Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita la notificazione presso il difensore di fiducia che aveva formalizzato la dichiarazione di non accettazione solo dopo aver ricevuto la prima notifica).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, notificazioni alla parte, nullità, vizi, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 21341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21341 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/04/2007
Dott. DE ROBERTO GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 544
Dott. CONTI GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14622/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17 ottobre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione - pena condizionalmente sospesa - inflitta dal Tribunale di Latina nei confronti di GI LL, agente della polizia di Stato, in ordine ai reati di falso e di peculato, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 323 bis c.p., per essersi appropriato di due banconote di L. 50.000, custodite all'interno del portafoglio smarrito consegnatogli, presso il Commissariato di Gaeta, da OZ AR che lo aveva rinvenuto e, inoltre, per avere attestato falsamente, in due annotazioni, l'avvenuta consegna del portafoglio, omettendo di fare riferimento alle banconote.
Ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore. Con un primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), avendo la Corte d'appello dichiarato la contumacia del LL nonostante questi non abbia mai ricevuto alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, avviso comunicato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, che però aveva dichiarato di non accettare la notifica dell'atto per l'imputato. Con un secondo motivo si eccepisce la nullità anche della sentenza di primo grado, non essendovi la prova della notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio, ne' dei rinnovi della notifica successivamente disposti dal Tribunale, infine si assume che non siano stati mai notificati la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al G.U.P., con conseguente nullità del decreto di rinvio a giudizio. Con altro motivo si censura la sentenza per illogicità della motivazione, che non avrebbe spiegato le ragioni della sostituzione del primo verbale redatto a mano.
Infine, con l'ultimo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati in forza della nuova formulazione dell'art. 157 c.p., e, in subordine, si chiede, qualora si ritenga non applicabile al giudizio di cassazione la nuova disciplina sulla prescrizione, di eccepire l'incostituzionalità della norma transitoria della L. n. 251 del 2005, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo, si osserva come del tutto legittimamente sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Tale forma di notificazione, introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia e prevalgano su ogni altro tipo di notificazione, a meno che il difensore non abbia dichiarato preventivamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione per conto del suo assistito.
Dichiarazione che deve, logicamente, precedere l'esecuzione dell'attività di notifica, non potendo essere ad essa contestuale (Sez. 6^, 9 marzo 2006, n. 19267, Casilli). Nella specie, il difensore non ha preventivamente dichiarato la non accettazione delle notifiche per conto del OR, ma ha formalizzato tale dichiarazione di rifiuto solo dopo aver ricevuto la prima notifica, per cui deve ritenersi legittima sia la notificazione eseguita a norma del citato art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sia, di conseguenza, la dichiarazione di contumacia dell'imputato. Infondato è anche il secondo motivo.
Il decreto che ha disposto il giudizio di primo grado è stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., mediante deposito nella casa comunale di S. Cosma e Damiano per l'assenza del destinatario, a seguito di accessi eseguiti il 7.2.2002 e il 14.5.2002; all'udienza del 28.6.2002 è stato disposto un rinvio a causa del mancato avviso di ricevimento della raccomandata ex art.157 c.p.p.; si è quindi proceduto a nuova notifica nelle stesse forme e anche l'udienza del 18.10.2002 ha subito un rinvio per gli stessi motivi;
nell'udienza del 31.1.2003, eseguite regolarmente le notifiche ai sensi dell'art. 157 c.p.p., il Tribunale ha dichiarato la contumacia dell'imputato, rinviando per il prosieguo al 30.5.2003;
solo in questa udienza il difensore del LL ha eccepito la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, eccezione respinta dal Tribunale sulla base della prova offerta dal Pubblico Ministero d'udienza sulla regolarità della notifica dell'avviso.
Sulla base di tale ricostruzione deve escludersi che si siano verificate le nullità dedotte dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che questi non ha indicato in cosa sarebbero consistiti i presunti inadempimenti rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 157 c.p.p., e nella L. n. 890 del 1982. Manifestamente infondato è il terzo motivo, trattandosi di una critica alla sentenza riguardante un punto non essenziale della decisione, che invece afferma la responsabilità del LL in ordine ai reati a lui contestati sulla base di altri e concreti elementi di prova, peraltro non oggetto di censura, tra cui la riconsegna da parte dell'imputato delle due banconote prelevate da un mobile della sua camera da letto.
Infine, è del tutto infondato anche l'ultimo motivo, con cui si invoca l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005. Questa Corte ha avuto già modo di affermare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della disciplina transitoria della citata L. n. 251 del 2005, che esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione (e alla corte d'appello), dovendo ritenersi ragionevole, anche alla luce della sentenza n. 394/2006 della Corte costituzionale, la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della legge più favorevole (Sez. 6^, 27 novembre 2006, n. 42189, Olivo). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007