Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
L'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2 D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto che, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza, il decreto di citazione per il giudizio d'appello doveva essergli notificato con una nuova prima citazione, con conseguente invalidità di quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2008, n. 43791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43791 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/07/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1140
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 16009/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA BA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 22 gennaio 2008 n. 108;
Letta la nota difensiva pervenuta il 28 marzo 2008 con la formulazione di motivi nuovi;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. STROSCIO Salvatore, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 16 settembre 2003 n. 1148 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava BA GI colpevole a) del reato previsto dall'art. 346 c.p., comma 2, commesso in SS fra il 30 giugno 2003 e il mese di agosto 1993, perché, quale consulente tecnico del P.M. nella procedura fallimentare riguardante SS BI, millantando credito presso il giudice delegato presso il Tribunale di SS, dr. Bruno Lo Turco, si era fatto promettere da SS IM, figlio di SS BI, la somma di L. 35 milioni ed essersi fatto poi consegnare dallo stesso la somma di L. 15 milioni come prezzo per remunerare anche l'organo giudicante indicato;
e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena di due anni di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Per i medesimi fatti, qualificati come concussione commessa il 10 agosto 1993, nonché per tentativo di concussione, commesso il 14 novembre 1995, il GI è stato giudicato e dichiarato colpevole con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 23 giugno 2004. A seguito della pronuncia delle due sentenze, entrambe appellate, denunciava il conflitto positivo di competenza fra i due Tribunali, risolto dalla Corte di cassazione, la Sez., con sentenza 19 febbraio 2005 n. 626, con attribuzione della cognizione di entrambi i processi alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Con sentenza del 22 gennaio 2008 n. 108 la Corte d'appello di Reggio Calabria - presi in esame i motivi d'impugnazione, nei quali l'appellante chiedeva l'assoluzione e, in subordine, il proscioglimento per prescrizione e comunque la riduzione della pena inflitta - rigettava l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza il GI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 50, 409 e 649 c.p.p., artt. 111 e 112 Cost. (art. 606 c.p.p.) perché il G.u.p. del Tribunale di Barcellona con sentenza n. 114, ormai inoppugnabile, aveva verificato il contenuto delle accuse del SS, quanto meno per la posizione che all'interno di esse avevano assunto l'avv. LO LB e il presidente del Tribunale di SS dr. Bruno Lo Turco, assolvendo l'avv. LB;
con la medesima sentenza aveva inviato gli atti al P.M. di Reggio Calabria, competente a norma dell'art. 11 c.p.p., per procedere contro i denuncianti, si è proceduto per millantato credito nei confronti del GI in seguito a richiesta del G.u.p. di imputazione coatta, in violazione del giudicato;
2. violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p. (art. 606 c.p.p.) perché le dichiarazioni dei denuncianti, già ritenute calunniose dal G.u.p. del Tribunale di Barcellona, erano da sole insufficienti a provare l'accusa contro il ricorrente;
3. violazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p. (art. 606 c.p.p.) per omesso proscioglimento per prescrizione;
4. (motivo nuovo) violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis con richiesta di trasmissione degli atti alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. per il conflitto insorto a seguito della diversa interpretazione data all'art. 157 c.p.p. cit., comma 8 bis;
5. (motivo nuovo) violazione degli artt. 627 e 546 c.p.p., art. 157 c.p.p., comma 8 bis per nullità della notifica eseguita al GI
presso il difensore, con la quale lo si citava a comparire davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria;
6. (motivo nuovo) violazione dell'art. 2 c.p. in relazione all'art.157 c.p.p., comma 8 bis, entrato in vigore il 21 febbraio 2005,
mentre la sentenza della Corte di cassazione 10 febbraio 2005, anteriore, ha radicato la competenza per territorio nell'A.G. di Reggio Calabria.
2. L'impugnazione è inammissibile.
Col primo motivo il ricorrente prospetta la violazione del giudicato in rapporto con la sentenza n. 114/97, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Barcellona P.G. proscioglieva LO LB, curatore del fallimento di BI SS, per non aver commesso il fatto e rimetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per competenza funzionale ai sensi dell'art. 11 c.p.p. in ordine al reato di calunnia in danno del presidente del Tribunale fallimentare di SS, dr. Bruno Lo Turco, rinviando a giudizio lo stesso GI davanti al Tribunale di Barcellona P.G. per rispondere dei reati di concussione e tentata concussione. Con la predetta sentenza il G.u.p. decideva sentenza solo in ordine alla posizione del curatore LB e per il resto si spogliava della causa, ordinando la trasmissione alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria degli atti relativi alla calunnia a carico dei SS e disponendo il rinvio a giudizio del GI davanti al Tribunale di Barcellona per l'originaria imputazione di concussione in danno del SS.
Sulla base degli atti trasmessigli il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria procedeva anche nei confronti del GI, qualificando giuridicamente come millantato credito il fatto per il quale quest'ultimo era stato precedentemente indagato;
procedeva altresì, in seguito al rinvio a giudizio, il Tribunale di Barcellona P.G. per i reati originariamente contestati. I due processi, dopo la pronuncia delle rispettive sentenze di primo grado e per effetto della soluzione del conflitto da parte della Suprema Corte, si sono unificati nel giudizio di appello davanti alla Corte di Reggio Calabria che ha reso la decisione con la sentenza in esame. Pertanto il G.u.p. del Tribunale di Barcellona P.G. riguardo al GI ha solo emesso il decreto che dispone il giudizio;
sicché, unificato il giudizio d'appello, l'unica sentenza pronunciata nei suoi confronti è quella citata della Corte d'appello di Reggio Calabria, in ordine alla quale pende il presente ricorso.
Di conseguenza, in difetto del presupposto di una precedente sentenza di condanna voluto dall'art. 648 c.p.p., l'eccezione di giudicato proposta col primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondata.
3. Il Giudice di primo grado ha considerato incidentalmente anche l'ipotesi del giudicato sostanziale, escludendola del pari in quanto il G.u.p. del Tribunale di Barcellona P.G., nel dichiarare l'insussistenza di elementi di fatto idonei ad attribuire all'LB un comportamento penalmente rilevante, aveva invece a più riprese segnalato l'anomalo ruolo avuto nella vicenda dal GI, mettendo in evidenza come fossero stati accertati rapporti e relazioni anche economiche tra quest'ultimo e i SS. La valutazione del G.u.p., sia pure in via incidentale, da un canto disattende definitivamente l'eccezione di giudicato e, dall'altro, confuta la censura proposta col secondo motivo, peraltro volta a prospettare una valutazione delle prove alternativa rispetto a quella operata nel processo di merito, incompatibile in quanto tale con il giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso si rivela perciò per più versi inammissibile.
4. Quanto al terzo motivo si osserva che l'eccezione di prescrizione si fonda sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, rapportata al primo e non all'art. 346 c.p., comma 8 bis. A tale risultato dovrebbe pervenirsi, secondo il ricorrente, considerando che l'assegno di L. 15 milioni corrisposto dal SS al GI era stato protestato e che la dichiarazione dell'agosto 1993 di avvenuto pagamento, rilasciata dal ricorrente, aveva lo scopo di scongiurare le conseguenze penali del protesto. Si deve tuttavia considerare che la tesi difensiva così formulata costituisce in realtà la risultanza di una petizione di principio, costituita da un'interpretazione riduttiva del significato e del valore della dichiarazione dell'agosto 1993, che la sentenza d'appello interpreta invece secondo il suo significato letterale e per la sua funzione dichiarata, di ricevuta, rilasciata dal GI al SS della somma di L. 15 milioni in denaro contante corrispondente a quella portata dall'assegno protestato, e di manifestazione di volontà liberatoria di quest'ultimo da qualsiasi ulteriore pretesa. Dovendosi peraltro prendere atto che le due tesi non sono comunque incompatibili e che quella del ricorrente non è alternativa, ne' logicamente ne' in fatto, rispetto alla versione seguita nella sentenza.
A fronte di queste considerazioni la pretesa riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 346 c.p., comma 1 - che peraltro, una volta constatata la sufficienza e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata sul punto, passa attraverso valutazioni di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità - appare palesemente priva di fondamento. E, così, conseguentemente, appare priva di fondamento l'eccezione di prescrizione proposta con il terzo motivo di ricorso.
5. Con i tre motivi aggiunti il ricorrente propone vari problemi relativi alla regolarità del processo e della notificazione della sentenza di appello.
In ordine ai primi si osserva che la Corte di cassazione, risolvendo il conflitto positivo di competenza denunciato dal GI in base alle regole poste dalla propria giurisprudenza, sia pur modificate in applicazione dell'art. 11 c.p.p., ha accentrato la competenza nella Corte d'appello di Reggio Calabria quale giudice di secondo grado rispetto al Tribunale della stessa città che, come giudice designato ai sensi del citato art. 11 c.p.p., aveva dichiarato colpevole il GI del reato di millantato credito.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice naturale legittimamente individuato, ha trattato correttamente il processo in secondo grado. La mancanza di un riepilogo del processo nella parte narrativa della sentenza non costituisce motivo di nullità e, a ben vedere, neppure una semplice irregolarità.
I residui problemi si risolvono ricorrendo alla regola del giudicato, la quale esclude che il GI possa essere giudicata per il medesimo fatto, comunque qualificato e circostanziato.
6. Per quanto riguarda la notificazione della sentenza d'appello, eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis e respinta dal difensore, deve in primo luogo escludersi la sussistenza del contrasto giurisprudenziale rilevato dal ricorrente. L'art. 157 c.p.p., comma 8 bis individua una relazione funzionale fra la difesa di fiducia dell'imputato e la ricezione delle notificazioni degli atti processuali a lui destinati e stabilisce che ad eccezione della prima, volta ad assicurare la conoscenza personale da parte dell'imputato della pendenza del processo, le notificazioni successive siano eseguite mediante consegna al difensore, il quale è tenuto a riceverle per effetto dell'assunzione della difesa di fiducia e senza necessità di adesione (Cass., Sez. 1, 14 novembre 2007 n. 44993, ric. Patitucci), salva un'eventuale sua dichiarazione contraria resa all'autorità giudiziaria che procede o, in alternativa, di un comportamento dell'imputato, che elegge o dichiara il proprio domicilio per le notificazioni, incompatibile con il sistema della notificazione al difensore di fiducia (Cass., Sez. U, 27 marzo 2008 n. 19602, ric. Micciullo;
Sez. 1, 20 maggio 2008 n. 23973, Confl. comp. in proc. Casalegno). Nel testo della norma si richiede che tale dichiarazione - la quale, trattandosi di funzione coordinata con la legge processuale anche a garanzia dell'imputato, a carico del quale si configura perciò un obbligo di collaborazione (cfr. Cass., Sez. 1,16 maggio 2006 n. 19127, ric. Gdoura) non potrebbe non essere motivata ed è comunque liberamente revocabile (Cass., Sez. 1, 14 novembre 2007 n. 44993, ric. Patitucci) - sia fatta immediatamente, ossia all'atto dell'assunzione della nomina ex art. 96 c.p.p. ed in relazione a questa, indipendentemente dalla notifica di un qualsiasi atto (Cass., Sez. 1, 30 gennaio 2008 n. 6068, ric. Bavarese). Di conseguenza, una dichiarazione posteriore è ipotizzatole solo in dipendenza di fatti sopravvenuti, idonei a giustificarla (Sez. 3, 20 settembre 2007 n. 41063, ric. Ardito). In ogni caso la dichiarazione ha effetto soltanto a partire dalle notificazioni successive alla sua comunicazione, restando quelle precedenti regolarmente eseguite (Cass., Sez. 6, 2 aprile 2007 n. 21341, ric. Borrelli;
Sez. 6, 9 marzo 2006 n. 19267, ric. Casilli). Una dichiarazione posteriore o anche solo contestuale non potrebbe infatti annullare gli effetti di una notificazione che, prima dell'intervento della dichiarazione negativa, deve ritenersi legittimamente eseguita in ossequio al principio tempus regit actum, in forza del quale si applica la legge processuale del momento in cui l'adempimento deve essere eseguito (Cass., Sez. 3, 14 marzo 2006 n. 14244, ric. Manzini e altri). Su questa linea si è univocamente formata la giurisprudenza di legittimità, senza alcun apprezzabile contrasto.
L'orientamento espresso contraddice anche nel merito l'eccezione difensiva concernente l'invalidità della notificazione della sentenza d'appello per effetto della dichiarazione del difensore di fiducia del GI di non accettarla.
La soluzione è conforme all'interpretazione giurisprudenziale: la notifica è stata correttamente eseguita presso il difensore, la cui dichiarazione di non accettazione è intervenuta successivamente all'esecuzione di essa (v. documentazione prodotta, dalla quale risulta che il difensore ha restituito all'A.G. procedente la copia notificatagli, in allegato alla dichiarazione di non accettazione) e non è perciò in grado di svolgere a posteriori un effetto invalidante.
7. Col secondo e il terzo motivo nuovi di ricorso il ricorrente sostiene che nel processo davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria a seguito della risoluzione del conflitto di competenza, il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato all'imputato, con una nuova prima citazione, con la conseguente invalidità della citazione eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. In realtà, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, nell'interpretazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis introdotto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2 conv. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, il regime delle notificazioni successive alla prima riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina (Cass., Sez. 5, 25 maggio 2006 n. 38136, ric. Bertone e altro).
La soluzione è conforme non solo alla lettera, che delinea una disposizione di carattere generale, e al sistema procedurale nel suo complesso, che per quanto riguarda il regime delle notificazioni non si differenzia in relazione alla fase processuale, ma anche alla ragione logica della norma, fondata sul carattere fiduciario della difesa a garanzia anche della posizione dell'imputato, una volta acquisita con la notificazione del primo atto processuale la certezza della sua conoscenza della pendenza del processo.
Secondo la sua ratio la norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis si inserisce pertanto nel sistema, unificando il regime delle notificazioni sulla difesa di fiducia e senza per questo sminuire la funzione della notificazione dell'atto introduttivo del processo all'imputato.
Resta pertanto escluso che l'applicazione della nuova norma in relazione alla prima notificazione, eseguita secondo le regole vigenti prima della sua entrata in vigore, segni un'inammissibile ipotesi di retroattività in violazione del principio tempus regit actum (Cass., Sez. 5, 25 maggio 2006 n. 38136, ric. Bertone e altro, cit, Sez. 1, 12 dicembre 2007-16 gennaio 2008 n. 2432, ric. Ciarlantini).
Di conseguenza la censura mossa con i motivi in esame, per essere stata effettuata la notifica della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, assegnando a questa norma effetto retroattivo rispetto alla notificazione del primo atto del processo, a suo tempo eseguita appare manifestamente priva di fondamento anche con riguardo alla supposta violazione, derivata, dell'art. 2 c.p. in relazione alla prescrizione del reato.
Anche le censure mosse con i predetti motivi di ricorso appaiono perciò palesemente prive di fondamento.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008