Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
Risponde del reato di abuso di ufficio il sindaco, in concorso con gli amministratori dell'istituto bancario, concessionario del servizio unico di tesoreria del Comune, che consente di mantenere in deposito presso quest'ultimo i fondi straordinari erogati dallo Stato per la ricostruzione nelle aree terremotate ai sensi della legge n. 536/81, che, in quanto non utilizzati, avrebbero dovuto essere trasferiti nella contabilità infruttifera della Tesoreria provinciale dello Stato, così come previsto dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria del 1981), mod. dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2004, n. 28336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 26/03/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 498
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 15187/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) CO UI, nato a [...] l'[...];
2) NN IC A., nato a [...] il [...];
3) GI GN, nato a [...] il [...];
4) ND TO, nato a [...] il [...];
5) RU IO, nato a [...] il [...];
6) EN BA, nato a [...] il [...];
7) UM AR, nato a [...] il [...];
8) Credito MI s.p.a., responsabile civile;
9) Ministero del Tesoro, parte civile;
avverso la sentenza 4/7/00 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. Viglietta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, previa qualificazione del fatto come peculato per appropriazione, con correzione dell'errore materiale e con esclusione della condanna ai danni del RE, dello EN, del RU e del ND;
Per la parte civile, l'Avvocatura dello Stato non è comparsa;
Per il responsabile civile RE s.p.a., l'avv. Paolo Ferrari ha prodotto documentazione e ha concluso per la cessazione della materia del contendere;
Per il ricorrente CO, l'avv. G. Sbacchi ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Per il ricorrente NN, l'avv. A. Biondi ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Per il ricorrente GI, l'avv. A. Mormino ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Per il ricorrente UM, l'avv. A. Sammarco ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Per il ricorrente ND, l'avv. G. Cavasino ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con eliminazione condanna agli effetti civili;
Per il ricorrente EN, l'avv. P. Paladino ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Per il ricorrente RU, i difensori avv. S. Pellegrino e avv. S. Venuti Pellegrino non sono comparsi.
FATTO
1- UM AR, GI GN, EN BA, ND TO, RU IO, NN IC e CO UI vennero tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala, per rispondere rispettivamente - tra l'altro - dei seguenti addebiti;
capo a), ascritto a GI, EN, RU e CO: reato di cui agli art. 110, 112 n. 1, 81, 61 n. 7 e 324 (vecchia formulazione) c.p., perché, il GI, quale sindaco di Mazara del Vallo, agendo su istigazione di UM TO (deceduto), dello EN e del RU, rispettivamente presidente, vice presidente e direttore generale dell'Istituto Bancario Siciliano, concessionario del servizio di tesoreria del predetto Comune, e con il concerto del CO, consulente della banca, in violazione dei doveri connessi alla sua qualità di pubblico ufficiale, prendeva interesse privato in atti del suo ufficio, consentendo alla citata banca di continuare a trattenere in deposito, contrariamente a quanto previsto dalla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge n. 720/84, gli ingenti fondi accreditati al Comune ai sensi della legge n. 536/81 sugli "interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici" e a corrispondere su tali somme interessi in misura inferiore a quella prevista dalla convenzione di tesoreria, omettendo quindi di fare valere in sede giurisdizionale il diritto alla percezione dei maggiori interessi e procurando così all'Istituto bancario un ingiusto vantaggio patrimoniale, con conseguente danno per il Comune;
tra l'ottobre e il dicembre 1987 ed in epoca successiva;
capo c), ascritto a UM AR. GI. EN. ND, RU. penna e CO: reato di cui agli art. 110, 112 n. 1, 81, 61 n. 7, 324 (vecchia formulazione) e 323 c.p., perché, con più azioni ed omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, il UM, quale sindaco di Mazara del Vallo, e il GI, quale vice sindaco, agendo su istigazione di UM TO (deceduto), dello EN, del ND e del RU, amministratori e funzionari di vertice dell'IBS, con il concerto del NN e del CO, violando i doveri connessi alla loro qualità di pubblici ufficiali, prendevano interesse privato in atti del loro ufficio, consentendo all'Istituto bancario tesoriere di detenere in deposito i c.d. "fondi-terremoto" e di corrispondere sugli stessi un tasso d'interesse inferiore a quello previsto dalla convenzione di tesoreria, con conseguente vantaggio patrimoniale per lo stesso Istituto;
più in particolare, per effetto anche dell'opera di mediazione svolta dal NN sul GI, ritiravano, nella riunione della Giunta Municipale in data 18/11/1989, la deliberazione che il segretario comunale, in esecuzione della decisione consiliare del precedente 31 ottobre, aveva predisposto per autorizzare il sindaco ad agire in giudizio contro il Tesoriere per il recupero dei maggiori interessi, rinviavano la trattazione dell'argomento anche nella seduta di Giunta del 30/12/1989, decidevano, quindi, il successivo 1/2/1990, di conferire al prof. CO l'incarico di formulare un parere pro ventate sulla controversa questione e di subordinare l'iniziativa giudiziaria all'esito di tale parere, se favorevole, adottavano, infine, la delibera di Giunta 30/3/1990, con la quale prendevano atto del prevedibile parere negativo artatamente espresso da citato professionista, che già in precedenza aveva curato e difeso gli interessi dell'IBS in un'analoga controversia con il Comune di Petrosino;
condotte tutte, queste, che davano, in sostanza, esecuzione all'illecito accordo intervenuto tra il Comune e l'IBS, in forza del quale, per un verso, il Comune rinunciava a fare valere in sede giurisdizionale il diritto ai maggiori interessi e, per altro verso, consentiva alla banca tesoriera di continuare a detenere in deposito gli ingenti fondi accreditati ai sensi della legge n. 536/81, che, invece, avrebbero dovuto essere trasferiti nella contabilità infruttifera della Tesoreria provinciale dello Stato, a norma della legge n. 720/84, con conseguenti abuso da parte dei responsabili dell'IBS, ai quali incombeva il relativo obbligo, dei poteri inerenti alla loro qualità di incaricati di pubblico servizio, ingiusto vantaggio patrimoniale per la banca, consistito nella gestione e nella disponibilità finanziaria di somme ammontanti, per il periodo maggio-dicembre 1990, a circa 80 miliardi di lire, e rilevante danno patrimoniale per l'Erario; in Mazara del Vallo tra l'ottobre 1989 e il dicembre 1990.
2- Il Tribunale di Marsala, con sentenza 9/6/1998, così decise:
dichiarò gli imputati colpevoli del reato sub e), limitatamente all'omesso trasferimento dei fondi-terremoto alla Tesoreria provinciale dello Stato, qualificata - però - come peculato per distrazione la condotta posta in essere fino all'entrata in vigore della legge n. 86/90, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, ritenute subvalenti rispetto alle contestate aggravanti, condannò ciascun imputato a pene ritenute rispettivamente di giustizia e condizionalmente sospese;
condannò, inoltre, gli imputati e il responsabile civile IT MI s.p.a." (incorporante l'IBS), in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile Ministero del Tesoro e liquidati in lire 3.651.544.954, oltre rivalutazione ed interessi legali;
assolse il GI dal reato sub a) per non avere commesso il fatto;
lo EN, il UG e il CO dallo stesso illecito, perché il fatto non è previsto come reato;
tutti gli imputati dalla contestazione sub c) relativa alla mancata corresponsione, sui fondi ex legge n. 536/81, del tasso d'interesse fissato nella convenzione di tesoreria, perché il fatto non è previsto come reato.
3- La Corte d'Appello di Palermo, investita dai gravami degli imputati, del responsabile civile e della parte civile, con sentenza 4/7/2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificava i fatti in ordine ai quali v'era stata condanna come abuso d'ufficio aggravato ex art. 323/2 c.p. (esclusa l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.), stimava le già accordate circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, per essere il reato estinto per prescrizione;
confermava la condanna del responsabile civile Credito MI s.p.a. al risarcimento dei danni in favore del Ministero del Tesoro, rimettendo, però, le parti dinanzi al competente giudice civile, per la quantificazione dei danni stessi, e compensava le spese del grado tra le predette parti;
confermava nel resto la sentenza di prime cure.
4- Hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, tutti gli imputati, il responsabile civile e la parte civile, deducendo vari motivi di censura sia in ordine all'interpretazione e all'applicazione della legge processuale e di quella penale, sia in ordine alla congruità e alla logicità delle ragioni poste a base della decisione, motivi che verranno, nel seguito della presente trattazione, specificamente illustrati ed analizzati, per verificarne la fondatezza o meno.
La difesa del CO e del responsabile civile hanno depositato rispettivamente memoria datata 27/3/2003, ad ulteriore illustrazione delle censure mosse all'impugnata sentenza, e motivi nuovi, datati 17/10/2002, con i quali si è contestata la legittimazione passiva del Credem s.p.a. alla domanda risarcitoria avanzata del Ministero del Tesoro.
5- Nelle more del presente giudizio di legittimità, e più esattamente in data 29/5/2003, è intervenuto, in ordine alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal Ministero, accordo transattivo tra lo stesso Ministero e il Credem s.p.a. e, per effetto di ciò, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (subentrato al Ministero del Tesoro), con dichiarazione scritta datata 30/9/2003 e regolarmente depositata in cancelleria, ha espressamente rinunciato alla costituzione di parte civile nei confronti del Credem s.p.a. e degli ex amministratori e funzionari dell'IBS, EN BA, ND TO e RU IO.
6- All'odierna udienza, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
1- I ricorsi degli imputati, limitatamente alle statuizioni civili nei loro confronti adottate, e il ricorso del responsabile civile sono fondati e, conseguentemente, rimangono assorbiti, nella decisione che sul punto si adotta, come meglio si preciserà in seguito, i motivi di gravame della parte civile. Nel resto, le doglianze degli imputati non hanno pregio.
2- Preliminarmente, vanno esaminati i motivi di ricorso che attengono alla regolarità del rito, dovendo agli stessi riconoscersi, nel percorso argomentativo da seguire, priorità logica. 2a- Si è dedotta la violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 525/2, 178/1 lett. a) e 179/1 c.p.p., e la conseguente nullità del giudizio di primo grado e di tutta l'attività processuale successiva, per non essere stati rispettati i principi dell'immutabilità del giudice e dell'oralità del processo:
all'udienza dibattimentale di primo grado del 20/5/1998, infatti, mutò la composizione del collegio giudicante e si provvide alla rinnovazione del dibattimento, mediante la semplice lettura degli atti istruttori già assunti dal precedente e diverso collegio (motivo comune ai ricorrenti GI, RU e NN). La doglianza non è fondata.
Il principio d'immutabilità del giudice ("alla deliberazione concorrono... gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento"), posto dall'art. 525/2 c.p.p. a pena di nullità assoluta, impone che, quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione di quello collegiale, il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della prevista sequenza:
dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), esposizione introduttiva e richieste di ammissione delle prove (art. 493), provvedimento relativo all'ammissione (art. 495), assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli art. 496 e ss. c.p.p.. Nel caso in esame, come puntualmente già rilevato dalla Corte di merito e come risulta dal verbale d'udienza del 20/5/1998, si provvide a rinnovare tutte le formalità di apertura del dibattimento e si procedette all'espletamento ex novo dell'attività istruttoria (cfr. pg. 3 sentenza primo grado). Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del secondo comma dell'art. 525 c.p.p.. La rinnovazione del dibattimento, in realtà, avvenne, su conforme richiesta delle parti, mediante lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti (prove orali e documentali) dal precedente collegio, sicché residua soltanto un problema di utilizzabilità di tali atti, al quale non può che darsi risposta positiva.
È principio ormai pacifico, anche per effetto di talune pronunzie del Giudice delle leggi (sentenza n. 17/1994 e ordinanza n. 99/1996), che è legittima l'allegazione al fascicolo del dibattimento delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito. Le prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e quella fase "pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta", sicché "non è irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione" (cfr. richiamate decisioni Corte Cost.).
Il coordinamento di tali enunciazioni con la norma di cui al secondo comma dell'art. 511 c.p.p., in forza della quale "la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo", induce a ritenere che alla lettura è assegnata, in linea di massima, una funzione integrativa dell'escussione della prova orale che sia stata ammessa su richiesta delle parti.
Può, però, accadere che, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza o che addirittura, com'è accaduto nel caso in esame, tutte le parti concordemente richiedano la lettura degli atti assunti dal precedente collegio, senza sollecitare la riaudizione dei dichiaranti o rinunciando espressamente alla stessa. In tali ipotesi, legittimamente si da lettura, ai fini della loro utilizzazione, delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite negli atti del dibattimento (cfr. Cass. S.U. 15/1/1999, Iannasso). È il caso di aggiungere che, nella verificatasi ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del collegio giudicante, non era necessaria la rinnovazione della citazione degli imputati contumaci o assenti, e ciò perché questi si erano già regolarmente costituiti e nei loro confronti il rapporto processuale si era correttamente instaurato;
la verifica, peraltro, della vocatio in iudiciun, affidata a valutazioni meramente formali, può essere effettuata da giudice diverso da quello alla cui presenza sono assunte le prove e al quale è riservata la decisione (Cass. 19/10/1999, Erinnio). 2b- Il NN ha lamentato la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 521/2 c.p.p., sotto il profilo che il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, che non aveva rispettato, in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 86/90, il principio della correlazione tra accusa contestata (interesse privato e abuso d'ufficio) e reato ritenuto (peculato per distrazione). Anche tale doglianza non ha pregio.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è funzionale al diritto di difesa ed esso può ritenersi vulnerato soltanto quando si modifica radicalmente la struttura della contestazione, nel senso che si sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità, l'elemento psicologico del reato e, in conseguenza di ciò, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico, nei suoi elementi strutturali, rimane identico a quello contestato, anche se viene diversamente inquadrato sub specie iuris. Ciò è tanto vero che la Corte territoriale, valutando gli elementi di fatto contestati e provati dalle emergenze di causa, ha ricondotto gli stessi nel paradigma dell'art. 323 c.p.s originariamente contestato, limitandosi a correggere la motivazione sul punto del primo giudice, che non aveva introdotto elementi di novità rimasti estranei alla difesa del prevenuto.
In ogni caso, la nullità derivante dalla violazione del principio in esame non rientra tra quelle assolute ed insanabili, ma è a regime intermedio, sicché il vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (non risulta, infatti, che esso sia stato denunciato dal NN nei motivi di appello).
2c- Il GI ed il NN hanno denunciato la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 513 c.p.p.:
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal coimputato RU, principale fonte d'accusa, per essersi lo stesso avvalso, in sede dibattimentale, della facoltà di non rispondere e per non avere gli altri imputati prestato il loro consenso alla utilizzazione delle dette dichiarazioni;
doveva tenersi conto del nuovo quadro normativo medio tempore intervenuto in attuazione dell'art. 111 della Costituzione, che garantisce il pieno contraddittorio nella formazione della prova. Le dichiarazioni rese dal RU al Gip in data 1/4/1993 e al P.M. in data 9, 10 aprile, 3, 12 maggio 1993, 25/10/1994 sono state legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento e utilizzate ai fini della decisione. Di tali dichiarazioni fu data, in un primo momento, lettura ai sensi dell'art. 513/1 c.p.p. prima della riforma introdotta dalla legge n. 267/97. Entrata in vigore tale legge, essendo ancora in corso il giudizio di primo grado, fu disposta, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 6/2, la ricitazione, per nuovo esame, del RU, che però non comparve all'udienza del 5/2/1998, con l'effetto che, ai sensi del 5^ comma della richiamata norma transitoria, si legittimò ancora una volta l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari. Nel corso del giudizio d'appello, essendo intervenuta la declaratoria d'incostituzionalità dell'ultimo periodo del comma 2^ dell'art. 513 c.p.p. (sent. Corte Cost. n. 361/98), si provvide a ricitare il
UG, il quale si avvalse della facoltà di non rispondere e gli vennero conseguentemente contestate specificamente le circostanze riferite nelle sue precedenti dichiarazioni eteroaccusatorie, delle quali si ribadì l'acquisizione al fascicolo del dibattimento. L'utilizzabilità di tali dichiarazioni e la loro valutazione ai fini della presente decisione sono legittimate dall'art. 1^/2^-4^ del d.l. n. 2/00 (convertito nella legge n. 35/00), contenente disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23/11/1999 n. 2, in materia di giusto processo.
3- Il profilo sostanziale della vicenda in esame concerne la gestione, prima della loro concreta utilizzazione, dei c.d. "fondi- terremoto" erogati dallo Stato, ex legge n. 536/81, in favore dei comuni della Sicilia occidentale, tra cui Mazara del Vallo, colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981.
Tali finanziamenti straordinari venivano dall'Amministrazione centrale versati alla Regione Sicilia e da questa ai Comuni interessati, che li facevano materialmente confluire sul conto fruttifero intrattenuto presso l'Istituto bancario, concessionario del relativo servizio di tesoreria, rimanendo ivi depositati fino alla loro effettiva utilizzazione.
La postulazione d'accusa s'incentra su due questioni;
a) la misura degli interessi corrisposti, sulle somme depositate, dal Tesoriere al Comune di Mazara del Vallo, ben inferiore a quella prevista dalla convenzione di tesoreria;
b) il mancato deposito delle dette somme sul conto infruttifero della Tesoreria provinciale dello Stato, dopo l'entrata in vigore a pieno regime (1/6/1986) della normativa di cui alla legge n. 720/84. 3a- Le due sentenze di merito, sulla base della documentazione e delle prove orali acquisite agli atti, hanno conformemente ricostruito, in ogni dettaglio, i fatti di cui si discute e ne hanno illustrato l'evoluzione dinamica.
A seguito dell'interpellanza 21/11/1987 del consigliere comunale Norrito finalizzata a conoscere le ragioni per le quali l'IBS, tesoriere del Comune di Mazara del Vallo, corrispondeva sui fondi- terremoto che aveva in deposito un tasso d'interesse inferiore a quello previsto dalla convenzione, l'Amministrazione comunale, rimasta fino a quel momento - per quanto emerso - assolutamente indifferente, si sentì formalmente investita del problema e si attivò in qualche maniera, tanto che il sindaco dell'epoca, GI GN, con nota del 23/12/1987, facendo leva sul conforme parere 4/12/1986 del Ministero del Tesoro, diffidò l'Istituto bancario a corrispondere i maggiori interessi, Anche il successivo sindaco Messina seguì la stessa linea di condotta e, preso atto dell'indisponibilità dell'IBS ad aderire alla richiesta del Comune e della prospettata eventualità di fare transitare le somme sul conto infruttifero della tesoreria unica ex legge n. 720/84 (v. nota IBS del 12/2/1988), impartì disposizioni (nota del 20/5/1988) all'ufficio ragioneria di effettuare i relativi conteggi e fece predisporre una delibera di Giunta per adire le vie legali. Il Consiglio comunale, quindi, adottò la delibera 31/10/1989 con la quale decise di non accreditare sul conto intrattenuto presso l'IBS l'ulteriore finanziamento di lire 42 miliardi e di convenire in giudizio lo stesso Istituto, affidando la difesa degli interessi del Comune ad un collegio di avvocati.
All'apparente inconciliabilità delle posizioni assunte dalle parti, seguirono ripetuti e frenetici contatti, anche mediati, tra i vertici della banca e gli amministratori comunali, per far sì che la situazione rimanesse immutata, nella persistente elusione della normativa sulla tesoreria unica. Tale soluzione, voluta fortemente dall'Istituto Bancario Siciliano, per gli innegabili vantaggi che gli derivavano dalla disponibilità della rilevante liquidità, finì per essere condivisa dall'Amministrazione comunale, che, pur di evitare il trasferimento delle risorse finanziarie in oggetto sul conto infruttifero della Tesoreria unica, adottò una serie di iniziative funzionali alla formalizzazione dell'accordo nei termini voluti dal primo.
La Giunta Municipale, quindi, sotto la regia del sindaco UM e del vice sindaco GI, decise, dapprima, nelle sedute del 18 novembre e del 30 dicembre 1989, di non dare corso all'azione giudiziaria deliberata dal Consiglio comunale il precedente 31 ottobre;
con delibera dell'1/2/1990, conferì al prof. CO, professionista che, in precedenza, si era già occupato della questione nell'interesse della banca, l'incarico di redigere un parere pro ventate al riguardo e decise di subordinare l'iniziativa giudiziaria all'eventuale parere favorevole. Il prof. CO, in data 14/3/1990, formulò il suo parere scritto in senso conforme - com'era prevedibile - alla tesi sostenuta dalla banca. Nella riunione di Giunta del 30/3/1990, presosi atto di tale parere, si decise, recependo il medesimo, di porre fine alla querelle e di non dare più attuazione alla delibera 31/10/1989 del Consiglio comunale. Quest'ultima decisione della G.M. venne comunicata all'IBS, con note 23 maggio e 5 giugno 1990 a firma del UM. Conseguentemente, il 13/6/1990, il Comune di Mazara del Vallo accreditò sul conto dell'IBS l'ulteriore somma, riveniente dai finanziamenti ex legge n. 536/81, di circa 43 miliardi e, il successivo giorno 15, l'Istituto
bancario comunicò formalmente di accettare l'intervenuto accordo transattivo.
3b- Ciò posto, prendendo in considerazione la questione più rilevante e centrale del mancato versamento dei "fondi-terremoto" sul conto infruttifero della Tesoreria unica, va rilevato quanto segue. La Corte territoriale ha ritenuto d'inquadrare i fatti oggetto di contestazione nel paradigma dell'art. 323/2 c.p. (nuova formulazione), sottolineando che in tale norma era confluito, per il principio della continuità d'illecito e per il fenomeno della successione nel tempo delle leggi penali (art. 2/3 c.p.), il peculato per distrazione, già previsto dall'art. 314/1 c.p. (ante riforma del 1990); ha individuato il punto focale del ritenuto illecito nella condotta tenuta dai vertici dell'IBS (EN, ND, RU e il deceduto UM TO), incaricati di pubblico servizio, sui quali incombeva l'obbligo primario, non adempiuto, di osservare la normativa di cui alle leggi n. 119/81 e n. 720/84 sulla Tesoreria unica, e ha ritenuto che gli amministratori comunali (UM AR e GI) e gli altri due soggetti (NN e CO) avevano, con ruoli diversi, affiancato ed agevolato, quali "extranei", l'attività dei primi, unici soggetti "qualificati"; ha puntualizzato che la banca tesoriera, trattenendo illegittimamente una liquidità di cassa in eccedenza e non ponendo questa a disposizione dell'Erario, aveva vanificato l'obiettivo perseguito dalle richiamate leggi sulla Tesoreria unica ed aveva finito col "distrarre" le somme di cui si discute a profitto proprio. La Corte di merito, inoltre, nell'individuare gli elementi costitutivi del ritenuto reato, ha ravvisato la violazione di legge proprio nella mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla legge n. 720/84 e l'evento nell'ingiusto vantaggio patrimoniale tratto dall'IBS, che aveva potuto disporre di una enorme massa di liquidità ed usufruire, quindi, di un'indebita posizione di privilegio rispetto ad altri Istituti di credito operanti nel settore, con conseguente alterazione del principio della libera concorrenza. Ha valutato, infine, le posizioni soggettive dei singoli imputati, ponendo in evidenza il ruolo da ciascuno di essi spiegato, nella comune e concordata prospettiva di gestire, nei termini precisati, il deposito dei finanziamenti straordinari per gli eventi sismici del giugno 1981 e di procurare così un ingiusto vantaggio patrimoniale al Tesoriere depositario.
3c- La conclusione alla quale è pervenuto il giudice a quo, in ordine all'aspetto penale della vicenda, è sostanzialmente corretta, anche se, sulla base della stessa ricostruzione fattuale operata, vanno, ex art. 619/1 c.p.p., puntualizzati alcuni pacifici dati oggettivi e meglio individuate le ragioni in diritto che legittimano tale conclusione. La Corte palermitana, senza alcun reale ancoraggio alla operata ricostruzione dei fatti, ha seguito un percorso logico- giuridico distonico rispetto alla medesima ed ha spostato il baricentro della postulazione accusatoria sull'attività dei vertici bancari, ritenuti i soggetti "qualificati" (intranei), con i quali gli altri imputati, ivi compresi gli amministratori comunali, avrebbero concorso, ponendo in essere, da persone estranee al reato proprio, una condotta agevolatrice. Si è così marginalizzata, senza alcuna motivazione e - anzi - in chiaro contrasto con l'accertato sviluppo dinamico della vicenda, tutta la complessa attività amministrativa posta in essere, tra l'ottobre 1989 e il giugno 1990, dagli amministratori comunali e funzionale alla conclusione dell'illecito accordo con l'IBS. In realtà, sulla base proprio dell'iter ricostruttivo tracciato dal giudice a quo, va rilevato che l'originaria impostazione dell'accusa va mantenuta ferma, perché positivamente riscontrata.
Tutti gli imputati hanno concorso nel reato d'abuso d'ufficio e, in particolare, il UM e il GI, quali pubblici ufficiali (rispettivamente sindaco e vice sindaco), su istigazione dello EN, del ND e del RU, incaricati del pubblico servizio di tesoreria, e con l'apporto dei privati NN e CO, avevano abusato del loro ufficio, ponendo in essere le condotte descritte nel capo d'imputazione, che erano andate a coordinarsi con gli intenti dei vertici bancari, nella prospettiva, effettivamente realizzata, di consentire alla banca tesoriera di continuare a detenere illegittimamente i "fondi-terremoto". Assume, pertanto, rilievo primario, nel ritenuto reato, la condotta dei due amministratori comunali (soggetti intranei), materializzatasi nell'adozione delle delibere di Giunta incriminate, nel conferimento dell'incarico professionale al prof. CO, nell'accreditamento sul conto intrattenuto con l'IBS dell'ulteriore somma di circa 43 miliardi di lire, nella conclusione dell'accordo per il mantenimento, in relazione al deposito delle somme in oggetto, dello status quo, il tutto allo scopo di favorire la banca depositaria.
A siffatta condotta si era affiancata e con essa aveva concorso quella degli altri imputati che, sia pure con ruoli differenti, avevano offerto, da "esterni", un determinante contributo causale nella consumazione del reato proprio.
Ne consegue che, con specifico riferimento alle condotte risalenti a prima dell'entrata in vigore (12/5/1990) della legge n. 86/90, modificatrice della struttura del reato di cui all'art. 323 c.p., non si pone, per i concorrenti "esterni", alcun problema di compatibilità della loro qualità soggettiva con la configurabilità del loro concorso nel reato proprio.
Nè vale obiettare, come si legge nella gravata sentenza (pgg. 44- 46), che le delibere incriminate della G.M. di Mazara del Vallo non assumerebbero autonoma rilevanza ai fini della integrazione della condotta tipica dell'illecito in esame, perché questo dovrebbe considerarsi come reato proprio dei responsabili della banca tesoriera, i quali soltanto sarebbero destinatari dell'obbligo, previsto dalla legge n. 720/84, di versare le eccedenze di cassa nella Tesoreria provinciale dello Stato.
È agevole replicare che la condotta degli amministratori comunali non può essere parcellizzata, ma va considerata nella sua complessiva articolazione, così come accertata e dettagliatamente descritta in sede di merito.
Proprio l'evoluzione dinamica di tale condotta evidenzia che ogni tappa della medesima, e tanto è riconosciuto dalla stessa pronuncia in verifica, era funzionale al raggiungimento dello scopo finale, quello cioè di mantenere in deposito presso la tesoreria comunale i finanziamenti straordinari per i danni derivati dagli eventi sismici. Anche l'Ente territoriale locale, peraltro, è destinatario, come più diffusamente si preciserà in seguito, della normativa sulla tesoreria,unica ed è tenuto alla sua osservanza, con l'effetto che l'attività amministrativa orientata univocamente nel senso sopra citato concreta certamente la violazione di legge. Correttamente, inoltre, si è ravvisato l'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato all'IBS nella messa a disposizione di tale Istituto, posto in una condizione di assoluto privilegio e con alterazione di ogni regola sulla libera concorrenza, di una enorme liquidità. Sussistono, quindi, tutti gli elementi del reato di cui al vigente art. 323 c.p. (novella legislativa n. 234/97), previsione più favorevole e in continuità d'illecito con le previgenti formulazioni della stessa norma e di quella di cui all'art. 324 c.p.. Va aggiunto che i soggetti al vertice dell'IBS hanno concorso da extranei nel reato proprio fino al momento dell'entrata in vigore della legge n. 86/90, svolgendo - come si è detto - opera d'istigazione nei confronti dei pubblici ufficiali, e successivamente, quando l'attività abusiva era ormai nella fase finale, da soggetti qualificati (incaricati di pubblico servizio). Tale rilievo differenziato del concorso nel reato dello EN, del ND e del UG è sostanzialmente presente nell'imputazione contestata e, pur essendo l'effetto della successione nel tempo delle leggi incriminatici, non altera la natura del concorso medesimo, concretatosi in una preordinata e ben studiata concertazione di tutti gli imputati sinergicamente orientata a violare le disposizioni sulla Tesoreria unica, per procurare ingiusto vantaggio a quella comunale. Quanto detto fa perdere qualunque valenza anche allo sforzo argomentativo del giudice a quo, che ha individuato l'abuso in una improbabile attività distrattiva dei fondi-terremoto. Non è dato ravvisare, invero, nella ritenzione, da parte della Tesoreria comunale, delle somme in contestazione, ritenzione intesa non come rifiuto di restituire ma come mero fatto omissivo, alcuna distrazione, consistendo questa nella destinazione del denaro ad uno scopo diverso, in tutto o in parte, da quello cui il denaro era istituzionalmente destinato (fronteggiare i costi della ricostruzione post-terremoto), ipotesi pacificamente estranea alla vicenda in esame, Nè la materialità della distrazione può ritenersi concretata dalla inosservanza delle regole sul deposito delle somme, posto che la mera funzione strumentale di tale passaggio intermedio non incide, e nella specie non ha inciso, sulla destinazione sostanziale e finale delle medesime somme.
Correttamente la Corte territoriale ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, ma questa deve ritenersi maturata non alla data del 30/6/1998, come indicato a fl. 184 della sentenza, bensì a quella del 15/12/1997. L'iter consumativo del reato, infatti, per quello che emerge dalla stessa sentenza, deve ritenersi esaurito alla data del 15/6/1990, quando cioè fu perfezionato l'accordo illecito tra il Comune e l'IBS (v. nota IBS di accettazione dell'accordo), con l'effetto che il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei, ha completato il suo decorso con il 15/12/1997.
È il caso di precisare che tutte le esposte puntualizzazioni non sono il frutto di una non consentita rivalutazione del fatto in questa sede, ma emergono chiaramente dal testo dell'impugnata sentenza e dall'iter argomentativo e valutativo sul quale la stessa riposa, sicché ben possono essere utilizzate per il corretto inquadramento dei fatti sub specie iuris.
3d- Sulla normativa di cui alla legge n. 720/84 in relazione alla legge n. 119/81, osserva la Corte che le relative disposizioni fanno obbligo - tra l'altro - ai comuni con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti che gestiscono fondi interessanti la finanza pubblica e che hanno un bilancio di una certa importanza (requisiti riferibili al Comune di Mazara del Vallo) di non mantenere presso le aziende di credito disponibilità per un importo superiore al 4% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza dell'ente territoriale;
sì prescrive, poi, alle aziende di credito di trasferire alla Tesoreria dello Stato le eccedenze di cassa dell'ente locale rispetto alle occorrenze immediate, prevedendo, in caso d'inadempimento, la corresponsione, sulle disponibilità eccedenti, di interessi (t.u.s.+4 p.) da versare al bilancio dello Stato. La ratto di tale previsione è di consentire allo Stato il controllo e la regolamentazione della liquidità monetaria e quindi dei flussi della spesa pubblica, che su tale liquidità incidono in misura determinante. Per mantenere il necessario equilibrio tra il flusso delle risorse prelevate e quello delle spese erogate non può ignorarsi, infatti, che l'assegnazione alle diverse persone giuridiche pubbliche di una quota di risorse, congiunta alla inevitabile gradualità delle erogazioni, produce un ristagno di disponibilità, con conseguenze gravemente negative sulle pubbliche finanze. Mentre lo Stato, attraverso il cui bilancio passano prevalentemente i flussi finanziari, non riesce a sostenere le erogazioni cui è tenuto ed è costretto a ricorrere all'indebitamento, taluni enti pubblici possono avere eccedenze di disponibilità di cassa rispetto alle necessità immediate, disponibilità che resterebbero depositate presso le aziende di credito. Diventa, pertanto, un'esigenza fondamentale per lo Stato limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti (cfr. Corte Cost. sentenze n. 162/'82, n. 132/'93). Contribuisce a soddisfare tale esigenza il sistema della tesoreria unica.
Destinatari di tali prescrizioni sulla tesoreria unica sono non soltanto le aziende di credito che gestiscono i servizi di tesoreria degli enti pubblici, ma questi stessi enti, sui quali incombono una serie di adempimenti, necessari per porre le aziende di credito nella condizione di dare concreta attuazione al precetto normativo. Basti, infatti, considerare che il 1^ comma dell'art. 40 della legge n. 119/81 impone ai rappresentanti degli enti pubblici di comunicare "ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 4 per cento"; il 3^ comma prevede che "qualora il servizio di tesoreria...sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma".
È d'intuitiva evidenza che le eccedenze di cassa, per le quali scatta l'obbligo del versamento in tesoreria unica, non possono che essere determinate sulla base di dati che soltanto l'ente interessato è in grado di fornire e ha l'obbligo di comunicare al proprio tesoriere. Nè va sottaciuto che, in forza della convenzione di tesoreria, l'ente pubblico ha comunque un potere di controllo e di vigilanza sull'attività del tesoriere, con il connesso dovere di verificare e garantire la regolarità di tale attività, sicché, anche in via mediata, è destinatario della normativa in oggetto e garante della sua osservanza.
Nè può ritenersi che i fondi-terremoto non costituiscano entrate dell'ente locale e rimangano quindi sottratti alla disciplina della tesoreria unica. Tale tesi è contraddetta dal dato testuale delle richiamate disposizioni legislative, che fanno riferimento a tutte le somme disponibili presso le banche-tesoriere, ai contributi e a quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, con alcune limitate eccezioni, tra le quali non sono ricompresi i finanziamenti straordinari per danni da eventi sismici (artt. 1 legge n. 720/84 e 40 legge 119/81). Questi finanziamenti, pur con un preciso vincolo di destinazione, costituiscono comunque entrate del Comune e rimangono tali fino al momento in cui, dopo l'istruttoria delle relative pratiche, vengono utilizzati, attraverso l'assegnazione ai singoli aventi diritto al contributo per la ricostruzione.
3e- È da escludere che, nella specie, possa operare il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/81, nel presupposto di un concorso apparente di norme tra la previsione di cui all'art. 40/1 u.p. della legge n. 119/81, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 720/84, e la previsione penale di cui all'art. 323 c.p..
Le due norme, in relazione al fatto di cui si discute, che assume connotazioni diverse per i riflessi amministrativo-contabili e per quelli penali, concorrono formalmente tra loro, perché diversa è la obiettività giuridica e diverso è l'interesse protetto: l'art. 40/1 u.p. l. n. 119/81 mira a tutelare l'interesse economico dell'Erario, danneggiato dalle indebite eccedenze di cassa delle aziende di credito addette al servizio di tesoreria di enti pubblici, e da rilievo al solo dato oggettivo delle disponibilità che superino il limite percentuale fissato;
l'art. 323 c.p. tutela il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa pubblica, che, nello specifico, viene considerata nella sua più ampia complessità fattuale, integrata, oltre che dal citato dato oggettivo, anche dal conseguente evento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o dell'ingiusto danno.
3f- Tutto quanto sin qui si è argomentato in ordine ai punti esaminati da risposta alle corrispondenti censure articolate, nei rispettivi ricorsi, dagli imputati EN, ND, RU e CO.
4- Quanto alla posizione individuale di ciascun imputato e al suo coinvolgimento personale nella vicenda, la gravata sentenza pone in evidenza, per ciascuno di essi, le circostanze di fatto dimostrative di tale coinvolgimento ed indica i relativi elementi di prova rappresentativa, documentale e logica.
Le doglianze degli imputati sul punto, incentrate sostanzialmente sul vizio di motivazione, si risolvono, per lo più, in non consentite censure in fatto, che propongono una diversa lettura o una alternativa interpretazione delle emergenze di causa. La decisione di merito, invero, quanto al mancato deposito dei fondi- terremoto sul conto infruttifero della Tesoreria unica, perviene alla conclusione che tale scelta fu concordemente voluta dal Comune e dall'IBS, seguendo, come si è già detto, un percorso argomentativo immune da vizi logici e che schematicamente è così articolato: a) forti pressioni dei vertici bancari per mantenere lo status quo nella gestione del deposito dei finanziamenti straordinari ex legge n. 536/81, a seguito del problema posto sul tappeto dal Consiglio
comunale, dopo l'interpellanza di un consigliere di minoranza;
b) la Giunta UM, smentendo l'orientamento espresso dai precedenti amministratori, mostrò particolare sensibilità alle sollecitazioni della banca-tesoriera, promovendo e ponendo in essere una complessa ed articolata attività amministrativa, orientata a vanificare, per incoffessabili fini, la cogenza delle norme sulla tesoreria unica, delle quali anche l'Ente territoriale, oltre all'azienda di credito, era destinatario;
c) le scelte dalla G.M. furono sostanzialmente ispirate dal prof. CO, già legale e consulente della controparte, al quale fu conferito l'incarico professionale di esprimere un parere pro ventate, il cui prevedibile esito fu pedissequamente recepito dall'organo deliberante del Comune;
d) per prevenire una eventuale opposizione del vice sindaco e assessore addetto al ramo, GI, che in precedenza aveva assunto una posizione contraria, si intervenne sul medesimo, ricorrendo alla mediazione di una persona a lui vicina politicamente e a lui legata anche da interessi economici, NN IC (la prova sul punto riviene dalle dichiarazioni del RU, ritenute attendibili e riscontrate da altri elementi, così come precisato alle pgg. 130 e ss. della sentenza); e) tutte le decisioni della banca vennero concretamente promosse e portate avanti dallo EN, dal ND (componenti, insieme al deceduto UM TO, del Comitato esecutivo) e dal direttore generale RU.
5- Il ricorrente UM, tra l'altro, ha invocato, quale scriminante, l'ignoranza scusabile della legge penale, ex art. 5 c.p., così come riformulato dalla sentenza n. 364/88 del Giudice
delle leggi, ha dedotto l'illogicità della motivazione in punto di dolo, la violazione di legge, sotto il profilo della insussistenza del danno ingiusto, e il travisamento di alcune circostanze di fatto. Anche tali doglianze sono prive di consistenza.
Ed invero, il citato art. 5 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il disposto dell'art. 27/1^-3^ Cost., "nella parte in cui si esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".
Non può certo accreditarsi, con riferimento al caso in esame, l'operatività del principio della scusabilità dell'ignorantia legis inevitabile, tenuto conto della particolare qualifica professionale dell'imputato (notaio) e soprattutto della circostanza che, nell'arco temporale durante il quale si verificarono i fatti in oggetto, la problematica relativa al sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici era già emersa in tutti i suoi risvolti e gli amministratori di Mazara del Vallo erano ampiamente edotti dell'obbligo di non potere detenere, presso la tesoreria comunale, eccedenze di cassa, che dovevano essere rimesse alla Tesoreria provinciale dello Stato.
Le ragioni poste dal giudice a quo a base del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti, ragioni individuate in una ridotta intensità del dolo dell'agente, non sono incompatibili con la ritenuta sussistenza del dolo intenzionale che caratterizza l'elemento soggettivo del reato.
Il richiamo al danno ingiusto è fuori luogo, posto che la gravata sentenza ha individuato l'evento del reato nel vantaggio patrimoniale ingiusto, intenzionalmente procurato all'IBS.
Il dedotto travisamento del fatto, in quanto non inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p., non può trovare spazio in questa sede.
6- Non può, inoltre, seguirsi la tesi del P.G. d'udienza, che ha inquadrato i fatti in esame nel peculato per appropriazione. L'appropriazione si realizza con l'interversione del titolo del possesso nel pubblico ufficiale o nell'incaricato di un pubblico servizio, che si comporta uti dominus nei confronti dei beni della Pubblica Amministrazione;
l'appropriazione implica un aspetto negativo (espropriazione), consistente nella esclusione del proprietario dal rapporto con la cosa, e un momento positivo (impropriazione), costituito dal rapporto di fatto con la cosa da parte dell'agente, che esercita i poteri che sarebbero propri del diritto di proprietà, nel senso che consuma la cosa, ne dispone liberamente a titolo oneroso o gratuito, la ritiene definitivamente per sè rifiutando di restituirla.
Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nella condotta tenuta dagli imputati in relazione al mancato versamento, sul conto infruttifero della tesoreria unica, dei fondi straordinari per la ricostruzione post-terremoto.
Tali fondi, invero, pur trattenuti illegittimamente presso la Tesoreria comunale, non vennero mai distolti dalla destinazione istituzionalmente loro assegnata, non ci fu interversione del titolo del possesso, il deposito, sia pure attraverso modalità irregolari, concretamente si attuò alla luce del sole, l'azienda di credito depositarla corrispose sulle relative somme gli interessi al Comune. Nè gli amministratori comunali, ne' i vertici bancari, quindi, si comportarono uti domini nella gestione sostanziale dei finanziamenti in questione: difettò, quanto meno, negli agenti la coscienza e la volontà di appropriazione.
7- Lo EN e il CO hanno, altresì, lamentato la violazione della legge penale, con riferimento alla formula assolutoria adottata in relazione all'accusa di mancata corresponsione al Comune degli interessi previsti dalla convenzione di tesoreria capo a) e capo c) nella parte de qua, e hanno sollecitato l'assoluzione per insussistenza del fatto.
La doglianza non è assistita da alcun concreto interesse. Ed invero, la sostituzione della formula assolutoria "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" con quella "perché il fatto non sussiste" non arrecherebbe alcun vantaggio, neanche sul piano morale, ai ricorrenti, atteso che il fatto loro addebitato, anche se sussistente ed a loro ascrivibile, rientra ormai nell'ambito di un comportamento penalmente non rilevante e quindi lecito. L'interesse richiesto dall'art. 568/4 c.p.p. quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste soltanto se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'imputato una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente;
ai fini penali, le citate formule assolutorie producono i medesimi effetti, ne' i ricorrenti hanno prospettato un qualche pregiudizio connesso agli effetti civili od amministrativi della pronunzia.
8- L'impugnata sentenza, con riferimento alle sole statuizioni civili, va, invece, annullata senza rinvio, in accoglimento della corrispondente censura di violazione dell'art. 578 c.p.p., dedotta dai ricorrenti EN, GI, CO, RE s.p.a. ed estensibile anche alle posizioni degli altri interessati, e ciò a prescindere dall'intervenuta rinuncia, nelle more del presente giudizio di legittimità e nei termini sopra precisati, della costituzione di parte civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della quale deve pure prendersi atto (atto transattivo del 29/5/2003, che ha definito le pretese risarcitorie del Ministero nei confronti del Credem s.p.a.. dello EN, del ND e del RU). Sul primo punto, che ha carattere assorbente, osserva la Corte che l'art. 578 c.p.p. trova applicazione nell'ipotesi in cui il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, con l'effetto che, ove l'imputato sia stato condannato al risarcimento del danno, il giudice d'appello ovvero la Corte di Cassazione, nel dichiarare l'estinzione del reato, sono obbligati a statuire in ordine alle richieste civilistiche.
La ratto della disposizione è da individuare nell'interesse sia dell'imputato a vedere dichiarare estinto il reato contestatogli, sia del danneggiato ad ottenere che il risarcimento del danno, già riconosciuto - in ipotesi - dal giudice di primo grado, non sia pregiudicato dal provvedimento emesso dal giudice d'appello. Imponendo a quest'ultimo di decidere sulle istanze civilistiche senza dovere rimettere la questione al giudice civile si intendono soddisfare le esigenze di celerità e di economicità del processo. Perché la norma in esame possa trovare operatività, è necessaria quindi la presenza di due presupposti: una sentenza penale con la quale l'imputato sia stato validamente condannato, anche in forma generica, al risarcimento del danno e un gravame proposto avverso tale sentenza e che abbia per oggetto i capi e le disposizioni civili, anche se "implicati da un'impugnazione diretta contro i capi penali".
L'art. 578 c.p.p. presuppone logicamente che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di condanna oggetto di gravame. Nel caso in cui il giudice di primo grado, non rilevando la già intervenuta prescrizione del reato, abbia erroneamente giudicato nel merito e condannato l'imputato al risarcimento del danno, il giudice d'appello deve correggere l'errore e non può decidere in ordine alle statuizioni civili, e ciò perché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sugli effetti civili emessa validamente e perché gli effetti della sentenza d'appello vanno sempre riportati al momento di quella di primo grado. Nella specie, è accaduto che la Corte palermitana, pur rilevando la prescrizione del reato, ha errato nell'individuare il momento in cui la causa estintiva era maturata e non ha considerato che questa, come sopra si è precisato, era intervenuta ancor prima (15/12/1997) della sentenza di primo grado (9/6/1998), con la conseguenza che la stessa Corte non poteva avvalersi del potere di cui all'art. 578 c.p.p. il cui esercizio postula appunto la sopravvenienza e non già la preesistenza della causa estintiva rispetto alla sentenza di primo grado.
9- La soluzione di cui al punto che precede ha carattere dirimente rispetto a tutte le altre questioni sollevate, in ordine agli aspetti civilistici della vicenda, dai ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni civili;
rigetta nel resto i ricorsi degli imputati. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004