Versione
1 luglio 2002
1 luglio 2002
Art. 6.
(Remissione del debito)
1. Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.
2. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell' articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.
Note all'art. 6:
- Si trascrive l' art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario:
"8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.".
(Remissione del debito)
1. Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.
2. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell' articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.
Note all'art. 6:
- Si trascrive l' art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario:
"8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.".
Commentari • 8
- 1. Art. 56https://www.filodiritto.com/ · 26.279184
Rassegna di giurisprudenza Requisiti necessari per la remissione del debito L'attuale normativa in tema di remissione del debito è ora prevista dall'art. 6 DPR 115/2002; sostanzialmente, non vi sono mutamenti di rilievo rispetto alla disciplina previgente prevista dall'art. 56. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 271
- 1. Trib. Milano, sentenza 19/11/2021, n. 9576Provvedimento: […] Il GE non provvedeva sull'istanza di sospensione della procedura poiché la stessa risultava già sospesa ex art. 623 c.p.c. attesa la proposizione di istanza di remissione del debito ex art. 6 DPR 115/2002 e dava termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.Leggi di più...
- onere di contestazione·
- art. 6 DPR 115/2002·
- prescrizione crediti·
- gratuito patrocinio·
- responsabilità agente di riscossione·
- manleva ente creditore·
- art. 72 bis DPR 602/1973·
- soccombenza virtuale·
- opposizione a pignoramento