Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2006, n. 19127
CASS
Sentenza 16 maggio 2006

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Massime1

La legge 22 aprile 2005 n. 60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini prevista dall'art. 175 cod. proc. pen., ha anche introdotto, con la previsione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., la piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l'imputato e quella eseguita presso il difensore di fiducia. Ne consegue che, una volta acquisita agli atti la prova della conoscenza dell'esistenza del procedimento, se l'imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, si assume anche l'obbligo di tenere i contatti col difensore che lo rappresenta e l'eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione.

Commentario1

  • 1Condanna in contumacia revocata nonstante l'arresto (Cass. 20526/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2006, n. 19127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19127
Data del deposito : 16 maggio 2006

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