Sentenza 20 settembre 2001
Massime • 1
Sussiste violazione del principio della correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza nel caso in cui l'imputato del reato di ricettazione sia dichiarato colpevole di quello di furto, atteso che, nella contestazione della prima figura criminosa difettano gli elementi della sottrazione e dell'impossessamento della cosa mobile altrui, necessari ad integrare la seconda fattispecie astratta di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2001, n. 36591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36591 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/09/2001
1. Dott. FRANCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 1310
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - N. 4995/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AN IC, nato a [...] in data [...];
Avverso la sentenza emessa il 23 novembre 2000 dalla Corte di Appello di Palermo:
Visti gli atti la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIUSEPPE FEBBRARO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione osserva
AN IC veniva trovato in possesso di un ciclomotore proveniente da un furto commesso un mese prima e veniva condannato per il delitto di ricettazione dal Pretore di Agrigento con sentenza emessa il 7 ottobre 1996. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 23 novembre 2000 riteneva ravvisabile nei fatti il delitto di furto del ciclomotore e parzialmente modificava la decisione di primo grado. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione AN IC che deduceva la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 624 c.p, mancando del tutto la prova in ordine alla sottrazione del ciclomotore da parte del ricorrente, e la violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata.
1 motivi di impugnazione sono fondati.
Il legislatore impone che vi sia correlazione tra l'imputazione contestata ed il reato ritenuto in sentenza per una effettiva tutela delle garanzie della difesa.
Infatti per potersi efficacemente difendere è necessario che l'imputato conosca con precisione l'accusa in tutti i suoi elementi fondamentali.
È certamente consentito al giudice qualificare diversamente il fatto contestato, a condizione però che il fatto storico contestato rimanga identico, con riferimento al triplice elemento della condotta dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. Il rispetto di tali condizioni, infatti consente all'imputato di apprestare una adeguata difesa.
La giurisprudenza ha più volte ritenuto che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole, invece, del delitto di ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione - il possesso di una cosa proveniente da furto - deve ritenersi compreso nella più ampia previsione della originaria contestazione di furto.
Proprio tale corretto principio esclude che una originaria contestazione di ricettazione possa essere qualificata furto. Infatti nella contestazione del delitto di ricettazione non sono compresi tutti gli elementi del delitto di furto ed, in particolare, non sono indicati quelli della sottrazione e dell'impossessamento della cosa mobile altrui.
Non vi può essere dubbio in ordine alla essenzialità di questi due momenti che determinano, tra l'altro, il momento consumativo del delitto di furto.
Neppure è possibile ritenere che la contestazione del possesso di un oggetto di provenienza illecita contenga implicitamente quella della sottrazione e dell'impossessamento, proprio perché è ben possibile venire in possesso di un oggetto proveniente da furto senza avere consumato il furto stesso.
Insomma il delitto di ricettazione ha una previsione più circoscritta e specifica e, quindi, nella contestazione di tale delitto non è possibile ritenere ricompresa quella del delitto di furto.
Nel caso di specie nel capo di imputazione non è stato contestato alcun elemento che lasciasse immaginare una accusa di furto, anche tenuto conto che il AN venne trovato in possesso del ciclomotore rubato ben un mese dopo la consumazione del furto.
Ne consegue che i giudici di merito non hanno qualificato diversamente uno stesso fatto, operazione certamente legittima, ma hanno ritenuto in sentenza un fatto diverso da quello contestato violando il principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per un nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2001