Articolo 3 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720
Articolo 1 bisArticolo 4
Versione
30 ottobre 1984
Art. 3.
Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , le parole: "per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare" e le parole: "che costituisce il limite del sei per cento" sono sostituite dalle altre: "che costituisce il limite del quattro per cento". Dopo queste ultime sono aggiunte le parole:
"Ove venga accertato che le disponibilita' degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, e' posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilita' eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1984
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