Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 17829
CASS
Sentenza 8 novembre 2001

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Il giudice, il quale ignori che lo straniero non comprende la lingua Italiana, non ha il dovere di disporre che il provvedimento di custodia cautelare emesso nei suoi confronti gli sia notificato insieme con la relativa traduzione, anche perché, qualora lo straniero stesso non sia in grado di capire la lingua italiana, la concreta conoscenza dell'atto è assicurata dal disposto dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. che pone a carico del direttore dell'istituto penitenziario o di un operatore da lui delegato l'onere di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento con cui è stata disposta la sua custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 17829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17829
    Data del deposito : 8 novembre 2001

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