Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 bis e 30 ter dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ai detenuti, stabiliscono un termine esiguo per la proposizione del reclamo e non prevedono l'assistenza del difensore. (La Suprema Corte ha affermato il suddetto principio sul rilievo che il Tribunale adito deve comunque decidere, atteso il carattere giurisdizionale della procedura, nelle forme dell'udienza camerale nel cui ambito nulla impedisce il dispiegarsi di una difesa personale ovvero affidata ad un difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2013, n. 13395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13395 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 603
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 27128/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN BE N. IL 02/03/1968;
avverso l'ordinanza n. 18/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI, del 26/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 26 aprile 2012 dichiarava inammissibile, dappoiché intempestivo, il reclamo proposto da DA ER avverso il diniego del permesso premio in suo danno deliberato dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro con provvedimento del 16 gennaio 2012.
A sostegno della decisione il Tribunale chiariva che l'atto impugnato risultava notificato al detenuto il 19 gennaio 2012 e che la sua difesa aveva depositato il reclamo per cui è causa il 28 febbraio successivo, quindi 29 giorni dopo la notifica anzidetta, eppertanto ben oltre il termine di 24 ore stabilito dall'art. 30-bis O.P.. 2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la inammissibilità del ricorso.
3. Ricorre avverso il provvedimento del Tribunale DA ER, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 24 Cost., art. 99 c.p.p. e art. 30-bis O.P., in particolare osservando: il termine per reclamare di cui all'art. 130-bis O.P. nella fattispecie non può essere opposto al difensore, il quale non ha ricevuto alcuna notifica del provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, ne' è legittima la lettura data della norma in parola dal tribunale, il quale ha sostenuto - secondo esplicito riferimento normativo - che il diniego per cui è causa deve essere notificato solo al diretto interessato e non anche al difensore, perché essa si appalesa in contrasto con il diritto alla difesa tecnica, oltremodo necessario nel caso specifico, diritto di natura costituzionale espressivo del principio generale statuito dall'art. 99 c.p.p., il quale, come è noto, prescrive l'estensione delle facoltà e dei diritti che la legge riconosce all'imputato al difensore medesimo. Diversamente opinando, ad avviso della difesa ricorrente, si incorrerebbe nella violazione dell'art. 24 Cost., posto a presidio della inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e dello stesso principio di uguaglianza, attesa la diversa disciplina difensiva statuita dall'art. 30 O.P. e art. 69-bis O.P., il quale ultimo, come è noto, in tema di liberazione anticipata, stabilisce la necessità della notifica del provvedimento anche al difensore. Di qui la eccezione di costituzionalità affidata dalla difesa istante al secondo motivo del ricorso di legittimità.
4. Il ricorso è infondato.
L'art. 30-bis O.P., introdotto dalla L. 20 luglio 1977, n. 450, stabilisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, che entro 24 ore dalla comunicazione del provvedimento sia il P.M. che l'interessato possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. La nuova regolamentazione ha introdotto per i permessi premio una disciplina procedurale specifica, più agile e spedita rispetto al procedimento di sorveglianza di cui all'art. 678 c.p.p. ovvero a quello esecutivo di cui all'art. 665 e segg. c.p.p., ed attraverso essa si è inteso raggiungere un duplice obbiettivo. Per un verso rendere più garantita la procedura in costanza dell'ormai consolidato, all'epoca, indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità che ne aveva dichiarato la natura amministrativa e non giurisdizionale, negandone pertanto la ricorribilità per cassazione, e, per altro verso, regolarizzarne l'applicazione in senso più restrittivo attesa l'ampia applicazione assicurata dalla magistratura di sorveglianza in contrasto con le esigenze di sicurezza espresse dal legislatore.
Affermatasi poi la natura giurisdizionale del procedimento in seguito all'intervento del giudice delle leggi (sent. n. 504 del 1995) e postasi la questione della congruità delle tutele difensive e soprattutto della coerenza costituzionale del contemperamento effettuato dalla norma di riferimento tra esigenza di semplificata speditezza e diritti difensivi, questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, come opportunamente rammentato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, che è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost. la q.l.c. degli artt. 30 bis e 30 ord. penit. nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ai detenuti, stabiliscono un termine di sole 24 ore per la proposizione del reclamo e non prevedono l'assistenza di un difensore (Cass., Sez. 1, 13/01/2000, n. 244, Forcieri) e questo sul rilievo che il Tribunale adito deve comunque decidere, atteso il rilevato carattere giurisdizionale della procedura, nelle forme dell'udienza camerale di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., nel cui ambito nulla impedisce il pieno dispiegarsi di una difesa personale ovvero affidata ad un difensore di fiducia. Manifestamente infondata è pertanto la proposta eccezione di costituzionalità ed incontestato che il reclamo per cui è causa risulti depositato ben oltre il termine di decadenza di 24 ore imposto dall'art. 30-bis O.P..
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013