Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
Il reato di fuga di cui all'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada è punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il danno alle persone conseguito all'incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della consumazione della condotta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2008, n. 15867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15867 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 17/12/2008
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 2334
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 32861/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di D'TO DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2008 dalla Corte di appello di Roma;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente ai reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7, ed il rigetto del ricorso nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava la condanna di D'TO DO (riconosciute le circostanze attenuanti generiche):
- alla pena di Euro 1.000,00 per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in Minturno il 19 aprile 2001, in danno di PI NN: capo A;
alla pena di Euro 1.200,00 di multa per avere, nell'anzidetta occasione, omesso di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7): capo B.
1.1. In relazione al reato di cui al capo A), la Corte osservava che, quand'anche in luogo non fossero stati posti segnali dei lavori in corso, il D'TO avrebbe comunque dovuto prestare adeguata attenzione alla strada che stava percorrendo.
Egli aveva, invero, urtato il furgone EN che era fermo sulla strada, ben accostato al margine della carreggiata. Nè poteva sostenersi che un precedente dosso avesse reso l'ostacolo imprevedibile, atteso che esso non era posizionato al centro della corsia di marcia.
In luogo, inoltre, c'erano alcuni operai intenti al lavoro.
1.2. Quanto ai reati di cui al capo B), era certo che il D'TO si fosse allontanato dal luogo dell'incidente senza curarsi di quanto accaduto. La circostanza che egli avesse visto l'operaio infortunato alzarsi non smentiva l'assunto accusatorio anche perché "in materia contravvenzionale" è sufficiente la colpa ad integrare l'elemento psicologico del reato.
1.3. Riteneva, poi, la Corte che la continuazione di reati fosse "esclusa dalle azioni diverse".
Affermava, infine, che non risultava "provato il risarcimento del danno".
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A).
Le risultanze probatorie deponevano nel senso della presenza di un avvallamento in una strada stretta.
L'ipotizzata insussistenza di idonea segnalazione dei lavori in corso rendeva l'ostacolo imprevisto ed imprevedibile.
Gli operai, tra i quali la persona offesa dal reato, avevano tenuto una condotta gravemente imprudente, di per sè idonea ad escludere il rapporto di causalità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui al capo B).
Rileva il ricorrente che le fattispecie di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, sono delitti, non contravvenzioni. L'indagine sul dolo doveva, pertanto, essere compiuta, ma la Corte non lo aveva fatto.
In dibattimento, tra l'altro, PI NN aveva dichiarato che, dopo l'impatto, era stato in condizioni di muoversi, pur non camminando bene.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego di riconoscimento della continuazione tra i reati addebitati ed alla mancata concessione della circostanza attenuante dell'avvenuto integrale risarcimento del danno.
Quanto alla continuazione la Corte l'aveva esclusa sulla base della diversità delle azioni, affermazione che si poneva in contrasto con il dentato dell'art. 81 c.p., comma 2. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno si poneva in contraddizione, infine, con quanto affermato in dibattimento dal PI il quale, a specifica domanda, aveva dichiarato di essere stato risarcito dalla compagnia assicuratrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
I giudici, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, hanno ritenuto di attribuire rilievo nel determinismo causale dell'evento alla disattenzione dell'imputato.
Essi si sono convinti che se l'imputato avesse proceduto con la necessaria prudenza ed attenzione avrebbe evitato di urtare il furgone "che era fermo sulla strada, ben accostato al margine della carreggiata".
Il giudizio espresso sul punto attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perché frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida del ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati ed alla loro incidenza sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente giustificazione.
Le censure del ricorrente propongono, tra l'altro in modo generico, una non ammessa rivalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. 3.2. È fondato, invece, il secondo motivo del ricorso. Erroneamente, invero, la Corte di merito ha affermato che ad integrare i reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7, sarebbe sufficiente la colpa.
I delitti anzidetti sono punibili soltanto a titolo di dolo, con la conseguenza che ogni componente del fatto tipico, segnatamente il danno alle persone, deve essere conosciuta e voluta e che il fatto è penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo stesso (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 10 novembre 2004, Verginella, RV 230816; Cass. 4^ 10 gennaio 2003, Fariello, RV 223966;
Cass. 4^ 30 gennaio 2001, White, RV 219837). A questo si aggiunga che l'accertamento della sussistenza del dolo va compiuto in relazione al momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative non soltanto di avere causato un incidente, ma anche di avere arrecato danno alle persone (cfr. Cass. 4^ 12 novembre 2002, Mancini, RV 223500). Ciò non è stato tenuto in alcuna considerazione dalla Corte di appello che, di riflesso, non ha offerto adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dei delitti di omessa assistenza e di fuga.
3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la continuazione non è configurabile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tra reati dolosi (come quelli indicati al punto precedente) e reati colposi (come il delitto di lesioni personali colpose contestato al capo A della rubrica), in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 19 giugno 2007, Di Toro, RV 237454; Cass. 4^ 17 gennaio 2001, Mariani, RV 218970).
3.4. Quanto al risarcimento del danno il motivo è genericamente prospettato.
Non è dato, in particolare, evincersi se siano state realizzate le condizioni che giustificano il riconoscimento della relativa circostanza attenuante.
Attenua il reato, ex art. 62 c.p., n. 6, l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso. Orbene, nel caso in esame è già di per sè singolare che il ricorrente, per provare l'avvenuta riparazione, si limiti a richiamarsi alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa dal reato, ma a questo deve, in ogni caso, aggiungersi che non vi è alcuna dimostrazione ne' del fatto che il danno sia stato "interamente" riparato (l'integrale riparazione del danno implica l'eliminazione degli effetti lesivi della condotta), ne' della circostanza che la riparazione sia avvenuta "prima del giudizio", vale a dire in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado.
4. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente ai reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, e rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009