Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2006, n. 14244
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Sentenza 14 marzo 2006

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In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, vanno eseguite presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. n. 17 del 2005, conv., con modif. con legge n. 60 del 2005, e quelle compiute sotto la vigenza del primigenio testo normativo - non ancora emendato in sede di conversione del D.L. con la previsione della possibilità per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente la non accettazione della notificazione - conservano validità ed efficacia in forza del principio "tempus regit actum", perché la successiva modifica non può incidere retroattivamente sull'atto che ha già esaurito i suoi effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2006, n. 14244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14244
    Data del deposito : 14 marzo 2006

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