Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
È valida la notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. al difensore che in precedenza aveva dichiarato di non accettare le notificazioni per conto dell'assistito, qualora per "facta concludentia" risulti l'accettazione tacita e sopravvenuta della notifica stessa. (Nel caso di specie, la S.C. ha evidenziato l'esercizio reiterato del ministero difensivo e della rappresentanza dell'imputato da parte del difensore nel giudizio instaurato a seguito della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., senza alcun rilievo o rimostranza in ordine alla notificazione stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2007, n. 44993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44993 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 14/11/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1401
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 013942/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NT, N. IL 25/02/1956;
avverso SENTENZA del 04/12/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Esposito Vitaliano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Rileva:
1. - Con sentenza, deliberata il 4 dicembre 2006 e depositata 19 dicembre 2006, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato in punto di pena (ridotta in ragione di mesi otto di reclusione) la sentenza 30 marzo 2006 del Tribunale di Cosenza di condanna (alla reclusione in anni uno) di IT NT, imputato del delitto previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 perché, essendo sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Santa Caterina Albanese), se ne allontanava recandosi in Roggiano Gravina il 24 marzo 2004.
Il relazione ai motivi di gravame e a quanto assume rilievo nel presente giudizio, la Corte territoriale ha rilevato che la circostanza della sottoposizione del IT alla misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (presso ufficio dislocato in comune diverso da quello di residenza del sorvegliato) non comportava la sospensione della esecuzione della misura di prevenzione, in quanto la misura cautelare non aveva carattere detentivo, e che, sul piano dell'elemento psicologico, non era dato apprezzare alcun elemento che eludesse la consapevolezza della perpetrata violazione dell'obbligo di soggiorno, atteso che il giudicabile "non si era nemmeno premurato di contattare l'Autorità giudiziaria, o anche solo il proprio legale, per sentire se potesse ritenersi esonerato dalla osservanza della misura di prevenzione" in seguito alla adozione della misura cautelare.
2. - Ricorre per cassazione il IT, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Lucio Esbardo, mediante atto s.d. depositato il 6 febbraio 2007, con il quale sviluppa tre motivi. 2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 157 c.p.p., comma 8 - bis, eccependo che la notificazione del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte territoriale era stata seguita presso esso difensore di fiducia, laddove egli con atto depositato il 12 gennaio 2006, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva dichiarato di non accettare le notificazioni.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: deduce che la circostanza che l'imputato non avesse attinto informazioni presso l'Autorità o non si fosse consultato con il proprio difensore deponeva proprio nel senso che il IT riteneva che la esecuzione della misura di prevenzione fosse sospesa (per effetto della sopravvenuta misura cautelare); argomento che l'assunto sarebbe stato confortato dalla testimonianza del maresciallo RC;
lamenta che il giudice a quo non ha considerato le dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale dal giudicabile, il quale aveva sostenuto di non essersi rappresentato la possibilità della illiceità della condotta e di non aver, pertanto, assunto informazioni o pareri al riguardo. 2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, deducendo la insussistenza dell'elemento psicologico del reato, sotto il profilo che il giudicabile "non si fosse rappresentato la possibilità o probabilità di una condotta non lecita".
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - La notifica del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte territoriale (eseguita nei confronti del difensore di fiducia) deve intendersi validamente compiuta.
È pur vero che il difensore aveva in precedenza dichiarato di non accettare le notificazioni per il cliente.
Tuttavia l'esercizio reiterato del ministero difensivo e della rappresentanza dell'imputato da parte del difensore di fiducia nel giudizio di secondo grado - instaurato proprio in seguito alla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 - bis senza alcun rilievo o rimostranza in ordine alla notificazione ricevuta tramite il servizio postale, comporta l'accettazione tacita e sopravvenuta per fa et a concludentia della notificazione medesima. 3.2 - Pur se la considerazione del giudice a quo, circa la ritenuta trascuratezza del giudicabile nella assunzione di informazioni e pareri, appare incongrua, vertendosi in materia di delitto doloso - e non di contravvenzione - non ricorre, tuttavia, il vizio logico della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione:
la Corte territoriale ha, in effetti, escluso la ricorrenza di qualsivoglia apprezzabile elemento idoneo ad accreditare la negativa della consapevolezza della perpetrata violazione e della antiguridicità della condotta.
Premesso che è fuori discussione la intenzionalità
dell'allontanamento del sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza dal comune di residenza, ove aveva l'obbligo di dimorare, priva di pregio appare la mera allegazione di meramente soggettivi (e incontrollabili) convincimenti, peraltro affatto gratuiti e infondati, circa la supposta sospensione della esecuzione della misura di prevenzione, in difetto di qualsivoglia positivo provvedimento da parte della Autorità di Polizia preposta alla esecuzione della misura.
In tal senso deve essere corretta ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la motivazione della sentenza impugnata con espunzione delle considerazioni non congruenti.
È, infine, appena il caso di aggiungere che affatto inammissibile, per la genericità del riferimento, è il richiamo operato dal ricorrente alla prova orale.
3.3 - Infondata è la denunzia della violazione di legge, per la asserita inosservanza o errata applicazione della norma penale, in relazione all'elemento psicologico del delitto, laddove lo stesso ricorrente espone che i giudici di merito hanno ritenuto "che il IT ... ha agito nella piena consapevolezza della violazione". Sicché la censura in concreto formulata nel ricorso concerne la quaestio facti della ricorrenza (negata dal giudicabile) dell'elemento psicologico del delitto e si risolve, sotto tale aspetto, in un motivo di merito non consentito con il ricorso per cassazione e, pertanto, non ammissibile.
3.4 Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007