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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 6639/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Cristina Varano e dall'avv. Laura Balossi;
contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FEDERICA TURLON.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente della stessa presso la madre.
Sarà la figlia stessa, qualora volesse riprendere il rapporto con il padre, ad indicare tempi e modalità di frequentazione con la figura paterna. verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile complessivo di euro 750 (euro 200 ciascuno per e Per_2 Persona_3
- 1 - ed euro 150 per ), rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_2 Persona_4
ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Il signor inoltre, verserà a la somma ulteriore di euro 500,00, a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al canone di locazione, da intendersi come ulteriore forma di mantenimento dei figli.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'alloggio universitario del figlio sarà a carico della signora Per_2 CP_1
L'assegno unico per tutti i figli verrà percepito integralmente da Controparte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_1
Fabriano il 11/03/2003 e di regolamentare le modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente ai figli.
2. si è regolarmente costituita. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.3.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n.
898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 01.07.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri
- 2 - ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fabriano il
11/03/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 2, parte 2, serie A dell'anno 2003.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato in particolare che:
- diventerà maggiorenne il prossimo 12 aprile;
Persona_3
- i rapporti tra il signor e la figlia si sono da molto tempo interrotti, ma Parte_1 CP_2
dalla lettura degli scritti difensivi non risulta che, nonostante tale distacco, i genitori non siano riusciti ad assumere decisioni nell'interesse della figlia;
- è stato lo stesso padre a prospettare la possibilità che sia a scegliere in totale CP_2
autonomia e libertà quando stare con il padre;
- il signor ha uno stipendio di circa 2.000 euro e vive con la compagna, con la quale Parte_1
dunque può condividere i costi della vita quotidiana;
- la signora ha uno stipendio di circa 2.000 euro e deve provvedere, oltre alle esigenze CP_1
quotidiane dei quattro figli, al pagamento del canone di locazione;
Trattandosi di accordo non si ravvisa la necessità di effettuare l'ascolto della minore CP_2
.
[...]
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fabriano il 11/03/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Fabriano al n. 2, parte 2, serie A dell'anno 2003 prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 6639/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Cristina Varano e dall'avv. Laura Balossi;
contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FEDERICA TURLON.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente della stessa presso la madre.
Sarà la figlia stessa, qualora volesse riprendere il rapporto con il padre, ad indicare tempi e modalità di frequentazione con la figura paterna. verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile complessivo di euro 750 (euro 200 ciascuno per e Per_2 Persona_3
- 1 - ed euro 150 per ), rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_2 Persona_4
ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Il signor inoltre, verserà a la somma ulteriore di euro 500,00, a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al canone di locazione, da intendersi come ulteriore forma di mantenimento dei figli.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'alloggio universitario del figlio sarà a carico della signora Per_2 CP_1
L'assegno unico per tutti i figli verrà percepito integralmente da Controparte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_1
Fabriano il 11/03/2003 e di regolamentare le modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente ai figli.
2. si è regolarmente costituita. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.3.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n.
898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 01.07.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri
- 2 - ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fabriano il
11/03/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 2, parte 2, serie A dell'anno 2003.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato in particolare che:
- diventerà maggiorenne il prossimo 12 aprile;
Persona_3
- i rapporti tra il signor e la figlia si sono da molto tempo interrotti, ma Parte_1 CP_2
dalla lettura degli scritti difensivi non risulta che, nonostante tale distacco, i genitori non siano riusciti ad assumere decisioni nell'interesse della figlia;
- è stato lo stesso padre a prospettare la possibilità che sia a scegliere in totale CP_2
autonomia e libertà quando stare con il padre;
- il signor ha uno stipendio di circa 2.000 euro e vive con la compagna, con la quale Parte_1
dunque può condividere i costi della vita quotidiana;
- la signora ha uno stipendio di circa 2.000 euro e deve provvedere, oltre alle esigenze CP_1
quotidiane dei quattro figli, al pagamento del canone di locazione;
Trattandosi di accordo non si ravvisa la necessità di effettuare l'ascolto della minore CP_2
.
[...]
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fabriano il 11/03/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Fabriano al n. 2, parte 2, serie A dell'anno 2003 prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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