Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 19267
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

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Massime1

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con mod. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. Tale dichiarazione deve logicamente precedere l'esecuzione dell'attività di notifica e non può essere ad essa contestuale.

Commentari2

  • 1Elezione di domicilio in luogo diverso dal domicilio del difensore di fiduciaAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2008

  • 2Processo penale, notificazioni alla parte, nullità, vizi, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 19267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19267
Data del deposito : 9 marzo 2006

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