Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15415 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UP1 5415/02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.6758/00 Dott. Vincenzo TREZZA 9210/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 36004 Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Ud. 11/06/02 Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 6758/00 r.g. proposto da: AV TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Zandonai n. 41, presso l'avv. Giancarlo Amici, che lo rappresenta e difende assieme all'avv. Vieri Tolomei, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PE ITALIANA s.p.a., in persona del presidente Stuart Monro, e PE MI, in persona domiciliate indell'amministratore Stuart Monro, entrambe n. 24, Roma, via Francesco Carrara presso l'avv. Vincenzo Sinisi, che le rappresenta e difende per procura speciale rilasciate con scrittura privata autenticata;
2736 Que 1 controricorrenti nonchè sul ricorso n. 9210/00 r.g., proposto da PE ITALIANA s.p.a., in persona del presidente Stuart Monro, e PE MI, in persona dell'amministratore Stuart Monro, come sopra domiciliate, rappresentate e difese;
ricorrenti incidentali
contro
AV TO, come so pre donnchats, rappresen torto e difese: intimate --controricorrente al ricorso incis identale avversO le sentenze del Tribunale di Padova n. 791/98, depositata il 15.9.98, e 705/99, depositata il 16.12.99, entrambe rese in causa n. 265/97 r.g. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/06/2002 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli avv. Tolomei e Sinisi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso, per il ricorso principale: a) quanto alla sentenza non definitiva, accoglimento del quarto motivo e rigetto degli altri, b) quanto alla sentenza definitiva, accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
per il ricorso incidentale: rigetto ed assorbimento del ricorso condizionato. Svolgimento del processo ау 2 Con ricorso al Pretore di Padova AV Vittorio esponeva che, in base ad un accordo intercorso con la OL MI (società di diritto inglese) e la s.p.a. OL AL, entrambe collegate ad una società multinazionale, egli, a decorrere dall'estate 1988, era stato dapprima nominato componente del Consiglio di amministrazione della OL AL e poi era stato assunto dalla medesima come direttore alle vendite, di modo che il suo rapporto aveva carattere misto di natura libero-professionale e di natura subordinata con mansioni dirigenziali. Sostenendo che il rapporto si era interrotto a seguito di illegittimo licenziamento intervenuto il 31.3.92, il AV conveniva in giudizio le due società perché: fosse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con entrambe e le stesse fossero condannate a pagare la somma di £ 345.627.047 per retribuzioni, fosse dichiarata la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori e perché fosse risarcito il danno conseguente. Costituitesi in giudizio, le società convenute sostenevano che il rapporto aveva natura autonoma ed era intercorso solamente con la OL MI e che, in ogni caso, era stato l'attore a chiedere la risoluzione del rapporto, di modo che avrebbe dovuto essere corrisposta dallo stesso l'indennità di preavviso. аш 3 Rigettata la domanda, proponeva appello il AV e deduceva la inammissibilità della costituzione delle due società, in quanto le stesse, pur essendo costituite con unico atto e con unico difensore, partendo da posizioni sostanziali distinte, avevano formulato eccezioni diverse e tra di loro confliggenti. Reclamava, inoltre, l'omissione e la erroneità della valutazione di circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria, attinenti la posizione da lui assunta nell'ambito aziendale. Con appello incidentale la SOC. OL AL chiedeva l'estromissione dal giudizio ed il risarcimento per lite temeraria. Con sentenza non definitiva del 15.9.98, il Tribunale accoglieva, peraltro parzialmente, solo l'appello principale ed accertava la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato a carattere dirigenziale nei confronti della società inglese, rigettando ogni altra domanda e disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione delle pretese economiche dell'attore in relazione alla parte della domanda accolta. Il giudice di merito escludeva l'esistenza di conflitto tra le posizioni delle due parti convenute, essendo le stesse compatibili. Nel merito, rilevava che, per i poteri derivanti dalla carica di amministratore della OL AL, il AV si poneva al vertice della intera struttura aziendale, ma che non esisteva prova che egli avesse svolto mansioni ed attività non riconducibili a quella carica, per 4 Ди le quali egli fosse soggetto a vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare ad altro soggetto posto in posizione preminente. La OL MI, controllante la OL AL, aveva, invece, conferito all'attore la funzione di direttore di distretto (district manager) del Gruppo OL per il Sud Est Europa (comprendente Italia, Grecia, Jugoslavia ed Austria), subordinandone la posizione ad un proprio rappresentante (operation manager), responsabile per l'intero territorio europeo. Pertanto, mentre le mansioni svolte dal AV nell'ambito della OL AL erano esclusivamente riferibili all'incarico libero professionale di componente del consiglio di amministrazione, nella OL MI erano direttamente subordinate alla preminente posizione del direttore delle operazioni per 1'Europa. Riteneva, infine, il Tribunale che il rapporto si fosse interrotto non per licenziamento del AV, ma per sue dimissioni, in quanto lo stesso continuò a svolgere le sue mansioni dopo il momento in cui egli assumeva intervenuto il recesso (un colloquio intervenuto con il presidente del c.d.a. della OL MI) e interruppe il rapporto solo successivamente, con l'invio di una lettera di dimissioni. Mancando la prova di un formale licenziamento, erano, dunque, da rigettare tutte le conseguenti domande risarcitorie. дем Parimenti, veniva rigettata la domanda di controparte di pagamento dell'indennità di preavviso. In conclusione, il giudice di merito dichiarava che il rapporto aveva natura di lavoro subordinato dirigenziale solo nei confronti della società di diritto inglese, rigettava 1'impugnazione del licenziamento illegittimo ed ogni altra richiesta proposta nei confronti della OL AL e rimetteva al prosieguo dell'istruttoria per le differenze retributive vantate dall'attore. All'esito di consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale, con sentenza del 16.12.99, rigettava definitivamente la domanda del AV. L'indagine tecnica aveva, infatti, accertato che i compensi erogati di fatto all'attore erano stati, nel periodo considerato (1.10.88- 31.3.92), di ammontare superiore alla somma delle voci retributive dovute in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato, sulla base del CCNL dei dirigenti di aziende industriali 1.3.88. Le spese di giudizio erano compensate tra le parti, salvo che per quelle di consulenza tecnica, che venivano poste a carico dell'attore. Avverso questa sentenza il AV propone ricorso illustrato con memoria, cui rispondono con controricorso e ricorso incidentale le due società convenute. Motivi della decisione dey 6 Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi per procedere alla loro trattazione in unico contesto. Il AV, con il ricorso principale, propone i seguenti mezzi di ricorso. A) Contro la sentenza non definitiva. Con il primo motivo è dedotta violazione degli artt. 82-83-416-156-157 c.p.c., nonché carenza di motivazione. Il ricorrente sostiene l'incompatibilità delle posizioni assunte in giudizio dalle due società ed il contrasto tra di loro, atteso che con una stessa difesa si sostiene la carenza di legittimazione passiva della SOC. OL AL e si tenta di accreditare la tesi della esclusiva legittimazione della società inglese. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato l'interesse del Gruppo OL, che era quello di deviare ogni responsabilità sulla società da ultimo indicata, per evidenti ragioni di esecuzione della sentenza. Avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarata nulla la costituzione delle due convenute O, quantomeno, quella della OL AL, seconda ad aver sottoscritto il mandato, con conseguente dichiarazione della nullità del procedimento e della sentenza. Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 2094-2359-2697-2730-2733 C.C. e 115-116 c.p.c., nonché carenza di motivazione, circa l'errata individuazione del datore di lavoro nella sola società OL MI, Quy 7 mentre, invece, avrebbe dovuto essere accertato l'effettivo datore di lavoro e l'obbligazione di entrambe le società. Non sarebbe stato considerato nel suo contenuto effettivo l'atto con cui fu instaurato il rapporto di lavoro del AV con la SOC OL AL, ignorando il collegamento che da esso nasceva tra le due società e la posizione di preminenza che lo stesso assegnava all'attore nella struttura aziendale. Inoltre, il giudice di merito avrebbe ignorato l'efficacia confessoria delle risposte all'interrogatorio date dai rappresentanti delle due società (Palma e Monro), dalle quali emergeva non solo che l'attività dell'attore non era ricollegabile al rapporto organico di amministratore della società e, quindi, non aveva carattere di imprenditorialità, ma anche che l'attività stessa era comunque riconducibile anche alla OL AL. Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 2697 e 1352 C.C., dell'art. 28 del CCNL dei dirigenti di azienda del settore terziario, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché carenza di motivazione a proposito del rigetto dell'impugnazione del licenziamento. Il Tribunale non solo sensi di detta normanon avrebbe considerato che, ai contrattuale, le dimissioni debbono essere date per iscritto, ma anche ha omesso di valutare una serie di testimonianze che dell'intervenuto deponevano nel senso univocamente licenziamento. Qu 8 Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 112, 2116, 2359 C.C. e 1 del d.l. 31.7.87 n. 317, nonché carenza di motivazione, per il mancato esame della domanda di risarcimento danni che, quantomeno con riferimento al solo rapporto di lavoro con la OL MI, avrebbe dovuto ricomprendere la omissione assicurativa e contributiva concernente il rapporto. B) Contro la sentenza definitiva. Con il quinto motivo è dedotta violazione degli artt. 2099 e 2120 C.C., nonché carenza di motivazione. Il consulente tecnico non avrebbe dovuto tener conto, ai fini del conteggio delle somme spettanti, solamente del minimo contrattuale, ma della retribuzione così come pattuita tra le parti, con tutte le voci effettivamente corrisposte. In particolare non ha tenuto conto del t.f.r., ritenendolo erroneamente corrisposto in corso di prestazione. Con il sesto motivo è dedotta violazione dell'art. 2099 nonché carenza di motivazione. Si deduce la C.C., contraddittorietà del calcolo effettuato dal consulente, atteso che nella retribuzione annua è ricompreso anche quanto percepito dalla OL AL a titolo di compenso per l'attività di amministratore, invece di considerare quanto percepito dalla sola società inglese. Quy 9 Con il settimo motivo è dedotta violazione degli artt. 112 c.p.C., 2116 e 2359 c.C., 1 d.l. 31.7.87 n. 317, nonché omessa motivazione in ordine alla domanda di risarcimento. Con il ricorso incidentale le due società convenute lamentano carenza di motivazione circa la domanda di corresponsione delle spese ed omesso esame della richiesta di risarcimento per lite temeraria. In via condizionata, le stesse società ripropongono le difese svolte in sede di merito a proposito a) della natura del rapporto di lavoro che, а loro avviso, aveva natura di consulenza della - e b) del mancato preavviso del AV OL MI all'atto delle dimissioni, ritenendo immotivata la sentenza a proposito dell'assenso da loro prestato alle dimissioni immediate. Il ricorso principale è fondato nei limiti di seguito indicati. Con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata dichiarazione della nullità della costituzione delle due società in causa, in quanto, nonostante le posizioni confliggenti, erano assistite dallo stesso difensore, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi, (il quale può essere non solo attuale ma anche virtuale); tuttavia, la potenzialità del conflitto di Quy 10 interessi va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. 28.1.97 n. 835 e 22.1.93 n. 782). Il giudice di merito si è attenuto a questo criterio, compiendo nella prima sentenza (quella non definitiva) una approfondita disamina delle posizioni processuali delle due società е pervenendo alla conclusione che non esiste il denunziato conflitto. Non potendo essere contestato in sede di legittimità il giudizio in questione, in quanto attinente il merito ed in quanto formulato con motivazione logica e sufficiente, il motivo deve essere rigettato. Anche con riguardo al secondo motivo non si riscontrano le denunziate censure. Il Tribunale è giunto alla conclusione che il AV avesse svolto nell'ambito della SOC. OL AL compiti riconducibili esclusivamente alla carica di componente del consiglio di amministrazione, muovendo da un'ampia e compiuta considerazione delle delibere con cui all'attore furono progressivamente conferiti poteri sempre più ampi, in modo "da giustificare il coinvolgimento diretto del ricorrente nell'organizzazione della rete di distribuzione dei prodotti, nei rapporti con il personale dipendendente e con i terzi, con attività certamente riferibili all'incarico di amministratore e nell'ambito specifico delle attribuzioni connesse alla carica, correlate аш 11 al rapporto organico della società". Si tratta di un giudizio di merito formulato in considerazione della giurisprudenza di legittimità che assegna a colui che nella situazione di specie assume l'esistenza del carattere subordinato della prestazione, in alternativa al rapporto organico-societario, l'onere di provare le circostanze da cui deriva la richiesta di diverso inquadramento del rapporto. Tale giudizio appare ulteriormente rafforzato sul piano logico dal fatto che esso è formulato non solo sulla base del sostanziale fallimento dell'onere probatorio, ma anche (e soprattutto) su un cospicuo complesso di atti societari che delimitano la posizione lavorativa del AV. La congruità e l'esauriente logicità del giudizio è completata dalla disamina delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, ricostruite sulla base di numerose testimonianze acquisite in sede istruttoria e di ulteriore documentazione, in ragione del quale il giudice di merito ha concluso per l'esistenza del carattere subordinato della prestazione nei confronti della sola OL MI. Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso principale. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore con le dimissioni, ovvero con dichiarazione di volontà unilaterale e ricettizia, per la quale vige il principio della libertà di forma. Tuttavia, ove il contratto di collettivo applicabile (o quello individuale) ат 12 preveda una forma convenzionale, quale quella scritta, deve ritenersi che essa sia voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 C.C., con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto, come richiesto dalla contrattazione collettiva, non possono essere considerate valide per difetto della forma ad subastantiam (Cass. 13.7.01 n. 9554 e 12.6.98 n. 5922). Tale principio rileva sicuramente ai fini della presente controversia, in quanto il AV aveva dedotto l'esistenza della norma del ccnl di categoria che impone la forma scritta. Il giudice di merito si è, tuttavia, attenuto a questo principio in quanto ha ritenuto, con giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità, che il AV manifestò la volontà di non proseguire la collaborazione con la stessa lettera con cui impugnò il preteso licenziamento, nella sostanza dando forma scritta alla sua volontà di dimettersi e portando contestualmente a conoscenza della controparte tale sua determinazione. Altrettanto infondato è il secondo profilo di censura contenuto nel motivo in esame (non aver considerato il giudice di merito le dichiarazioni di alcuni testi dalle quali avrebbe potuto emergere la volontà di licenziamento della società datrice di lavoro), atteso che testualmente il Tribunale esamina (pagg. 27 e 28 della sentenza non али 13 definitiva) il contenuto di varie testimonianze, escludendo 1con congruo giudizio di merito ogni loro rilievo ai fini della prova della esistenza del licenziamento. E' invece, fondato il quarto motivo. Quantunque con riferimento alla sola SOC. OL MI, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame la domanda proposta dal AV per "il risarcimento dei danni patiti а causa dei contributi previdenziali" del mancato versamento (conclusioni a pag. 4 della sentenza non definitiva), tenendo conto delle omissioni assicurative e contributive conseguenti all'accertamento del rapporto di lavoro. Sul punto il giudice di merito è, pertanto, incorso nel vizio di omessa pronunzia. Passando al quinto motivo, che investe la sentenza definitiva, deve rilevarsi che nelle conclusioni sottoposte al Tribunale 1'appellante AV chiedeva, quale conseguenza dell'accertamento del rapporto subordinato, "il pagamento della somma che verrà quantificata in corso per le causali di cui alle premesse ed di causa all'allegato conteggio e, comunque, per un importo non inferiore alla somma di £ 345.627.047". Con il ricorso si lamenta che la quantificazione effettuata delle spettante avrebbe tenuto conto solo dei minimi contrattuali, ma non della retribuzione pattuita con la controparte, per le voci effettivamente corrisposte. Il ricorso al riguardo è affetto elemento da notevole genericità, in quanto non fornisce QM 14 alcuno per valutare i termini esatti della pretesa del ricorrente e, soprattutto, non indica quali fossero le voci retributive omesse, non considerate nella ricostruzione delle spettanze e del trattamento di fine rapporto. La Corte, pertanto, di fronte alla mancanza di questi essenziali elementi di riferimento, non può che ritenere infondato il motivo. E', invece, fondato il sesto motivo. Effettivamente il criterio adottato dal Tribunale per quantificare le differenze retributive del AV è contraddittorio. Una volta accertato che il rapporto di lavoro subordinato era intercorso solo con la OL MI e che, pertanto, solo a questa doveva ritenersi limitata la richiesta di condanna al pagamento di dette differenze, al fine di quantificare il già percepito, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare solo gli emolumenti corrisposti dalla società di diritto inglese e non anche quelli corrisposti dalla OL AL, che trovavano la loro causa in un rapporto diverso per soggetto stipulante e ragione giuridica. Il Tribunale ha affrontato questo punto, affermando che a nulla rileva che una quota della somma percepita dal AV in costanza di rapporto fosse corrisposta dalla OL AL "in forza di accordi di collaborazione tra la società inglese e la controllata italiana". Tale conclusione appare del tutto immotivata ed erronea, in ат 15 quanto, ai fini di una corretta ricostruzione della responsabilità patrimoniale in favore dell'attore dei due soggetti convenuti, avrebbe dovuto essere tenuto distinto quanto nominalmente corrisposto dalla OL MI da quanto corrisposto dalla OL AL, а nulla rilevando i rapporti interni delle due società in relazione alla posizione del AV. E' fondato anche il settimo motivo, per la stessa ragione per cui è fondato il quarto, atteso che con tale mezzo parte ricorrente non fa che riprodurre la censura di omesso esame della richiesta di risarcimento già mossa contro la sentenza non definitiva anche contro la sentenza definitiva. L'accoglimento, seppure nei limiti sopra riferiti, della domanda dell'attore comporta il rigetto del ricorso incidentale, con cui si deduce la mancanza di motivazione circa il rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria e di corresponsione delle spese del giudizio di primo e secondo grado. Sono assorbiti i motivi proposti in via condizionata con il ricorso incidentale. In definitiva, debbono essere accolti solamente i motivi quarto, sesto e settimo del ricorso principale. In conseguenza, debbono essere cassate le sentenze impugnate con ац rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminerà 16 nuovamente le domande interessate dai motivi accolti attenendosi ai principi di diritto sopra indicati, pronunziando, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale, rigettando nel resto. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri. Cassa le impugnate sentenze e rinvia alla Corte di appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2002 Il Presidente Ѵейсенко Ученка Il Consigliere estensore Rievauсигнали we། IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 NOV. 2002 IL CANCELLIERE 17