Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Il delitto di sfruttamento della prostituzione si consuma nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente si avvantaggi dell'attività compiuta dalla vittima, non in quello nel quale quest'ultima si sia prostituita. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 7972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7972 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
7 9 7 2/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -- Presidente - Sent. n. sez.50/2016 Maria Cristina Siotto Margherita Cassano CC 08/01/2016 -Relatore - R.G.N. 29207/2015 Antonella Patrizia Mazzei IA CC : ET Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 10 marzo 2015 dal : Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento nei confronti di NG TI, nato in [...] il [...], OB VA, nato in [...] il [...], CA AE IA, nato in [...] il 1°/08/1990, EF RE, nato in [...] il [...], EA IN UD, nata in [...] il [...], visti gli atti e i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia;
rilevato che i difensori degli imputati non sono comparsi. RITENUTO IN FATTO 1. NG TI, OB VA, CA AE IA, EF RE e EA IN UD sono imputati di plurimi delitti di favoreggiamento e ср sfruttamento della prostituzione di proprie connazionali, fatti contestati come commessi in Reggio Emilia in tempi diversi, di cui il più recente fino all'aprile 2011. : Con sentenza del 30 settembre 2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, accogliendo l'eccezione proposta dai difensori di NG e OB, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando il Tribunale di Modena come giudice competente e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale. A ragione ha addotto che a Reggio Emilia era stata esercitata l'attività di meretricio, ma l'acquisizione dei proventi di tale attività da parte degli sfruttatori era avvenuta in Modena, luogo del domicilio di NG, OB, CA e EF, costituente l'unico elemento di collegamento stabile, emergente dagli atti, tra gli stessi imputati e il territorio italiano, nel quale, in mancanza di notizie certe, doveva ritenersi che gli stessi si fossero avvantaggiati dell'attività delle vittime. . Investito del processo, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di t. Modena, con ordinanza del 10 marzo 2015, ha declinato a sua volta la competenza, facendo propri i diffusi rilievi del Procuratore della Repubblica della sede, espressamente richiamati nel provvedimento, circa la totale incertezza dei pretesi domicili modenesi di alcuni imputati e, al contrario, la comprovata locupletazione dei proventi dell'attività di meretricio proprio in Reggio Emilia, secondo le dichiarazioni di alcune parti offese e dell'imputata EA, e come emerso dalle documentate rimesse di denaro in Romania, attuate da alcuni imputati tramite sportelli bancari (Western Union) ed uffici situati in Reggio Emilia (Rehoboth Communication Center and Mercy), residuando in ogni caso come ultimo criterio, in assenza di parametri certi, quello previsto dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. (competenza del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato). . . Ha sottolineato, in particolare, l'Autorità remittente che dagli atti non si : evinceva alcuna situazione di stabile dimora degli imputati in Modena, via Castiglioni, 4, mentre era comprovato che l'attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione era stata materialmente svolta a Reggio Emilia, città dalla quale risultavano, in più occasioni, inviati in Romania i proventi dell'attività di meretricio, sicché la competenza doveva radicarsi in quel circondario.
2. Il Procuratore generale, nell'odierna udienza, ha concluso a favore della competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia. 2 ск . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che esiste il denunciato conflitto negativo di competenza, avendo più giudici declinato la propria competenza con riguardo al medesimo procedimento, ritiene la Corte che esso debba essere risolto a favore della competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia. Il principio, secondo il quale il delitto di sfruttamento dell'altrui prostituzione deve ritenersi commesso nel luogo in cui il soggetto attivo del reato si avvantaggi dell'attività compiuta dal soggetto passivo e non dove questi si sia prostituito (Sez. 3, n. 5675 del 23/02/1982, Bandieri, Rv. 154135; Sez. 1, n. 14868 del 27/03/2007, Cala, Rv. 236165), milita, nel caso di specie, a favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, poiché, a fronte dell'incertezza circa l'effettiva dimora di alcuni imputati, sussistono invece k elementi di prova di trasferimenti di denaro proveniente dall'attività di meretricio dall'Italia in Romania, attuati tramite istituto bancario ed uffici ubicati in Reggio Emilia, ossia nella stessa sede in cui non solo era esercitata la prostituzione, ma . anche movimentato il denaro da essa derivato a cura di coloro che se ne avvantaggiavano;
così come in Reggio Emilia ha sede l'ufficio di Procura della . Repubblica che, per primo, ha iscritto la notizia di reato, che qui rileva, nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.; con la conseguenza che sia la regola generale, di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., sia quella suppletiva, di cui all'art. 9, comma 3, dello stesso codice concorrono nell'individuazione in Reggio Emilia della sede del Tribunale territorialmente competente.
2. Va, dunque, affermata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, al quale gli atti devono essere trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 08/01/2016. Il consigliere estensore Il presidente Maria Cristine Slotto Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA Yntonettar mazg IN CANCELLERIA 26 FEB 2016 IL CANCELLIERE 3 EFia FAIELLA