Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con mod. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. Tale dichiarazione deve logicamente precedere l'esecuzione dell'attività di notifica e non può essere ad essa contestuale.
Commentari • 2
- 1. Elezione di domicilio in luogo diverso dal domicilio del difensore di fiduciaAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2008
- 2. Processo penale, notificazioni alla parte, nullità, vizi, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 19267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19267 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 382
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 44856/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 22/6/2005 della Corte d'Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza 22/6/2005, confermava quella in data del Tribunale di Ferrara, che, all'esito del rito abbreviato, aveva dichiarato CA TO colpevole del delitto di evasione, per non avere fatto rientro - dopo un permesso premio - presso la Casa circondariale di Ferrara (dal 21/9/'99 al 5/2/'00), e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione. La Corte territoriale, investita solo in ordine alla misura della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, riteneva che il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato era equo, avuto riguardo alla sua pericolosità sociale, evidenziata dai gravi e numerosissimi precedenti penali, e non essendo emersi elementi oggettivi valutabili in senso favorevole al prevenuto. Ricorre per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e deduce la violazione della legge processuale, per non essergli stato notificato il decreto di citazione per il giudizi di secondo grado e per essersi quindi proceduto illegittimamente nella sua contumacia:
il decreto era stato notificato presso i suoi difensori di fiducia, avv. Berti Mantellassi e De Giorgio, senza che egli avesse mai eletto domicilio presso gli stessi e in assenza delle condizioni previste dagli artt. 159 e 161 c.p.p.; si sarebbe dovuto eseguire la notifica presso il domicilio da lui dichiarato, all'atto della scarcerazione in data 16/02/00, in Ciglione (PI) via Marsala n. 82, luogo della sua abitazione.
Preliminarmente rileva la Corte che, deducendosi con il ricorso la sola violazione della legge processuale, non si pone, nel caso in esame, il problema dell'eventuale operatività della disciplina transitoria di cui al combinato disposto della L. n. 46 del 2006, artt. 8 e 10. Il ricorso non è fondato.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello venne ritualmente notificato all'imputato mediante consegna ai suoi difensori di fiducia, avvocati Berti Mantellassi e De Giorgio, e ciò non già ai sensi degli artt. 159 e 161 c.p.p. richiamati impropriamente in ricorso, ma a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, comma introdotto dal D.L. n. 17 del 2005, art. 2, comma 1. Tale forma di notificazione, successiva alla prima per l'imputato non detenuto, presso il domicilio per così dire legale deve ritenersi prevalente su ogni altra e coinvolge la responsabilità diretta del difensore di fiducia, a meno che costui non dichiari "immediatamente" all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito, dichiarazione che logicamente deve precedere l'esecuzione dell'attività di notifica e che non può essere contestuale a questa. Ciò posto, in presenza di una nomina fiduciaria, non ha alcun rilievo ai fini delle successive notificazioni, quale quella del decreto di citazione in appello, il domicilio dichiarato dall'imputato in data 16/2/2000 all'atto della scarcerazione.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006