Sentenza 14 marzo 2006
Massime • 1
In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, vanno eseguite presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. n. 17 del 2005, conv., con modif. con legge n. 60 del 2005, e quelle compiute sotto la vigenza del primigenio testo normativo - non ancora emendato in sede di conversione del D.L. con la previsione della possibilità per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente la non accettazione della notificazione - conservano validità ed efficacia in forza del principio "tempus regit actum", perché la successiva modifica non può incidere retroattivamente sull'atto che ha già esaurito i suoi effetti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2006, n. 14244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14244 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 14/03/206
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 448
Dott. LOMBARDI Alfredo RI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 43296/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RI IS, nata il [...];
GG VA, nato il [...];
GG DR, nato il [...];
SA ME, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Milano, emessa il 16/06/05;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lovati Massimo, difensore di fiducia di tutti i ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 16/06/05, confermava la sentenza del Tribunale di Vigevano in data 16/04/04, appellata da NZ RI IS, GG VA, GG DR e SA ME, imputati del reato di cui all'art. 349 c.p., comma 1 e 2, capi p) e t) della rubrica nonché di numerose violazioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997; D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203; D.Lgs. n. 11 maggio 99, n. 152; D.Lgs. n. 15 agosto 1991, n. 227, come loro rispettivamente contestati ai capi h), i), j), k), 1), m), n), o), p), q), r), s), u) della rubrica, e condannati la AN alla pena di anni uno, mesi quattro e gg. 15 di reclusione ed Euro 1.190,00 di multa;
GG VA e GG DR alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa ciascuno, il SA a quella di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
pena sospesa per tutti. La Corte, tuttavia revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena per il solo GG VA. Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c). In particolare i ricorrenti esponevano che il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di 2 grado era stato notificato illegittimamente presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 c.p., comma bis 4, come introdotto dal D.L. n. 17 del 2005; norma poi non confermata dalla legge di conversione.
Le notifiche, invece, andavano eseguite in conformità alla normativa previgente prima della citata modifica ex D.L. n. 17 del 2005. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/03/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente nei termini di cui in motivazione. In via preliminare va disattesa la censura relativa alla nullità delle notifiche dei decreti di citazione per il giudizio di 2 grado, con conseguente nullità degli atti successivi, ivi compresa la sentenza di 2 grado;
censura che, peraltro, costituisce l'unico motivo del ricorso.
Orbene nella fattispecie i decreti di citazione per il giudizio di appello relativo agli attuali ricorrenti sono stati notificati mediante consegna al difensore di fiducia Avv. Massimo Lovati ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, norma introdotta dal D.L. n. 17 del 2005. Gli appellanti, invero, non avevan eletto o dichiarato domicilio, per cui, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, le notifiche successive alla prima andavano eseguite presso il difensore di fiducia.
Al riguardo va disatteso l'assunto difensivo secondo cui, quantomeno l'imputata AN RI IS aveva dichiarato il proprio domicilio presso il luogo di residenza della stessa. Invero, trattandosi di più procedimenti riuniti, non risulta che la dichiarazione di domicilio effettuata nell'ambito del procedimento n. 2709/2000 RGNR fosse stata effettuata anche nel procedimento n. 1881/98 RGNR, cui il predetto procedimento era stato riunito.
Parimenti va disatteso l'ulteriore assunto difensivo - secondo cui, poiché nella legge di conversione la norma di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, era stata modificata dalla legge di conversione n. 60/2005, nel senso che era prevista per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione - il difensore medesimo era legittimato a proporre tale dichiarazione nel corso del giudizio di 2 grado. Al riguardo si osserva che, secondo il principio "tempus regit actum" all'epoca in cui fu effettuata la notifica dei decreti di citazione presso il difensore di fiducia, non era prevista la facoltà di non accettare la notifica. L'atto processuale, pertanto, aveva raggiunto lo scopo con conseguente esaurimento dei suoi effetti. La successiva modifica introdotta dalla legge di conversione, non poteva costituire fatto processuale nuovo tale da incidere retroattivamente in ordine alla validità di un precedente atto processale che aveva già esaurito i suoi effetti giuridici.
Peraltro la difesa degli appellanti - ora attuali ricorrenti - non ha indicato ne' in sede di giudizio di 2 grado, ne' in sede di ricorso validi motivi che potessero giustificare una tardiva dichiarazione di non accettazione delle notifiche.
Tanto ritenuto ed affermato sulla citata censura processuale, va rilevato che tutte le contravvenzioni, come contestate agli imputati AN RI IS, GG VA, GG DR sono estinte per prescrizione, poiché i relativi termini massimi (anni 4 e mesi sei, in riferimento a fatti commessi sino all'11/07/01 per la AN;
sino al 21/02/01, per GG VA e GG DR) sono maturati, rispettivamente, per la AN in data 11/01/06; per i due GG, in data 21/08/05.
Consegue che vanno eliminate le relative pene, come determinate in sede di aumento per la continuazione fin riferimento alla pena base relativa al reato di cui all'art. 349 c.p. come contestato ai citati imputati ai capi p) e t), ed ossia la pena di mesi nove e gg. 15 di reclusione ed Euro 740,00 di multa, quanto alla AN, quella di mesi cinque di reclusione ed Euro 350,00 di multa, per ciascuno dei GG.
Va, infine, precisato che non sono state dedotte censure nel merito da parte di tutti i ricorrenti ivi compreso SA ME, imputato del solo reato di cui al capo t), in ordine al citato delitto di cui all'art. 349 c.p., capi p) e t) della rubrica. In conclusione la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16/06/05, va annullata nei confronti di AN RI IS, GG VA e GG DR in relazione alle contravvenzioni loro addebitate perché estinte per prescrizione con eliminazione della relativa pena nei termini come sopra già indicati.
Va respinto nel resto il ricorso, con condanna del solo SA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN RI IS, GG VA e GG DR in relazione alle contravvenzioni loro addebitate perché estinte per prescrizione ed elimina la pena di mesi nove e gg. 15 di reclusione ed Euro 7400,00 di multa, per la AN, e mesi 5 di reclusione ed Euro 350,00 di multa per GG VA ed DR.
Rigetta nel resto il ricorso dei predetti AN e GG VA ed DR nonché quello di SA ME e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006