Sentenza 8 novembre 2001
Massime • 1
Il giudice, il quale ignori che lo straniero non comprende la lingua Italiana, non ha il dovere di disporre che il provvedimento di custodia cautelare emesso nei suoi confronti gli sia notificato insieme con la relativa traduzione, anche perché, qualora lo straniero stesso non sia in grado di capire la lingua italiana, la concreta conoscenza dell'atto è assicurata dal disposto dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. che pone a carico del direttore dell'istituto penitenziario o di un operatore da lui delegato l'onere di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento con cui è stata disposta la sua custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 17829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17829 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 08/11/2001
1. Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - N. 6175
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 23536/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS SA IS, nato il [...]
avverso l'ordinanza del 18 aprile 2001 del Tribunale di Milano, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Edoardo Fazzioli Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza del 18 aprile 2001 il tribunale in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di SS MI BE HE indagato per i reati di concorso in attività dirette a favorire l'ingresso clandestino di stranieri (art. 110 c.p. 12, comma 5, d.lgvo 25 luglio 1998, n. 286) e per concorso nel reclutamento di mercenari destinati a combattere nella "proclamata" Repubblica di Cecenia (art. 110 c.p., art. 4, legge 12 maggio 1995, n. 210 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari).
2. Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, l'SS MId, denunziando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 143 stesso codice, 94 comma 1 bis, disp. att., c.p.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene il ricorrente che, ai sensi dell'art. 143 c.p.p., secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, "il soggetto colpito da un provvedimento cautelare ha diritto alla notifica dello stesso", tradotto nella lingua di sua conoscenza in modo di "essere posto in grado di decidere se rispondere o no alle domande ed in caso affermativo le sue risposto siano il frutto della esatta comprensione della accusa mossagli".
Deduce ancora che l'interprete nominato non gli avrebbe tradotto il provvedimento cautelare in violazione dell'art. 94, comma 1 bis, citato.
Assume, infine, che un atto neutro come la comune matrice religiosa, sia stato ritenuto un indizio di reato, che dalle intercettazioni effettuate emergerebbe soltanto l'esercizio del diritto di critica su alcune scelte politiche dei governi del suo paese di origine, che non sussisterebbe la "enfatizzata clandestinità del gruppo" tenuto presente che "nessuno ha mai declinato false generalità.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento al primo motivo va rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale 12 gennaio 1993, n. 10, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, non ha affermato il principio "dell'obbligo della traduzione degli atti scritti", ma il diverso principio che lo straniero che ha diritto, sin dal momento in cui si accerta che non comprende la lingua italiana, di essere "assistito" da interprete in tutte le sequenze procedimentali "ogni volta che l'imputato (o la persona sottoposta alle indagini, secondo la precisazione effettuata nella stessa sentenza dalla Corte) abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati sia scritti che orali", dal che deriva che quando l'interprete non è presente, poiché il giudice ha il dovere di assicurare l'esercizio del diritto di difesa in "tutte le ipotesi in cui l'imputato ove non potesse giovarsi dell'ausilio dell'interprete sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale", deve provvedere alla traduzione degli atti scritti, anche diversi da quelli espressamente previsti dal codice di procedura penale. La traduzione, dunque, non è necessaria nei casi in cui il giudice non è a conoscenza dell'ignoranza da parte dell'imputato, o della persona sottoposta alle indagini, della ignoranza della lingua italiana e, quando, il diritto di difesa dell'imputato si, comunque, assicurato attraverso la conoscenza effettiva del provvedimento ed, ovviamente, del suo contenuto.
Ciò posto deve rilevarsi che il legislatore ha approntato, con gli artt. 143 e 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., un sistema normativo che ampiamente garantisce l'esercizio del predetto diritto. Infatti, qualora, il giudice ignori che lo straniero non comprende la lingua italiana circostanza, peraltro, del tutto plausibile, nel caso di specie, in considerazione che come risulta dall'ordinanza impugnata l'SS da tempo risiedeva ed operava legittimamente (all'apparenza) in Italia - non ha il dovere di notificare il provvedimento di custodia cautelare con la relativa traduzione (cfr., conformi tra le altre, cass. 4 agosto 2000, n. 2748, RV.217259 e cass. 15 novembre 2000, n. 5187, RV.217350) va rilevato, peraltro, che tale legittima omissione non produce alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto, qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, la concreta conoscenza dell'atto a lui notificato è, in ogni caso assicurata dall'art. 94, comma 1 bis, disp. att., c.p.p. che espressamente pone a carico direttore penitenziario, o di un operatore da lui delegato, di accertarsi "se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti".
Esclusa pertanto, la dedotta originaria nullità del provvedimento coercitivo, va rilevato che, a quanto emerge dall'ordinanza impugnata, soltanto per la prima volta davanti a questa corte, il ricorrente ha dedotto che "anche l'interprete nominato per l'udienza di convalida non ha tradotto agli arresti l'ordinanza di custodia cautelare", per cui il motivo e inammissibile.
Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso. I gravi indizi di colpevolezza non sono stati ritenuti in base alla "comune matrice religiosa", bensì in base ad un complesso di elementi derivati dalle intercettazioni telefoniche, dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dall'esito delle perquisizioni della cui gravità indiziante l'ordinanza impugnata ha dato logicamente conto.
Nè in questa sede, attesa la natura del giudizio di legittimità, è consentita la rilettura di tali risultanze, come opina sia possibile il ricorrente allorché sostiene che i colloqui telefonici intercettati conterrebbero espressioni di mera critica politica e dovrebbe escludersi la clandestinità per non essere stati usati (circostanza, peraltro, allo stato tutta da dimostrare) documenti falsi.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ai sensi dell'art. 23, legge 332/95 copia del provvedimento deve esser inviata al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002