Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta e come tale insanabile la prima notificazione effettuata all'imputato non detenuto ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato o eletto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2008, n. 23973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23973 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/05/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1509
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008554/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CONFLITTO - GIP TR. BRESCIA;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE BRESCIA;
ORDINANZA del 19/02/2008 GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia. RITENUTO IN FATTO
Il 13 novembre 2007 il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in accoglimento di eccezione proposta dal difensore di TO SA, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'imputato, in quanto non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., e disponeva la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari rilevando, d'ufficio, la nullità della notifica a SA dell'avviso relativo all'udienza ex art.409 c.p.p., notificato presso lo studio del codifensore avv. Giovanni
Salvi e non presso la residenza dove SA aveva eletto domicilio.
Il 29 febbraio 2008 il gip del Tribunale di Brescia sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che la nullità rilevata d'ufficio dal Tribunale è a regime intermedio e, pertanto, è sanata, qualora, come nel caso in esame, il difensore di fiducia, comparso all'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., non abbia sollevato la relativa eccezione. Di conseguenza il provvedimento adottato è da ritenere abnorme, in quanto fa regredire alla fase delle indagini preliminari il procedimento, obbligando il gip ad una nuova decisione sulla opposizione alla richiesta di archiviazione. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il provvedimento abnorme, avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione, è il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulta avulso dall'intero ordinamento processuale (cd. abnormità strutturale: (Cass., Sez. Un. 12 febbraio 1998, Di Battista;
Cass., Sez. Un. 21 luglio 1997, Quarantelli) oppure il provvedimento che si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo (cd. abnormità funzionale:
Cass., Sez. Un. 12 febbraio 1998, Di Battista;
Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2000, Magnani, rv. 215094; Cass., Sez. Un. 17 giugno 2005, PM in proc. M.).
2. Tanto premesso, occorre distinguere la regressione del procedimento, conseguente all'adozione di un provvedimento che si colloca al di fuori dell'ordinamento e non corrisponde alla struttura del sistema processuale, e quella determinata da una sia pur erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione, costituente un atto comunque coerente con l'esercizio dei poteri riservati al giudice e produttiva di un effetto previsto dal sistema processuale. La circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, infatti, di per sè, la proposizione del ricorso per cassazione in nome della Categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività, stabilito dall'art. 568 c.p.p. (Cass., Sez. 5, 6.11.2000, rv. 217446; Cass., Sez. 2,
23.11.2006, n. 40230 del 23.11.2006, rv. 235808). Nel caso in esame non si verte in un'ipotesi di provvedimento abnorme nel senso in precedenza illustrato, bensì di nullità di ordine generale di carattere assoluto, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio, per le ragioni di seguito illustrate.
3. Il giudice per le indagini preliminari che non accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero deve fissare l'udienza camerale e l'avviso di fissazione deve essere notificato all'indagato e al suo difensore almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. L'omessa notifica all'indagato, il quale è "parte interessata" alla udienza camerale, a norma dell'art. 127 c.p.p., comma 1, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale
(art. 409 c.p.p.) determina una nullità assoluta di carattere generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Dagli atti del processo, che, trattandosi di deduzione di error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è tenuta a consultare (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro, rv. 220092), risultano le seguenti circostanze:
- il 27 luglio 2005 l'indagato eleggeva domicilio presso gli avvocati Fausto e Vincenzo Bongiorni;
- il 3 agosto 2005 l'indagato nominava quale legale di fiducia l'avv. Salvi e, contestualmente, revocava la nomina dell'avv. Bongiorni ed "eleggeva" (dichiarava) domicilio presso la sua abitazione, posta in Sirtori, via della Canova n. 23/25, revocando la precedente elezione di domicilio;
- il 26 settembre 2005 SA dichiarava nuovamente domicilio presso la sua residenza di Sirtori, via Canova n. 23/25;
- la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale veniva effettuata il 23 marzo 2006 a SA presso l'avv. Salvi, suo difensore di fiducia e in pari data veniva eseguita anche nei confronti del predetto legale;
- all'udienza camerale del 2 maggio 2006 dinanzi al gip non veniva sollevata nessuna eccezione in ordine alla notifica all'indagato. Tanto premesso in fatto la Corte rileva che l'omessa notifica a SA personalmente, presso il domicilio dichiarato, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., costituisce una nullità generale di carattere assoluto, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), che non è sanata ne' dall'avvenuta notifica dell'avviso al difensore di fiducia ne' dall'omessa formulazione di alcuna eccezione in proposito nel corso dell'udienza camerale.
Nè, d'altra parte, può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, introdotto dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 all'enunciato fine di garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost. e, quindi, di accelerare i tempi di notifica degli atti. La disposizione in esame, infatti, prevede che, nell'ipotesi in cui sia stata effettuata nomina fiduciaria, le notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima vengano effettuate consegnando l'atto al difensore, pure in mancanza di elezione di domicilio presso lo stesso. Nella presente fattispecie si trattava di prima notifica all'indagato, da effettuare, pertanto ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (Cass., Sez. 1, 5 dicembre 2006, n. 8872, rv. 236558).
4. La nullità dell'udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art.409 c.p.p. determina la nullità di tutti gli atti successivi.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al gip del Tribunale di Brescia, di cui deve essere dichiarata la competenza con conseguente trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del gip del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008