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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma
4^ sezione lavoro riunita in camera di consiglio composta dai signori Magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
Il giorno 11.2.205 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2948/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
difesa e rappresentata dagli Avv.ti Antonio Segalerba e avv. Sa- Parte_1 brina Carniglia
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n. 415/2022
Conclusioni: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Tivoli aveva rigettato il ricorso volto al ri- conoscimento del suo diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dalla legge n. 244/2007 stante il nesso causale tra le malformazioni di cui è portatrice e l'assunzione del detto farmaco da parte della madre durante la gravidanza.
Resisteva nel grado l'appellato, che concludeva per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, questa Corte ha deciso la causa come da di- spositivo.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e, pertanto, inammissibile.
Infatti la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12.4.2022, mentre il ricorso in appello è stato depositato il 14.11.2022, dunque oltre il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. come modificato dall'art. 46 comma 17 legge n. 69/2009 a decorrere dal 4 luglio 2009, cui non si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (1-31 agosto) trattan- dosi di controversia di lavoro ex art. 3 L. n. 742/1969.
La pronuncia in rito comporta l'assorbimento di ogni considerazione nel merito, compresa l'odierna istanza di produzione documentale di parte appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
-dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.473,00 oltre accessori;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 11.2.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma
4^ sezione lavoro riunita in camera di consiglio composta dai signori Magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
Il giorno 11.2.205 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2948/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
difesa e rappresentata dagli Avv.ti Antonio Segalerba e avv. Sa- Parte_1 brina Carniglia
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n. 415/2022
Conclusioni: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Tivoli aveva rigettato il ricorso volto al ri- conoscimento del suo diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dalla legge n. 244/2007 stante il nesso causale tra le malformazioni di cui è portatrice e l'assunzione del detto farmaco da parte della madre durante la gravidanza.
Resisteva nel grado l'appellato, che concludeva per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, questa Corte ha deciso la causa come da di- spositivo.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e, pertanto, inammissibile.
Infatti la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12.4.2022, mentre il ricorso in appello è stato depositato il 14.11.2022, dunque oltre il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. come modificato dall'art. 46 comma 17 legge n. 69/2009 a decorrere dal 4 luglio 2009, cui non si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (1-31 agosto) trattan- dosi di controversia di lavoro ex art. 3 L. n. 742/1969.
La pronuncia in rito comporta l'assorbimento di ogni considerazione nel merito, compresa l'odierna istanza di produzione documentale di parte appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
-dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.473,00 oltre accessori;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 11.2.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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