Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2013, n. 13395
CASS
Sentenza 19 febbraio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 bis e 30 ter dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ai detenuti, stabiliscono un termine esiguo per la proposizione del reclamo e non prevedono l'assistenza del difensore. (La Suprema Corte ha affermato il suddetto principio sul rilievo che il Tribunale adito deve comunque decidere, atteso il carattere giurisdizionale della procedura, nelle forme dell'udienza camerale nel cui ambito nulla impedisce il dispiegarsi di una difesa personale ovvero affidata ad un difensore di fiducia).

Commentari2

  • 1Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei
    Massimo Ruaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo del decreto in commento, clicca qui. 1. L'attuazione delle direttive della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti della magistratura di sorveglianza (d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, Capo II, artt. 3-8) comporta la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 47, 51-bis, 51-ter, 57, 58 e 69-bis), di due disposizioni del codice di rito (artt. 656 e 678), e l'introduzione di un nuovo articolo nella legge penitenziaria (art. 51-quater). In relazione alle competenze dell'u.e.p.e. e della polizia penitenziaria (Capo III, artt. 9 e 10), vengono modificati l'art. 72 ord. penit. e l'art. 5 legge 15 dicembre …

     Leggi di più…

  • 2Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020

    Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2013, n. 13395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13395
Data del deposito : 19 febbraio 2013

Testo completo