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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EN
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Pensione di pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente reversibilità
EN
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2179/2025 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 2179/25 art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 01.07.2025, avente ad
CRONOLOGICO oggetto: “Pensione di reversibilità”; N. _______________ e vertente
tra
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. A. Mondillo del N. _______________ Parte_1
n. 096/2025 R.B. Foro di Vallo della Lucania in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Agropoli
(Sa), Via S. D'Acquisto, n. 5/a;
Discusso nel termine
Ricorrente del 01.07.2025 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona
Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in Deposito minuta
_ virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar
[...]
[...]
Per_1
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 2179/25 R.G. Cuomo c/o pag. 1 CP_1
§§§
Nel termine del giorno 01.07.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 03.04.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, quale figlio inabile e totalmente a carico del defunto genitore titolare di pensione al Persona_2
momento del decesso, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
del relativo trattamento economico.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva il resistente il CP_1
quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 01.07.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
Invero, va evidenziato che la disciplina della pensione di reversibilità è dettata dall'art. 22 della legge n. 903/1965, il quale dispone: “L'articolo
13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 è sostituito dal
Giudizio n. 2179/25 R.G. Cuomo c/o pag. 2 CP_1 seguente: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di
18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
………………………………………………………………………………………
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico, va evidenziato che, seppure questo non si identifica con lo stato di convivenza o con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa in ordine alla deduzione ed alla prova di tale requisito: la Corte ha affermato, infatti, che: “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (in tal senso, Cass., n. 11689/2005, che fa riferimento proprio all'ipotesi del figlio superstite dell'assicurato; da ultimo, Cass., Sez. VI, 23.01.2019, n. 1861; Cass. n. 3678/2013); ed ancora: “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi,
Giudizio n. 2179/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass.,
14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata). L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art.
2697 c.c., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 c.p.c., è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti” (Cass.
Sez. U. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. n. 3678/2013).
Per quanto riguarda, poi, il valore probatorio del certificato di stato di famiglia, la Suprema Corte ha altresì chiarito che lo stesso, depositato unitamente al certificato di morte, non è documento idoneo a provare i suddetti requisiti (cfr. Cass. sentenza n. 41548/2021).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha genericamente affermato che il padre, deceduto in data 19.11.2022, provvedeva al mantenimento e al sostentamento di esso ricorrente: tuttavia, non ha dedotto nessuna particolare circostanza di fatto tale da consentire di verificare se e in che misura il defunto effettivamente si occupasse di tale sostentamento;
peraltro, la stessa documentazione allegata agli atti (certificato di morte, certificato storico di famiglia, dichiarazioni reddituali) risulta del tutto insufficiente per la prova del suddetto requisito, né tantomeno questo può essere desunto dalla mera convivenza.
Per quanto riguarda, poi, gli ulteriori requisiti necessari per l'erogazione della pensione di reversibilità (il requisito reddituale, il requisito sanitario), è evidente che la mancanza di prova circa la vivenza a carico e il mantenimento abituale da parte del de cuius rendono del tutto
Giudizio n. 2179/25 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1 superflua qualsivoglia indagine e verifica sul punto da parte del
Tribunale.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto dalla parte ricorrente risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. la procura ad litem, agli atti del fascicolo telematico di parte ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' con ricorso depositato in data Pt_1 CP_1
03.04.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 01.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2179/25 R.G. Cuomo c/o pag. 5 CP_1