale suscettibile di remissione ai sensi del citato art. 6, deve ritenersi sussistente la violazione di legge posta a fondamento del ricorso".
Questa Corte condivide pienamente tali considerazioni, che fa proprie, decidendo in conformità.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2006