Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte per la prima volta né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (In motivazione si è osservato come la regola posta al comma quarto dell'art. 627 cod. proc. pen. - che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause di nullità o inammissibilità - costituisca applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del cosiddetto "giudicato progressivo" per le questioni non dedotte, di talché l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che le stesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Knox: DNA, prova scientifica, omissioni e discutibili strategie investigative (Cass. 36080/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020
In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Il processo penale è, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2006, n. 36769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36769 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato LU - Presidente - del 03/10/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1595
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 039156/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR PE, N. IL 01/11/1966;
2) RE NI, N. IL 01/02/1966;
3) MA PE, N. IL 20/01/1955;
4) RI NZ, N. IL 08/04/1957;
5) RE OR, N. IL 09/02/1964;
6) NT ES, N. IL 30/09/1962;
7) AT LI, N. IL 10/09/1957;
8) AT PE, N. IL 25/10/1961;
9) RE ES, N. IL 21/06/1956;
10) AF AL, N. IL 05/01/1952;
11) LE ES, N. IL 06/11/1954;
12) TO OM, N. IL 17/03/1960;
13) PO ES, N. IL 16/10/1944;
14) AS GI, N. IL 13/04/1962;
avverso SENTENZA del 03/02/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte d'assise di Catanzaro, con sentenza 28/06/1999, condannava AN F., AR SE, CA G., RE CO, RE NC, RE RG, FI C., AL F., MA G., LO V., IR T., ES F. e SA L. per associazione per delinquere di stampo mafioso;
AR B. e G., AL F. e IR T. per l'omicidio di AG NA (moglie di AR B.), detenzione e porto d'armi; RE G. e MA G. per il tentato omicidio di IC e AL e connessi reati inerenti la violazione della legge sulle armi;
LO V. per l'omicidio di LO OD e connesse violazioni della legge sulle armi;
RE G. per estorsione, alle pene in atti indicate (procedimento denominato "Galassia").
Sul gravame del P.M. e degli imputati, la corte d'assise d'appello in data 11-8-2001 assolveva AN F., AR G., AL F. e IR T. dall'omicidio e reati connessi;
RE G. dal tentato omicidio, reati connessi ed estorsione;
MA G. dal tentato omicidio e reati connessi;
LO V. dall'omicidio e reati connessi. La pena veniva rideterminata.
Con sentenza 25-3-2003 la S.C. accoglieva il ricorso del PG relativamente al motivo riguardante l'erronea valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, rese in Germania, del collaborante EL RO, stante l'insussistenza della violazione dell'art. 63 c.p.p.; nonché i ricorsi di AR B., RE F., FI C., MA G., LO V., ES F. e SA per vizio di motivazione circa la partecipazione all'associazione criminale. L'assoluzione da taluni reati-fine, la generica indicazione di appartenenza alla cosca, senza specificazione di concrete condotte criminose imponevano, ad avviso della S.C., l'annullamento con rinvio per la rivisitazione del materiale probatorio.
In sede di rinvio, la corte d'assise d'appello di Catanzaro, in riforma della prima pronuncia, assolveva dal delitto di cui all'art.461 bis c.p., perché il fatto non sussiste, AN F., AR B. e
G., RE F., FI C., AL F., IR T., ES F. e SA. Rideterminava la pena per LO V., RE G. e MA G.. Ricorrono il P.G., nonché CA G., RE D., RE G., MA G. e LO V..
Il primo censura il metodo adottato dalla corte, che ha operato per "addizione e sottrazione" di dati probatori, anziché procedere alla valutazione sinergica degli stessi.
Non sono stati poi considerati i rapporti di parentela e comparaggio, le frequentazioni, le visite in carcere, i settori di intervento della consorteria mafiosa.
Nè potrebbe dirsi decisiva l'assoluzione dai reati-fine, poiché il reato associativo non è condizionato da questi nella sua esistenza. Per l'AN F. l'organo ricorrente indica, quali elementi a carico, le dichiarazioni dei pentiti IÙ, VA e AL. Per AR B. si sottolinea il coinvolgimento nel reato di spaccio di stupefacenti, ad onta del proscioglimento intervenuto, la posizione di spicco nell'ambito del sodalizio e le visite ricevute in carcere.
Per AR G. valgono analogamente, i detti dei collaboranti. Per RE F. non sono state apprezzate le dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboranti, tra i quali il EL R., che lo dice organico alla cosca, i contatti telefonici con i FA, membri di vertice.
Il FI C. è attinto dalle accuse dei pentiti e del teste Sghembri, che lo indicano come dedito al traffico di droga per conto del sodalizio. Ha avuto contatti con omini di spicco, come FA e LA. Ha convissuto con VA (oggi pentito) e AR BA in Germania.
AL F. è indicato come affiliato dall'AL, nella sua auto fu rinvenuto il cadavere della AG. Ha visitato quattro volte in carcere, in Germania, AR BA, dopo l'omicidio della moglie;
ha avuto contatti con FA e LA.
Per l'affermazione di responsabilità di IR T. militano le propalazioni di IÙ, VA, AL e EL R., oltre alle frequentazioni ed alla qualifica di "rimpiazzato". Per ES F. si evidenzia che la corte ha indebitamente valutato le precise chiamate in correità e l'attività di contrabbando. Per SA l'arresto per narcotraffico costituisce riscontro alle plurime e convergenti accuse dei collaboranti.
Quanto ai ricorsi degli imputati:
RE CO deduce in primo luogo l'inutilizzazione delle spontanee dichiarazioni rese da RE MA alla p.g. senza l'assistenza del difensore.
Denuncia poi la violazione del c.d. giudicato interno: acclarato che il EL R. nulla aveva riferito circa la posizione di esso imputato, l'annullamento della S.C. non legittimava il giudice di rinvio a riesaminare il compendio probatorio e a pervenire al verdetto di condanna.
Espunte le dichiarazioni di RE M., restano quelle di IÙ, prive di riscontri.
RE RG denuncia la violazione dell'art. 521 c.p.p.:
diversamente dalla sentenza, il capo d'imputazione n. 42 non menziona il pestaggio del RS (vittima di estorsione), ma solo il danneggiamento di un mezzo meccanico e l'incendio di baracche. Analoga ed ulteriore violazione riguarderebbe il capo n. 44, recante il danneggiamento di un escavatore parcheggiato nei pressi della stazione ferroviaria di AR, mentre il IÙ, le cui dichiarazioni sono state recepite dal giudice, parla di un escavatore parcheggiato nei pressi di Calopezzati, come riscontrato dalla p.g. I detti dei pentiti divergono in maniera radicale, sicché risultano inattendibili le loro dichiarazioni. Le loro chiamate di correo sono "de relato" ed il IÙ è affatto generico.
MA G. pone anch'egli l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di RE MA, soggiungendo che alcun effetto sanante può attribuirsi alla successiva dichiarazione dell'11/12/1991 al P.M. della D.D.A..
Lamenta vizio di motivazione circa la "pretesa affiliazione" ed il trattamento sanzionatorio, invero rigoroso a fronte del ruolo di manovalanza ritenuto.
Per LO V. la difesa assume che l'assoluzione dalle imputazioni di omicidio dimostra l'inattendibilità dei pentiti anche in riferimento all'affiliazione.
CA G. denuncia il vizio di motivazione circa l'apprezzamento di attendibilità intrinseca dei pentiti, essendo stato, fra l'altro, trascurato che IÙ è animato da sentimenti di odio nei suoi confronti. Il giudice di merito ha "riesumato" reati di modesta portata (furti e danneggiamenti), per i quali è intervenuto poi il proscioglimento. Resta - prosegue il ricorrente il piccolo spaccio di droghe leggere, alla stregua delle generiche indicazioni di RE M., EL R. e IÙ.
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese ai CC di AR da RE MA.
Allo stesso modo andrebbero qualificate quelle del EL R., rese in Germania, per un profilo diverso da quello esaminato dalla S.C. La Legge Carotti, infatti, subordina l'acquisizione delle stesse al fascicolo del dibattimento alla irripetibilità. La relativa norma (art. 431 c.p.p., lett. d)) va comunque applicata, essendo irrilevante che sia entrata in vigore successivamente all'assunzione delle dichiarazioni stesse.
È pervenuta memoria difensiva per il AL F..
Vanno esaminate con priorità le questioni procedurali poste dai ricorrenti all'attenzione di questa Corte.
Fallace è l'assunto dell'esistenza di un giudicato interno che avrebbe dovuto precludere al giudice di rinvio la rivisitazione del materiale probatorio.
Dopo l'annullamento per vizio di motivazione (quale quello pronunciato dalla S.C. il 25/3/2003), il giudice di rinvio può, senza l'obbligo di conformarsi al c.d. giudicato interno, pervenire nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle già censurate in sede di legittimità e con l'unico vero limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati (cass. sez. 6^, 8/10/1997 n. 9476, Bandera). Le questioni relative all'inutilizzabilità, verificatasi nei precedenti giudizi (o nel corso delle indagini preliminari), al pari di quelle riguardanti le nullità, anche assolute e l'inammissibilità, sono precluse nel giudizio di rinvio alla stregua dell'art. 627 c.p.p., comma 4. Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte ne' rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi e nei gradi anteriori del procedimento, poiché la sentenza rescindente determina una preclusione che investe tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (cass. sez. 1, 22/12/1997, n. 1988, PM e Nikolic, secondo la quale la regola di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4, dettata espressamente per le cause di nullità e inammissibilità,
costituisce applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della Suprema Corte, dal quale discende la formazione del "giudicato progressivo" per le questioni non dedotte.
Ne deriva che l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che esse siano rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento).
Le doglianze del CA G., di MA G. e RE CO, relative alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'estero da EL RO ed alla p.g. da RE MA sono pertanto inammissibili.
Infondata è la censura proposta da RE RG in ordine alla pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p.. Le dedotte immutazioni dell'addebito sub n. 42 e di quello sub n. 44 sono in realtà semplici puntualizzazioni riguardanti le modalità di estrinsecazione della condotta nell'un caso, l'individuazione dell'oggetto materiale nell'altro. Esse non comportano lesione alcuna del diritto di difesa, essendo state oggetto di contraddittorio, ne' aggravio alcuno della posizione dell'imputato.
Fondati sono i rilievi critici mossi dal PG al criterio di approccio alla prova seguito dalla corte di rinvio. Privilegiando una valutazione frammentaria ed atomistica, anziché sintetica e sinergica, essa ha esaminato partitamente gli elementi a disposizione.
In particolare, la corte, pur senza escludere l'attendibilità ad una parte delle loro propalazioni, definite sovente generiche, od anche prive di riscontri, nell'erroneo presupposto che i riscontri alla chiamata non possano che essere di natura "esterna", laddove è pacifico che la chiamata di correo può essere validamente corroborata da altre chiamate.
Va rammentato che le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in un procedimento connesso, vanno valutate alla stregua dell'art. 192 c.p.p., comma 3, ossia insieme con altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Esse hanno valore di prova e non di mero indizio, come si desume già dai lavori preparatori del codice di rito, sia dalla locuzione "altri elementi di prova", contenuta nella norma citata.
La chiamata di correo, pertanto, è idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura (S.U. 1/2/1992, n. 1408, Scala). I riscontri esterni possono essere di natura rappresentativa o logica, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dalla difesa dell'imputato (S.U. 21/4/1995, Costantino;
S.U. 21/2/1992, MA). Essi possono provenire anche da elementi riguardanti fatti diversi da quelli che sono oggetto della chiamata, ove fra gli stessi possa stabilirsi un collegamento (sez. 5^, 14/7/1995, n. 1798, Manca). Il riscontro non consiste necessariamente in una prova distinta di colpevolezza, che renderebbe superflua la verifica dell'accusa, potendo essere individuato in elementi fattuali e logici che ne dimostrino per effetti la veridicità e, integrandosi con esse, e garantiscano l'attendibilità anche "ab extrinseco" (sez. 1^, 23/7/1999, Merlino). La conferma riguarda la complessiva dichiarazione del coimputato in ordine ad un determinato episodio criminoso e non ciascuno dei punti riferiti.
Valore di riscontro ha pure la chiamata "de relato", che necessita peraltro di una più rigorosa valutazione, sia con riferimento all'autore immediato, sia in relazione all'origine dell'accusa, che resta spesso estranea al processo (sez. 5^, 11/3/1995, n. 2381, Madonia).
La sentenza impugnata non ha adeguatamente pregiato il contenuto conoscitivo di provenienza endocriminale, ove si pensi che le dichiarazioni dei soggetti che fanno parte del medesimo contesto criminoso riflettono vita ed attività del sodalizio, ed esternano fatti appresi direttamente nella qualità di "adepti". Esse non costituiscono, dunque, esternazioni "de relato", ma dirette, essendo espressione di un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo di tipo associativo, su fatti di interesse comune (sez. 1^, 11/2/1993, n. 11344, Algranati;
sez. 5^, 24/11/1998, n. 21926, Di Natale).
L'affermazione di responsabilità può essere, dunque, fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di chiamate convergenti, sempre che tale consonanza non sia frutto di collusioni, condizionamenti, reciproche influenze.
Il requisito delle convergenza, tuttavia, non va inteso come piena sovrapponibilità (che sarebbe d'altro canto sospetta), bensì come concordanza dei nuclei essenziali delle stesse in riferimento al "thema probandum".
Eventuali imprecisioni e smagliature, riscontrabili all'interno di ciascuna chiamata o nella giustapposizione fra le stesse, non ne infirma la valenza probatoria, se integra rimane la convergenza dei rispettivi nuclei e la complessiva attendibilità di ciascuna. La c.d. convergenza del molteplice è legittima sul piano probatorio quando le dichiarazioni, pur non sovrapponibili, confluiscono su fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato e le imputazioni attribuitegli (sez. 5^, 23/5/2001, Alcamo;
sez. 2^, 9/6/1999, n. 7437, AT). La parcellizzazione del compendio operata nella specie e lamentata dal PG ricorrente vulnera la valenza e lo spessore delle risultanze, poiché comporta un vaglio avulso dal loro collegamento e dalla necessaria sintesi.
Non si è dato rilievo ai rapporti di frequentazione che, se non possono essere criminalizzati in quanto tali, possono tuttavia essere oggetto di considerazione quali indizi dell'associazione in un ampio contesto, che valorizzi tutti gli elementi significativi, e segnatamente i comuni coinvolgimenti delittuosi.
Quanto alle risultanze acquisite in altri procedimenti, è legittimo assumerle come elementi di giudizio autonomo, anche se essi siano stati definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento, poiché la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. impedisce l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto (per il quale è intervenuto il proscioglimento), ma non esclude l'utilizzo delle emergenze acquisite ai fini dell'accertamento di reato diversi da quelli già giudicati (S.U. 23/11/1995, n. 2110, Fachini). Alla luce di tali considerazioni va accolto il ricorso del PG quanto agli imputati AL F., IR T. e ES F..
L'accusa di "rimpiazzo" (affiliazione) rivolta dall'AL al AL F., dal VA ("de relato") al IR T. non si coniuga, corroborandosi, grazie ad elementi più specifici e pregnanti. Le frequentazioni con alcuni malavitosi inseriti nel sodalizio restano, in assenza di coinvolgimenti criminosi (gli imputati sono stati entrambi assolti dall'omicidio di AG NA) elementi anodini e non pienamente concludenti.
Analogamente è a dire per ES F., il cui "rimpiazzo", riferito da VA e AL (secondo il quale esso avvenne ad opera del noto NI LO) non è coonestato dal coinvolgimento nei reati-fine. Una sola volta il prevenuto risulta arrestato, unitamente ad LO NC, per contrabbando di sigarette, settore di sicuro interesse per la cosca locale. Sicché l'intrinsichezza e la partecipazione non sono provate oltre ogni ragionevole dubbio.
Quanto ai ricorsi degli imputati , si sono già innanzi confutato le eccezioni di nullità e di inutilizzabilità dedotte. Per il resto, il dedotto vizio motivazionale dissimula e veicola surrettiziamente la critica alle scelte probatorie correttamente compiute dal giudice di merito, sella scorta delle risultanze acquisite.
Le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di apprezzamento della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione. Esse si traducono, pertanto, in una prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dalla corte di merito.
Orbene è pacifico che non costituisce vizio, comportante controllo di legittimità, la mera configurazione di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle risultanze processuali, dal momento che esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione (S.U. 10/12/1993,n. 18; S.U. 31/5/2000, n. 12, Jakani). Priva di consistenza è la doglianza formulata dal MA G. circa il trattamento sanzionatorio, a fronte della motivazione esaustiva quanto ineccepibile esplicitata dal giudice di merito sul punto. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di AN F., AR B., AR G., RE F., FI C. e SA, con rinvio alla corte di assise di appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Il ricorso del PG va rigettato nel resto. Vanno rigettati i ricorsi degli imputati, condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN NC, AR BA, AR SE, RE NC, FI C. AT e SA LU, con rinvio alla corte di assise d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del PG. Rigetta altresì i ricorsi degli imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2006