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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2284 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Piazza Sicilia N.3 C.F._1
98076 SANT'AGATA presso lo studio dell'Avv. Parte_2
IA RI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CF CP_1 elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA 1 MESSINA presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. GIROLDI VALERIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con domanda amministrativa presentata in data 19.09.2019 il sig. Parte_1
chiedeva all' il riconoscimento dell'indennità di
[...] CP_1 accompagnamento e dei benefici di cui alla L. n. 104/1992.
A seguito di visita dinanzi alla Commissione medica, in data 30.01.2020 veniva riconosciuta una invalidità civile del 100% e la condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, con diniego dell'indennità di accompagnamento.
Avverso tale provvedimento il ricorrente promuoveva accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., definito con consulenza del dott. che confermava il diniego dell'indennità di accompagnamento, Per_1 riconoscendo soltanto l'handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Il ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., contestava le conclusioni del CTU in sede di ATP, deducendo il peggioramento del quadro clinico e l'erroneità del precedente giudizio medico- legale, e chiedeva il riconoscimento delle prestazioni assistenziali connesse allo stato di grave invalidità e di handicap.
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari CP_1 per l'indennità di accompagnamento e insistendo per la conferma delle valutazioni già espresse in sede di ATP.
Con ordinanza del 09.05.2025 il Giudice nominava CTU la dott.ssa
[...] con l'incarico di accertare, sulla base della documentazione Persona_2 medica in atti e di eventuali ulteriori accertamenti, la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni oggetto di lite, nonché la relativa decorrenza.
All'atto della convocazione il consulente veniva informato del decesso del ricorrente;
veniva quindi espletata valutazione peritale “allo stato degli atti”, sulla copiosa documentazione medica depositata.
Nella relazione del 06.10.2025, successivamente integrata in data 31.10.2025, il
CTU ha concluso affermando che il sig. , in relazione al Parte_1 periodo oggetto di causa, presentava i requisiti sanitari per essere considerato invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.09.2019.
Con note di trattazione scritta del 06.11.2025, l'Avv. Giardina, nell'interesse del ricorrente, ha integralmente aderito alle conclusioni del CTU, chiedendo l'assegnazione della causa a sentenza, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
L' non ha formulato rilievi tecnici specifici alle conclusioni dell'ultima CP_1
CTU, limitandosi alla riproposizione delle argomentazioni già svolte a sostegno della precedente consulenza del dott. Per_1
Dall'esame complessivo dell'atto introduttivo e dell'intera vicenda processuale – ivi compresa la fase di accertamento tecnico preventivo – emerge che il petitum sostanziale del ricorso è costituito dal riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex L. 11.02.1980, n. 18 e per la connotazione di gravità dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, in relazione al diniego opposto in sede amministrativa e alla consulenza espletata in
ATP.
L'inciso contenuto nelle conclusioni del ricorso, in cui si fa riferimento alla
“pensione di inabilità”, deve essere interpretato quale mero lapsus calami o impropria qualificazione della prestazione, non trovando riscontro né nella domanda amministrativa – espressamente diretta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici L. 104/92 – né nella stessa fase di ATP, che ha avuto ad oggetto la sola indennità di accompagnamento e la gravità dell'handicap.
In applicazione del principio secondo cui l'oggetto del giudizio va individuato alla luce del petitum sostanziale e dei fatti allegati, più che delle formule utilizzate, va, quindi, ritenuto che il presente giudizio riguardi esclusivamente l'accertamento dei requisiti sanitari per:
• l'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980;
• la connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
Eventuali pretese diverse – in particolare quanto ad una pensione di inabilità civile fondata su distinta domanda amministrativa – esulano dal thema decidendum del presente giudizio e restano impregiudicate.
È principio consolidato che, nelle controversie in materia di invalidità civile e prestazioni assistenziali, l'accertamento circa la natura, l'entità e l'incidenza invalidante delle infermità spetti primariamente al consulente tecnico d'ufficio, fermo restando il dovere del giudice di verificare la completezza, coerenza e logicità dell'elaborato peritale.
Parimenti, la giurisprudenza di legittimità afferma che il giudice, ove ritenga di aderire alle conclusioni del CTU, può limitarsi a richiamarne le argomentazioni quando queste siano logiche e immuni da vizi, e le parti non abbiano formulato specifiche critiche tecniche, non essendo sufficiente il mero dissenso o il richiamo a valutazioni alternative in termini generici.
Nel caso in esame, la consulenza della dott.ssa : Per_2 • ricostruisce in modo analitico la storia clinica del ricorrente;
• valorizza plurimi referti specialistici (visita internistica del 26.04.2021, certificazione pneumologica del 02.04.2021 e altra documentazione in atti);
• descrive un quadro di miopatia mitocondriale con discopatia lombosacrale e iperlordosi, broncopatia cronica ostruttiva, obesità, deficit cognitivo e sindrome ansioso-depressiva, con rilevanti difficoltà alla deambulazione, facile faticabilità, difficoltà a mantenere la stazione eretta e limitazioni significative nello svolgimento degli atti quotidiani di vita.
Sulla scorta di tale quadro, il CTU perviene alla conclusione che, nel periodo di riferimento, il sig. presentava i requisiti sanitari per: Parte_1
• essere considerato invalido al 100%,
• godere dell'indennità di accompagnamento,
• essere riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/1992, specificando, con successiva integrazione del 31.10.2025, che la decorrenza di tali requisiti va riferita alla data della domanda amministrativa (19.09.2019).
L' si è limitato a richiamare le valutazioni del precedente CTU senza CP_1 Per_1 tuttavia indicare puntuali carenze metodologiche o incongruenze logiche della nuova consulenza, né ha prodotto documentazione sanitaria idonea a sovvertirne le conclusioni.
La relazione della dott.ssa Magistro, quindi, risulta:
• completa quanto ai dati clinici considerati;
• coerente con l'evoluzione del quadro morboso;
• sorretta da motivazione puntuale e non contraddetta da elementi di segno opposto.
Non emergono, pertanto, ragioni per discostarsi dalle sue conclusioni, alle quali questo Giudice ritiene di aderire integralmente.
Ai sensi dell'art. 1, L. 11.02.1980, n. 18, l'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili per i quali risulti:
• l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure • l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua.
La relazione peritale accerta un quadro caratterizzato da:
• grave compromissione della funzione motoria (andatura atassica/“anserina”, marcata difficoltà nella deambulazione, rigidità degli arti, difficoltà a mantenere la stazione eretta);
• facile affaticabilità e ridotta tolleranza allo sforzo, in relazione alla miopatia mitocondriale e alla broncopatia cronica;
• deficit cognitivo e componente psichica ansioso-depressiva che incidono sulla capacità di gestione autonoma delle attività quotidiane.
Tali elementi, valutati unitariamente, consentono di ritenere che il ricorrente, già a far data dal 19.09.2019, non fosse in grado di deambulare in modo autonomo e sicuro né di attendere in autonomia agli atti elementari della vita quotidiana, richiedendo un supporto assistenziale continuativo.
Sussistono, quindi, i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa, come precisato dal CTU.
Resta impregiudicata la verifica – rimessa all' – degli ulteriori requisiti CP_1 socio-economici (in particolare, la non ricoveratezza a titolo gratuito e gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente), in conformità al principio per cui il giudizio ex art. 445-bis c.p.c. ha ad oggetto il solo requisito sanitario, mentre la concreta erogazione della prestazione è subordinata alla successiva verifica amministrativa.
L'art. 3, comma 3, L. 104/1992 definisce la situazione di handicap grave come quella in cui la minorazione, singola o plurima, riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato la presenza di:
• miopatia mitocondriale con importante compromissione motoria;
• broncopatia cronica;
• obesità viscerale;
• deficit cognitivo e marcata sintomatologia ansioso-depressiva; • poliartrosi e altre patologie concomitanti.
Il complessivo quadro morboso ha determinato una condizione di grave limitazione dell'autonomia personale del ricorrente, con necessità di assistenza continuativa, sia sul piano fisico che su quello relazionale.
Tale situazione integra pienamente la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, L.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
19.09.2019, come indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
Nel corso del procedimento è stato comunicato il decesso del ricorrente.
Le prestazioni oggetto di causa (indennità di accompagnamento e benefici collegati al riconoscimento dello stato di handicap grave) hanno carattere patrimoniale e i relativi ratei maturati e non riscossi prima della morte del titolare si trasmettono agli eredi, entrando a far parte dell'asse ereditario.
La sopravvenuta morte dell'originario ricorrente, pertanto, non impedisce la decisione sulla sussistenza del requisito sanitario nel periodo anteriore al decesso, restando salva la necessità che gli eredi facciano valere, nelle forme di legge, i loro diritti in sede amministrativa e/o esecutiva.
L' risulta soccombente in ordine alle domande oggetto del presente giudizio. CP_1
Le spese seguono, pertanto, la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_2 convenuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente,
Avv. Sabrina Giardina, ex art. 93 c.p.c.
Tenuto conto del valore e della natura della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività svolta (ricorso, fase istruttoria con CTU e note di trattazione scritta), le spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_3
1. accerta che, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
19.09.2019, in capo al ricorrente sussistono i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 11.02.1980, n. 18; 2. accerta, altresì, che, a decorrere dalla medesima data, il ricorrente
[...]
versava in situazione di handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992, n. 104;
3. dispone che il presente provvedimento sia comunicato all' , che CP_1 provvederà – subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente – alla liquidazione delle prestazioni assistenziali di cui in motivazione, con riferimento al periodo compreso tra il 19.09.2019 e la data del decesso del ricorrente;
4. condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Sabrina Giardina, dichiaratasi antistataria;
5. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Patti 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo