Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 21341
CASS
Sentenza 2 aprile 2007

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Massime1

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita la notificazione presso il difensore di fiducia che aveva formalizzato la dichiarazione di non accettazione solo dopo aver ricevuto la prima notifica).

Commentario1

  • 1Processo penale, notificazioni alla parte, nullità, vizi, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 21341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21341
Data del deposito : 2 aprile 2007

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